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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/06/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1564/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. RA IA, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito delle note sino al 18 giugno
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.R.G. 1564/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario BONGARZONE e Paolo ZINZI Parte_1 come da procura in atti, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec degli stessi,
, Email_1 Email_2
- ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dai funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- resistente
Oggetto del giudizio: retribuzione professionale docenti
Conclusioni: come rassegnante nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 17.7.2023 e ritualmente notificato, espone di Parte_1 essere una docente della scuola dell'infanzia, attualmente in servizio presso l'Istituto “I.C. 1^ SORA” nell'omonimo comune e di avere prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1 forza di contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie nei seguenti periodi:
2. Tanto premesso, la ricorrente deduce di essere stata discriminata nel trattamento retributivo rispetto ai colleghi di ruolo e a quelli non di ruolo con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche che hanno svolto le sue medesime mansioni, in quanto il convenuto non le ha corrisposto la CP_1 retribuzione professionale docenti per i periodi di servizio indicati.
3. La docente sostiene che il mancato pagamento di tale elemento accessorio della retribuzione è frutto di un'erronea interpretazione del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 e dell'art. 25 del
CCNL 31.8.1999. Dalle disposizioni contrattuali richiamate si evince, infatti, che la retribuzione professionale docenti è un elemento fisso della retribuzione, ai sensi dell'art. 83 del CCNL del 29.11.2007 computabile anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, che compete a tutti i docenti senza distinzione a seconda delle diverse tipologie di supplenze. Ne discende che la condotta del convenuto che esclude i docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie dalla percezione di tale CP_1 emolumento costituisce un'illegittima discriminazione anche in violazione dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato la ricorrente chiede all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente. Per l'effetto condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 1661,66 o di quella CP_1 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone”.
5. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto. L'amministrazione scolastica evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2007 e dell'art. 25 del
CCNI del 31/08/1999 la retribuzione professionale docenti (RPD) è prevista esclusivamente per i docenti di ruolo e per i docenti con incarico annuale o sino al termine delle attività didattiche, mentre non si giustifica l'erogazione di tale emolumento in favore dei docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria “per l'impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatorie finalizzate all'attuazione di processi innovativi e migliorativi”.
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare del 18 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dalla ricorrente è diretta all'accertamento del diritto a percepire dal
[...]
convenuto la retribuzione professionale docenti, per le supplenze brevi e saltuarie prestate Controparte_1 quale docente di scuola secondaria nei periodi dedotti in premessa, con le conseguenti statuizioni condannatorie.
8. Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
9. La quaestio iuris rilevante nel presente giudizio consiste nello stabilire se la retribuzione professionale docenti, prevista dalla contrattazione collettiva del comparto scuola, sia riservata solo ai docenti di ruolo e ai docenti a tempo determinato incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche,
o invece spetti anche ai docenti che prestino, come la ricorrente, supplenze brevi e saltuarie.
10. La retribuzione professionale docenti è un elemento accessorio della retribuzione del personale docente ed educativo previsto dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, secondo biennio economico 2000-2001, personale del comparto Scuola, “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione di processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”. Per le modalità della corresponsione della retribuzione professionale docenti, le disposizioni citate rinviano all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, che disciplina il compenso individuale accessorio del personale docente, educativo ed ATA.
11. Quest'ultima disposizione disciplina decorrenze e modalità di erogazione dell'emolumento in questione, distinguendo tra docenti con rapporto di impiego a tempo indeterminato, docenti con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e docenti con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il comma 4 stabilisce che al predetto personale tale compenso accessorio spetta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e al comma 5 precisa che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilato al servizio”.
12. I successivi contratti collettivi di comparto, e segnatamente l'art. 81 del CCNL 24.7.2003 e l'art. 83 del CCNL 29.11.2007, non hanno inciso sulle disposizioni dinnanzi citate, ma si sono limitati a modificare l'entità della retribuzione professionale docenti e ad includerla nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, in tale modo rendendo evidente che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cass. civ. n. 17773/2017).
13. Così ricostruito l'emolumento in questione, non può dubitarsi che lo stesso rientri tra le “condizioni di impiego”, in relazione alle quali, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare agli assunti a tempo determinato un trattamento che non sia meno favorevole di quello riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che non sussistano ragioni oggettive: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (cfr. Cass. civ. n. 20015/2018).
14. Il menzionato principio eurounitario di non discriminazione, nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, vincola i giudici nazionali, orientando la lettura del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nel senso che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo” senza alcuna esclusione o differenziazione, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico di supplenza previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 non può essere inteso come diretto a circoscrivere le categorie dei destinatari dell'emolumento, ossia, oltre ai docenti a tempo indeterminato, i soli supplenti annuali e quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, ma deve invece intendersi “limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende alla individuazione delle categorie del personale richiamate dal contratto integrativo” (Cass. civ.
n. 20015/2018 cit.).
15. Chiarito, dunque, che la retribuzione professionale docenti spetta anche al personale docente ed educativo che abbia prestato supplenze brevi e saltuarie, rispetto al quale sussiste la medesima finalità di
“valorizzazione professionale della funzione docente” a parità di mansioni espletate con il personale a tempo indeterminato e con quello a tempo determinato incaricato di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, ne consegue che tale emolumento deve riconoscersi anche alla ricorrente, non essendo stata allegata e provata dall'amministrazione scolastica una diversificazione nel caso specifico dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto a quella propria del personale a tempo indeterminato e di tutti gli assunti a tempo determinato a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
16. È rimasto incontestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che la ricorrente ha prestato servizio per supplenze brevi e saltuarie nei periodo specificati in narrativa, come docente di scuola dell'infanzia, con orario completo (cfr. anche lo stato matricolare prodotto dal ). Controparte_1
17. In merito alla quantificazione dell'emolumento, dall'esame delle disposizioni contrattuali collettive, e segnatamente dalla tabella 4 allegata al CCNL Scuola del 29.11.2007, dalla tabella E1.1. allegata al CCNL
Scuola del 19.4.2016 e dalla tabella D1.1 del CCNL Scuola del 18.1.2024, risulta che per i docenti con anzianità da 0 a 14 anni l'importo mensile della retribuzione professionale docenti è pari ad € 164,00 mensili corrispondenti ad un importo giornaliero di € 5,46 (164,00/30), incrementato a far data dal
1.3.2018 ad un importo mensile di € 174,50 corrispondenti ad un importo giornaliero di € 5,81
(174,50/30), ulteriormente incrementato a far data dal 1.1.2022, ad un importo mensile di € 184,50 corrispondenti ad un importo giornaliero di € 6,15 (184,50/30).
18. Il conteggio delle spettanze in ragione dei giorni di servizio e del correlativo orario di lavoro allegato al ricorso è stato sviluppato correttamente e comunque non è stato contestato dall'amministrazione convenuta. I compensi dovuti a titolo di retribuzione professionale docenti per tali servizi sono stati infatti determinati sulla base delle tabelle retributive sopra indicate, e dunque considerando un importo giornaliero pari ad euro 5,81 per il totale dei giorni di servizio prestati, pari a 286.
19. In conclusione, la ricorrente è rimasta creditrice a titolo di retribuzione professionale docenti nei confronti del , per i servizi prestati nei periodi indicati in premessa della somma Controparte_1 di euro 1.661,66 (euro 5,81 x giorni 286).
20. Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 somma di euro 1.661,66, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
21. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono pertanto poste a carico del convenuto CP_1
e liquidate in favore dei difensori antistatari del ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in relazione alle cause di lavoro con scaglione di valore tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, in considerazione nella natura seriale del contenzioso e della modesta complessità delle questioni in mero diritto affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto di a percepire dal la Parte_1 Controparte_1 retribuzione professionale docenti per le supplenze brevi e saltuarie prestate nei periodi indicati in motivazione;
− per l'effetto, condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore di della somma di euro 1.661,66 a titolo di retribuzione Parte_1 professionale docenti, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna il a rimborsare ai difensori antistatari della ricorrente, Controparte_1
Avv.ti ANTONIO ROSARIO BONGARZONE e PAOLO ZINZI, le spese di giudizio, che liquida in euro 1.030,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA,
IVA, rimborso del contributo unificato nella misura di euro 49,00
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
RA IA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. RA IA, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con termine per il deposito delle note sino al 18 giugno
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.R.G. 1564/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario BONGARZONE e Paolo ZINZI Parte_1 come da procura in atti, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec degli stessi,
, Email_1 Email_2
- ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dai funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12
- resistente
Oggetto del giudizio: retribuzione professionale docenti
Conclusioni: come rassegnante nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 17.7.2023 e ritualmente notificato, espone di Parte_1 essere una docente della scuola dell'infanzia, attualmente in servizio presso l'Istituto “I.C. 1^ SORA” nell'omonimo comune e di avere prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1 forza di contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie nei seguenti periodi:
2. Tanto premesso, la ricorrente deduce di essere stata discriminata nel trattamento retributivo rispetto ai colleghi di ruolo e a quelli non di ruolo con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche che hanno svolto le sue medesime mansioni, in quanto il convenuto non le ha corrisposto la CP_1 retribuzione professionale docenti per i periodi di servizio indicati.
3. La docente sostiene che il mancato pagamento di tale elemento accessorio della retribuzione è frutto di un'erronea interpretazione del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 e dell'art. 25 del
CCNL 31.8.1999. Dalle disposizioni contrattuali richiamate si evince, infatti, che la retribuzione professionale docenti è un elemento fisso della retribuzione, ai sensi dell'art. 83 del CCNL del 29.11.2007 computabile anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, che compete a tutti i docenti senza distinzione a seconda delle diverse tipologie di supplenze. Ne discende che la condotta del convenuto che esclude i docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie dalla percezione di tale CP_1 emolumento costituisce un'illegittima discriminazione anche in violazione dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato la ricorrente chiede all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente. Per l'effetto condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 1661,66 o di quella CP_1 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata incorso di causa a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone”.
5. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto. L'amministrazione scolastica evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2007 e dell'art. 25 del
CCNI del 31/08/1999 la retribuzione professionale docenti (RPD) è prevista esclusivamente per i docenti di ruolo e per i docenti con incarico annuale o sino al termine delle attività didattiche, mentre non si giustifica l'erogazione di tale emolumento in favore dei docenti titolari di contratti di supplenza breve o saltuaria “per l'impossibilità degli stessi, in forza della breve durata del rapporto lavorativo, di incidere sostanzialmente nelle attività programmatorie finalizzate all'attuazione di processi innovativi e migliorativi”.
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare del 18 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dalla ricorrente è diretta all'accertamento del diritto a percepire dal
[...]
convenuto la retribuzione professionale docenti, per le supplenze brevi e saltuarie prestate Controparte_1 quale docente di scuola secondaria nei periodi dedotti in premessa, con le conseguenti statuizioni condannatorie.
8. Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
9. La quaestio iuris rilevante nel presente giudizio consiste nello stabilire se la retribuzione professionale docenti, prevista dalla contrattazione collettiva del comparto scuola, sia riservata solo ai docenti di ruolo e ai docenti a tempo determinato incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche,
o invece spetti anche ai docenti che prestino, come la ricorrente, supplenze brevi e saltuarie.
10. La retribuzione professionale docenti è un elemento accessorio della retribuzione del personale docente ed educativo previsto dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, secondo biennio economico 2000-2001, personale del comparto Scuola, “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione di processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”. Per le modalità della corresponsione della retribuzione professionale docenti, le disposizioni citate rinviano all'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, che disciplina il compenso individuale accessorio del personale docente, educativo ed ATA.
11. Quest'ultima disposizione disciplina decorrenze e modalità di erogazione dell'emolumento in questione, distinguendo tra docenti con rapporto di impiego a tempo indeterminato, docenti con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e docenti con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il comma 4 stabilisce che al predetto personale tale compenso accessorio spetta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e al comma 5 precisa che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilato al servizio”.
12. I successivi contratti collettivi di comparto, e segnatamente l'art. 81 del CCNL 24.7.2003 e l'art. 83 del CCNL 29.11.2007, non hanno inciso sulle disposizioni dinnanzi citate, ma si sono limitati a modificare l'entità della retribuzione professionale docenti e ad includerla nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, in tale modo rendendo evidente che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cass. civ. n. 17773/2017).
13. Così ricostruito l'emolumento in questione, non può dubitarsi che lo stesso rientri tra le “condizioni di impiego”, in relazione alle quali, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare agli assunti a tempo determinato un trattamento che non sia meno favorevole di quello riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che non sussistano ragioni oggettive: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (cfr. Cass. civ. n. 20015/2018).
14. Il menzionato principio eurounitario di non discriminazione, nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, vincola i giudici nazionali, orientando la lettura del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nel senso che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo” senza alcuna esclusione o differenziazione, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico di supplenza previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 non può essere inteso come diretto a circoscrivere le categorie dei destinatari dell'emolumento, ossia, oltre ai docenti a tempo indeterminato, i soli supplenti annuali e quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, ma deve invece intendersi “limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende alla individuazione delle categorie del personale richiamate dal contratto integrativo” (Cass. civ.
n. 20015/2018 cit.).
15. Chiarito, dunque, che la retribuzione professionale docenti spetta anche al personale docente ed educativo che abbia prestato supplenze brevi e saltuarie, rispetto al quale sussiste la medesima finalità di
“valorizzazione professionale della funzione docente” a parità di mansioni espletate con il personale a tempo indeterminato e con quello a tempo determinato incaricato di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, ne consegue che tale emolumento deve riconoscersi anche alla ricorrente, non essendo stata allegata e provata dall'amministrazione scolastica una diversificazione nel caso specifico dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto a quella propria del personale a tempo indeterminato e di tutti gli assunti a tempo determinato a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
16. È rimasto incontestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che la ricorrente ha prestato servizio per supplenze brevi e saltuarie nei periodo specificati in narrativa, come docente di scuola dell'infanzia, con orario completo (cfr. anche lo stato matricolare prodotto dal ). Controparte_1
17. In merito alla quantificazione dell'emolumento, dall'esame delle disposizioni contrattuali collettive, e segnatamente dalla tabella 4 allegata al CCNL Scuola del 29.11.2007, dalla tabella E1.1. allegata al CCNL
Scuola del 19.4.2016 e dalla tabella D1.1 del CCNL Scuola del 18.1.2024, risulta che per i docenti con anzianità da 0 a 14 anni l'importo mensile della retribuzione professionale docenti è pari ad € 164,00 mensili corrispondenti ad un importo giornaliero di € 5,46 (164,00/30), incrementato a far data dal
1.3.2018 ad un importo mensile di € 174,50 corrispondenti ad un importo giornaliero di € 5,81
(174,50/30), ulteriormente incrementato a far data dal 1.1.2022, ad un importo mensile di € 184,50 corrispondenti ad un importo giornaliero di € 6,15 (184,50/30).
18. Il conteggio delle spettanze in ragione dei giorni di servizio e del correlativo orario di lavoro allegato al ricorso è stato sviluppato correttamente e comunque non è stato contestato dall'amministrazione convenuta. I compensi dovuti a titolo di retribuzione professionale docenti per tali servizi sono stati infatti determinati sulla base delle tabelle retributive sopra indicate, e dunque considerando un importo giornaliero pari ad euro 5,81 per il totale dei giorni di servizio prestati, pari a 286.
19. In conclusione, la ricorrente è rimasta creditrice a titolo di retribuzione professionale docenti nei confronti del , per i servizi prestati nei periodi indicati in premessa della somma Controparte_1 di euro 1.661,66 (euro 5,81 x giorni 286).
20. Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 somma di euro 1.661,66, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
21. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, sono pertanto poste a carico del convenuto CP_1
e liquidate in favore dei difensori antistatari del ricorrente nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, in relazione alle cause di lavoro con scaglione di valore tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, in considerazione nella natura seriale del contenzioso e della modesta complessità delle questioni in mero diritto affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto di a percepire dal la Parte_1 Controparte_1 retribuzione professionale docenti per le supplenze brevi e saltuarie prestate nei periodi indicati in motivazione;
− per l'effetto, condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore di della somma di euro 1.661,66 a titolo di retribuzione Parte_1 professionale docenti, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna il a rimborsare ai difensori antistatari della ricorrente, Controparte_1
Avv.ti ANTONIO ROSARIO BONGARZONE e PAOLO ZINZI, le spese di giudizio, che liquida in euro 1.030,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA,
IVA, rimborso del contributo unificato nella misura di euro 49,00
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
RA IA