Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 52
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di avviso di accertamento prodromico

    La Corte ha ritenuto che l'ingiunzione di pagamento fosse priva di un avviso di accertamento prodromico e motivato. Il sollecito di pagamento prodotto dal Comune non forniva indicazioni sugli immobili e le superfici, né aveva il carattere di definitività di un avviso di accertamento. La mancanza dell'avviso di accertamento inficia irrimediabilmente l'ingiunzione di pagamento. Il Comune non ha dimostrato le condizioni per omettere l'avviso di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 52
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 52
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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