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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/09/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 828/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 09/09/2025 nella causa n. 828/2022 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. MANZO ELENA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1 assistite dall'avv. GRATTAROLA MASSIMO
PARTE CONVENUTA
e
, assistita dall'avv. RECUPIDO DAVIDE CP_2
PARTE CONVENUTA
e
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_3
PARTE TERZA CHIAMATA
Oggetto: retribuzione
Premesso che: con ricorso depositato in data 19.7.2022, ha dedotto: Parte_1
− di aver collaborato saltuariamente nell'anno 2016 e nella prima metà dell'anno 2017 con le sig.re e presso il Centro Ippico "Il Cavallino d'Oro ASD", sito CP_2 CP_1 in VA (AL), Reg. Santa Maria di Castiglione n. 17, nei fine settimana dal sabato
1 RGL n. 828/2022
mattina alla domenica sera, svolgendo lavori di manutenzione a favore del Centro Ippico dell' ; CP_1
− che in quel periodo egli era regolarmente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di altro datore di lavoro (la società RA s.n.c. di RA
US e ) con impegno dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore Persona_1
12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00;
− che nel mese di giugno 2017, la sig.ra , consigliera del “Il Cavallino d'Oro CP_2
ASD”, gli rappresentava che lei e la figlia, sig.ra , Presidente CP_1 dell'Associazione, stavano cercando personale da adibire in modo stabile e continuativo ad attività di manutenzione del Centro Ippico del "Il Cavallino d'Oro ASD", chiedendogli se fosse interessato;
− di aver comunicato la propria disponibilità, facendo presente che avrebbe dovuto però risolvere il contratto con la società RA s.n.c.;
− di aver quindi svolto il colloquio di assunzione verso la fine del mese di luglio 2017 con la sig.ra , unitamente al Vice Presidente del "Il Cavallino d'Oro" e ad un CP_1 consigliere dell'Associazione, e che in tale occasione le parti avevano concordato che egli avrebbe iniziato l'attività lavorativa alle dipendenze del Centro Ippico a far data dal
01.08.2017 con regolarizzazione della posizione lavorativa mediante contratto a tempo indeterminato;
− di aver quindi rassegnato le proprie dimissioni dalla società RA
[...] con effetto dal 19.07.2017 e di essersi trasferito a Controparte_4
VA (AL) per poter svolgere la propria attività presso il Centro Ippico “Il Cavallino
d'Oro” con decorrenza dal mese di agosto 2017;
− di aver di fatto iniziato a prestare attività lavorativa in modo stabile e continuativo presso il
Centro Ippico del "Il Cavallino d'Oro ASD", come concordato, in data 01.08.2017, sotto le precise direttive quotidiane della sig.ra e talvolta anche della sig.ra CP_2 [...]
; CP_1
− di essere stato coadiuvato, nel mese di agosto 2017, nello svolgimento delle mansioni lavorative quotidiane presso il Centro Ippico del "Il Cavallino d'Oro ASD" dal sig.
[...]
il quale abitando presso un appartamento sito nei locali Controparte_5 dell' , aveva avuto incarico dalle sig.re e di CP_1 CP_2 CP_1 spiegare nel dettaglio al sig. tutti gli incombenti giornalieri che dovevano essere Parte_1 svolti nel Centro Ippico per garantire il buon funzionamento dell' ; CP_1
− di aver svolto le mansioni meglio descritte in ricorso, riconducibili al livello V CCNL Palestre
e Impianti Sportivi e delle attività sportive no profit e non profit del 22.12.2015, sino al
27.12.2017, osservando l'orario di lavoro indicatogli da e e CP_2 CP_1 precisamente lavorando dal martedì alla domenica dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore
2 RGL n. 828/2022
14,30 alle ore 20,00; che nel mese di agosto 2017, la sig.ra gli aveva CP_2 consegnato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ad orario part-time con qualifica di manovale agricolo di primo livello CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti datato 01.08.2017 che indicava quale datore di lavoro che l'avrebbe assunto la Società
Agricola "Santa Maria di Castiglione soc. agricola Arl", sita in VA (AL), Reg. Santa
Maria di Castiglione n. 17;
− che la Società Agricola “Santa Maria di Castiglione S.A.R.L.”, la cui legale rappresentante pro tempore risultava essere , aveva concesso in locazione al “Il Cavallino CP_2
d'Oro ASD” immobili siti in VA (AL), Reg. Santa Maria di Castiglione n. 17, e precisamente, un fabbricato ad uso maneggio per una superficie coperta di 480 mq, un fabbricato ad uso scuderia comprendente n. 10 box cavalli, un fabbricato ad uso spogliatoio, uffici e servizi;
− che a fronte delle rimostranze avanzate circa la differenza di condizioni concordate rispetto a quelle indicate nel contratto sottopostogli, era stato rassicurato da e CP_2 [...]
sulla regolarizzazione della propria posizione lavorativa a tempo indeterminato e CP_1 con orario full-ime;
− di aver percepito per il periodo lavorato dal 01.08.2017 al 27.12.2017 da parte della sig.ra in contanti la somma complessiva di € 6.600,00; CP_2
− di aver appreso nel mese di dicembre 2017 che non erano stati versati all i contributi CP_3 relativi al rapporto di lavoro;
− di essersi determinato in data 27.12.2017 a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa;
− di aver intentato un'azione giudiziaria avanti il Tribunale di Alessandria – Sezione Lavoro contro la Società Agricola “Santa Maria di Castiglione S.A.R.L.”, in quanto l'unico contratto di lavoro a sue mani era riconducibile a detta società, rivendicando il pagamento delle differenze retributive dovute in relazione al lavoro svolto;
− che nel corso del predetto giudizio (n. 300/2018 R.g Lav. avanti il Tribunale di Alessandria) la Società Agricola "Santa Maria di Castiglione S.A.RL" aveva disconosciuto il contratto di lavoro subordinato prodotto dal ricorrente e la relativa sottoscrizione e la legale rappresentante della convenuta, , in sede di interrogatorio formale aveva CP_1 affermato che egli aveva lavorato non per la Società Agricola “Santa Maria di Castiglione
S.A.R.L.” bensì per il Centro Ippico dell Controparte_1
sotto le direttive della sig.ra ;
[...] CP_2
− che, con sentenza n. 8/2021, il Tribunale di Alessandria aveva rigettato il ricorso poiché non era risultato provato il rapporto di lavoro dell'esponente alle dipendenze della società agricola convenuta “Santa Maria di Castiglione S.A.R.L.”; - di aver quindi diffidato, con lettera racc. a.r. 24.01.2022 (ricevuta il 31.01.2022), l'Associazione “Il Cavallino d'Oro ASD”
3 RGL n. 828/2022
e, con lettera racc. a.r. 26.06.2022 (ricevuta il 30.06.2022), altresì le sig.re e CP_1
, quali obbligate in solido ex art. 38 c.c., a regolarizzare la sua posizione CP_2 lavorativa sia corrispondendo le dovute differenze retributive sia versando i contributi all;
CP_3
− che tuttavia le sue richieste non hanno trovato riscontro con conseguente necessità di instaurazione di un nuovo giudizio.
Sulla scorta di quanto esposto, il ricorrente ha chiesto l'accertamento della sussistenza - a far data dal 01.08.2017 al 27.12.2017 – di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario full – time tra il medesimo e l'Associazione “Il Cavallino d'Oro ASD”, con diritto all'inquadramento nel Quinto Livello del CCNL Palestre ed Impianti Sportivi e delle attività sportive profit e no profit 22.12.2015, e la condanna della convenuta , e di e CP_1 CP_1
quali obbligate personalmente ed in via solidale con essa ex art. 38 c.c., al CP_2 pagamento in suo favore della complessiva somma capitale di € 5.795,11, a titolo di differenze retributive dovute per lavoro ordinario, straordinario, straordinario festive, ferie non godute, tredicesima e TFR non pagato o altra veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo, oltre che alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale, con il versamento dei contributi previdenziali dovuti.
Le convenute si sono costituite tardivamente in giudizio, contestando la domanda avversaria e le deduzioni poste a suo fondamento e chiedendo il rigetto del ricorso.
E' stato integrato il contraddittorio nei confronti dell , il quale si è costituito in giudizio CP_3 chiedendo, in caso di accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in causa, la condanna dell'Associazione datrice di lavoro alla regolarizzazione contributiva e previdenziale dovuta, nei limiti della prescrizione ex art. 3, co. 9 e 10, l. 335/1995, con le relative sanzioni civili e con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta da parte ricorrente e l'escussione di alcuni testimoni.
All'udienza del 13.3.2025, all'esito della discussione orale dei difensori, è stata pronunciata sentenza ex art. 278 c.p.c. (n. 119/2025), con la quale il Tribunale ha statuito quanto segue:
“- accerta e dichiara che tra e l Parte_1 Controparte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1.8.2017 al 27.12.2017 a tempo pieno
[...] nell'ambito del quale il ricorrente ha espletato mansioni riconducibili al V livello CCNL Palestre e
Impianti Sportivi e delle attività sportive no profit e non profit del 22.12.2015;
- condanna l nonché Controparte_1 CP_1 personalmente e in solido con la prima ex art. 38 c.c. al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive eventualmente maturate in base all'accertamento di cui al punto che precede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
4 RGL n. 828/2022
- rimette la causa in istruttoria per la quantificazione delle differenze retributive di cui al punto che precede, come da separata ordinanza;
- condanna l alla regolarizzazione della Controparte_1 posizione contributiva e previdenziale del ricorrente presso l'INPS;
- rigetta le ulteriori domande;
- spese rimesse alla sentenza definitiva.”.
Contestualmente è stata disposta CTU contabile ai fini della quantificazione delle somme eventualmente dovute in favore del ricorrente.
Considerato che: il nominato CTU ha indicato nella propria relazione che:
“Le differenze retributive da riconoscere al Sig. per il periodo dal 01.08.2017 al Parte_1
27.12.2017 ammontano ad euro 711,36.”, in particolare specificando che “Il CCNL Palestre e Impianti Sportivi
(All. 3) prevede per il personale inquadrato al V livello, una retribuzione mensile lorda di euro
1.158,94 (tabelle retributive in vigore dal 01.12.2015 al 30.06.2022).
Per determinare l'ammontare delle differenze retributive dovute al Sig. , in aggiunta al Parte_1 minimo tabellare si è tenuto conto anche di tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL applicato ovvero mensilità aggiuntive, ratei per ferie, permessi ed ex festività maturati e non goduti nel periodo lavorativo. … I ratei relativi alle mensilità aggiuntive e ferie, permessi ed ex festività sono stati riproporzionati per i mesi del rapporto di lavoro.
L'importo spettante per ferie non godute è stato determinato utilizzando la paga giornaliera di euro
44,57462 (utilizzando il divisore contrattuale giornaliero di “26” sulla retribuzione minima contrattuale utilizzando la formula di calcolo “retribuzione mensile/26”) mentre l'importo spettante relativo a permessi ed ex festività non godute è stato determinato utilizzando la retribuzione oraria di euro 6,69907 (utilizzando il divisore contrattuale orario di “173” sulla retribuzione minima contrattuale utilizzando la formula di calcolo “retribuzione mensile/173”).
Con particolare riferimento alla mensilità aggiuntiva della quattordicesima, menzionata nella riunione di inizio delle operazioni peritali, si precisa che tale istituto spetta come espressamente indicato nel CCNL applicato e pertanto assume valore ai fini del calcolo delle differenze retributive spettanti.”.
Inoltre, il CTU ha calcolato il TFR lordo spettante al ricorrente in € 551,50, indicando che “… il calcolo è stato effettuato su tutte le somme spettanti al lavoratore in costanza di rapporto di lavoro
… La quota mensile di accantonamento di TFR indicato nella tabella è determinata applicando il divisore fisso di 13,5 all'imponibile retributivo del mese.”.
5 RGL n. 828/2022
Il CTU ha quindi concluso che “Sulla base del quesito posto dal Giudice, le differenze retributive spettanti al Sig. per differenze lorde, ferie, permessi ed ex festività non godute e Parte_1 trattamento di fine rapporto maturato ammontano ad euro 1.262,86.”.
Il CTU, nella propria relazione, come visto, ha dato atto di aver conteggiato ai fini della quantificazione delle differenze retributive spettanti al ricorrente, altresì la quattordicesima mensilità, in quanto istituto espressamente previsto dal CCNL di categoria preso a riferimento.
Tale decisione è stata contestata dalle parti resistenti, le quali hanno sottolineato come tale voce retributiva non fosse oggetto di domanda e che, in ogni caso, essa vada esclusa dal calcolo della retribuzione spettante ai sensi dell'art. 36 cost..
La doglianza è fondata. Invero, né le conclusioni del ricorso né i conteggi ad esso allegati contengono alcun riferimento espresso alla quattordicesima mensilità, sicchè il relativo riconoscimento costituirebbe violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Inoltre, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità.” (Cassazione civile sez. lav., 20/01/2021, n.944; conf. Cass. Civ., sez. lav., 04/12/2013,
n.27138 e Cass. civ., sez. lav., 13.05.2002, n. 6878). Ne consegue che dal conteggio del CTU deve essere detratto l'importo relativo alla quattordicesima mensilità. Le differenze retributive a cui il ricorrente ha diritto per il periodo dal 01.08.2017 al 27.12.2017 ammontano in definitiva ad €
254,42 (5.660,98 + 483,63 + 200,97 + 482,89 = 6.828,47, importo totale spettante corretto rispetto all'importo di € 7.311,36, da cui deve essere detratto il percepito di € 6.600,00).
Altresì fondato è il rilievo sollevato in sede di discussione circa la non correttezza aritmetica del calcolo del “Totale retribuzione lorda” relativo al mese di dicembre, riportato a pagina 5 della relazione del CTU. L'importo corretto, considerata anche l'esclusione della debenza della somma conteggiata per quattordicesima mensilità, è pari ad € 2.192,71 (1.025,22 + 483,63 + 200,97 +
482,89) e costituisce il parametro di riferimento per il calcolo del rateo di TFR relativo alla stessa mensilità di dicembre 2017, da rideterminarsi quindi in € 162,42. Apportata la predetta correzione, il TFR complessivamente spettante ammonta ad € 505,82 (85,85 + 85,85 + 85,85 + 85,85 +
162,42).
Quanto all'eccepita tardività delle contestazioni mosse dalle controparti alla relazione di CTU sollevata dal difensore di parte ricorrente all'udienza odierna, si richiama il principio secondo cui
“Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino
6 RGL n. 828/2022
eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.” (Cassazione civile sez. un., 21/02/2022, n.5624).
Si ritiene, poi, che non sia considerabile l'EDR in via alternativa alla quattordicesima mensilità, come richiesto dalla parte ricorrente, trattandosi di istituto di matrice contrattuale contemplante un compenso aggiuntivo integrativo della retribuzione, come tale escluso dalla garanzia di cui all'art. 36 cost..
In definitiva, l e , Controparte_1 CP_1 personalmente e in solido con la prima ex art. 38 c.c., devono essere condannate al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 760,24, a titolo di differenze retributive (di cui € 505,82
a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo.
L “Il Cavallino d'Oro” è inoltre tenuta alla regolarizzazione Controparte_1 della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente presso l'INPS e quindi al versamento dei contributi quantificati dall'Istituto, che dovranno essere ricalcolati in via amministrativa tenuto conto degli importi retributivi riconosciuti con la presente sentenza, oltre accessori di legge.
L'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi sollevata dalle parti resistenti all'udienza odierna è infondata, considerato che è stato accertato che il rapporto lavorativo del ricorrente sia iniziato ad agosto 2017 e sia terminato a dicembre 2017, le scadenze per il versamento dei contributi sono da individuarsi nel mese successivo a quello di maturazione, la costituzione dell è avvenuta il 24.3.2023 e la normativa emergenziale covid (articolo 37, comma 2, del CP_3 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, e articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) ha sospeso i termini di prescrizione relativi ai versamenti contributivi per oltre 300 giorni complessivi (311 giorni).
Le spese di lite, relative sia ai rapporti processuali con il ricorrente sia con il contraddittore , CP_3 seguendo la soccombenza, sono poste a carico delle resistenti
[...]
e nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai Controparte_1 CP_1 sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività processuale svolta. Analogamente sono poste a carico delle predette parti resistenti le spese di
CTU, liquidate con separato decreto, e quelle di TP (nota spese dott. Volante depositata il
5.9.2025 da parte ricorrente).
7 RGL n. 828/2022
Si ritiene equo, in ragione delle peculiarità della vicenda e del comportamento tenuto dalle parti nei rapporti sostanziali e processuali intercorsi, disporre la compensazione delle spese tra parte ricorrente e . CP_2
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronuncia,
− condanna l nonché , Controparte_1 CP_1 personalmente e in solido con la prima ex art. 38 c.c., al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € € 760,24, a titolo di differenze retributive (di cui € 505,82 a titolo di
TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo;
− condanna l alla regolarizzazione Controparte_1 della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente presso l'INPS, comprensiva di accessori di legge, tenuto conto degli imponibili retributivi come rideterminati in motivazione;
− condanna l nonché , Controparte_1 CP_1 in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 641,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, ed oltre a € 200,00 per spese di TP;
− condanna l nonché , Controparte_1 CP_1 in solido tra loro, alla rifusione in favore dell delle spese di lite, che liquida in CP_3 complessivi € 400,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
− compensa tra le parti le ulteriori spese processuali;
− pone definitivamente a carico delle parti resistenti Controparte_1
e le spese di CTU.
[...] CP_1
Alessandria, 9.9.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 09/09/2025 nella causa n. 828/2022 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. MANZO ELENA Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, Controparte_1 assistite dall'avv. GRATTAROLA MASSIMO
PARTE CONVENUTA
e
, assistita dall'avv. RECUPIDO DAVIDE CP_2
PARTE CONVENUTA
e
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_3
PARTE TERZA CHIAMATA
Oggetto: retribuzione
Premesso che: con ricorso depositato in data 19.7.2022, ha dedotto: Parte_1
− di aver collaborato saltuariamente nell'anno 2016 e nella prima metà dell'anno 2017 con le sig.re e presso il Centro Ippico "Il Cavallino d'Oro ASD", sito CP_2 CP_1 in VA (AL), Reg. Santa Maria di Castiglione n. 17, nei fine settimana dal sabato
1 RGL n. 828/2022
mattina alla domenica sera, svolgendo lavori di manutenzione a favore del Centro Ippico dell' ; CP_1
− che in quel periodo egli era regolarmente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di altro datore di lavoro (la società RA s.n.c. di RA
US e ) con impegno dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore Persona_1
12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00;
− che nel mese di giugno 2017, la sig.ra , consigliera del “Il Cavallino d'Oro CP_2
ASD”, gli rappresentava che lei e la figlia, sig.ra , Presidente CP_1 dell'Associazione, stavano cercando personale da adibire in modo stabile e continuativo ad attività di manutenzione del Centro Ippico del "Il Cavallino d'Oro ASD", chiedendogli se fosse interessato;
− di aver comunicato la propria disponibilità, facendo presente che avrebbe dovuto però risolvere il contratto con la società RA s.n.c.;
− di aver quindi svolto il colloquio di assunzione verso la fine del mese di luglio 2017 con la sig.ra , unitamente al Vice Presidente del "Il Cavallino d'Oro" e ad un CP_1 consigliere dell'Associazione, e che in tale occasione le parti avevano concordato che egli avrebbe iniziato l'attività lavorativa alle dipendenze del Centro Ippico a far data dal
01.08.2017 con regolarizzazione della posizione lavorativa mediante contratto a tempo indeterminato;
− di aver quindi rassegnato le proprie dimissioni dalla società RA
[...] con effetto dal 19.07.2017 e di essersi trasferito a Controparte_4
VA (AL) per poter svolgere la propria attività presso il Centro Ippico “Il Cavallino
d'Oro” con decorrenza dal mese di agosto 2017;
− di aver di fatto iniziato a prestare attività lavorativa in modo stabile e continuativo presso il
Centro Ippico del "Il Cavallino d'Oro ASD", come concordato, in data 01.08.2017, sotto le precise direttive quotidiane della sig.ra e talvolta anche della sig.ra CP_2 [...]
; CP_1
− di essere stato coadiuvato, nel mese di agosto 2017, nello svolgimento delle mansioni lavorative quotidiane presso il Centro Ippico del "Il Cavallino d'Oro ASD" dal sig.
[...]
il quale abitando presso un appartamento sito nei locali Controparte_5 dell' , aveva avuto incarico dalle sig.re e di CP_1 CP_2 CP_1 spiegare nel dettaglio al sig. tutti gli incombenti giornalieri che dovevano essere Parte_1 svolti nel Centro Ippico per garantire il buon funzionamento dell' ; CP_1
− di aver svolto le mansioni meglio descritte in ricorso, riconducibili al livello V CCNL Palestre
e Impianti Sportivi e delle attività sportive no profit e non profit del 22.12.2015, sino al
27.12.2017, osservando l'orario di lavoro indicatogli da e e CP_2 CP_1 precisamente lavorando dal martedì alla domenica dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore
2 RGL n. 828/2022
14,30 alle ore 20,00; che nel mese di agosto 2017, la sig.ra gli aveva CP_2 consegnato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ad orario part-time con qualifica di manovale agricolo di primo livello CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti datato 01.08.2017 che indicava quale datore di lavoro che l'avrebbe assunto la Società
Agricola "Santa Maria di Castiglione soc. agricola Arl", sita in VA (AL), Reg. Santa
Maria di Castiglione n. 17;
− che la Società Agricola “Santa Maria di Castiglione S.A.R.L.”, la cui legale rappresentante pro tempore risultava essere , aveva concesso in locazione al “Il Cavallino CP_2
d'Oro ASD” immobili siti in VA (AL), Reg. Santa Maria di Castiglione n. 17, e precisamente, un fabbricato ad uso maneggio per una superficie coperta di 480 mq, un fabbricato ad uso scuderia comprendente n. 10 box cavalli, un fabbricato ad uso spogliatoio, uffici e servizi;
− che a fronte delle rimostranze avanzate circa la differenza di condizioni concordate rispetto a quelle indicate nel contratto sottopostogli, era stato rassicurato da e CP_2 [...]
sulla regolarizzazione della propria posizione lavorativa a tempo indeterminato e CP_1 con orario full-ime;
− di aver percepito per il periodo lavorato dal 01.08.2017 al 27.12.2017 da parte della sig.ra in contanti la somma complessiva di € 6.600,00; CP_2
− di aver appreso nel mese di dicembre 2017 che non erano stati versati all i contributi CP_3 relativi al rapporto di lavoro;
− di essersi determinato in data 27.12.2017 a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa;
− di aver intentato un'azione giudiziaria avanti il Tribunale di Alessandria – Sezione Lavoro contro la Società Agricola “Santa Maria di Castiglione S.A.R.L.”, in quanto l'unico contratto di lavoro a sue mani era riconducibile a detta società, rivendicando il pagamento delle differenze retributive dovute in relazione al lavoro svolto;
− che nel corso del predetto giudizio (n. 300/2018 R.g Lav. avanti il Tribunale di Alessandria) la Società Agricola "Santa Maria di Castiglione S.A.RL" aveva disconosciuto il contratto di lavoro subordinato prodotto dal ricorrente e la relativa sottoscrizione e la legale rappresentante della convenuta, , in sede di interrogatorio formale aveva CP_1 affermato che egli aveva lavorato non per la Società Agricola “Santa Maria di Castiglione
S.A.R.L.” bensì per il Centro Ippico dell Controparte_1
sotto le direttive della sig.ra ;
[...] CP_2
− che, con sentenza n. 8/2021, il Tribunale di Alessandria aveva rigettato il ricorso poiché non era risultato provato il rapporto di lavoro dell'esponente alle dipendenze della società agricola convenuta “Santa Maria di Castiglione S.A.R.L.”; - di aver quindi diffidato, con lettera racc. a.r. 24.01.2022 (ricevuta il 31.01.2022), l'Associazione “Il Cavallino d'Oro ASD”
3 RGL n. 828/2022
e, con lettera racc. a.r. 26.06.2022 (ricevuta il 30.06.2022), altresì le sig.re e CP_1
, quali obbligate in solido ex art. 38 c.c., a regolarizzare la sua posizione CP_2 lavorativa sia corrispondendo le dovute differenze retributive sia versando i contributi all;
CP_3
− che tuttavia le sue richieste non hanno trovato riscontro con conseguente necessità di instaurazione di un nuovo giudizio.
Sulla scorta di quanto esposto, il ricorrente ha chiesto l'accertamento della sussistenza - a far data dal 01.08.2017 al 27.12.2017 – di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario full – time tra il medesimo e l'Associazione “Il Cavallino d'Oro ASD”, con diritto all'inquadramento nel Quinto Livello del CCNL Palestre ed Impianti Sportivi e delle attività sportive profit e no profit 22.12.2015, e la condanna della convenuta , e di e CP_1 CP_1
quali obbligate personalmente ed in via solidale con essa ex art. 38 c.c., al CP_2 pagamento in suo favore della complessiva somma capitale di € 5.795,11, a titolo di differenze retributive dovute per lavoro ordinario, straordinario, straordinario festive, ferie non godute, tredicesima e TFR non pagato o altra veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo, oltre che alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale, con il versamento dei contributi previdenziali dovuti.
Le convenute si sono costituite tardivamente in giudizio, contestando la domanda avversaria e le deduzioni poste a suo fondamento e chiedendo il rigetto del ricorso.
E' stato integrato il contraddittorio nei confronti dell , il quale si è costituito in giudizio CP_3 chiedendo, in caso di accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in causa, la condanna dell'Associazione datrice di lavoro alla regolarizzazione contributiva e previdenziale dovuta, nei limiti della prescrizione ex art. 3, co. 9 e 10, l. 335/1995, con le relative sanzioni civili e con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante l'esame della documentazione prodotta da parte ricorrente e l'escussione di alcuni testimoni.
All'udienza del 13.3.2025, all'esito della discussione orale dei difensori, è stata pronunciata sentenza ex art. 278 c.p.c. (n. 119/2025), con la quale il Tribunale ha statuito quanto segue:
“- accerta e dichiara che tra e l Parte_1 Controparte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1.8.2017 al 27.12.2017 a tempo pieno
[...] nell'ambito del quale il ricorrente ha espletato mansioni riconducibili al V livello CCNL Palestre e
Impianti Sportivi e delle attività sportive no profit e non profit del 22.12.2015;
- condanna l nonché Controparte_1 CP_1 personalmente e in solido con la prima ex art. 38 c.c. al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive eventualmente maturate in base all'accertamento di cui al punto che precede, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
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- rimette la causa in istruttoria per la quantificazione delle differenze retributive di cui al punto che precede, come da separata ordinanza;
- condanna l alla regolarizzazione della Controparte_1 posizione contributiva e previdenziale del ricorrente presso l'INPS;
- rigetta le ulteriori domande;
- spese rimesse alla sentenza definitiva.”.
Contestualmente è stata disposta CTU contabile ai fini della quantificazione delle somme eventualmente dovute in favore del ricorrente.
Considerato che: il nominato CTU ha indicato nella propria relazione che:
“Le differenze retributive da riconoscere al Sig. per il periodo dal 01.08.2017 al Parte_1
27.12.2017 ammontano ad euro 711,36.”, in particolare specificando che “Il CCNL Palestre e Impianti Sportivi
(All. 3) prevede per il personale inquadrato al V livello, una retribuzione mensile lorda di euro
1.158,94 (tabelle retributive in vigore dal 01.12.2015 al 30.06.2022).
Per determinare l'ammontare delle differenze retributive dovute al Sig. , in aggiunta al Parte_1 minimo tabellare si è tenuto conto anche di tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL applicato ovvero mensilità aggiuntive, ratei per ferie, permessi ed ex festività maturati e non goduti nel periodo lavorativo. … I ratei relativi alle mensilità aggiuntive e ferie, permessi ed ex festività sono stati riproporzionati per i mesi del rapporto di lavoro.
L'importo spettante per ferie non godute è stato determinato utilizzando la paga giornaliera di euro
44,57462 (utilizzando il divisore contrattuale giornaliero di “26” sulla retribuzione minima contrattuale utilizzando la formula di calcolo “retribuzione mensile/26”) mentre l'importo spettante relativo a permessi ed ex festività non godute è stato determinato utilizzando la retribuzione oraria di euro 6,69907 (utilizzando il divisore contrattuale orario di “173” sulla retribuzione minima contrattuale utilizzando la formula di calcolo “retribuzione mensile/173”).
Con particolare riferimento alla mensilità aggiuntiva della quattordicesima, menzionata nella riunione di inizio delle operazioni peritali, si precisa che tale istituto spetta come espressamente indicato nel CCNL applicato e pertanto assume valore ai fini del calcolo delle differenze retributive spettanti.”.
Inoltre, il CTU ha calcolato il TFR lordo spettante al ricorrente in € 551,50, indicando che “… il calcolo è stato effettuato su tutte le somme spettanti al lavoratore in costanza di rapporto di lavoro
… La quota mensile di accantonamento di TFR indicato nella tabella è determinata applicando il divisore fisso di 13,5 all'imponibile retributivo del mese.”.
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Il CTU ha quindi concluso che “Sulla base del quesito posto dal Giudice, le differenze retributive spettanti al Sig. per differenze lorde, ferie, permessi ed ex festività non godute e Parte_1 trattamento di fine rapporto maturato ammontano ad euro 1.262,86.”.
Il CTU, nella propria relazione, come visto, ha dato atto di aver conteggiato ai fini della quantificazione delle differenze retributive spettanti al ricorrente, altresì la quattordicesima mensilità, in quanto istituto espressamente previsto dal CCNL di categoria preso a riferimento.
Tale decisione è stata contestata dalle parti resistenti, le quali hanno sottolineato come tale voce retributiva non fosse oggetto di domanda e che, in ogni caso, essa vada esclusa dal calcolo della retribuzione spettante ai sensi dell'art. 36 cost..
La doglianza è fondata. Invero, né le conclusioni del ricorso né i conteggi ad esso allegati contengono alcun riferimento espresso alla quattordicesima mensilità, sicchè il relativo riconoscimento costituirebbe violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Inoltre, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, può utilizzare, quale parametro di raffronto, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello dell'attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da altro contratto che regoli attività affini e prestazioni lavorative analoghe, dovendo considerare le sole componenti integranti il cd. minimo costituzionale - anche con riguardo alle imprese di non rilevanti dimensioni -, con esclusione delle voci retributive legate all'autonomia contrattuale, come ad esempio i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità e la quattordicesima mensilità.” (Cassazione civile sez. lav., 20/01/2021, n.944; conf. Cass. Civ., sez. lav., 04/12/2013,
n.27138 e Cass. civ., sez. lav., 13.05.2002, n. 6878). Ne consegue che dal conteggio del CTU deve essere detratto l'importo relativo alla quattordicesima mensilità. Le differenze retributive a cui il ricorrente ha diritto per il periodo dal 01.08.2017 al 27.12.2017 ammontano in definitiva ad €
254,42 (5.660,98 + 483,63 + 200,97 + 482,89 = 6.828,47, importo totale spettante corretto rispetto all'importo di € 7.311,36, da cui deve essere detratto il percepito di € 6.600,00).
Altresì fondato è il rilievo sollevato in sede di discussione circa la non correttezza aritmetica del calcolo del “Totale retribuzione lorda” relativo al mese di dicembre, riportato a pagina 5 della relazione del CTU. L'importo corretto, considerata anche l'esclusione della debenza della somma conteggiata per quattordicesima mensilità, è pari ad € 2.192,71 (1.025,22 + 483,63 + 200,97 +
482,89) e costituisce il parametro di riferimento per il calcolo del rateo di TFR relativo alla stessa mensilità di dicembre 2017, da rideterminarsi quindi in € 162,42. Apportata la predetta correzione, il TFR complessivamente spettante ammonta ad € 505,82 (85,85 + 85,85 + 85,85 + 85,85 +
162,42).
Quanto all'eccepita tardività delle contestazioni mosse dalle controparti alla relazione di CTU sollevata dal difensore di parte ricorrente all'udienza odierna, si richiama il principio secondo cui
“Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino
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eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.” (Cassazione civile sez. un., 21/02/2022, n.5624).
Si ritiene, poi, che non sia considerabile l'EDR in via alternativa alla quattordicesima mensilità, come richiesto dalla parte ricorrente, trattandosi di istituto di matrice contrattuale contemplante un compenso aggiuntivo integrativo della retribuzione, come tale escluso dalla garanzia di cui all'art. 36 cost..
In definitiva, l e , Controparte_1 CP_1 personalmente e in solido con la prima ex art. 38 c.c., devono essere condannate al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 760,24, a titolo di differenze retributive (di cui € 505,82
a titolo di TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo.
L “Il Cavallino d'Oro” è inoltre tenuta alla regolarizzazione Controparte_1 della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente presso l'INPS e quindi al versamento dei contributi quantificati dall'Istituto, che dovranno essere ricalcolati in via amministrativa tenuto conto degli importi retributivi riconosciuti con la presente sentenza, oltre accessori di legge.
L'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi sollevata dalle parti resistenti all'udienza odierna è infondata, considerato che è stato accertato che il rapporto lavorativo del ricorrente sia iniziato ad agosto 2017 e sia terminato a dicembre 2017, le scadenze per il versamento dei contributi sono da individuarsi nel mese successivo a quello di maturazione, la costituzione dell è avvenuta il 24.3.2023 e la normativa emergenziale covid (articolo 37, comma 2, del CP_3 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, e articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) ha sospeso i termini di prescrizione relativi ai versamenti contributivi per oltre 300 giorni complessivi (311 giorni).
Le spese di lite, relative sia ai rapporti processuali con il ricorrente sia con il contraddittore , CP_3 seguendo la soccombenza, sono poste a carico delle resistenti
[...]
e nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai Controparte_1 CP_1 sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività processuale svolta. Analogamente sono poste a carico delle predette parti resistenti le spese di
CTU, liquidate con separato decreto, e quelle di TP (nota spese dott. Volante depositata il
5.9.2025 da parte ricorrente).
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Si ritiene equo, in ragione delle peculiarità della vicenda e del comportamento tenuto dalle parti nei rapporti sostanziali e processuali intercorsi, disporre la compensazione delle spese tra parte ricorrente e . CP_2
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronuncia,
− condanna l nonché , Controparte_1 CP_1 personalmente e in solido con la prima ex art. 38 c.c., al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € € 760,24, a titolo di differenze retributive (di cui € 505,82 a titolo di
TFR), oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo;
− condanna l alla regolarizzazione Controparte_1 della posizione contributiva e previdenziale del ricorrente presso l'INPS, comprensiva di accessori di legge, tenuto conto degli imponibili retributivi come rideterminati in motivazione;
− condanna l nonché , Controparte_1 CP_1 in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 641,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, ed oltre a € 200,00 per spese di TP;
− condanna l nonché , Controparte_1 CP_1 in solido tra loro, alla rifusione in favore dell delle spese di lite, che liquida in CP_3 complessivi € 400,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
− compensa tra le parti le ulteriori spese processuali;
− pone definitivamente a carico delle parti resistenti Controparte_1
e le spese di CTU.
[...] CP_1
Alessandria, 9.9.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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