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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 21/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1987/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1987/2023 promossa da:
C.F. e P.IVA: rappresentata e difesa dall'Avv. Dimitri Parte_1 P.IVA_1 Gallorini e dall'Avv. Cristina Ceccarelli elettivamente domiciliata presso il loro studio in Arezzo, via F. Crispi, 30
PARTE ATTRICE contro
(C.F. e P. IVA rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Gian Franco Puppola ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec
Email_1
PARTE CONVENUTA
INTESA SAN PAOLO S.P.A. (C.F. ), P.IVA_3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e
Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. rappresentando che: in data 20/6/2012 e 21/6/2012, rispettivamente, l' e l' , società sportive
Parte_1 Controparte_3 dilettantistiche del Comune di , appartenenti al terzo settore, a mezzo di rispettivi Controparte_3 verbali di assemblea, deliberavano la fusione tra le stesse;
da detta operazione di fusione nasceva la società dilettantistica “ ”, alla quale nel dicembre 2012, veniva attribuita una nuova
Parte_1 partita IVA;
nei rispettivi verbali di assemblea la società “metteva in evidenza la
Parte_1 sicurezza di essere svincolati da eventuali debiti o mancanze per eventuali accertamenti degli Organi
Competenti, sulla società con cui si propone la fusione” e la , dichiarava: “di Controparte_3 non vincolare la nuova società di eventuali debiti o mancanze per eventuali accertamenti degli Organi
pagina 1 di 4 Competenti e ciascuna società s'impegna a coprirli direttamente”; in ossequio alla normativa vigente all'epoca dei fatti, anteriore alla riforma del terzo settore intervenuta nell'anno 2017, detta fusione non veniva concretizzata a mezzo atto notarile, ma a mezzo dei verbali di assemblea, scritture private regolarmente registrate all'Agenzia delle Entrate;
in data 07/11/2022 veniva notificato alla
[...]
Cartella esattoriale recante intimazione di pagamento 00720190006520433000 con cui Parte_1
l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione, Ufficio di Arezzo, intimava all'odierna opponente il pagamento della somma di Euro 937.220,96; secondo la convenuta, tali somme erano dovute allo Stato da parte dell'opponente, a fronte di omessi versamenti di tributi ed altre violazioni della normativa tributaria, poste in essere dalla;
in data 14/06/2023 la veniva notificato Controparte_3 Pt_1 all'opponente Atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973, avente ad oggetto le cartelle di cui all'intimazione di pagamento notificata in data 07/11/2022, per l'importo totale di Euro 937.220,96; detto pignoramento colpiva il conto corrente bancario intestato alla società scrivente, acceso presso Banca Intesa San Paolo, ove veniva rinvenuta la somma di Euro 5.660,01=, dando origine ad un'esecuzione esattoriale ex art. 72 bis DPR 602/1973.
Tanto premesso in fatto, l'opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva atteso che la nuova entità non è succeduta a titolo universale nei crediti e debiti di nessuna Parte_1 delle due Società che l'hanno generata con la descritta fusione. In specie, ha rilevato che prima della riforma del Terzo Settore del 2017, le Società sportive dilettantistiche seguivano esclusivamente le norme previste per le associazioni non riconosciute e neppure in caso di fusione erano considerati come assoggettabili alle norme di cui agli artt. 2501 e segg. c.c.; inoltre, come si evince dal verbale di
Assemblea della del 20/06/2012 e verbale di Assemblea della Parte_1 Controparte_3
del 21/06/2012 entrambe le Associazioni Sportive, prima di procedere alla votazione della
[...] fusione, si davano reciprocamente atto di non vincolare la nuova entità derivante dalla fusione (l'attuale attrice) ad eventuali debiti contratti prima della fusione stessa, come da normativa allora vigente;
la normativa in vigore dal 2017 non è applicabile al caso di specie.
Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha chiesto “ In via cautelare e preliminare, visti i motivi di cui in premessa, Voglia sospendere la procedura esecutiva esattoriale, ricorrendone i presupposti, anche inaudita altera parte;
➢ In via principale e nel merito, per tutte le motivazioni di cui in premessa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e, per l'effetto, accertare
e dichiarare la nullità e/o
invalidità e/o inefficacia e/o improcedibilità dell'intimazione di pagamento notificata in data
07/11/2022 e del successivo atto di pignoramento esattoriale verso terzi azionato ex art. 72-bis DPR n.
602/1973 ivi opposti;
➢ Sempre in via principale e nel merito, per la non creduta ipotesi in cui l' Controparte_4
dovesse procedere illegittimamente in via esecutiva al trattenimento delle somme
[...] dell' , condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni subiti per tale Parte_1 motivazione, per l'importo che risulterà all'esito dell'istruttoria e comunque liquidato anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
pagina 2 di 4 ➢ In via subordinata, qualora il Giudice qualificasse la presente opposizione come opposizione agli atti esecutivi, autorizzare la conversione della presente opposizione in opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avanti al Giudice ritenuto competente, con riserva dell'attrice ed autorizzazione ad esperire anche la tutela cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., atteso che l'art. 617, comma I, c.p.c. non attribuisce al Giudice il potere di sospendere l'efficacia del titolo esecutivo, fatto comunque salvo il diritto dell'attrice a richiedere i danni per ogni eventuale azione intrapresa dalla convenuta nonostante la presente opposizione.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio e con riserva di ulteriormente chiedere e produrre”.
si è costituita rilevando che la pretesa creditoria portata dalla Controparte_4 cartella e dagli avvisi di accertamento presupposti (dalla stessa allegati quali doc. 5) è divenuta ormai incontrovertibile, dato che a seguito della intervenuta regolare notifica e della mancata impugnazione degli stessi (avviso di accertamento e cartella), i suddetti atti sono incontestabili. Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione e dell'istanza di sospensiva.
pur ritualmente citata non si è costituita e deve pertanto esserne dichiarata la Controparte_2 contumacia non dichiarata in corso di causa.
Rigettata l'istanza di sospensiva, depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita solo documentalmente;
depositate note conclusive, viene decisa con la presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “La declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte cost. n. 114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n.
602 del 1973 - nella parte in cui detta norma non prevedeva l'ammissibilità ex art. 615 c.p.c. nella riscossione tributaria successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50 del citato d.P.R. - implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni
(ordinaria e tributaria), che sono tuttora improponibili le opposizioni all'esecuzione aventi funzione
"recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992” (Cass. 23894/23).
Nel caso di specie, parte opponente non contesta di avere ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento, della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento, quindi di tutti gli atti prodromici all'esecuzione iniziata con la notifica del pignoramento.
Inoltre, non allega fatti sopravvenuti, ma contesta la titolarità del debito per il quale si procede in via esecutiva, motivo che avrebbe dovuto far valere opponendo gli avvisi di accertamento e la cartella di pagamento ritualmente notificati.
La pretesa creditoria contenuta nella cartella è quindi divenuta incontrovertibile in quanto mai contestata.
pagina 3 di 4 L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata ex d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti (valore indeterminabile- scaglione € 52.000,00 – 260.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva;
ridotti del 50 % per restanti fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza domanda ed eccezione così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 7.200,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
Arezzo, 18/03/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1987/2023 promossa da:
C.F. e P.IVA: rappresentata e difesa dall'Avv. Dimitri Parte_1 P.IVA_1 Gallorini e dall'Avv. Cristina Ceccarelli elettivamente domiciliata presso il loro studio in Arezzo, via F. Crispi, 30
PARTE ATTRICE contro
(C.F. e P. IVA rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Gian Franco Puppola ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec
Email_1
PARTE CONVENUTA
INTESA SAN PAOLO S.P.A. (C.F. ), P.IVA_3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e
Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. rappresentando che: in data 20/6/2012 e 21/6/2012, rispettivamente, l' e l' , società sportive
Parte_1 Controparte_3 dilettantistiche del Comune di , appartenenti al terzo settore, a mezzo di rispettivi Controparte_3 verbali di assemblea, deliberavano la fusione tra le stesse;
da detta operazione di fusione nasceva la società dilettantistica “ ”, alla quale nel dicembre 2012, veniva attribuita una nuova
Parte_1 partita IVA;
nei rispettivi verbali di assemblea la società “metteva in evidenza la
Parte_1 sicurezza di essere svincolati da eventuali debiti o mancanze per eventuali accertamenti degli Organi
Competenti, sulla società con cui si propone la fusione” e la , dichiarava: “di Controparte_3 non vincolare la nuova società di eventuali debiti o mancanze per eventuali accertamenti degli Organi
pagina 1 di 4 Competenti e ciascuna società s'impegna a coprirli direttamente”; in ossequio alla normativa vigente all'epoca dei fatti, anteriore alla riforma del terzo settore intervenuta nell'anno 2017, detta fusione non veniva concretizzata a mezzo atto notarile, ma a mezzo dei verbali di assemblea, scritture private regolarmente registrate all'Agenzia delle Entrate;
in data 07/11/2022 veniva notificato alla
[...]
Cartella esattoriale recante intimazione di pagamento 00720190006520433000 con cui Parte_1
l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione, Ufficio di Arezzo, intimava all'odierna opponente il pagamento della somma di Euro 937.220,96; secondo la convenuta, tali somme erano dovute allo Stato da parte dell'opponente, a fronte di omessi versamenti di tributi ed altre violazioni della normativa tributaria, poste in essere dalla;
in data 14/06/2023 la veniva notificato Controparte_3 Pt_1 all'opponente Atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973, avente ad oggetto le cartelle di cui all'intimazione di pagamento notificata in data 07/11/2022, per l'importo totale di Euro 937.220,96; detto pignoramento colpiva il conto corrente bancario intestato alla società scrivente, acceso presso Banca Intesa San Paolo, ove veniva rinvenuta la somma di Euro 5.660,01=, dando origine ad un'esecuzione esattoriale ex art. 72 bis DPR 602/1973.
Tanto premesso in fatto, l'opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva atteso che la nuova entità non è succeduta a titolo universale nei crediti e debiti di nessuna Parte_1 delle due Società che l'hanno generata con la descritta fusione. In specie, ha rilevato che prima della riforma del Terzo Settore del 2017, le Società sportive dilettantistiche seguivano esclusivamente le norme previste per le associazioni non riconosciute e neppure in caso di fusione erano considerati come assoggettabili alle norme di cui agli artt. 2501 e segg. c.c.; inoltre, come si evince dal verbale di
Assemblea della del 20/06/2012 e verbale di Assemblea della Parte_1 Controparte_3
del 21/06/2012 entrambe le Associazioni Sportive, prima di procedere alla votazione della
[...] fusione, si davano reciprocamente atto di non vincolare la nuova entità derivante dalla fusione (l'attuale attrice) ad eventuali debiti contratti prima della fusione stessa, come da normativa allora vigente;
la normativa in vigore dal 2017 non è applicabile al caso di specie.
Sulla base di tali allegazioni parte attrice ha chiesto “ In via cautelare e preliminare, visti i motivi di cui in premessa, Voglia sospendere la procedura esecutiva esattoriale, ricorrendone i presupposti, anche inaudita altera parte;
➢ In via principale e nel merito, per tutte le motivazioni di cui in premessa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e, per l'effetto, accertare
e dichiarare la nullità e/o
invalidità e/o inefficacia e/o improcedibilità dell'intimazione di pagamento notificata in data
07/11/2022 e del successivo atto di pignoramento esattoriale verso terzi azionato ex art. 72-bis DPR n.
602/1973 ivi opposti;
➢ Sempre in via principale e nel merito, per la non creduta ipotesi in cui l' Controparte_4
dovesse procedere illegittimamente in via esecutiva al trattenimento delle somme
[...] dell' , condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni subiti per tale Parte_1 motivazione, per l'importo che risulterà all'esito dell'istruttoria e comunque liquidato anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
pagina 2 di 4 ➢ In via subordinata, qualora il Giudice qualificasse la presente opposizione come opposizione agli atti esecutivi, autorizzare la conversione della presente opposizione in opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avanti al Giudice ritenuto competente, con riserva dell'attrice ed autorizzazione ad esperire anche la tutela cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., atteso che l'art. 617, comma I, c.p.c. non attribuisce al Giudice il potere di sospendere l'efficacia del titolo esecutivo, fatto comunque salvo il diritto dell'attrice a richiedere i danni per ogni eventuale azione intrapresa dalla convenuta nonostante la presente opposizione.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio e con riserva di ulteriormente chiedere e produrre”.
si è costituita rilevando che la pretesa creditoria portata dalla Controparte_4 cartella e dagli avvisi di accertamento presupposti (dalla stessa allegati quali doc. 5) è divenuta ormai incontrovertibile, dato che a seguito della intervenuta regolare notifica e della mancata impugnazione degli stessi (avviso di accertamento e cartella), i suddetti atti sono incontestabili. Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione e dell'istanza di sospensiva.
pur ritualmente citata non si è costituita e deve pertanto esserne dichiarata la Controparte_2 contumacia non dichiarata in corso di causa.
Rigettata l'istanza di sospensiva, depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita solo documentalmente;
depositate note conclusive, viene decisa con la presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “La declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte cost. n. 114 del 2018) dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n.
602 del 1973 - nella parte in cui detta norma non prevedeva l'ammissibilità ex art. 615 c.p.c. nella riscossione tributaria successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso ex art. 50 del citato d.P.R. - implica, sul piano dei rimedi di tutela giurisdizionale a disposizione del contribuente esecutato e quale precipitato logico della complementarità - non già concorrenza - tra le giurisdizioni
(ordinaria e tributaria), che sono tuttora improponibili le opposizioni all'esecuzione aventi funzione
"recuperatoria" di doglianze che la parte avrebbe dovuto far valere innanzi al giudice tributario con le forme e nei termini dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992” (Cass. 23894/23).
Nel caso di specie, parte opponente non contesta di avere ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento, della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento, quindi di tutti gli atti prodromici all'esecuzione iniziata con la notifica del pignoramento.
Inoltre, non allega fatti sopravvenuti, ma contesta la titolarità del debito per il quale si procede in via esecutiva, motivo che avrebbe dovuto far valere opponendo gli avvisi di accertamento e la cartella di pagamento ritualmente notificati.
La pretesa creditoria contenuta nella cartella è quindi divenuta incontrovertibile in quanto mai contestata.
pagina 3 di 4 L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata ex d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti (valore indeterminabile- scaglione € 52.000,00 – 260.000,00 parametri medi fasi studio e introduttiva;
ridotti del 50 % per restanti fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza domanda ed eccezione così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 7.200,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
Arezzo, 18/03/2025
Il Giudice
Marina Rossi
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