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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 532 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to POMPILIO GIANCARLO Parte_1
appellante
E con l'avv.to FERRATO UMBERTO CP_1
Appellata
FATTO E DIRITTO CP_ L' proponeva opposizione al precetto notificatogli il 28.12.2021 da Parte_1
in forza di sentenza n. 2122/2020 resa dal tribunale di Cosenza in funzione di giudice
[...] del lavoro, deducendo che gli importi dei quali veniva intimato il pagamento erano stati già corrisposti;
in dettaglio, specificava che - con mandato n. 9250000745 del 09/12/2021 –
l'ufficio aveva effettuato il pagamento della somma lorda di euro 28.939,03 così risultante:
1) € 27.633,72 importo capitale riconosciuto in sentenza;
2) € 401,17 interessi su capitale;
3) € 904,14 rivalutazione monetaria (applicando i criteri previsti dall'art. 16 comma 6 della legge 412/1991 come stabilito dalla sentenza).
Aggiungeva che la somma di € 28.939,03 aveva determinato una ritenuta IRPEF pari ad €
10.782,75 e tale importo era stato, quindi, detratto dalla somma spettante di € 28.939,03, sicchè l'importo netto era risultato pari ad € 18.156,28; che l'importo in questione – in quanto superiore alla soglia minima di € 5.000,00 - era stato, quindi, sottoposto alla verifica dovuta ex art. 48 bis DPR 602/73, in esito alla quale era risultato Parte_1 Parte_2
“soggetto inadempiente”, sicchè l'ufficio aveva provveduto ad accantonamento cautelativo per 1/5 dell'importo netto (perché indennità nascenti da rapporto di lavoro) di € 18.156,28 pari ad € 3.631,25, corrispondendo, in esecuzione della sentenza n. 2122/2020, l'importo netto pari ad € 14.525,03.
La parte opposta riconosceva il pagamento, sostenendo di non averne avuto comunicazione;
ma aggiungeva che non erano state pagate le spese liquidate in sentenza e pure indicate in Contr precetto, pari ad € 5.465,00. Quanto poi alla parte delle somme accantonate per l , evidenziava di avere raggiunto un accordo con l'agente della riscossione (il riferimento è ad una rateizzazione con Agenzia delle Entrate Riscossione, che produceva), concludendo “di talchè le somme accantonate andranno restituite al deducente”.
Chiedeva “il rigetto (quanto meno parziale) dell'opposizione e che venga condannata a CP_1
Cont pagare la somma accantonata per ed invitata a versare le spese legali”.
Il tribunale di Cosenza ha dichiarato cessata la materia del contendere perché “Risulta per tabulas e peraltro è pacifico che la somma di cui al precetto è stata interamente corrisposta ancor prima del deposito del ricorso. Spese compensate”.
Nell'appello lamenta l'erronea pronuncia di cessata la materia del contendere perché Parte_1
CP_ il mandato di pagamento prodotto dall' non conteneva le spese di lite, liquidate in sentenza e perché egli non poteva essere considerato soggetto inadempiente, avendo ottenuto Contr una rateizzazione con , sicchè la trattenuta € 3.631,25 come accantonamento è illegittima.
Ha concluso, chiedendo:
“In riforma della sentenza appellata, dichiarare che è tenuta al pagamento nei CP_1 confronti del dott. della somma di € 5.465,88 per le spese legali, nonché della Parte_1 somma di € 3.631,25 operate come trattenute illegittime sul TFR. CP_ CP_ L'appellato ha replicato che 1. il piano di rateizzazione non è opponibile all' in quanto ente in posizione di terzietà con riferimento al recupero esattoriale e, dunque, vincolato esclusivamente alle determinazioni del Concessionario di Riscossione;
2. con riferimento al mancato pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza n. 2122/2020,
l'ufficio ha, invece, riscontrato la fondatezza dell'avversa ragione di doglianza, e sta provvedendo a predisporre il relativo pagamento.
Pag. 2 di 4 Nelle note l'appellante ribadisce a) che l'adesione alla rottamazione produce effetti anche nei confronti dell' , che pertanto non può trattenere abusivamente somme che dovrebbero CP_1 spettare al deducente e b) che ad oggi la somma di € 5.465,88 non è stata corrisposta. CP_ L' non ha depositato note di trattazione scritta.
Il Collegio decide la causa nei termini di seguito esposti.
1.L'appello è fondato solo in parte.
1.1.L'art. 48 bis DPR 602/73, prevede
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno
a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
La norma riguarda anche stipendi ed altre indennità nascenti da rapporto di lavoro.
L'art. 19 1-quater prevede. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta
La verifica ex art. 48 bis innesta una sorta di meccanismo di blocco del pagamento per recuperare debiti fiscali pregressi, attivato dalle PA sui pagamenti rilevanti. In sostanza viene Contr effettuato il blocco della somma su cui può effettuare il pignoramento e quindi per i crediti da stipendio o altre indennità nei limiti di 1/5.
Ciò posto, è vero che l'odierno appellante ha ottenuto la rateizzazione di un debito (di €
98.250,78 con istanza del 24.1.2022 per la cartella esattoriale con n. 03420180007697525 in
Pag. 3 di 4 CP_ Contr 72 rate) ma all'interrogazione fatta da il 7.12.2021, l ha risposto che è soggetto inadempiente per € 18.156,28 ed il riferimento è al documento identificativo n. CP_ 002202100205222; si tratta evidentemente di debiti diversi, sicchè l' era tenuto per legge ad operare la trattenuta.
1.2.Al contrario, quanto alle spese liquidate con la sentenza del tribunale di Cosenza n. CP_ 2122/2020, pari ad € 5.465,88, l' non ne ha documentato il pagamento, pur riconoscendone la dovutezza.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere accolto nei termini di cui in dispositivo.
2.Le spese del doppio grado di giudizio, stante la reciproca soccombenza parziale, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 29.5.2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza n. 1975/2022, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, CP_ condanna l' al pagamento della somma di € 5.465,88, per il titolo di cui in motivazione;
2. compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 532 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to POMPILIO GIANCARLO Parte_1
appellante
E con l'avv.to FERRATO UMBERTO CP_1
Appellata
FATTO E DIRITTO CP_ L' proponeva opposizione al precetto notificatogli il 28.12.2021 da Parte_1
in forza di sentenza n. 2122/2020 resa dal tribunale di Cosenza in funzione di giudice
[...] del lavoro, deducendo che gli importi dei quali veniva intimato il pagamento erano stati già corrisposti;
in dettaglio, specificava che - con mandato n. 9250000745 del 09/12/2021 –
l'ufficio aveva effettuato il pagamento della somma lorda di euro 28.939,03 così risultante:
1) € 27.633,72 importo capitale riconosciuto in sentenza;
2) € 401,17 interessi su capitale;
3) € 904,14 rivalutazione monetaria (applicando i criteri previsti dall'art. 16 comma 6 della legge 412/1991 come stabilito dalla sentenza).
Aggiungeva che la somma di € 28.939,03 aveva determinato una ritenuta IRPEF pari ad €
10.782,75 e tale importo era stato, quindi, detratto dalla somma spettante di € 28.939,03, sicchè l'importo netto era risultato pari ad € 18.156,28; che l'importo in questione – in quanto superiore alla soglia minima di € 5.000,00 - era stato, quindi, sottoposto alla verifica dovuta ex art. 48 bis DPR 602/73, in esito alla quale era risultato Parte_1 Parte_2
“soggetto inadempiente”, sicchè l'ufficio aveva provveduto ad accantonamento cautelativo per 1/5 dell'importo netto (perché indennità nascenti da rapporto di lavoro) di € 18.156,28 pari ad € 3.631,25, corrispondendo, in esecuzione della sentenza n. 2122/2020, l'importo netto pari ad € 14.525,03.
La parte opposta riconosceva il pagamento, sostenendo di non averne avuto comunicazione;
ma aggiungeva che non erano state pagate le spese liquidate in sentenza e pure indicate in Contr precetto, pari ad € 5.465,00. Quanto poi alla parte delle somme accantonate per l , evidenziava di avere raggiunto un accordo con l'agente della riscossione (il riferimento è ad una rateizzazione con Agenzia delle Entrate Riscossione, che produceva), concludendo “di talchè le somme accantonate andranno restituite al deducente”.
Chiedeva “il rigetto (quanto meno parziale) dell'opposizione e che venga condannata a CP_1
Cont pagare la somma accantonata per ed invitata a versare le spese legali”.
Il tribunale di Cosenza ha dichiarato cessata la materia del contendere perché “Risulta per tabulas e peraltro è pacifico che la somma di cui al precetto è stata interamente corrisposta ancor prima del deposito del ricorso. Spese compensate”.
Nell'appello lamenta l'erronea pronuncia di cessata la materia del contendere perché Parte_1
CP_ il mandato di pagamento prodotto dall' non conteneva le spese di lite, liquidate in sentenza e perché egli non poteva essere considerato soggetto inadempiente, avendo ottenuto Contr una rateizzazione con , sicchè la trattenuta € 3.631,25 come accantonamento è illegittima.
Ha concluso, chiedendo:
“In riforma della sentenza appellata, dichiarare che è tenuta al pagamento nei CP_1 confronti del dott. della somma di € 5.465,88 per le spese legali, nonché della Parte_1 somma di € 3.631,25 operate come trattenute illegittime sul TFR. CP_ CP_ L'appellato ha replicato che 1. il piano di rateizzazione non è opponibile all' in quanto ente in posizione di terzietà con riferimento al recupero esattoriale e, dunque, vincolato esclusivamente alle determinazioni del Concessionario di Riscossione;
2. con riferimento al mancato pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza n. 2122/2020,
l'ufficio ha, invece, riscontrato la fondatezza dell'avversa ragione di doglianza, e sta provvedendo a predisporre il relativo pagamento.
Pag. 2 di 4 Nelle note l'appellante ribadisce a) che l'adesione alla rottamazione produce effetti anche nei confronti dell' , che pertanto non può trattenere abusivamente somme che dovrebbero CP_1 spettare al deducente e b) che ad oggi la somma di € 5.465,88 non è stata corrisposta. CP_ L' non ha depositato note di trattazione scritta.
Il Collegio decide la causa nei termini di seguito esposti.
1.L'appello è fondato solo in parte.
1.1.L'art. 48 bis DPR 602/73, prevede
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno
a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
La norma riguarda anche stipendi ed altre indennità nascenti da rapporto di lavoro.
L'art. 19 1-quater prevede. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta
La verifica ex art. 48 bis innesta una sorta di meccanismo di blocco del pagamento per recuperare debiti fiscali pregressi, attivato dalle PA sui pagamenti rilevanti. In sostanza viene Contr effettuato il blocco della somma su cui può effettuare il pignoramento e quindi per i crediti da stipendio o altre indennità nei limiti di 1/5.
Ciò posto, è vero che l'odierno appellante ha ottenuto la rateizzazione di un debito (di €
98.250,78 con istanza del 24.1.2022 per la cartella esattoriale con n. 03420180007697525 in
Pag. 3 di 4 CP_ Contr 72 rate) ma all'interrogazione fatta da il 7.12.2021, l ha risposto che è soggetto inadempiente per € 18.156,28 ed il riferimento è al documento identificativo n. CP_ 002202100205222; si tratta evidentemente di debiti diversi, sicchè l' era tenuto per legge ad operare la trattenuta.
1.2.Al contrario, quanto alle spese liquidate con la sentenza del tribunale di Cosenza n. CP_ 2122/2020, pari ad € 5.465,88, l' non ne ha documentato il pagamento, pur riconoscendone la dovutezza.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere accolto nei termini di cui in dispositivo.
2.Le spese del doppio grado di giudizio, stante la reciproca soccombenza parziale, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 29.5.2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza n. 1975/2022, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, CP_ condanna l' al pagamento della somma di € 5.465,88, per il titolo di cui in motivazione;
2. compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 15.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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