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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 20/06/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente dott.ssa Costanza Comunale Giudice relatore dott.ssa Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1107 /2024 promossa congiuntamente da:
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Babbini presso il cui C.F._2
Studio hanno eletto domicilio
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti
Per i ricorrenti: “PRONUNCIARE sentenza di scioglimento e cessazione del matrimonio contratto in Carmignano (Po) in data 8.10.2011 da , nato il [...] a [...]_1
(Roma), residente in [...], cod . Fisc e , C.F._1 Parte_2 nata il [...] a [...], cod fisc , residente in [...], C.F._2 registrato all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Prato Atto N. 165 P. 2 S. C anno 2011 (doc.1) alle seguenti CONDIZIONI 1) Dichiarare lo scioglimento e la cessazione del matrimonio contratto in data 8.10.2011 in Carmignano (Po), dai ricorrenti , nato il [...] a [...]
Velletri (Roma), cod. Fisc e , nata il [...] a [...], cod C.F._1 Parte_2 fisc , registrato all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Prato Atto N. 165 P. C.F._2
1 2 S. C anno 2011, ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 2) La figlia minore Persona_1 viene affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi e trasferirà la propria residenza
[...] presso l'abitazione della madre sita in Prato, Via Tagliamento 1 3) Il sig. Parte_1 continuerà ad abitare nella casa coniugale, ubicata in Prato Via Serchio 1/a, 4) La figlia viene affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori, sarà collocata in modo paritario ed anagraficamente residente con la madre nella casa dalla stessa condotta in locazione. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia provvedendo a curarne la crescita,
l'educazione ed istruzione, scolastica ed extrascolastica, tenendo sempre in considerazione le loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. I genitori si obbligano a favorire il sereno svolgersi del rapporto della figlia con ciascuno di essi e si impegnano a porre in essere tutte le condizioni affinché le stesse mantengano significativi rapporti con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. 5)
Per quanto attiene il regime di visita e frequentazione delle figlie, i coniugi concordano quanto segue con sé con le seguenti modalità a settimane alterne: - Settimana n.1 La figlia starà con il padre nei giorni di lunedì e martedi, nei quali il padre andrà a prendere la figlia all'uscita della scuola il lunedì ed accompagnadola a scuola il mercoledì mattina. Il mercoledì la madre prenderà la figlia a scuola
e la terrà con sé sino al sabato mattina. In questa settimana il padre potrà tenere la figlia con sé il fine settimana dal sabato mattina, quando andrà a prendere la figlia a casa della madre alle ore
10.00, sino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola - Settimana n.2 La settimana successiva la figlia starà con la madre il lunedì, quando la madre andrà a prendere la figlia a scuola sino al mercoledì mattina quando la porterà a scuola. Il mercoledì il padre andrà a prendere la figlia
a scuola e la terrà con sé sino al sabato mattina, quando la madre la riprenderà alle ore 10.00 presso
l'abitazione del padre. La madre terrà la figlia sino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola. 6) Salvo diverso accordo tra le parti ogni genitore potrà tenere con sè la figlia cinque giorni durante le vacanze natalizie (alternando Natale e Capodanno) e tre durante quelle pasquali ( alternando Pasqua e Pasquetta), in ogni caso alternando la festività di Pasqua e Natale, e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive. 7) Ognuno dei coniugi dichiara di essere economicamente autosufficiente e provvisto di adeguati redditi propri, pertanto nessun assegno deve essere previsto in sede di separazione. 8) Quanto al mantenimento della figlia il sig. si impegna a Parte_1 versare alla moglie, fino a quando la figlia non risulti economicamente autosufficiente, la somma mensile di Euro 300,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, entro il 10 di ogni mese;
9) Il sig. provvederà inoltre al rimborso in favore della moglie del 50% delle spese Pt_1 straordinarie sostenute per le figlie, purchè previamente concordate e debitamente documentate
2 dalla madre (libri scolastici, apparecchi per la salute, e trasporto scolastico, attività ludico-sportivo, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN etc. in ogni caso come dettagliate nel protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Prato per i giudizi di separazione e divorzio, al quale le parti si impegnano a fare riferimento) 10) Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano preventivamente il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti o carte d'identità valide per
l'espatrio. 11) Le parti dichiarano e riconoscono di avere già consensualmente regolato la spartizione dei beni mobili e somme di denaro in comproprietà. 12 ) Le parti riconoscono ed accettano che il c.d. “assegno unico universale per i figli a carico” sia percepito al 50% da ciascun coniuge;
13) I coniugi, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di aver già regolato ogni e qualunque pendenza economica e/o patrimoniale e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altra”.
Per il Pubblico Ministero: “visto, in data 30.05.2025”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data20.09.2024, , sposati con Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato in data 08.10. 2011 a Carmignano (PO) - trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato (PO), registrato all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Prato Atto N. 165 P.
2 S. C anno 2011- hanno proposto domanda congiunta volta ad ottenere cumulativamente, in primis, la pronuncia di separazione personale e, in secundis, la pronuncia di divorzio, in combinato disposto degli artt. 473bis.51 e 473bis.49 c.p.c.
I coniugi hanno dedotto: (1) che le parti hanno optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
(2) che dal matrimonio è nata la figlia in data 5.10.2014; (3) che la comunione R_ spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno da molto tempo per incompatibilità caratteriali e la ricostituzione della convivenza appare allo stato impossibile;
(4) che entrambe le parti percepiscono un reddito da lavoro dipendente;
(5) che la casa coniugale è stata stabilita nell'abitazione di proprietà esclusiva di in cui continuerà a risiedere;
(6) che i coniugi non sono comproprietari Parte_1 di beni mobili o immobili.
Con sentenza non definitiva n. 164/2024 pubblicata il 25.10.2024, passata in giudicato, questo
Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rimettendo gli atti al giudice relatore con separata ordinanza;
quest'ultimo ha fissato nuova udienza alla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970. Le parti, nelle rispettive note sostitutive della predetta udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., hanno ribadito di non volersi riconciliare e hanno insistito nelle conclusioni formulate nel ricorso.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
3 Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di divorzio. E' decorso il prescritto termine di sei mesi dalla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 22.10.2024, assegnato in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia R_
, nata il [...], al suo collocamento e mantenimento, rileva il Tribunale l'insussistenza di
[...] condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Il suddetto accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della figlia minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti su questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio, senza pronuncia giudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili celebrato tra e Parte_1 [...]
, sposati con matrimonio celebrato in data 08.10.2011 a Carmignano (PO) - trascritto Pt_2 nei registri dello Stato civile del Comune di Prato, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2011,
Parte II, Serie C, atto n. 165;
- omologa l'accordo delle parti sulle seguenti condizioni:
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi e Persona_1 trasferirà la propria residenza presso l'abitazione della madre sita in Prato, Via Tagliamento 1;
3) Il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale, ubicata in Prato Via Serchio Parte_1
1/a;
4) La figlia viene affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori, sarà collocata in modo paritario ed anagraficamente residente con la madre nella casa dalla stessa condotta in locazione. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla figlia provvedendo a curarne la crescita,
l'educazione ed istruzione, scolastica ed extrascolastica, tenendo sempre in considerazione le loro
4 capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. I genitori si obbligano a favorire il sereno svolgersi del rapporto della figlia con ciascuno di essi e si impegnano a porre in essere tutte le condizioni affinché le stesse mantengano significativi rapporti con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
5) Per quanto attiene il regime di visita e frequentazione della figlia, i coniugi concordano quanto segue con sé con le seguenti modalità a settimane alterne: - Settimana n.1 La figlia starà con il padre nei giorni di lunedì e martedi, nei quali il padre andrà a prendere la figlia all'uscita della scuola il lunedì ed accompagnandola a scuola il mercoledì mattina. Il mercoledì la madre prenderà la figlia a scuola e la terrà con sé sino al sabato mattina. In questa settimana il padre potrà tenere la figlia con sé il fine settimana dal sabato mattina, quando andrà a prendere la figlia a casa della madre alle ore
10.00, sino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola - Settimana n.2 La settimana successiva la figlia starà con la madre il lunedì, quando la madre andrà a prendere la figlia a scuola sino al mercoledì mattina quando la porterà a scuola. Il mercoledì il padre andrà a prendere la figlia a scuola e la terrà con sé sino al sabato mattina, quando la madre la riprenderà alle ore 10.00 presso l'abitazione del padre. La madre terrà la figlia sino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola.
6) Salvo diverso accordo tra le parti ogni genitore potrà tenere con sè la figlia cinque giorni durante le vacanze natalizie (alternando Natale e Capodanno) e tre durante quelle pasquali (alternando Pasqua
e Pasquetta), in ogni caso alternando la festività di Pasqua e Natale, e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive.
8) Quanto al mantenimento della figlia il sig. si impegna a versare alla moglie, fino Parte_1
a quando la figlia non risulti economicamente autosufficiente, la somma mensile di Euro 300,00=, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, entro il 10 di ogni mese;
9) Il sig. provvederà inoltre al rimborso in favore della moglie del 50% delle spese Pt_1 straordinarie sostenute per le figlie, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre (libri scolastici, apparecchi per la salute, e trasporto scolastico, attività ludico-sportivo, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN etc. in ogni caso come dettagliate nel protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Prato per i giudizi di separazione e divorzio, al quale le parti si impegnano a fare riferimento)
12) Le parti riconoscono ed accettano che il c.d. “assegno unico universale per i figli a carico” sia percepito al 50% da ciascun coniuge;
- prende atto dell'accordo delle parti sulle seguenti condizioni:
10) Per quanto occorrer possa i coniugi si rilasciano preventivamente il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti o carte d'identità valide per l'espatrio.
5 11) Le parti dichiarano e riconoscono di avere già consensualmente regolato la spartizione dei beni mobili e somme di denaro in comproprietà.
13) I coniugi, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di aver già regolato ogni e qualunque pendenza economica e/o patrimoniale e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altra.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Presidente dott.ssa Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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