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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6995 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. HE CA presidente dott.ssa VA NI consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., in funzione di giudice di rinvio, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3944/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Stella Richter e Sara Piccoli, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
c.f. CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Briguglio e Alessandra Siracusano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ricostruito nell'ordinanza n. 11717/2024 della Corte di cassazione, pubblicata in data
2.5.2024, in qualità di mandataria di un'ATI, conveniva in Parte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Roma (di seguito deducendo di essere CP_1 CP_1 appaltatrice per la costruzione del depuratore di Roma-Ostia e di essere creditrice della stazione appaltante in virtù delle riserve iscritte negli atti contabili. resisteva, contestando la fondatezza delle riserve e opponendo in compensazione un CP_1 credito maturato in virtù di acconti corrisposti all'impresa e non recuperati.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarava l'inammissibilità parziale delle riserve 2 e
3 e l'inammissibilità totale delle riserve 4 – 6 – 7 – 16 e 18 e disponeva consulenza tecnica.
Con la sentenza definitiva, operata la compensazione, respingeva le domande attoree.
(nel frattempo divenuta cessionaria), poi incorporata in Controparte_2 Controparte_3 proponeva appello chiedendo la rinnovazione della consulenza;
proponeva appello CP_1 incidentale avverso la sentenza parziale.
La Corte d'appello riteneva fondata la riserva n. 11, con la quale l'impresa aveva chiesto la disapplicazione della penale perché essa presupponeva il ritardo nell'esecuzione e non la risoluzione, come avvenuto nel caso di specie, fondando la decisione sul rilievo che l'articolo
12 del capitolato prevedeva le due ipotesi (penale per ritardo e risoluzione) come alternative;
affermava che la scelta della risoluzione operata dall'appaltante imponeva la quantificazione dei danni derivati dal mancato completamento delle opere e non consentiva l'applicazione della penale da ritardo;
pertanto quantificava il dovuto e, rilevato che aveva proposto CP_1 eccezione di compensazione e che il credito risultava dal conto finale, compensava le due poste e riteneva residuare un credito dell'impresa pari a euro 367.490.00, condannando l'appaltante per questa somma.
Proponeva ricorso per cassazione affidandosi ad un motivo. CP_1
Resisteva con controricorso , proponendo contestualmente ricorso incidentale, CP_3 rispetto al quale svolgeva difese con controricorso. CP_1
***
Dopo aver premesso quanto sopra, la Suprema Corte, con riferimento al ricorso principale ha affermato che:
- anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità del motivo, il ragionamento della
Corte di merito, in punto di diritto, si è uniformato al principio, già affermato dalla Corte
pagina 2 di 12 di legittimità, secondo il quale la penale per il ritardo, per espressa previsione di legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto avvenuto, benché in ritardo (Cass. n. 22050 del 03/09/2019);
- l'art. 29 del D.P.R. 1063/1962 concerne l'applicazione della penale per il ritardo, fattispecie che ‒ al contrario di quanto affermato dalla ricorrente ‒ non è equiparabile a quella dell'inadempimento totale e di conseguenza è necessaria un'apposita pattuizione per ciascuno dei due tipi di penale;
- la Corte di merito ha applicato la clausola contrattuale, che, secondo l'interpretazione datane dal giudice d'appello, dava la possibilità alla committente, in caso di superamento delle penali della soglia del 10% dell'ammontare dell'appalto, di scegliere tra la risoluzione del contratto con addebito di maggiori costi e danni, o alternativamente di applicare la penale e quindi tale clausola imponeva “la quantificazione dei danni derivati dal mancato completamento delle opere e non consentiva, invece, l'applicazione della penale del ritardo”;
- questa affermazione è stata censurata dalla parte deducendo che la clausola non sarebbe applicabile e comunque che sarebbe stata male interpretata, genericamente deducendo la incompatibilità di detta interpretazione con il quadro giuridico di riferimento, ma senza adeguatamente indicare quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati e in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, restando quindi una censura di carattere generico tendente a sovrapporre l'interpretazione del ricorrente a quella data dal giudice di merito (sul punto v. Cass. n. 9461 del 09/04/2021).
***
Sul ricorso incidentale, invece, ha osservato che la sentenza impugnata si limitava ad affermare l'esistenza di un credito di pari a euro 1.118,466,58 “derivante dal conto CP_1 finale” senza altre specificazioni.
La motivazione della sentenza, quindi, non raggiungeva il c.d. minimo costituzionale, non essendo idonea a manifestare le ragioni della decisione, sicché la censura era ammissibile e coglieva nel segno, posto che il sindacato di legittimità sulla motivazione comporta la verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed pagina 3 di 12 obiettivamente incomprensibile e non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, (Cass. n. 7090 del 03/03/2022; Cass. n.
6758 del 01/03/2022); segnatamente è apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta (Cass. n. 4166 del 15/02/2024).
***
Ha dunque accolto il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione;
ha respinto il ricorso principale;
ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato per un nuovo esame sul punto a questa Corte in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
***
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., (di seguito Parte_1
), quale incorporante per fusione di ha introdotto il giudizio di Pt_1 Controparte_3 rinvio e ha formulato le seguenti conclusioni:
‹‹Piaccia alla Giustizia dell'ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n.
11531/08, e reiectis contrariis, in via principale: accertare e dichiarare che per effetto delle statuizioni della sentenza della Corte d'Appello di
Roma n. 6706/17 passata in giudicato, il credito dell'Impresa nei confronti dell discendente CP_1 dall'accoglimento delle riserve nn. 1, 8-12, 11, 13 e 15, ammonta a € 1.485.956,86, per un credito complessivo risultante dall'atto unico di collaudo, di € 9.073.533,01 (€ 7.587.576,15 + 1.485.956,86) oltre interessi legali dal
21 dicembre 2000 e, previa deduzione del credito parimenti risultante dall'atto unico di collaudo in € CP_1
7.725.814,59, accertare e dichiarare che residua un credito dell'Impresa nei confronti di ammontante a € CP_1
1.347.718,42 oltre interessi legali dal 21 dicembre 2000 e conseguentemente condannare l' al relativo CP_1 pagamento in favore della nella sua qualità di incorporante per fusione della Parte_1 Controparte_3
[…]; in via subordinata: accertare e dichiarare dovuta alla nella sua qualità di incorporante per Parte_1 fusione della […] la diversa somma ritenuta di giustizia, con determinazione anche equitativa, Controparte_3 con conseguente pronuncia di condanna a carico dell' CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CNPA incluse di tutti i gradi di giudizio, ivi compresa la fase di legittimità come da statuizione della ordinanza della Corte di Cassazione n. 11717/24››.
***
Si è costituita in giudizio, in data 30.10.2024, chiedendo il rigetto della domanda in CP_1 riassunzione e, per l'effetto, la conferma della sentenza n. 6706/2017 della Corte di appello di
Roma, con condanna di al pagamento di euro 366.457,09 (importo corretto, in luogo di CP_1 euro 367.490,28, stante l'errore materiale rilevato dall'attrice a pag. 9 dell'atto di pagina 4 di 12 riassunzione), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
con vittoria delle spese di lite.
***
All'udienza del 28.11.2024 la Corte ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni, discussione orale e sentenza immediata.
***
Su istanza congiunta delle parti, l'udienza è stata anticipata al 13.11.2025.
***
Con decreto del 9.9.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa, come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Prima di esaminare il merito, occorre richiamare alcuni principi di diritto.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio, con funzione di prosecuzione del processo) non costituisce – come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio – la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova e autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. tra le altre,
Cass. ord.
5.8.2022 n. 24372; Cass. ord. 31.5.2021 n. 15143; Cass. 28.1.2005 n. 1824; Cass.
17.11.2000 n. 14892).
E infatti, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto pagina 5 di 12 carattere “sostitutivo” rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado (con esclusione dei capi della decisione non investiti dall'appello), che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello, tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo (Cass. n. 14892/2000 cit.; Cass. 20.4.1985 n. 2644).
I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla pronuncia di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (Cass. 29.10.2018 n.
27343; Cass.
4.4.2013 n. 8225).
Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass.
7.3.2011 n. 5381).
Il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto con il principio di intangibilità (Cass. 16.10.2015 n. 20981; Cass.
3.3.2022 n. 7091; v. anche
Cass. S.U.
3.11.2019 n. 29466 in motivazione).
***
Ciò detto, si premette che, non avendo impugnato la sentenza sulle altre riserve e CP_1 avendo la Suprema Corte respinto il ricorso principale dalla stessa proposto con riguardo alla riserva 11, le statuizioni della sentenza della Corte di appello n. 6706/2017 in punto di accoglimento delle riserve dell'appaltatrice e di quantificazione del credito ad esse riferito nei confronti di sono divenute definitive, sicché il Collegio, in questa sede di rinvio c.d. CP_1
pagina 6 di 12 proprio, è tenuto a pronunciare esclusivamente sulla operata compensazione, avuto riguardo al rilievo di omessa motivazione contenuto nell'ordinanza della Suprema Corte, per poi decidere sulla domanda dell'appaltatrice.
***
Si premette ancora che, com'è noto, l'operatività della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti, sicché tale istituto non trova applicazione in presenza di obbligazioni scaturenti dal medesimo rapporto giuridico, ancorché complesso, o da rapporti accessori.
Nel caso di specie, i contrapposti crediti di e dell'impresa appaltatrice traggono origine CP_1 dal medesimo rapporto contrattuale di appalto.
Si è dunque al cospetto di un'ipotesi di compensazione “impropria” o “atecnica”, che sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e – diversamente dalla compensazione “propria” di cui agli artt. 1241 ss. c.c., che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) – dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza;
questa compensazione "impropria”, pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica - sia processuale sia sostanziale - della compensazione regolata dagli artt. 1241 ss. c.c. e il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (cfr., tra le tante, Cass. n. 27030/2022).
***
Ciò precisato, l'appaltatrice lamenta che la Corte di appello avrebbe erroneamente ignorato il fatto che la somma opposta in compensazione da quale controcredito, non era certa, CP_1 liquida ed esigibile, ed era dunque insuscettibile di compensazione, recependo in maniera acritica l'assunto di come se si trattasse di un fatto incontroverso, mentre era CP_1 contestato nell'an e nel quantum, considerato che il controcredito era costituito, per la maggior parte, dalle somme per l'applicazione della penale da ritardo, che la sentenza n.
6706/2017 aveva riconosciuto essere stata illegittimamente applicata.
La committente deduce, di contro, che le risultanze del collaudo e le somme ivi indicate erano state contestate dall'impresa esclusivamente in relazione alle riserve formulate nel corso dell'appalto, come emerge sin dall'atto di citazione originario e in tutto il prosieguo del pagina 7 di 12 giudizio, sicché il credito era contestato soltanto nella misura in cui la parte attrice aveva reclamato quanto oggetto di tali riserve, non essendo mai stata messa in discussione, in corso di giudizio, l'entità degli acconti corrisposti né la somma a credito dell'impresa appaltatrice.
***
Orbene, rileva questa Corte che, come emerge dagli atti, l'impresa, in effetti, ha limitato le proprie doglianze alle riserve iscritte in corso d'appalto e non ha contestato la contabilizzazione dei lavori, se non nell'ambito delle riserve.
Del resto, anche nelle note difensive depositate in data 24.10.2025, , nel Pt_1 rispondere alla mancata contestazione dedotta da non indica quali specifiche CP_1 contestazioni avrebbe mosso (oltre a quelle relative alle riserve), ma ribadisce, in sostanza, che nell'asserito controcredito era già compresa l'applicazione della penale.
Tuttavia, va rilevato che il controcredito opposto era costituito in larga parte dalle somme per penale da ritardo, oltre che per la trattenuta relativa al furto dei cavi, avvenuto quando l'appaltatrice era stata già estromessa dal cantiere e non aveva più la custodia dell'area.
Posto che ormai si è formato il giudicato interno sul fatto che non erano dovute né la penale né la trattenuta, la quantificazione del controcredito dipendeva necessariamente dalla statuizione circa la fondatezza o meno di tali riserve.
***
Chiarito questo punto, occorre muovere dal calcolo del dare-avere riportato nel collaudo finale approvato da (v. Delibera n. 262 del 16.9.1999 di approvazione del certificato di CP_1 CP_1 collaudo, sub all. 19 e 20 al fascicolo di di primo grado), come già detto non CP_1 specificamente contestato se non entro il perimetro delle riserve.
Prima va però precisato che i calcoli a seguire riportano già le cifre corrette, su cui le parti concordano.
L'originario controcredito di era, infatti, pari a lire 2.167.653.825, e non già a lire CP_1
2.165.653.825, come indicato nell'atto unico di collaudo, errore poi emendato dalla Delibera di approvazione del certificato di collaudo. CP_1
***
Dalla delibera citata risultano i seguenti importi:
- lire 14.691.596.072 lavori eseguiti a detrarre:
- lire 2.902.048.684 anticipazioni corrisposte;
pagina 8 di 12 - lire 12.057.214.339 acconti per lavori certificati;
- lire 1.847.634.874 penali (riserva n. 11);
- lire 52.352.000 furto cavi elettrici (riserva n. 15); restando, quindi, a debito dell'impresa la somma di lire 2.167.653.825.
Per rendere più agevole la lettura e i calcoli, si riportano gli stessi importi convertiti in euro:
- € 7.587.576,15 lavori eseguiti a detrarre:
- € 1.498.783,06 anticipazioni corrisposte;
- € 6.227.031,53 acconti per lavori certificati;
- € 954.223,78 penali (riserva n. 11);
- € 27.037,55 furto cavi elettrici (riserva n. 15); restando, quindi, a debito dell'impresa la somma di € 1.119.499,77.
***
Il credito di quindi, risultava originariamente composto da: CP_1
- € 1.498.783,06 per anticipazioni corrisposte;
- € 6.227.031,53 per acconti su lavori certificati;
- € 954.223,78 per penali da ritardo (riserva n. 11);
- € 27.037,55 per furto di cavi elettrici (riserva n. 15); per un totale di € 8.707.075,92.
***
Come si è detto, però, è stata definitivamente accertata la fondatezza delle riserve n. 11 e n.
15.
Di conseguenza, dal credito di devono essere detratti gli importi di cui alle due riserve: CP_1
- riserva n. 11 (per penale per ritardo) ammontante a € 954.223,78;
- riserva n. 15 (trattenuta per furto cavi elettrici) ammontante a € 27.037,55; per un totale da detrarre di € 981.261,33.
Partendo dal totale iniziale di € 8.707.075,92, la detrazione delle riserve porta il credito effettivo alla somma di € 7.725.814,59 (€ 8.707.075,92 − € 981.261,33).
***
Quanto al credito di nei confronti di si è visto che è passato in giudicato e Pt_1 CP_1 non è più passibile di sindacato l'accertamento di cui alla sentenza n. 6706/2017 della Corte di appello che lo ha quantificato in € 504.695,53 (per le riserve nn. 1, 8-12 e 13).
Il credito di è, quindi, costituito da: Pt_1
pagina 9 di 12 - € 7.587.576,15 per lavori eseguiti;
- € 504.695,53 riconosciuti dalla sentenza n. 6706/2017 della Corte di appello, come di seguito suddivisi: € 103.730,84 per la riserva n. 1; € 213.998,14 per le riserve nn. 8-12;
€ 186.966,55 per la riserva n. 13; per un totale di € 8.092.271,68.
***
Operata, quindi, la compensazione impropria tra le due posizioni, il saldo netto risulta pari a €
366.457,09 (€ 8.092.271,68 − € 7.725.814,59) a favore di . Pt_1
***
Allo stesso risultato si perviene considerando la somma di € 1.118.466,86 che la sentenza cassata aveva considerato come credito e che ora è stata rettificata concordemente CP_1 dalle parti in € 1.119.499,77.
Da detta somma devono essere sottratte le poste relative alle riserve n. 11 e n. 15, dichiarate fondate, ammontanti rispettivamente a € 954.223,78 e a € 27.037,55, per un totale complessivo da detrarre di € 981.261,33.
L'operazione di sottrazione (€ 1.119.499,77 – € 981.261,33) conduce a un credito di CP_1 nei confronti dell'appaltatrice pari a € 138.238,44.
Compensando questo credito con il credito di a titolo di riserve, pari ad € Pt_1
504.695,53, si ottiene la somma di € 366.457,09 a favore dell'impresa.
Pertanto, residua un credito di nei confronti di pari a € 366.457,09. Pt_1 CP_1
***
La maggior pretesa avanzata da non può essere accolta, poiché si fonda su un Pt_1 criterio di calcolo erroneo.
L'impresa ha richiesto il riconoscimento di € 1.347.718,42, assumendo che le somme relative alle riserve n. 11 e n. 15 dovessero essere considerate come un proprio credito. Tuttavia, così non è, in quanto le somme in questione non sono state corrisposte da ad Pt_1
ma soltanto indicate come poste a debito dell'impresa. CP_1
In sostanza, una volta accertata (ormai in via definitiva) la fondatezza delle riserve nn. 11 e
15, le relative poste vanno eliminate dal credito vantato da la quale non può più CP_1 computarle come poste a proprio favore e ha diritto a che quelle decurtazioni Pt_1 vengano cancellate.
pagina 10 di 12 Ciò, tuttavia, non comporta la nascita di un credito aggiuntivo in capo a : si tratta Pt_1 semplicemente di ripristinare l'importo originario delle somme dovute, senza le riduzioni derivanti da riserve rivelatesi fondate.
L'eventuale “doppia operazione” – consistente nel sottrarre le somme dal credito di e, CP_1 contemporaneamente, aggiungerle al credito di – avrebbe infatti senso solo se Pt_1
avesse effettivamente versato quelle somme ad e agisse per la ripetizione Pt_1 CP_1 dell'indebito.
Ne consegue che la doppia operazione non deve essere effettuata.
***
In definitiva, va condannata al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1 Pt_1
366.457,09, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
***
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (Cass. n. 30184/2018; Cass. 13 giugno 2018, n. 15506).
***
Nella specie, la sentenza di primo grado è stata riformata.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
“compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021; cfr. anche Cass. n. 8884 del 04/04/2024).
In considerazione dell'esito complessivo della lite, che ha visto la soccombenza di CP_1 vanno poste a carico di quest'ultima le spese di tutti i gradi di giudizio, in relazione all'accolto.
Le spese si liquidano secondo lo scaglione da € 260.001 a € 520.000, applicando per tutti i gradi il D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n.147/2022 e, in particolare:
i valori medi per il primo grado di giudizio per le quattro fasi;
i valori medi per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione nel giudizio di appello e nel presente giudizio di rinvio, stante la ridotta attività processuale svolta in detta fase;
pagina 11 di 12 i valori medi per il giudizio di legittimità per le tre fasi. va dunque condannata al pagamento, in favore di , delle seguenti somme: CP_1 Pt_1
€ 500,00 per esborsi ed € 22.457,00 per compensi per il giudizio di primo grado;
€ 1.120,00 per esborsi ed € 17.179,00 per compensi per il giudizio di appello;
€ 2.428,00 per esborsi ed € 10.773,00 per compensi per il giudizio di legittimità;
€ 1.713,00 per esborsi ed € 17.179,00 per compensi per il giudizio di rinvio.
Le spese di c.t.u. rimangono definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50
% per ciascuna.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della
Corte di cassazione n. 11717/2024, pubblicata il 2.5.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1 Pt_1
366.457,09, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1 che liquida € 500,00 per esborsi ed € 22.457,00 per compensi per il giudizio di primo grado, € 1.120,00 per esborsi ed € 17.179,00 per compensi per il giudizio di appello, €
2.248,00 per esborsi ed € 10.773,00 per compensi per il giudizio di legittimità, €
1.713,00 per esborsi ed € 17.179,00 per compensi per il presente giudizio di rinvio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50
% per ciascuna.
Così deciso in Roma, il 13.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
VA NI HE CA
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. HE CA presidente dott.ssa VA NI consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., in funzione di giudice di rinvio, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3944/2024 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Stella Richter e Sara Piccoli, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
c.f. CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Briguglio e Alessandra Siracusano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ricostruito nell'ordinanza n. 11717/2024 della Corte di cassazione, pubblicata in data
2.5.2024, in qualità di mandataria di un'ATI, conveniva in Parte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Roma (di seguito deducendo di essere CP_1 CP_1 appaltatrice per la costruzione del depuratore di Roma-Ostia e di essere creditrice della stazione appaltante in virtù delle riserve iscritte negli atti contabili. resisteva, contestando la fondatezza delle riserve e opponendo in compensazione un CP_1 credito maturato in virtù di acconti corrisposti all'impresa e non recuperati.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarava l'inammissibilità parziale delle riserve 2 e
3 e l'inammissibilità totale delle riserve 4 – 6 – 7 – 16 e 18 e disponeva consulenza tecnica.
Con la sentenza definitiva, operata la compensazione, respingeva le domande attoree.
(nel frattempo divenuta cessionaria), poi incorporata in Controparte_2 Controparte_3 proponeva appello chiedendo la rinnovazione della consulenza;
proponeva appello CP_1 incidentale avverso la sentenza parziale.
La Corte d'appello riteneva fondata la riserva n. 11, con la quale l'impresa aveva chiesto la disapplicazione della penale perché essa presupponeva il ritardo nell'esecuzione e non la risoluzione, come avvenuto nel caso di specie, fondando la decisione sul rilievo che l'articolo
12 del capitolato prevedeva le due ipotesi (penale per ritardo e risoluzione) come alternative;
affermava che la scelta della risoluzione operata dall'appaltante imponeva la quantificazione dei danni derivati dal mancato completamento delle opere e non consentiva l'applicazione della penale da ritardo;
pertanto quantificava il dovuto e, rilevato che aveva proposto CP_1 eccezione di compensazione e che il credito risultava dal conto finale, compensava le due poste e riteneva residuare un credito dell'impresa pari a euro 367.490.00, condannando l'appaltante per questa somma.
Proponeva ricorso per cassazione affidandosi ad un motivo. CP_1
Resisteva con controricorso , proponendo contestualmente ricorso incidentale, CP_3 rispetto al quale svolgeva difese con controricorso. CP_1
***
Dopo aver premesso quanto sopra, la Suprema Corte, con riferimento al ricorso principale ha affermato che:
- anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità del motivo, il ragionamento della
Corte di merito, in punto di diritto, si è uniformato al principio, già affermato dalla Corte
pagina 2 di 12 di legittimità, secondo il quale la penale per il ritardo, per espressa previsione di legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto avvenuto, benché in ritardo (Cass. n. 22050 del 03/09/2019);
- l'art. 29 del D.P.R. 1063/1962 concerne l'applicazione della penale per il ritardo, fattispecie che ‒ al contrario di quanto affermato dalla ricorrente ‒ non è equiparabile a quella dell'inadempimento totale e di conseguenza è necessaria un'apposita pattuizione per ciascuno dei due tipi di penale;
- la Corte di merito ha applicato la clausola contrattuale, che, secondo l'interpretazione datane dal giudice d'appello, dava la possibilità alla committente, in caso di superamento delle penali della soglia del 10% dell'ammontare dell'appalto, di scegliere tra la risoluzione del contratto con addebito di maggiori costi e danni, o alternativamente di applicare la penale e quindi tale clausola imponeva “la quantificazione dei danni derivati dal mancato completamento delle opere e non consentiva, invece, l'applicazione della penale del ritardo”;
- questa affermazione è stata censurata dalla parte deducendo che la clausola non sarebbe applicabile e comunque che sarebbe stata male interpretata, genericamente deducendo la incompatibilità di detta interpretazione con il quadro giuridico di riferimento, ma senza adeguatamente indicare quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati e in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati, o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, restando quindi una censura di carattere generico tendente a sovrapporre l'interpretazione del ricorrente a quella data dal giudice di merito (sul punto v. Cass. n. 9461 del 09/04/2021).
***
Sul ricorso incidentale, invece, ha osservato che la sentenza impugnata si limitava ad affermare l'esistenza di un credito di pari a euro 1.118,466,58 “derivante dal conto CP_1 finale” senza altre specificazioni.
La motivazione della sentenza, quindi, non raggiungeva il c.d. minimo costituzionale, non essendo idonea a manifestare le ragioni della decisione, sicché la censura era ammissibile e coglieva nel segno, posto che il sindacato di legittimità sulla motivazione comporta la verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed pagina 3 di 12 obiettivamente incomprensibile e non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, (Cass. n. 7090 del 03/03/2022; Cass. n.
6758 del 01/03/2022); segnatamente è apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta (Cass. n. 4166 del 15/02/2024).
***
Ha dunque accolto il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione;
ha respinto il ricorso principale;
ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato per un nuovo esame sul punto a questa Corte in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
***
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., (di seguito Parte_1
), quale incorporante per fusione di ha introdotto il giudizio di Pt_1 Controparte_3 rinvio e ha formulato le seguenti conclusioni:
‹‹Piaccia alla Giustizia dell'ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n.
11531/08, e reiectis contrariis, in via principale: accertare e dichiarare che per effetto delle statuizioni della sentenza della Corte d'Appello di
Roma n. 6706/17 passata in giudicato, il credito dell'Impresa nei confronti dell discendente CP_1 dall'accoglimento delle riserve nn. 1, 8-12, 11, 13 e 15, ammonta a € 1.485.956,86, per un credito complessivo risultante dall'atto unico di collaudo, di € 9.073.533,01 (€ 7.587.576,15 + 1.485.956,86) oltre interessi legali dal
21 dicembre 2000 e, previa deduzione del credito parimenti risultante dall'atto unico di collaudo in € CP_1
7.725.814,59, accertare e dichiarare che residua un credito dell'Impresa nei confronti di ammontante a € CP_1
1.347.718,42 oltre interessi legali dal 21 dicembre 2000 e conseguentemente condannare l' al relativo CP_1 pagamento in favore della nella sua qualità di incorporante per fusione della Parte_1 Controparte_3
[…]; in via subordinata: accertare e dichiarare dovuta alla nella sua qualità di incorporante per Parte_1 fusione della […] la diversa somma ritenuta di giustizia, con determinazione anche equitativa, Controparte_3 con conseguente pronuncia di condanna a carico dell' CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e CNPA incluse di tutti i gradi di giudizio, ivi compresa la fase di legittimità come da statuizione della ordinanza della Corte di Cassazione n. 11717/24››.
***
Si è costituita in giudizio, in data 30.10.2024, chiedendo il rigetto della domanda in CP_1 riassunzione e, per l'effetto, la conferma della sentenza n. 6706/2017 della Corte di appello di
Roma, con condanna di al pagamento di euro 366.457,09 (importo corretto, in luogo di CP_1 euro 367.490,28, stante l'errore materiale rilevato dall'attrice a pag. 9 dell'atto di pagina 4 di 12 riassunzione), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
con vittoria delle spese di lite.
***
All'udienza del 28.11.2024 la Corte ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni, discussione orale e sentenza immediata.
***
Su istanza congiunta delle parti, l'udienza è stata anticipata al 13.11.2025.
***
Con decreto del 9.9.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza, con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa, come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Prima di esaminare il merito, occorre richiamare alcuni principi di diritto.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio, con funzione di prosecuzione del processo) non costituisce – come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio – la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova e autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr. tra le altre,
Cass. ord.
5.8.2022 n. 24372; Cass. ord. 31.5.2021 n. 15143; Cass. 28.1.2005 n. 1824; Cass.
17.11.2000 n. 14892).
E infatti, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto pagina 5 di 12 carattere “sostitutivo” rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado (con esclusione dei capi della decisione non investiti dall'appello), che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello, tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo (Cass. n. 14892/2000 cit.; Cass. 20.4.1985 n. 2644).
I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla pronuncia di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità (Cass. 29.10.2018 n.
27343; Cass.
4.4.2013 n. 8225).
Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cass.
7.3.2011 n. 5381).
Il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto con il principio di intangibilità (Cass. 16.10.2015 n. 20981; Cass.
3.3.2022 n. 7091; v. anche
Cass. S.U.
3.11.2019 n. 29466 in motivazione).
***
Ciò detto, si premette che, non avendo impugnato la sentenza sulle altre riserve e CP_1 avendo la Suprema Corte respinto il ricorso principale dalla stessa proposto con riguardo alla riserva 11, le statuizioni della sentenza della Corte di appello n. 6706/2017 in punto di accoglimento delle riserve dell'appaltatrice e di quantificazione del credito ad esse riferito nei confronti di sono divenute definitive, sicché il Collegio, in questa sede di rinvio c.d. CP_1
pagina 6 di 12 proprio, è tenuto a pronunciare esclusivamente sulla operata compensazione, avuto riguardo al rilievo di omessa motivazione contenuto nell'ordinanza della Suprema Corte, per poi decidere sulla domanda dell'appaltatrice.
***
Si premette ancora che, com'è noto, l'operatività della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti, sicché tale istituto non trova applicazione in presenza di obbligazioni scaturenti dal medesimo rapporto giuridico, ancorché complesso, o da rapporti accessori.
Nel caso di specie, i contrapposti crediti di e dell'impresa appaltatrice traggono origine CP_1 dal medesimo rapporto contrattuale di appalto.
Si è dunque al cospetto di un'ipotesi di compensazione “impropria” o “atecnica”, che sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e – diversamente dalla compensazione “propria” di cui agli artt. 1241 ss. c.c., che presuppone l'autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) – dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza;
questa compensazione "impropria”, pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica - sia processuale sia sostanziale - della compensazione regolata dagli artt. 1241 ss. c.c. e il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (cfr., tra le tante, Cass. n. 27030/2022).
***
Ciò precisato, l'appaltatrice lamenta che la Corte di appello avrebbe erroneamente ignorato il fatto che la somma opposta in compensazione da quale controcredito, non era certa, CP_1 liquida ed esigibile, ed era dunque insuscettibile di compensazione, recependo in maniera acritica l'assunto di come se si trattasse di un fatto incontroverso, mentre era CP_1 contestato nell'an e nel quantum, considerato che il controcredito era costituito, per la maggior parte, dalle somme per l'applicazione della penale da ritardo, che la sentenza n.
6706/2017 aveva riconosciuto essere stata illegittimamente applicata.
La committente deduce, di contro, che le risultanze del collaudo e le somme ivi indicate erano state contestate dall'impresa esclusivamente in relazione alle riserve formulate nel corso dell'appalto, come emerge sin dall'atto di citazione originario e in tutto il prosieguo del pagina 7 di 12 giudizio, sicché il credito era contestato soltanto nella misura in cui la parte attrice aveva reclamato quanto oggetto di tali riserve, non essendo mai stata messa in discussione, in corso di giudizio, l'entità degli acconti corrisposti né la somma a credito dell'impresa appaltatrice.
***
Orbene, rileva questa Corte che, come emerge dagli atti, l'impresa, in effetti, ha limitato le proprie doglianze alle riserve iscritte in corso d'appalto e non ha contestato la contabilizzazione dei lavori, se non nell'ambito delle riserve.
Del resto, anche nelle note difensive depositate in data 24.10.2025, , nel Pt_1 rispondere alla mancata contestazione dedotta da non indica quali specifiche CP_1 contestazioni avrebbe mosso (oltre a quelle relative alle riserve), ma ribadisce, in sostanza, che nell'asserito controcredito era già compresa l'applicazione della penale.
Tuttavia, va rilevato che il controcredito opposto era costituito in larga parte dalle somme per penale da ritardo, oltre che per la trattenuta relativa al furto dei cavi, avvenuto quando l'appaltatrice era stata già estromessa dal cantiere e non aveva più la custodia dell'area.
Posto che ormai si è formato il giudicato interno sul fatto che non erano dovute né la penale né la trattenuta, la quantificazione del controcredito dipendeva necessariamente dalla statuizione circa la fondatezza o meno di tali riserve.
***
Chiarito questo punto, occorre muovere dal calcolo del dare-avere riportato nel collaudo finale approvato da (v. Delibera n. 262 del 16.9.1999 di approvazione del certificato di CP_1 CP_1 collaudo, sub all. 19 e 20 al fascicolo di di primo grado), come già detto non CP_1 specificamente contestato se non entro il perimetro delle riserve.
Prima va però precisato che i calcoli a seguire riportano già le cifre corrette, su cui le parti concordano.
L'originario controcredito di era, infatti, pari a lire 2.167.653.825, e non già a lire CP_1
2.165.653.825, come indicato nell'atto unico di collaudo, errore poi emendato dalla Delibera di approvazione del certificato di collaudo. CP_1
***
Dalla delibera citata risultano i seguenti importi:
- lire 14.691.596.072 lavori eseguiti a detrarre:
- lire 2.902.048.684 anticipazioni corrisposte;
pagina 8 di 12 - lire 12.057.214.339 acconti per lavori certificati;
- lire 1.847.634.874 penali (riserva n. 11);
- lire 52.352.000 furto cavi elettrici (riserva n. 15); restando, quindi, a debito dell'impresa la somma di lire 2.167.653.825.
Per rendere più agevole la lettura e i calcoli, si riportano gli stessi importi convertiti in euro:
- € 7.587.576,15 lavori eseguiti a detrarre:
- € 1.498.783,06 anticipazioni corrisposte;
- € 6.227.031,53 acconti per lavori certificati;
- € 954.223,78 penali (riserva n. 11);
- € 27.037,55 furto cavi elettrici (riserva n. 15); restando, quindi, a debito dell'impresa la somma di € 1.119.499,77.
***
Il credito di quindi, risultava originariamente composto da: CP_1
- € 1.498.783,06 per anticipazioni corrisposte;
- € 6.227.031,53 per acconti su lavori certificati;
- € 954.223,78 per penali da ritardo (riserva n. 11);
- € 27.037,55 per furto di cavi elettrici (riserva n. 15); per un totale di € 8.707.075,92.
***
Come si è detto, però, è stata definitivamente accertata la fondatezza delle riserve n. 11 e n.
15.
Di conseguenza, dal credito di devono essere detratti gli importi di cui alle due riserve: CP_1
- riserva n. 11 (per penale per ritardo) ammontante a € 954.223,78;
- riserva n. 15 (trattenuta per furto cavi elettrici) ammontante a € 27.037,55; per un totale da detrarre di € 981.261,33.
Partendo dal totale iniziale di € 8.707.075,92, la detrazione delle riserve porta il credito effettivo alla somma di € 7.725.814,59 (€ 8.707.075,92 − € 981.261,33).
***
Quanto al credito di nei confronti di si è visto che è passato in giudicato e Pt_1 CP_1 non è più passibile di sindacato l'accertamento di cui alla sentenza n. 6706/2017 della Corte di appello che lo ha quantificato in € 504.695,53 (per le riserve nn. 1, 8-12 e 13).
Il credito di è, quindi, costituito da: Pt_1
pagina 9 di 12 - € 7.587.576,15 per lavori eseguiti;
- € 504.695,53 riconosciuti dalla sentenza n. 6706/2017 della Corte di appello, come di seguito suddivisi: € 103.730,84 per la riserva n. 1; € 213.998,14 per le riserve nn. 8-12;
€ 186.966,55 per la riserva n. 13; per un totale di € 8.092.271,68.
***
Operata, quindi, la compensazione impropria tra le due posizioni, il saldo netto risulta pari a €
366.457,09 (€ 8.092.271,68 − € 7.725.814,59) a favore di . Pt_1
***
Allo stesso risultato si perviene considerando la somma di € 1.118.466,86 che la sentenza cassata aveva considerato come credito e che ora è stata rettificata concordemente CP_1 dalle parti in € 1.119.499,77.
Da detta somma devono essere sottratte le poste relative alle riserve n. 11 e n. 15, dichiarate fondate, ammontanti rispettivamente a € 954.223,78 e a € 27.037,55, per un totale complessivo da detrarre di € 981.261,33.
L'operazione di sottrazione (€ 1.119.499,77 – € 981.261,33) conduce a un credito di CP_1 nei confronti dell'appaltatrice pari a € 138.238,44.
Compensando questo credito con il credito di a titolo di riserve, pari ad € Pt_1
504.695,53, si ottiene la somma di € 366.457,09 a favore dell'impresa.
Pertanto, residua un credito di nei confronti di pari a € 366.457,09. Pt_1 CP_1
***
La maggior pretesa avanzata da non può essere accolta, poiché si fonda su un Pt_1 criterio di calcolo erroneo.
L'impresa ha richiesto il riconoscimento di € 1.347.718,42, assumendo che le somme relative alle riserve n. 11 e n. 15 dovessero essere considerate come un proprio credito. Tuttavia, così non è, in quanto le somme in questione non sono state corrisposte da ad Pt_1
ma soltanto indicate come poste a debito dell'impresa. CP_1
In sostanza, una volta accertata (ormai in via definitiva) la fondatezza delle riserve nn. 11 e
15, le relative poste vanno eliminate dal credito vantato da la quale non può più CP_1 computarle come poste a proprio favore e ha diritto a che quelle decurtazioni Pt_1 vengano cancellate.
pagina 10 di 12 Ciò, tuttavia, non comporta la nascita di un credito aggiuntivo in capo a : si tratta Pt_1 semplicemente di ripristinare l'importo originario delle somme dovute, senza le riduzioni derivanti da riserve rivelatesi fondate.
L'eventuale “doppia operazione” – consistente nel sottrarre le somme dal credito di e, CP_1 contemporaneamente, aggiungerle al credito di – avrebbe infatti senso solo se Pt_1
avesse effettivamente versato quelle somme ad e agisse per la ripetizione Pt_1 CP_1 dell'indebito.
Ne consegue che la doppia operazione non deve essere effettuata.
***
In definitiva, va condannata al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1 Pt_1
366.457,09, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
***
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (Cass. n. 30184/2018; Cass. 13 giugno 2018, n. 15506).
***
Nella specie, la sentenza di primo grado è stata riformata.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
“compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021; cfr. anche Cass. n. 8884 del 04/04/2024).
In considerazione dell'esito complessivo della lite, che ha visto la soccombenza di CP_1 vanno poste a carico di quest'ultima le spese di tutti i gradi di giudizio, in relazione all'accolto.
Le spese si liquidano secondo lo scaglione da € 260.001 a € 520.000, applicando per tutti i gradi il D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n.147/2022 e, in particolare:
i valori medi per il primo grado di giudizio per le quattro fasi;
i valori medi per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase decisionale e i valori minimi per la fase istruttoria/trattazione nel giudizio di appello e nel presente giudizio di rinvio, stante la ridotta attività processuale svolta in detta fase;
pagina 11 di 12 i valori medi per il giudizio di legittimità per le tre fasi. va dunque condannata al pagamento, in favore di , delle seguenti somme: CP_1 Pt_1
€ 500,00 per esborsi ed € 22.457,00 per compensi per il giudizio di primo grado;
€ 1.120,00 per esborsi ed € 17.179,00 per compensi per il giudizio di appello;
€ 2.428,00 per esborsi ed € 10.773,00 per compensi per il giudizio di legittimità;
€ 1.713,00 per esborsi ed € 17.179,00 per compensi per il giudizio di rinvio.
Le spese di c.t.u. rimangono definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50
% per ciascuna.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della
Corte di cassazione n. 11717/2024, pubblicata il 2.5.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna al pagamento, in favore di , della somma di € CP_1 Pt_1
366.457,09, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1 che liquida € 500,00 per esborsi ed € 22.457,00 per compensi per il giudizio di primo grado, € 1.120,00 per esborsi ed € 17.179,00 per compensi per il giudizio di appello, €
2.248,00 per esborsi ed € 10.773,00 per compensi per il giudizio di legittimità, €
1.713,00 per esborsi ed € 17.179,00 per compensi per il presente giudizio di rinvio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50
% per ciascuna.
Così deciso in Roma, il 13.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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