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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 08/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-dott.ssa Maria AZ d'IC Presidente
-dott. Gianfranco Placentino Consigliere
-avv. Eriberto Di Blasio Giudice Ausiliario-rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 102/2021 R.G., avente per oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., (P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Angelini, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., quale amministratore del , rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Antonio D'Ettorre, giusta procura in atti
APPELLATA
Conclusioni: come da note di trattazione scritta, che qui devono ritenersi ripetute e trascritte.
-IN FATTO ED IN DIRITTO-
§ 1 – In primo grado, la proponeva opposizione avverso il D.I. n. 3/2017, reso dal Controparte_1
Giudice del Tribunale di Larino, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di €.
26.559.83, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore della Parte_1
contestando la domanda avversa e chiedendo la revoca del D.I. opposto.
[...]
Si costituiva l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
1 Con la sentenza impugnata, n. 333/2020, il giudice del Tribunale di Larino accoglieva l'opposizione, revocando il D.I. e condannando l'opponente al pagamento della minore somma di €.
2.995,41, compensando le spese di lite e ponendo quelle del CTU a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% cadauna.
§ 2 – Avverso tale sentenza ha proposto appello la in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, confermarsi il D.I. opposto, con condanna dell'opponente alle spese del doppio grado di giudizio e delle spese di C.T.U..
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. Controparte_1
All'udienza del 3 luglio 2024, la Corte riservava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
§ 3 - L'appellante, nel motivare il proprio gravame, ha, innanzitutto, dedotto la correttezza della cessione del contratto, del quale essa risulta cessionaria, cessione avvenuta nel primo rispetto di quanto stabilito dai contratti di fornitura, stipulati tra il Condominio e il vecchio fornitore. La questione, però, non è rilevante ai fini della decisione (seppure appare corretto l'iter che ha permesso all'odierna appellante di subentrare al precedente fornitore). Infatti, quello che rileva
è la prova dell'effettiva fornitura del gas naturale e della sua quantificazione.
Orbene, posto che la prova di quanto innanzi spetta all'opposto, nella sua qualità di attore in senso sostanziale, occorre esaminare se tale prova sia stata o meno fornita.
A tal proposito, l'appellante sostiene che la prova sia stata fornita, innanzitutto, sia a mezzo delle scritture contabili depositate, sia dalla corretta gestione del contatore da parte della stessa che ha correttamente fatturato i consumi di gas sulla base delle Parte_1
letture certificate effettuate dal Distributore Locale 2i Rete Gas S.p.a.. Ritiene, inoltre, non corretta la valutazione fatta dal C.T.U., perché lo stesso si è limitato a redigere la propria relazione, esaminando solo il nuovo contatore, mentre avrebbe dovuto chiedere alla società che ha effettuato la sostituzione di esaminare anche il vecchio contatore (quello con matricola
54164381) o, nel caso in cui non fosse più disponibile, chiedere le letture certificate del suddetto vecchio contatore, letture che avrebbero consentito di ricostruire correttamente la quantità di gas fornito, così come riportata nelle fatture poste a corredo del ricorso per D.I..
Innanzitutto, va precisato che le letture certificate sono documenti che potevano e dovevano essere prodotte dalla società opposta, nella veste di creditrice, che poteva benissimo procurarsele, visto che ha avuto i dati per emettere le fatture proprio dal Gestore del contatore;
il C.T.U. non poteva certo sostituirsi alla parte per sopperire alle proprie carenze probatorie e
2 chiedere la suddetta certificazione in sua vece. Va anche precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Società appellante, nessuna certificazione delle letture è stata da essa prodotta in atti.
Né possono essere sufficienti, al fine di provare il quantum debeatur, le fatture e le scritture contabili depositate in atti. E' principio ormai pacifico e consolidato che, in tema di ricorso monitorio, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
In tal caso, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (ex multis Cass. civ., sez. II, 20 maggio 2004, n. 9593; Cass. Civ.,
Sez. II, 4 gennaio 2022, n. 128). Parimenti gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie possono costituire, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte solo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non nel giudizio di opposizione che è un ordinario giudizio di cognizione, a cui si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
Va, altresì, precisato che parte opponente ha sempre contestato l'ammontare richiesto dal creditore e ha eccepito, altresì, la mancata prova di una lettura del vecchio contatore, che doveva.
Altresì, effettuarsi in contradditorio delle parti.
Da quanto innanzi discende che l'unica quantificazione della fornitura, provata in giudizio, è quella effettuata dal C.T.U. e fatta propria, correttamente, dal Giudice di primo grado.
In conclusione, il creditore non ha fornito la prova della correttezza del quantum richiesto.
§ 4 – Per i suesposti motivi, l'appello va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., in base al valore della controversia, così come vigente all'epoca dell'ultimo atto difensivo svolto (Cass. sez. unite 2022/n. 33482).
Ricorrono altresì i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente
P. Q. M.
3 La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza 333/2020, il giudice del Tribunale di
Larino, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
a) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Parte_1
in favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., quale amministratore del ., delle spese del Controparte_2
presente giudizio, che liquida in €. 3.966,00, per competenze, oltre spese generali, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge;
b) dà atto del rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv. Eriberto Di Blasio dott.sa Maria AZ d'IC
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