Ordinanza collegiale 5 settembre 2025
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 04/03/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00516/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01341/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2025, proposto dalla sig.ra CI ER, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Maria e Stefania Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero dell’Istruzione e del Merito; l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. CO n. 63;
nei confronti
dei sigg.ri AL EN; LE UL e SI OR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
-del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto assunto al prot. n. 0002276 del 29 maggio 2025, con cui è stata approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, indetto con D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A046, scienze giuridico-economiche, per la Regione Veneto;
-della graduatoria di merito di cui al detto decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto assunto al prot. n. 0002276 del 29 maggio 2025;
-del decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, assunto al prot. n. 0002922 del 7 luglio 2025, con cui è stato integrata la graduatoria “ ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, con l'inserimento dei nominativi indicati nell'elenco allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante ”;
-dell'allegato al decreto n. 0002922 del 7 luglio 2025, relativo alla Classe di Concorso A046 - Idonei di cui all'articolo 2 del DL 45/2025;
-della comunicazione via p.e.c. del 27 maggio 2025, dal seguente oggetto “ provvedimento di mancato riconoscimento riserva ER CI, classe di concorso A046 ”;
-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. ES IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra CI ER ha partecipato al “ concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7°, del D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 ”, bandito con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 6.12.2023.
Ella, in particolare, ha preso parte alla selezione relativa alla classe di concorso A046 (Scienze giuridico economiche), facendo valere vari titoli di accesso e valutabili ai fini della procedura concorsuale.
Tra questi ultimi figura anche un attestato del 22.6.2021, rilasciato dall’Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (A.C.L.I), che certificava lo svolgimento del servizio civile nazionale presso la sede dell’A.C.L.I. di LL AN CO (BR), per il progetto “Comunità solidali”, dal 01°.4.2004 al 31.3.2005.
La competizione si è tenuta su base regionale e la sig.ra ER ambiva all’assegnazione di uno dei 54 posti liberi nella Regione Veneto, successivamente elevati a 74 unità con decreto n. 78 del 17 gennaio 2024.
Svolte le prove, con decreto n. 2276 del 29 maggio 2025 l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha provveduto all’approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito, che per la classe concorsuale in esame non comprende il nominativo della sig.ra ER essendo stata scavalcata da altri concorrenti muniti di titoli di preferenza.
L’Amministrazione ha infatti applicato la previsione di una riserva del 15 % dei posti disponibili in favore di coloro che avessero svolto, senza demerito, il servizio civile universale, in tal senso applicando l’art. 18, comma 4°, del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, applicabile ratione temporis .
Poiché la ricorrente ha svolto il servizio civile nazionale, non parificabile a quello universale previsto dal citato art. 18, il titolo non è stato preso in considerazione ai fini della riserva di posti.
2. La sig.ra ER ha perciò contestato gli esiti del concorso, unitamente alla nota dell’Ufficio Scolastico di mancato riconoscimento della riserva e a tutti gli atti presupposti o connessi, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, alla luce dei motivi così rubricati: “ 1. Sulla piena equiparazione tra servizio civile nazionale ed universale – la recente sentenza del Tribunale di Palermo del 27 maggio 2025 (all. 9) – applicazione del decreto PA 2025 convertito in legge; 2. Sul diritto alla riserva – nessun limite temporale imposto dalla norma – interpretazione offerta in violazione articoli 3 e 97 della Costituzione; 3. Equiparazione tra i due servizi – fine comune di difesa della patria – violazione e falsa applicazione art. 26 del D.Lgs.n.40/2017 – modalità concorrente e alternativa – violazione e falsa applicazione articolo 2050 del codice dell’ordinamento militare – violazione e falsa applicazione art. 1, co. 9 bis, del DL n. 44/2023 – violazione e falsa applicazione art. 6 della L. n. 230/1998 – violazione e falsa applicazione art. 1014 del codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) - assoluta equivalenza di mansioni – violazione e falsa applicazione articolo 3 della costituzione in relazione a coloro i quali hanno reso il servizio prima della riforma; 4. Difetto di motivazione – successione delle leggi nel tempo; 5. Difetto di istruttoria; 6. Le ragioni di diritto - sulla retroattività della legge n. 69 del 9 maggio 2025) ha eliminato la precedente distinzione tra servizio civile nazionale e servizio civile universale; 7. Difetto assoluto di motivazione”.
In estrema sintesi, la ricorrente sostiene che la riserva di posti prevista dall’art. 18, comma 4°, del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, in favore di chi ha svolto il servizio civile universale si estenderebbe anche a chi ha svolto quello nazionale.
Indipendentemente dal nomen iuris, il servizio civile “nazionale” e quello “universale” sarebbero del tutto equiparabili, e la dicitura del servizio “universale” discenderebbe da una pronuncia della Corte Costituzionale, che avrebbe giudicato incostituzionale lo svolgimento del servizio civile unicamente da parte di soggetti aventi cittadinanza italiana, con la necessità di apportare la modifica nominalistica estendendo la possibilità di svolgere il servizio anche agli stranieri.
Non sussisterebbero limitazioni normative a carico di chi, come la ricorrente, avrebbe svolto il servizio civile rispondendo alle relative selezioni, atteso che l’unico dato rilevante sarebbe quello di avere svolto il servizio civile senza demerito.
Sia il servizio civile universale che quello nazionale risulterebbero equiparabili sotto l’aspetto teleologico, perseguendo entrambi il fine comune della difesa della patria: la modifica nominalistica non consentirebbe dunque discriminazioni.
I provvedimenti impugnati sarebbero pertanto illogici e carenti sotto gli aspetti istruttorio e motivazionale.
Il recentissimo D.L. n. 69 del 9.5.2025 (art. 4, comma 4°), nel novellare il citato art. 18, comma 4°, inserendo il servizio civile universale accanto a quello nazionale confermerebbe la piena equiparazione.
La natura in bonam partem della norma la renderebbe applicabile retroattivamente, anche per esigenze di giustizia e al fine di evitare disparità di trattamenti.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, depositando una relazione interna che conferma la legittimità degli atti impugnati, nella ritenuta non equiparabilità tra i due istituti del servizio civile nazionale e universale.
4. Con ordinanza collegiale n. 1525/2025 il Tribunale ha convertito il rito processuale in quello di cui all’art. 12 bis del D.L. n. 68/2022, ordinando la notifica dell’impugnativa nei confronti delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel P.N.R.R. e, in pari tempo, rinviando all’udienza camerale del 16.10.2025.
5. All’esito di quest’ultima il Tribunale, con ordinanza cautelare n. 501 del 17.10.2025, ha fissato l’udienza pubblica del 26.02.2026 per la trattazione di merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55, comma 10°, del cod. proc. amm..
In pari tempo, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti potenzialmente lesi da un eventuale accoglimento della domanda di annullamento.
6. Nell’approssimarsi della detta udienza pubblica la ricorrente ha depositato nuovi documenti e un’istanza di autorizzazione al rinnovo della notifica per pubblici proclami, con contestuale richiesta di rinvio dell’udienza di merito.
7. All’udienza di trattazione la difesa della ricorrente ha insistito per la concessione di un rinvio al fine di provvedere alla notifica del ricorso per pubblici proclami. Riportandosi, in ogni caso, ai propri scritti difensivi, e il Tribunale ha assunto la causa in decisione anche sulla richiesta di rinvio.
8. L’impugnativa va rigettata, e l’infondatezza dei motivi di gravame consente di prescindere dal disporre il rinnovo della notifica dell’atto introduttivo per pubblici proclami, in applicazione del disposto dell’art. 49, comma 2° del cod. proc. amm. secondo cui: “ 2. L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato” .
9. Le censure della ricorrente, compendiate nel paragrafo 2° della presente pronuncia, si incentrano attorno alla questione della equiparabilità del servizio civile nazionale al servizio civile universale.
Si tratta di una tematica recentemente attenzionata dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado, che in alcune sentenze ha negato l’equiparazione tra le due tipologie di servizi, essenzialmente rilevando che essa non trova riscontro nella normativa vigente al tempo della prestazione del servizio civile ( id est: 2004/2005), sicché sarebbe legittima la mancata applicazione, per chi abbia svolto il servizio civile nazionale, della riserva di posti di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 40/2017, anche tenuto conto che trattasi di norma eccezionale, di stretta interpretazione, parzialmente derogatoria alla ordinaria disciplina per l’accesso al pubblico impiego derivante dal combinato disposto degli articoli 51 e 97 della Costituzione (T.A.R. Lazio, n. 8470 del 30.04.2025; n. 8471 del 30.04.2025; n. 8469 del 30.04.2025; n. 8599 del 05.05.2025; n. 8602 del 05.05.2025; n. 8603 del 05.05.2025; n. 9209 del 14.05.2025; n. 11503 del 12.06. 2025; n. 11611 del 13.06.2025).
Altre pronunce hanno invece messo l’accento sulla possibilità di offrire una lettura estensiva della disposizione in base ad un criterio interpretativo secundum Costitutionem : il rispetto del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione imporrebbe, cioè, di ritenere la riserva ivi prevista per il servizio civile universale estendibile anche al servizio civile nazionale. Una tale interpretazione sarebbe avvalorata dalla recente riforma del detto articolo, introdotta dal D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69, che all'art. 4, comma 4°, ha previsto che “ All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001 ”.
In epoca recentissima è tuttavia intervenuto il Consiglio di Stato che, proprio in relazione ad un periodo di prestazione del servizio civile nazionale analogo a quello della ricorrente (dal 2004 al 2005), ha statuito quanto segue:
“ Va dunque verificata la tesi di fondo sottesa all’impugnazione, per la quale il servizio civile (e non universale) svolto dall’interessata avrebbe comunque i connotati del Servizio Civile Universale, e come tale andrebbe dunque qualificato, perché avente le medesime caratteristiche sostanziali del primo e perché finalizzato alla tutela del valore costituzionale della difesa della Patria.
Tale prospettazione va disattesa sin da subito, stante la inequivoca previsione del legislatore, che non può ammettere alcuna attività additiva da parte del Giudicante, posto che l’attività interpretativa sottesa alla tesi di parte appellante si risolve in realtà in una inammissibile modifica ampliativa dell’ambito dell’istituto premiale previsto dalla legge, non a caso poi oggetto di uno specifico intervento del legislatore.
Al riguardo, va dato atto che parte appellante ha svolto il servizio civile in un periodo antecedente all’istituzione del SCU, quando non era prevista alcuna riserva premiale, tenuto conto che, per quanto dichiarato dalla stessa, ha svolto il SCN nel periodo dal 2004 al 2005.
Per altro, anche sotto il profilo sostanziale, pur potendosi in gran parte condividere gli argomenti fatti valere da parte appellante, permangono comunque delle differenze tra i due istituti che, astrattamente, ne hanno giustificato da parte del legislatore, almeno sino alla novella del 2025, un diverso trattamento a fini concorsuali.
6.1 - L’art. 8 della Legge delega n. 106\2016, nel delineare i criteri cui si è poi attenuto il decreto legislativo delegato n. 40\2017, dispone, per quanto qui rileva:
“1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione; b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a princìpi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione; c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria; (…) h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo; (…)”.
L’art. 14 del d.lgs. n. 40\2017 espressamente indica che “Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età”.
L’art. 18 del d.lgs. n. 40\2017, come modificata dall’art. 1 comma 9-bis del decreto legge n. 44\2023, nel testo risultante dalla conversione in legge, prevede che “A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (…)”.
L’art. 26 del D.lgs. n. 40/2017 ha previsto inoltre che “fino all’emanazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale” e che “fino all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile universale, comprese l’amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
6.2 - Il Servizio civile nazionale è stato istituito dalla legge n. 311 del 2000, che al Capo I prevede: “1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a: a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale; c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli 3; d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.”
La lettera della norma rende evidente che l’istituto si pone, sotto lo specifico profilo dell’alternatività tra due prestazioni personali (quella del servizio civile e quella del servizio militare), in linea di continuità con la legge n. 772\1972, che aveva introdotto il servizio civile sostitutivo di quello obbligatorio di leva per “Gli obbligati alla leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto”.
Non rileva in questa sede che tra l’istituto disciplinato dalla legge n. 772\1972 e quello previsto dalla legge n. 311\2000 vi siano delle differenze, ed innanzitutto quella per cui il primo derivava da una valutazione discrezionale dell’Autorità militare “circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente” (art. 3), mentre al secondo erano ammessi “i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate” (art. 4 L. 64\2001), senza valutazioni discrezionali da parte del Ministero della Difesa.
Ciò che rileva è, invece, che anche il Servizio civile nazionale costituiva, al pari di quello sostitutivo di cui alla legge n. 772\1972, prestazione personale alternativa al servizio obbligatorio di leva (art. 23 Cost.).
Sotto il profilo innanzi delineato emerge una prima differenza tra i due istituti (SCN e SCU), che si ripercuote sulla loro diversa disciplina, ivi incluso l’aspetto premiale per cui è causa.
6.3 - A seguito del decreto legislativo n. 215\2001, che all’art. 7, come modificato dall’art. 1 della L. n. 226\2004, ha disposto la sospensione del servizio obbligatorio di leva a far data dal primo gennaio 2005, detta differenza si è affievolita. Tanto che, nel prosieguo, lo stesso Servizio Civile Nazionale è sostanzialmente confluito nel Servizio Civile Universale (la cui legge istitutiva si propone, infatti, la “revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale”). E poi, da ultimo, anche ai fini concorsuali, i due istituti sono stati equiparati.
Tuttavia, quantomeno ai limitati fini del presente giudizio, permane attuale il discrimine derivante dalla primigenia diversa origine dei due istituti - l’uno obbligatorio ed alternativo al servizio militare (SCN), l’altro volontario (SCU) - che si riflette sulla differente disciplina degli stessi (di seguito illustrata), giustificando la diversa valutazione premiale, nell’ampia discrezionalità del legislatore in materia, del servizio ai fini concorsuali.
6.4 – Va dato atto che, nell’evolversi della disciplina, permane il tratto in comune tra i due istituti, dovendosi sul punto aderire alla prospettazione di parte appellante, per cui anche la prestazione del Servizio civile universale costituisce attività di difesa della Patria che può essere declinata anche in una delle attività previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 40\2017 quali settori di intervento, ossia “a) assistenza; b) protezione civile; c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; d) patrimonio storico, artistico e culturale; e) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport; f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.” Al riguardo, anche la Corte Costituzionale (n. 171\2018) ha chiarito che “Il sacro dovere di difesa della Patria, configurato dall'art. 52 Cost. alla luce del principio di solidarietà espresso nell'art. 2 Cost., ha un'estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare, comprendendo altresì forme di difesa civile, concorrenti con quella armata, con ciò rafforzando il senso di appartenenza alla comunità nazionale e realizzando in tal modo una difesa non meno pregnante, collegandosi intimamente e indissolubilmente all'appartenenza alla comunità nazionale.”
Nondimeno, seppure possa affermarsi che il SCU si ponga in continuità con il SCN, in quanto entrambi espressione del dovere di difendere la Patria, ciò non legittima, in assenza di una norma espressa, la loro equiparazione al fine del riconoscimento dei benefici concorsuali per cui è causa.
Sul piano testuale, la norma innanzi citata, applicabile ratione temporis alla procedura concorsuale in esame, è chiara nel prevedere il beneficio solo a coloro che avessero svolto il SCU.
L’equiparazione a tali soggetti di coloro che hanno svolto il SCN risulta dunque preclusa dalla chiarezza del dato normativo, che non può essere oggetto di un intervento additivo da parte del Giudicante.
Per altro, tale scelta - come detto ampiamente discrezionale, tanto che, come di seguito spiegato, è stata poi rimeditata – riposa comunque su oggettive differenze tra i due istituti, specie quanto alla loro origine (avente solo nel caso del servizio universale dei tratti di spontaneità solidaristica), come innanzi spiegato, e, soprattutto, in relazione alla loro differente latitudine applicativa, che risente ancora dell’origine del SCN quale sostitutivo della leva, a differenza del SCU.
In riferimento a quest’ultimo aspetto, parte appellata ha opportunamente evidenziato che:
- il S.C.U. è aperto a Cittadini italiani, dell’Unione europea e stranieri extra UE regolarmente soggiornanti in Italia, mentre il S.C.N. era in origine riservato soltanto ai cittadini italiani;
- il S.C.U. ha una durata flessibile tra gli 8 e 12 mesi, mentre il S.C.N. ha la durata fissa di 12 mesi;
- il S.C.U. richiede un impegno settimanale non inferiore a 25 ore oppure un monte ore di 1.145 ore per 12 mesi, mentre il S.C.N. prevede un impegno settimanale complessivo compreso tra un minimo di 30 ed un massimo di 36 ore;
- il S.C.U. richiede obbligatoriamente una formazione di minimo 80 ore (30 ore minimo di formazione generale + 50 ore minimo di formazione generale), mentre il S.C.N. prevede una formazione eventuale, in quanto “richiede la partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile”, avente (ove effettuata) una durata minima di 30 ore.
6.5 – L’interpretazione del dato normativo, fedele al suo tenore letterale, nel senso innanzi precisato, contrariamente agli assunti di parte appellante, risulta avvalorata dal successivo intervento del legislatore.
Invero, solo a seguito dell’intervento del DL n. 25/25, l’art.18 c. 4 del D.lgs. n. 40/2017 oggi prevede che: “A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001 n. 64, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi pe l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche”.
Tale novella non può che valere per il futuro (cfr. art. 11 delle preleggi), né alla stessa pare potersi riconoscere la natura di norma di interpretazione autentica, in ipotesi suscettibile di retroagire rispetto alla sua entrata in vigore.
La giurisprudenza (Cons. St. 7903/2023) in casi similari ha già avuto modo di precisare che una pubblica competizione è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio del tempus regit actum e alla natura di lex specialis del bando di gara, insensibile allo ius superveniens.
La necessità di un preciso intervento del legislatore esclude invece che al medesimo risultato dell’equiparazione tra i due servizi sia possibile giungere attraverso l’attività interpretativa del giudicante a fronte della chiarezza del dato normativo applicabile alla procedura concorsuale per cui è causa ed alle differenze che comunque astrattamente giustificavano un diverso riconoscimento dei due istituti a fini concorsuali, tanto più che trattasi di una disposizione eccezionale, dunque di stretta interpretazione, parzialmente derogatoria dell’ordinaria disciplina per l’accesso al pubblico impiego ” (così in C.d.S., n. 10035 del 18.12.2025. Analogamente vd. C.d.S., n. 10213, 10214 e 10215 tutte del 22.12.2025).
Il Tribunale condivide queste conclusioni del Giudice d’appello, nella peculiarità del presente giudizio nel quale, come attesta la documentazione depositata dalla difesa della ricorrente e dalla stessa Amministrazione, la sig.ra ER ha presentato la propria candidatura al concorso di cui si discute facendo valere un’attestazione certificativa dello svolgimento del servizio civile nazionale dal 01°04.2004 al 31.03.2005 (vedasi gli all.ti nn. 2 e 3 al ricorso introduttivo del giudizio), similmente a quanto veniva in rilievo nella citata pronuncia del C.d.S. n. 10035/2025.
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame il Tribunale ritiene dunque l’infondatezza:
-del primo, terzo, quarto e settimo motivo, perché in assenza di una norma espressa non vi è equiparazione tra servizio civile nazionale e universale al fine del riconoscimento dei benefici concorsuali per cui è causa. L’Amministrazione ha pertanto applicato correttamente e motivatamente la normativa vigente, anche in sede di riscontro dell’istanza di autotutela, e al Giudice è precluso un intervento additivo a fronte della chiarezza dell’art. 18 del D.Lgs. n. 40/2017, come modificato dall’art. 1 comma 9° bis del D.L. n. 44/2023, nel riservare il beneficio in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale senza demerito;
-del secondo mezzo, perché la ricorrente non ha svolto il servizio civile universale e ha ottenuto un attestato di svolgimento del servizio civile nazionale dal 01°04.2004 al 31.03.2005 (vedasi l’all.to n. 3 al ricorso introduttivo del giudizio), ossia in un periodo antecedente all’istituzione del s.c.u.;
-del quinto motivo, atteso che a fronte della documentazione allegata alla domanda della ricorrente, attestante lo svolgimento del s.c.n., e data la chiarezza della normativa premiale in materia di riserva di posti, non sussisteva alcuna ulteriore esigenza istruttoria che l’Amministrazione avrebbe dovuto soddisfare;
-del sesto mezzo, atteso che alla novella normativa dell’art.18, comma 4°, del D.lgs. n. 40/2017, ad opera del D.L. n. 25/2025, non può riconoscersi natura di norma di interpretazione autentica, e conseguentemente essa non può che valere per il futuro (art. 11 delle preleggi).
Il ricorso va perciò rigettato.
10. Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali registrate nella materia in considerazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente
ES IN, Primo Referendario, Estensore
Andrea DI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES IN | Ida IO |
IL SEGRETARIO