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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1000/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6422/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza Indirizzo_1 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Raccuja - Piazza 2 Giugno 98067 Raccuja ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98132 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249005454615000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249005454615000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249005454615000 BOLLO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200010807550000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18.07.2025 all'Agente della Riscossione ed al comune di Tortorici, depositato il 16.09.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la intimazione pagamento n. 29520249005454615000, notificata il 19.05.2025, per € 1.325,05, già richiesti con la cartella n. 29520200010807550000, indicata come notificata il 13/01/2022, emessa a titolo di:
-Tassa automobilistica (Regione Siciliana): anno 2017.
-IMU (Comune di Raccuja): anno 2013.
-Tassa Ambientale Rifiuti e Servizi - TARES (Comune di Raccuja): anno 2013.
Il ricorso è stato proposto per far valere i seguenti motivi:
1. Annullabilità ex art.
7-bis e 7-sexies legge 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento per mancata rituale notifica delle cartelle, atto presupposto, ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 50 comma
2 dpr. 602/73 in combinato disposto con gli articoli 25 e 26 dpr. 602/73, 60 dpr. 600/73, 137 c.p.c. nonché del tetragono principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”.
2. Annullabilità dell'opposta intimazione di pagamento ex art.
7-bis legge 212/2000, per mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione (tre, cinque o dieci anni) che, comunque sono tutti in ispecie spirati con il decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. (IIDD e IVA), del termine quinquennale ex artt. 2948 co. 1, n. 4
(interessi) 20 co. 3 – dlgs 472/97 (sanzioni) 3 co. 9 lett. b – legge n. 335/95 (contributi IVS) e del termine triennale ex art. 5 – d.l. 938/82 (tassa automobilistica).
3. Eccezione di nullità delle cartelle di pagamento indicate nella intimazione di pagamento per violazione dell'art. 25 dpr 602/73 per la mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche.
4. Illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto a riscuotere il credito indicato nelle cartelle di pagamento e nell'intimazione di pagamento.
Con distrazione.
In data 28.01.2026 AdER si è costituita con deposito di controdeduzioni nelle quali ha rivendicato la notifica della cartella e, pertanto, la legittimità dell'attività di riscossione, contestando in ogni caso la fondatezza del ricorso. Nello specifico, è stata rassegnata e documentata la notifica della cartella a cura del messo notificatore e con consegna a mani del destinatario, alla data indicata del 13.01.2022, con conseguente indeducibilità di vizi da farsi valere mediante la relativa impugnazione e ferma l'assenza di vizi propri dell'atto impugnato.
In data 29.01.2026 il ricorrente ha depositato memorie nelle quali ha insistito in ricorso, eccependo la violazione del termine di cui agli artt.23 e 32 Dlgs 546/92.
In data 05.02.2026 si è costituita la Regione Sicilia che ha rassegnato la carenza di responsabilità per la fase della riscossione e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di IMU e tassa rifiuti anno 2013 e tassa auto anno 2017, e si fonda essenzialmente sul riscontro alla notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione.
Va all'uopo osservato che AdER ha bensì prodotto la documentazione rilevante al fine, ma ciò ha fatto solo in data 28.01.2026, con udienza di trattazione fissata al 16.02.2026.
Ciò posto, deve farsi richiamo al disposto dell'art. 32 D.Lgs. n. 546/92 ed alla natura perentoria che la S.C. riconosce al termine ivi posto per la produzione documentale.
Va rammentato al riguardo che nel processo tributario di primo grado, il deposito di documenti ad opera delle parti è disciplinato dal citato art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede che “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l'art. 24, comma 1.”.
La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che la produzione documentale effettuata oltre i termini previsti dalla norma citata, deve considerarsi nulla, espressamente argomentando come “In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre, n. 546, per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58, secondo comma, D. Lgs. cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice..ne consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.” (Cass. n. 1771/2004; n. 20523/2013; n. 28073/2019; n. 18103/21;
n. 5585/23; n. 17638/2024).
Nel presente caso, peraltro, la parte ricorrente ha espressamente eccepito la violazione del termine.
In assenza di prova della notifica della cartella, deve darsi atto della intervenuta prescrizione dei tributi richiesti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della sola AdER, cui la stessa rimane imputabile.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 700,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti, da distrarsi al difensore.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RD CLAUDIA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6422/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza Indirizzo_1 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Raccuja - Piazza 2 Giugno 98067 Raccuja ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98132 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249005454615000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249005454615000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249005454615000 BOLLO 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200010807550000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18.07.2025 all'Agente della Riscossione ed al comune di Tortorici, depositato il 16.09.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la intimazione pagamento n. 29520249005454615000, notificata il 19.05.2025, per € 1.325,05, già richiesti con la cartella n. 29520200010807550000, indicata come notificata il 13/01/2022, emessa a titolo di:
-Tassa automobilistica (Regione Siciliana): anno 2017.
-IMU (Comune di Raccuja): anno 2013.
-Tassa Ambientale Rifiuti e Servizi - TARES (Comune di Raccuja): anno 2013.
Il ricorso è stato proposto per far valere i seguenti motivi:
1. Annullabilità ex art.
7-bis e 7-sexies legge 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento per mancata rituale notifica delle cartelle, atto presupposto, ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 50 comma
2 dpr. 602/73 in combinato disposto con gli articoli 25 e 26 dpr. 602/73, 60 dpr. 600/73, 137 c.p.c. nonché del tetragono principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”.
2. Annullabilità dell'opposta intimazione di pagamento ex art.
7-bis legge 212/2000, per mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini di prescrizione (tre, cinque o dieci anni) che, comunque sono tutti in ispecie spirati con il decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. (IIDD e IVA), del termine quinquennale ex artt. 2948 co. 1, n. 4
(interessi) 20 co. 3 – dlgs 472/97 (sanzioni) 3 co. 9 lett. b – legge n. 335/95 (contributi IVS) e del termine triennale ex art. 5 – d.l. 938/82 (tassa automobilistica).
3. Eccezione di nullità delle cartelle di pagamento indicate nella intimazione di pagamento per violazione dell'art. 25 dpr 602/73 per la mancata esibizione in giudizio delle copie delle cartelle di pagamento e delle relative notifiche.
4. Illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto a riscuotere il credito indicato nelle cartelle di pagamento e nell'intimazione di pagamento.
Con distrazione.
In data 28.01.2026 AdER si è costituita con deposito di controdeduzioni nelle quali ha rivendicato la notifica della cartella e, pertanto, la legittimità dell'attività di riscossione, contestando in ogni caso la fondatezza del ricorso. Nello specifico, è stata rassegnata e documentata la notifica della cartella a cura del messo notificatore e con consegna a mani del destinatario, alla data indicata del 13.01.2022, con conseguente indeducibilità di vizi da farsi valere mediante la relativa impugnazione e ferma l'assenza di vizi propri dell'atto impugnato.
In data 29.01.2026 il ricorrente ha depositato memorie nelle quali ha insistito in ricorso, eccependo la violazione del termine di cui agli artt.23 e 32 Dlgs 546/92.
In data 05.02.2026 si è costituita la Regione Sicilia che ha rassegnato la carenza di responsabilità per la fase della riscossione e chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di IMU e tassa rifiuti anno 2013 e tassa auto anno 2017, e si fonda essenzialmente sul riscontro alla notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione.
Va all'uopo osservato che AdER ha bensì prodotto la documentazione rilevante al fine, ma ciò ha fatto solo in data 28.01.2026, con udienza di trattazione fissata al 16.02.2026.
Ciò posto, deve farsi richiamo al disposto dell'art. 32 D.Lgs. n. 546/92 ed alla natura perentoria che la S.C. riconosce al termine ivi posto per la produzione documentale.
Va rammentato al riguardo che nel processo tributario di primo grado, il deposito di documenti ad opera delle parti è disciplinato dal citato art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede che “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l'art. 24, comma 1.”.
La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che la produzione documentale effettuata oltre i termini previsti dalla norma citata, deve considerarsi nulla, espressamente argomentando come “In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre, n. 546, per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58, secondo comma, D. Lgs. cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice..ne consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.” (Cass. n. 1771/2004; n. 20523/2013; n. 28073/2019; n. 18103/21;
n. 5585/23; n. 17638/2024).
Nel presente caso, peraltro, la parte ricorrente ha espressamente eccepito la violazione del termine.
In assenza di prova della notifica della cartella, deve darsi atto della intervenuta prescrizione dei tributi richiesti alla data di notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della sola AdER, cui la stessa rimane imputabile.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 700,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti, da distrarsi al difensore.