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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 17/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1176/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1176/2020 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo SPAGNUOLO, (C.F.: , giusta CodiceFiscale_2
procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Barrafranca ( EN), via Ciulla
n. 206
-ATTORE-
CONTRO
Società con Sede Legale in Roma, Viale €pa, 190 (C.F. - P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ), in persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2 procura in atti, dall'Avv. Elisabetta CAROSIA, (C.F.: , elettivamente C.F._3
domiciliata presso la Filiale di di Enna, sita in Via Alessandro Volta, 1, 94100, Controparte_1
Enna (EN)
-Convenuta-
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 All'udienza del giorno 1/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni di seguito richiamate:
“L'avv. Vincenzo Spagnuolo, nell'interesse del proprio rappresentato Parte_1 conferma le conclusioni così come rassegnate all'udienza del 10.01.2023, pertanto, insiste per
l'ammissione della chiesta C.T.U. al fine di accertare, per mezzo della documentazione versata in atti, quanto dovuto a parte attrice da per il rimborso dei Buoni Postali, Comunque, precisa CP_1
le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto e richiesto nell'atto di citazione e si oppone a tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito da controparte e chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
-per non sono state depositate note scritte ex art 127 ter c.p.c. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, depositato il 12 ottobre 2020, il sig. ha convenuto Parte_1
in giudizio esponendo di aver sottoscritto presso l'ufficio postale di Barrafranca i Controparte_1
seguenti buoni Fruttiferi Postali:
1.Buono Postale Fruttifero Serie Q. n. 000.585 emesso il 07-01-1988 per lire 1.000.000 (un milione/00), rimborsato il 07-12-2018 per un importo di € 5.777,39 al netto di ritenuta fiscale di €
752,34 e imposta di bollo di € 5,42;
2. Buono Postale Fruttifero Serie Q. n. 000.200 emesso il 07-01-1988 per lire 2.000.000
(duemilioni/00), rimborsato il 07-12-2018 per un importo di € 11.554,79 al netto di ritenuta fiscale di €
1.504,67 e imposta di bollo di € 10,84;
3. Buono Postale Fruttifero Serie Q. n. 000.393 emesso il 14-09-1988 per lire 2.000.000
(duemilioni/00), rimborsato il 07-12-2018 per un importo di € 11.176,03 al netto di ritenuta fiscale di €
1.450,56 e imposta di bollo di € 10,84;
4. Buono Postale Fruttifero Serie Q. n. 000.436 emesso il 30-12-1988 per lire 2.000.000
(duemilioni/00), rimborsato il 03-01-2019 per un importo di € 11.079,27 al netto di ritenuta fiscale di €
1.437,04 e imposta di bollo di € 12,91;
pagina 2 di 8 5. Buono Postale Fruttifero Serie Q. n. 000.514 emesso il 01-04-1989 per lire 2.000.000
(duemilioni/00), rimborsato il 08-01-2020 per un importo di € 11.455,96 al netto di ritenuta fiscale di €
1.491,15 e imposta di bollo di € 14,97;
6. Buono Postale Fruttifero Serie Q. n. 000.541 emesso dall'ufficio postale di Barrafranca il 09-06-
1989 per lire 2.000.000 (duemilioni/00), rimborsato il 08-01-2020 per un importo di € 11.361,28 al netto di ritenuta fiscale di € 1.477,62 e imposta di bollo di € 14,97.
Nel corpo dell'atto di citazione, parte attrice ha rappresentato che, in sede di rimborso dei sopra elencati buoni, ha riconosciuto un rendimento non corrispondente ai valori indicati Controparte_1
sul retro degli stessi, ove era indicato che i buoni erano pagabili con gli interessi maturati secondo la tabella riportata a tergo, che prevedeva una progressione degli interessi dall'8 al 12 % e l'incremento progressivo del valore del buono con indicazione della somma che l'intestatario avrebbe riscosso alla data di presentazione per il pagamento.
Deducendo, pertanto, l'errore commesso da , parte attrice ha chiesto conclusivamente accertarsi il CP_1
diritto di vedersi riconosciuto il valore calcolato sulla scorta dei tassi di interesse riportati sui buoni fruttiferi, così come quantificato in seno alla consulenza tecnico contabile di parte, versata in atti e, per l'effetto, condannare a corrispondere a parte attrice l'importo di € 18.145,29, di Controparte_1 cui €. 17.701,21 pari alla differenza fra quanto dovuto e quanto riscosso, oltre interessi e rivalutazione, ed € 444,08 pari al costo della consulenza del dott. Persona_1
In data 16 dicembre 2020, si è costituita in giudizio contestando quanto sostenuto Controparte_1
da controparte in seno all'atto introduttivo del presente giudizio, chiedendone il rigetto, in considerazione dell'infondatezza dello stesso e dell'inconferenza della giurisprudenza citata da controparte a sostegno della propria domanda.
In particolare, parte convenuta ha eccepito che, da un attento esame dei Buoni Fruttiferi Postali in possesso di controparte e dalla medesima allegati in copia al proprio atto introduttivo, sulle indicazioni presenti a tergo dei BFP non vi è alcuna errata indicazione di rendimento, se non quello previsto dal
D.M. 13.06.1986, istitutivo appunto della serie Q, cui, tuttavia, applicare la ritenuta fiscale del 12,50% come previsto dal Decreto legge 19 settembre 1986 n. 556 (pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20/09/1986
e poi convertito nella legge 17 novembre 1986 n. 759) con cui si stabilì che anche i frutti dei buoni postali dovessero essere assoggettati a prelievo fiscale.
pagina 3 di 8 Alla luce delle superiori richieste, l'odierna convenuta ha chiesto di “accertare e dichiarare la correttezza della condotta di e, conseguentemente, rigettare integralmente le Controparte_1 domande attoree, con vittoria di spese e compensi di causa”.
Intervenuta medio tempore la sostituzione del Giudice istruttore e assegnata la causa allo scrivente
Giudice estensore, all'udienza del 02/02/2021 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma
VI c.p.c, per il deposito di memorie istruttorie, in seguito non depositate da alcuna delle parti in giudizio.
All'esito dell'udienza del 19 ottobre 2021, il Giudice, in considerazione della natura documentale della causa, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.01.2023.
Sono seguiti una serie di rinvii d'ufficio, giungendo all'udienza del giorno 1.10.2024, all'esito della quale il Giudice con ordinanza del 31.10.2024 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, in seguito depositate solo da parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Nel caso di specie le questioni sottoposte al vaglio del Giudicante, meglio esplicitate da parte attrice in sede di comparsa conclusionale, atteso che nel corpo dell'atto di citazione la parte si limita ad eccepire una generica erroneità dei calcoli effettuati da parte convenuta, rinviando de plano alla consulenza tecnica di parte, sono due.
Con riferimento alla prima questione, dalla lettura della comparsa conclusionale emerge che parte attrice, preliminarmente, eccepisce che “Il vincolo contrattuale tra emittente e investitore è quello risultante dai buoni fruttiferi di volta in volta sottoscritti e che i provvedimenti della pubblica autorità possono modificare e/o integrare i rendimenti riportati sui titoli, ai sensi dell'articolo 1339 del Codice civile, solo se successivi alla sottoscrizione dei titoli. Nel caso in specie, il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 era già entrato in vigore alla data di sottoscrizione dei buoni, i quali sono stati sottoscritti dal 07.01.1988 al 09.06.1989. Ne consegue che non ha incorporato correttamente nel buono CP_1
sottoscritto le disposizioni ministeriali già in vigore e trovano, quindi, applicazione quelle riportate sul buono, più favorevoli al risparmiatore…… , pertanto, doveva, applicando le nuove CP_1
pagina 4 di 8 disposizioni di cui al citato decreto ministeriale, già in vigore, modificare i tassi di interesse risultanti sui buoni fruttiferi che ha sottoposto alla sottoscrizione del risparmiatore. Non avendolo fatto, e non essendo intervenute modifiche successive alla sottoscrizione, devono essere applicati i tassi così come determinati dal titolo sottoscritto” (cfr. pag. 3 comparsa conclusionale).
La doglianza non è condivisibile.
Invero, nel caso di specie, i buoni fruttiferi postali appartengono alla serie “Q” istituita proprio con il
Decreto del 13 giugno 1986 del Ministro del Tesoro, che ha rimodulato i tassi di interesse dei Buoni, stabilendo che (cfr. art. 4) “…Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi…”.
Alla luce di quanto sopra, emerge che i saggi di interesse riportati sul retro dei buoni sono proprio quelli individuati dal Decreto del 13 giugno 1986 del Ministro del Tesoro, istitutiva della serie “Q”, ergo nel calcolo delle somme liquidate l'odierna convenuta ha applicato i saggi di interesse posti a tergo dei buoni postali, così come richiesto tra l'altro da parte attrice, la quale dunque erroneamente ritiene che vi sia una differenza tra i saggi di interesse indicati sul retro dei buoni postali e la disciplina del Decreto del 13 giugno 1986 del Ministro del Tesoro.
Con ulteriore motivo di censura, anche questo esplicitato in sede di comparsa conclusionale, parte attrice eccepisce l'errata applicazione della ritenuta fiscale effettuata da parte convenuta.
Invero, secondo quanto rappresentato dal “La Legge, sia quando si parlava di ritenuta Pt_1
d'imposta (d.P.R. 600/1973; D.L. 556/1986 convertito in L. 759/1986) che di imposta sostitutiva (D.
Lgs. n. 239/1996), ha sempre individuato il dovere impositivo in capo a quando il CP_1
reddito viene percepito dal sottoscrittore e, dunque, quando è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono. Solo al momento dell'incasso del buono (momento impositivo), versa CP_1
materialmente la ritenuta allo Stato. Dunque, non sarebbe corretto anticipare l'applicazione dell'imposta… La ritenuta fiscale andrebbe, pertanto, applicata una sola volta, cioè quando il buono viene incassato. Di conseguenza la modalità di capitalizzazione utilizzata sarebbe errata e l'attore ha diritto a percepire le ulteriori somme non corrisposte.” (cfr. pag.
4-5 comparsa conclusionale).
pagina 5 di 8 Sul punto risulta pacifico, anche per l'attrice, che la normativa di riferimento è il D.L. 19.09.1986 n.
556, poi convertito nella Legge 17.11.1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, secondo cui gli interessi maturati sui b.f.p. emessi dal 21 settembre del 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati, ex lege, alla ritenuta erariale del 6,25%, mentre i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta erariale del 12,50%.
Ciò che tuttavia l'attrice contesta alla convenuta è di aver applicato l'imposizione fiscale annualmente, con conseguente computo dei rendimenti mediante capitalizzazione annua al netto della tassazione, non potendosi, a suo dire, riconoscere prevalenza, rispetto alle condizioni contrattuali risultanti dal testo dei buoni, alle prescrizioni di cui all'art. 7 c. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro del 23 giugno 1997, il quale ha specificamente previsto che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere
«Q» [quali quelli in esame], «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
In particolare, l'attrice sostiene esservi un conflitto tra la normativa primaria che disciplina la tassazione (DPR 600/73, D.L. 556/86 e relativa legge di conversione;
D. Lgs 239/96) e quella secondaria, intervenuta successivamente, costituita dal citato art. 7 del D.M. del 23 giugno 1997, che a suo dire andrebbe quindi disapplicato.
All'uopo, ha rilevato che gli istituti della ritenuta d'imposta e/o imposta sostitutiva, alla cui applicazione è affidata la tassazione dei b.f.p. in questione, prescriverebbero di identificare il momento impositivo con quello del pagamento del reddito prodotto dall'investimento, ovvero al momento dell'incasso del buono, con conseguente computo dei precedenti rendimenti in regime di capitalizzazione composta al lordo della tassazione.
Orbene, ritenuta preliminarmente sussistente sul punto la giurisdizione di codesto organo giudicante, atteso che la richiamata disciplina fiscale viene in rilievo esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti, nel merito, si rileva che le argomentazioni esposte da parte attrice non colpiscono nel segno.
Invero, il D.M del 23 giugno 1997 non contrasta affatto con la disciplina di cui del DL 556/1986, che ha stabilito l'applicazione della ritenuta erariale “sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori”, non potendosi in alcun modo interpretare la norma nel senso che il calcolo, al momento pagina 6 di 8 della corresponsione, dovesse riguardare la capitalizzazione degli interessi al lordo della ritenuta, piuttosto che al netto di essa.
Sul punto, vale la pena osservare che la produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integra senz'altro una manifestazione di ricchezza, in quanto determina un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del b.f.p., con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi.
Diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, è dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale.
Ne deriva che la capitalizzazione deve essere applicata al netto dell'imposizione, come già avvenuto prima dell'emanazione del D.M. del 23 giugno 1997, in applicazione dei principi generali in materia tributaria sopra richiamati.
Conseguentemente, le indicazioni riportate sul retro dei titoli di che trattasi, riportanti i soli rendimenti lordi, prodotti in base ai tassi d'interesse specificamente previsti dal citato decreto ministeriale istitutivo della serie “Q”, devono essere assoggettati alle ritenute erariali prescritte dalle normative di settore sopra esaminate.
In conclusione, ha correttamente effettuato la capitalizzazione annuale al netto Controparte_1
della ritenuta fiscale. Di conseguenza, la quantificazione degli interessi, avvenuta secondo i tassi correttamente individuati dalla convenuta (v. prospetto calcolo interessi parte convenuta – all. 3 comparsa di costituzione) e comunque coincidenti con quelli indicati dalla stessa attrice, riportati sul retro dei titoli e fissati nel D.M. 13.6.1986 risulta corretta e la domanda dev'essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al
D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata dalle parti, in complessivi € 1.700,00, così ripartiti: € 460 per la fase di studio,
€ 389 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
;
[...]
- Condanna al pagamento, in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappr. pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre accessori e spese generali nella misura legalmente dovuta.
Enna, lì 12 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1176/2020 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo SPAGNUOLO, (C.F.: , giusta CodiceFiscale_2
procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Barrafranca ( EN), via Ciulla
n. 206
-ATTORE-
CONTRO
Società con Sede Legale in Roma, Viale €pa, 190 (C.F. - P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ), in persona del Legale Rappresentante Pro Tempore, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2 procura in atti, dall'Avv. Elisabetta CAROSIA, (C.F.: , elettivamente C.F._3
domiciliata presso la Filiale di di Enna, sita in Via Alessandro Volta, 1, 94100, Controparte_1
Enna (EN)
-Convenuta-
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 All'udienza del giorno 1/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte, parte attrice ha precisato le proprie conclusioni di seguito richiamate:
“L'avv. Vincenzo Spagnuolo, nell'interesse del proprio rappresentato Parte_1 conferma le conclusioni così come rassegnate all'udienza del 10.01.2023, pertanto, insiste per
l'ammissione della chiesta C.T.U. al fine di accertare, per mezzo della documentazione versata in atti, quanto dovuto a parte attrice da per il rimborso dei Buoni Postali, Comunque, precisa CP_1
le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto e richiesto nell'atto di citazione e si oppone a tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito da controparte e chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
-per non sono state depositate note scritte ex art 127 ter c.p.c. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, depositato il 12 ottobre 2020, il sig. ha convenuto Parte_1
in giudizio esponendo di aver sottoscritto presso l'ufficio postale di Barrafranca i Controparte_1
seguenti buoni Fruttiferi Postali:
1.Buono Postale Fruttifero Serie Q. n. 000.585 emesso il 07-01-1988 per lire 1.000.000 (un milione/00), rimborsato il 07-12-2018 per un importo di € 5.777,39 al netto di ritenuta fiscale di €
752,34 e imposta di bollo di € 5,42;
2. Buono Postale Fruttifero Serie Q. n. 000.200 emesso il 07-01-1988 per lire 2.000.000
(duemilioni/00), rimborsato il 07-12-2018 per un importo di € 11.554,79 al netto di ritenuta fiscale di €
1.504,67 e imposta di bollo di € 10,84;
3. Buono Postale Fruttifero Serie Q. n. 000.393 emesso il 14-09-1988 per lire 2.000.000
(duemilioni/00), rimborsato il 07-12-2018 per un importo di € 11.176,03 al netto di ritenuta fiscale di €
1.450,56 e imposta di bollo di € 10,84;
4. Buono Postale Fruttifero Serie Q. n. 000.436 emesso il 30-12-1988 per lire 2.000.000
(duemilioni/00), rimborsato il 03-01-2019 per un importo di € 11.079,27 al netto di ritenuta fiscale di €
1.437,04 e imposta di bollo di € 12,91;
pagina 2 di 8 5. Buono Postale Fruttifero Serie Q. n. 000.514 emesso il 01-04-1989 per lire 2.000.000
(duemilioni/00), rimborsato il 08-01-2020 per un importo di € 11.455,96 al netto di ritenuta fiscale di €
1.491,15 e imposta di bollo di € 14,97;
6. Buono Postale Fruttifero Serie Q. n. 000.541 emesso dall'ufficio postale di Barrafranca il 09-06-
1989 per lire 2.000.000 (duemilioni/00), rimborsato il 08-01-2020 per un importo di € 11.361,28 al netto di ritenuta fiscale di € 1.477,62 e imposta di bollo di € 14,97.
Nel corpo dell'atto di citazione, parte attrice ha rappresentato che, in sede di rimborso dei sopra elencati buoni, ha riconosciuto un rendimento non corrispondente ai valori indicati Controparte_1
sul retro degli stessi, ove era indicato che i buoni erano pagabili con gli interessi maturati secondo la tabella riportata a tergo, che prevedeva una progressione degli interessi dall'8 al 12 % e l'incremento progressivo del valore del buono con indicazione della somma che l'intestatario avrebbe riscosso alla data di presentazione per il pagamento.
Deducendo, pertanto, l'errore commesso da , parte attrice ha chiesto conclusivamente accertarsi il CP_1
diritto di vedersi riconosciuto il valore calcolato sulla scorta dei tassi di interesse riportati sui buoni fruttiferi, così come quantificato in seno alla consulenza tecnico contabile di parte, versata in atti e, per l'effetto, condannare a corrispondere a parte attrice l'importo di € 18.145,29, di Controparte_1 cui €. 17.701,21 pari alla differenza fra quanto dovuto e quanto riscosso, oltre interessi e rivalutazione, ed € 444,08 pari al costo della consulenza del dott. Persona_1
In data 16 dicembre 2020, si è costituita in giudizio contestando quanto sostenuto Controparte_1
da controparte in seno all'atto introduttivo del presente giudizio, chiedendone il rigetto, in considerazione dell'infondatezza dello stesso e dell'inconferenza della giurisprudenza citata da controparte a sostegno della propria domanda.
In particolare, parte convenuta ha eccepito che, da un attento esame dei Buoni Fruttiferi Postali in possesso di controparte e dalla medesima allegati in copia al proprio atto introduttivo, sulle indicazioni presenti a tergo dei BFP non vi è alcuna errata indicazione di rendimento, se non quello previsto dal
D.M. 13.06.1986, istitutivo appunto della serie Q, cui, tuttavia, applicare la ritenuta fiscale del 12,50% come previsto dal Decreto legge 19 settembre 1986 n. 556 (pubblicato sulla G.U. n. 219 del 20/09/1986
e poi convertito nella legge 17 novembre 1986 n. 759) con cui si stabilì che anche i frutti dei buoni postali dovessero essere assoggettati a prelievo fiscale.
pagina 3 di 8 Alla luce delle superiori richieste, l'odierna convenuta ha chiesto di “accertare e dichiarare la correttezza della condotta di e, conseguentemente, rigettare integralmente le Controparte_1 domande attoree, con vittoria di spese e compensi di causa”.
Intervenuta medio tempore la sostituzione del Giudice istruttore e assegnata la causa allo scrivente
Giudice estensore, all'udienza del 02/02/2021 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma
VI c.p.c, per il deposito di memorie istruttorie, in seguito non depositate da alcuna delle parti in giudizio.
All'esito dell'udienza del 19 ottobre 2021, il Giudice, in considerazione della natura documentale della causa, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.01.2023.
Sono seguiti una serie di rinvii d'ufficio, giungendo all'udienza del giorno 1.10.2024, all'esito della quale il Giudice con ordinanza del 31.10.2024 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, in seguito depositate solo da parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice deve essere rigettata.
Nel caso di specie le questioni sottoposte al vaglio del Giudicante, meglio esplicitate da parte attrice in sede di comparsa conclusionale, atteso che nel corpo dell'atto di citazione la parte si limita ad eccepire una generica erroneità dei calcoli effettuati da parte convenuta, rinviando de plano alla consulenza tecnica di parte, sono due.
Con riferimento alla prima questione, dalla lettura della comparsa conclusionale emerge che parte attrice, preliminarmente, eccepisce che “Il vincolo contrattuale tra emittente e investitore è quello risultante dai buoni fruttiferi di volta in volta sottoscritti e che i provvedimenti della pubblica autorità possono modificare e/o integrare i rendimenti riportati sui titoli, ai sensi dell'articolo 1339 del Codice civile, solo se successivi alla sottoscrizione dei titoli. Nel caso in specie, il decreto ministeriale del 13 giugno 1986 era già entrato in vigore alla data di sottoscrizione dei buoni, i quali sono stati sottoscritti dal 07.01.1988 al 09.06.1989. Ne consegue che non ha incorporato correttamente nel buono CP_1
sottoscritto le disposizioni ministeriali già in vigore e trovano, quindi, applicazione quelle riportate sul buono, più favorevoli al risparmiatore…… , pertanto, doveva, applicando le nuove CP_1
pagina 4 di 8 disposizioni di cui al citato decreto ministeriale, già in vigore, modificare i tassi di interesse risultanti sui buoni fruttiferi che ha sottoposto alla sottoscrizione del risparmiatore. Non avendolo fatto, e non essendo intervenute modifiche successive alla sottoscrizione, devono essere applicati i tassi così come determinati dal titolo sottoscritto” (cfr. pag. 3 comparsa conclusionale).
La doglianza non è condivisibile.
Invero, nel caso di specie, i buoni fruttiferi postali appartengono alla serie “Q” istituita proprio con il
Decreto del 13 giugno 1986 del Ministro del Tesoro, che ha rimodulato i tassi di interesse dei Buoni, stabilendo che (cfr. art. 4) “…Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi…”.
Alla luce di quanto sopra, emerge che i saggi di interesse riportati sul retro dei buoni sono proprio quelli individuati dal Decreto del 13 giugno 1986 del Ministro del Tesoro, istitutiva della serie “Q”, ergo nel calcolo delle somme liquidate l'odierna convenuta ha applicato i saggi di interesse posti a tergo dei buoni postali, così come richiesto tra l'altro da parte attrice, la quale dunque erroneamente ritiene che vi sia una differenza tra i saggi di interesse indicati sul retro dei buoni postali e la disciplina del Decreto del 13 giugno 1986 del Ministro del Tesoro.
Con ulteriore motivo di censura, anche questo esplicitato in sede di comparsa conclusionale, parte attrice eccepisce l'errata applicazione della ritenuta fiscale effettuata da parte convenuta.
Invero, secondo quanto rappresentato dal “La Legge, sia quando si parlava di ritenuta Pt_1
d'imposta (d.P.R. 600/1973; D.L. 556/1986 convertito in L. 759/1986) che di imposta sostitutiva (D.
Lgs. n. 239/1996), ha sempre individuato il dovere impositivo in capo a quando il CP_1
reddito viene percepito dal sottoscrittore e, dunque, quando è reso disponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono. Solo al momento dell'incasso del buono (momento impositivo), versa CP_1
materialmente la ritenuta allo Stato. Dunque, non sarebbe corretto anticipare l'applicazione dell'imposta… La ritenuta fiscale andrebbe, pertanto, applicata una sola volta, cioè quando il buono viene incassato. Di conseguenza la modalità di capitalizzazione utilizzata sarebbe errata e l'attore ha diritto a percepire le ulteriori somme non corrisposte.” (cfr. pag.
4-5 comparsa conclusionale).
pagina 5 di 8 Sul punto risulta pacifico, anche per l'attrice, che la normativa di riferimento è il D.L. 19.09.1986 n.
556, poi convertito nella Legge 17.11.1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, secondo cui gli interessi maturati sui b.f.p. emessi dal 21 settembre del 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati, ex lege, alla ritenuta erariale del 6,25%, mentre i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta erariale del 12,50%.
Ciò che tuttavia l'attrice contesta alla convenuta è di aver applicato l'imposizione fiscale annualmente, con conseguente computo dei rendimenti mediante capitalizzazione annua al netto della tassazione, non potendosi, a suo dire, riconoscere prevalenza, rispetto alle condizioni contrattuali risultanti dal testo dei buoni, alle prescrizioni di cui all'art. 7 c. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro del 23 giugno 1997, il quale ha specificamente previsto che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere
«Q» [quali quelli in esame], «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
In particolare, l'attrice sostiene esservi un conflitto tra la normativa primaria che disciplina la tassazione (DPR 600/73, D.L. 556/86 e relativa legge di conversione;
D. Lgs 239/96) e quella secondaria, intervenuta successivamente, costituita dal citato art. 7 del D.M. del 23 giugno 1997, che a suo dire andrebbe quindi disapplicato.
All'uopo, ha rilevato che gli istituti della ritenuta d'imposta e/o imposta sostitutiva, alla cui applicazione è affidata la tassazione dei b.f.p. in questione, prescriverebbero di identificare il momento impositivo con quello del pagamento del reddito prodotto dall'investimento, ovvero al momento dell'incasso del buono, con conseguente computo dei precedenti rendimenti in regime di capitalizzazione composta al lordo della tassazione.
Orbene, ritenuta preliminarmente sussistente sul punto la giurisdizione di codesto organo giudicante, atteso che la richiamata disciplina fiscale viene in rilievo esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti, nel merito, si rileva che le argomentazioni esposte da parte attrice non colpiscono nel segno.
Invero, il D.M del 23 giugno 1997 non contrasta affatto con la disciplina di cui del DL 556/1986, che ha stabilito l'applicazione della ritenuta erariale “sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori”, non potendosi in alcun modo interpretare la norma nel senso che il calcolo, al momento pagina 6 di 8 della corresponsione, dovesse riguardare la capitalizzazione degli interessi al lordo della ritenuta, piuttosto che al netto di essa.
Sul punto, vale la pena osservare che la produzione annua dell'interesse e la sua capitalizzazione integra senz'altro una manifestazione di ricchezza, in quanto determina un progressivo incremento delle somme investite imputate a favore del titolare del b.f.p., con correlato aumento della base di calcolo degli interessi attivi.
Diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, è dunque coerente con i principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione del reddito automaticamente reinvestito e precisamente in occasione di ciascuna capitalizzazione, che deve dunque avvenire al netto dell'imposizione fiscale.
Ne deriva che la capitalizzazione deve essere applicata al netto dell'imposizione, come già avvenuto prima dell'emanazione del D.M. del 23 giugno 1997, in applicazione dei principi generali in materia tributaria sopra richiamati.
Conseguentemente, le indicazioni riportate sul retro dei titoli di che trattasi, riportanti i soli rendimenti lordi, prodotti in base ai tassi d'interesse specificamente previsti dal citato decreto ministeriale istitutivo della serie “Q”, devono essere assoggettati alle ritenute erariali prescritte dalle normative di settore sopra esaminate.
In conclusione, ha correttamente effettuato la capitalizzazione annuale al netto Controparte_1
della ritenuta fiscale. Di conseguenza, la quantificazione degli interessi, avvenuta secondo i tassi correttamente individuati dalla convenuta (v. prospetto calcolo interessi parte convenuta – all. 3 comparsa di costituzione) e comunque coincidenti con quelli indicati dalla stessa attrice, riportati sul retro dei titoli e fissati nel D.M. 13.6.1986 risulta corretta e la domanda dev'essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al
D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto della natura, del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata dalle parti, in complessivi € 1.700,00, così ripartiti: € 460 per la fase di studio,
€ 389 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
;
[...]
- Condanna al pagamento, in favore di in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappr. pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre accessori e spese generali nella misura legalmente dovuta.
Enna, lì 12 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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