Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01142/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00856/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 856 del 2014, proposto da NG VI, AN VI, IU VI, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Gallinaro, Antonio PP Dell'Anno, con domicilio eletto digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Piccolo, con domicilio eletto presso lo studio Tar Lazio Sez. Di Latina Ex Lege in Latina, via A. Doria, 4;
per l'annullamento
dell'atto dirigenziale prot. n.43330 del 30 settembre 2014 che ha diniegato la sanatoria edilizia per le opere oggetto di domande di condono edilizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2025 il dott. PP RI OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del 30 settembre 2014, con il quale i competenti uffici del Comune di Gaeta hanno negativamente riscontrato le domande di condono specificate in atti, inerenti a opere consistenti in servizi igienici, chiosco e tettoia aperta, realizzati nel medesimo comune di Gaeta, località Sant’Agostino, sul lotto meglio descritto catastalmente in atti.
Gli esponenti hanno contestato la legittimità dell’atto, deducendo la violazione dell’articolo 10 bis della legge 241/90 e il vizio di eccesso di potere, posto che l’amministrazione si sarebbe determinata negativamente sulla base di una asserita incompletezza documentale della domanda, di cui gli stessi ricorrenti mai avrebbero avuto contezza (mai gli istanti avrebbero ricevuto le richieste di integrazione documentale menzionate nel provvedimento gravato).
Sulla base delle sopra dedotte lagnanze, i ricorrenti hanno dunque concluso per l’annullamento dell’atto.
Si è costituito il Comune di Gaeta con memoria di puro stile.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento delle 30 settembre 2025.
Il ricorso è fondato.
Nella parte motiva del provvedimento vengono invero menzionati una richiesta di integrazione documentale del 6 aprile 2005, nonché due ulteriori solleciti del 30 gennaio e del 16 dicembre 2013 (con quest’ultima nota sarebbero stati altresì avvisati gli istanti dell’avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90).
Tutte le predette comunicazioni non sarebbero state riscontrate dai ricorrenti, dal che l’adozione necessitata del gravato diniego.
Orbene, a fronte della precisa contestazione (come contenuta in ricorso) di non aver mai ricevuto le citate richieste di integrazione documentale, era preciso onere del Comune di Gaeta produrre in giudizio le relative comunicazioni con la prova del ricevimento da parte dei ricorrenti; adempimento che non è stato in alcun modo posto in essere dall’ente, il quale si è limitato a costituirsi con una memoria di pura forma.
Ne deriva la sussistenza del vizio di eccesso di potere lamentato in ricorso, posto che l’amministrazione si è negativamente determinata sulle istanze di condono unicamente per un dedotto mancato riscontro documentale, del quale, tuttavia, non vi è prova che gli esponenti fossero a conoscenza.
Il che induce a ritenere la fondatezza anche del primo motivo di gravame, laddove è stata dedotta la violazione dell’articolo 10 bis della legge generale sul procedimento amministrativo.
E’ evidente che la comunicazione del preavviso di rigetto avrebbe consentito di recuperare la (mancata) dialettica procedimentale, consentendo ai ricorrenti di potere eventualmente colmare le lacune documentali che, secondo l’amministrazione, connotavano la domanda di condono.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve dunque essere accolto nei sensi sopra esposti, con riveniente annullamento dell’atto gravato; restando impregiudicata la riedizione del potere da parte dell’amministrazione, entro i limiti conformativi delineati dalla presente sentenza e all’esito di rinnovata puntuale istruttoria.
Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC OI, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
PP RI OP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP RI OP | IC OI |
IL SEGRETARIO