CASS
Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/11/2024, n. 29029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29029 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27621/2022 R.G. proposto da: COMUNE SAN NICOLA LA STRADA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Casal Selce, n. 441-A, presso lo studio dell’avvocato BATTIATO GUIDO, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDI AU (mauro.ricciardi@avvocatismcv.it), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro IL IS. -intimato- avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 1796/2022 depositata il 19/09/2022. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 9 luglio 2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE;
udito il PM, in persona del Sostituto Procuratore Civile Sent. Sez. 3 Num. 29029 Anno 2024 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: TASSONE STEFANIA Data pubblicazione: 11/11/2024 2 Generale dr.ssa Rosa MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. LO LU proponeva opposizione alla fattura n. 9501 del 25 settembre 2020 RU CO anni 2016/2017, notificatale dal Comune di San OL La Strada, quale gestore del servizio di riscossione delle entrate comunali, con cui le veniva intimato il pagamento della somma di euro 274,00 per canone idrico;
allegava, a sostegno dell’opposizione, la intervenuta prescrizione del credito. Si costituiva resistendo il Comune. 1.1. Con sentenza n. 1796/2022 del 19 settembre 2022 il Giudice di Pace di Caserta accoglieva l’opposizione, che espressamente qualificava come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., ritenendo prescritto il credito per canone idrico, ed annullava la fattura RU CO. 2. Avverso tale sentenza il Comune di San OL La Strada propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resta intimata LO LU. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza. Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente osservato che Giudice di Pace di Caserta ha nell’impugnata sentenza espressamente qualificato la causa come “opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.”. Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito ( v. Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4617; Cass., 21/12/2009, n. 26919; Cass., 14/5/2007, n. 11012 ); e che l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve 3 essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell'ipotesi in cui l'impugnante intenda allegare l'erroneità di tale qualificazione (cfr. Cass., 13/6/2024, n. 16535. V. anche Cass., 15/10/2010, n. 21363; Cass., 13/1/2009, n. 475; Cass. 9/2/2009, n. 3192; Cass. 3/5/1974, n. 1237), il ricorso va dichiarato inammissibile. A decorrere dal 7 luglio 2009, all’esito della soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. operata dall’art. 49, comma 2, L. n. 69 del 2009, la sentenza che decide la causa di opposizione all’esecuzione è infatti impugnabile con l’appello, e non già con ricorso per cassazione. 2. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della
udito il PM, in persona del Sostituto Procuratore Civile Sent. Sez. 3 Num. 29029 Anno 2024 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: TASSONE STEFANIA Data pubblicazione: 11/11/2024 2 Generale dr.ssa Rosa MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. LO LU proponeva opposizione alla fattura n. 9501 del 25 settembre 2020 RU CO anni 2016/2017, notificatale dal Comune di San OL La Strada, quale gestore del servizio di riscossione delle entrate comunali, con cui le veniva intimato il pagamento della somma di euro 274,00 per canone idrico;
allegava, a sostegno dell’opposizione, la intervenuta prescrizione del credito. Si costituiva resistendo il Comune. 1.1. Con sentenza n. 1796/2022 del 19 settembre 2022 il Giudice di Pace di Caserta accoglieva l’opposizione, che espressamente qualificava come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., ritenendo prescritto il credito per canone idrico, ed annullava la fattura RU CO. 2. Avverso tale sentenza il Comune di San OL La Strada propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resta intimata LO LU. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza. Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente osservato che Giudice di Pace di Caserta ha nell’impugnata sentenza espressamente qualificato la causa come “opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.”. Atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito ( v. Cass., Sez. Un., 25/2/2011, n. 4617; Cass., 21/12/2009, n. 26919; Cass., 14/5/2007, n. 11012 ); e che l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve 3 essere proposta nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, anche nell'ipotesi in cui l'impugnante intenda allegare l'erroneità di tale qualificazione (cfr. Cass., 13/6/2024, n. 16535. V. anche Cass., 15/10/2010, n. 21363; Cass., 13/1/2009, n. 475; Cass. 9/2/2009, n. 3192; Cass. 3/5/1974, n. 1237), il ricorso va dichiarato inammissibile. A decorrere dal 7 luglio 2009, all’esito della soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. operata dall’art. 49, comma 2, L. n. 69 del 2009, la sentenza che decide la causa di opposizione all’esecuzione è infatti impugnabile con l’appello, e non già con ricorso per cassazione. 2. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della