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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/09/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 582/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Cons. Dott. Pier Giorgio Palestini
Cons. Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di rinvio a seguio di Cass. iscritta al n. 582/2023 R.G. e promossa da
( , in persona del Sindaco p.t. Avv. , nata a Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 Pt_1 il 28.2.66 ( ), elettivamente domiciliato in Ancona al C.so Garibaldi n. 124, CodiceFiscale_1 presso lo studio (e indirizzo di pec) dell'Avv. Antonio Mastri ( ; pec:: CodiceFiscale_2
fax: 071/206025), che lo rappresenta e difende in giudizio Email_1 in virtù di delibera G.M. n. 132 dell'8.6.23 (all. n. 1)
Riassumente
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. CP_1 P.IVA_2 CP_2
, nato a [...] il [...], , rappresentata dall'Avv.
[...] C.F._3
Jacopo Bianchetti, del Foro di Ancona, C.F. con Studio in alla Fraz. C.F._4 Pt_1
Melano n, 87/C, con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi del presente procedimento all'indirizzo di pagina 1 di 12 posta elettronica certificata del difensore risultante dai pubblici registri: . Ema_2 [...]
Email_3
convenuta in riassunzione e nei confronti di
( ), non costituitasi, già nei precedenti gradi in persona Controparte_3 P.IVA_3 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., , nato a [...] il [...] CP_4
( ) ed ivi residente – Piazza Garibaldi (60044), con sede in Roma – Via CodiceFiscale_5
Giovanni De Agostini n. 49 (00176)
Contumace
Oggetto : giudizio di rinvio da riassunzione – azione contrattuale
Conclusioni delle parti : come da note depositate telematicamente
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 -Il conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Parte_1
Fabriano, la e la esponendo di aver stipulato con Controparte_3 Controparte_1 CP_3 una convenzione in data 22.6.2000, con cui la società, a fronte della concessione di un contributo in conto capitale determinato dalla Regione in € 690.612,10, si era impegnata a realizzare il recupero edilizio di dodici alloggi siti in frazione Serradica, con le caratteristiche tipologiche costruttive in materia di edilizia economico-popolare e gli standard edilizi di cui alla legge n. 457/1978, nonché «a cedere in locazione gli alloggi per un periodo pari a 30 anni, decorrenti dalla data di rilascio del certificato di abitabilità per gli interventi di ultimazione dei lavori» (articolo 11), pena la revoca del contributo relativo agli alloggi non locati e conseguente restituzione dei contributi già erogati, sostenendo che la società contraente si era resa gravemente inadempiente poiché non aveva mai ceduto in locazione alcuna delle unità immobiliari oggetto della convenzione, contravvenendo alle finalità stabilite dalla legge di finanziamento degli interventi post-terremoto, con la conseguenza, espressamente prevista nella convenzione, che doveva essere restituito l'importo erogato oltre agli interessi legali dalla data delle singole riscossioni. pagina 2 di 12 La restituzione veniva richiesta anche nei confronti della che in data 20.6.2002 aveva Parte_3 acquistato dalla il complesso immobiliare, dichiarando di conoscere l'intero contenuto CP_3 della convenzione ed obbligandosi espressamente ad osservarne tutte le clausole, pattuizioni, limitazioni, divieti e quant'altro.
si costituiva ed eccepiva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria CP_1 ordinaria, l'incompetenza per territorio del giudice adito, la carenza della legittimazione attiva del la propria mancanza di legittimazione passiva, l'infondatezza della domanda nei suoi Pt_1 confronti, oltreché l'insussistenza dell'inadempimento della società beneficiaria del contributo.
Il Tribunale in 1° grado condannava la al pagamento a favore del CP_3 Parte_1 dell'importo di € 690,612,10, oltre accessori, rigettando la domanda proposta nei confronti della CP_1 con favore di spese. Osservava che l'articolo 14 della convenzione tra e
[...] Pt_1 [...]
aveva autorizzato preventivamente la cessione del rapporto contrattuale, per il caso di CP_3 trasferimento del complesso immobiliare, esigendo però per il perfezionamento di tale cessione la notificazione al Comune o l'accettazione in forma scritta da parte sua;
che nella fattispecie la cessione del rapporto non era stata notificata al che aveva manifestato in modo espresso la volontà di Pt_1 accettare soltanto con l'atto di revoca del contributo in data 17.2.2009, indirizzato anche alla CP_1
che perciò la cessione non poteva riguardare il contributo ormai erogato, che, anzi, era stato
[...] esplicitamente escluso da ogni considerazione anche nell'ambito del contratto di alienazione del complesso immobiliare del 20.7.2022; che, in relazione alla erogazione e, conseguentemente, alla restituzione, del contributo non vi era alcun rapporto giuridico tra l'ente comunale e la CP_1
Proponeva appello il , a cui resisteva nella contumacia di Parte_1 CP_1 [...]
CP_3
La Corte di appello di Ancona con sentenza del 19.5.2018 respingeva l'appello, ritenendo che alla restituzione del contributo potesse essere tenuta solo la società che l'aveva effettivamente ricevuto, senza che una diversa conclusione potesse essere giustificata dalla conoscenza della convenzione e dall'impegno a rispettarne le pattuizioni assunto da all'atto dell'acquisto, posto che non si CP_1 discuteva dell'inadempimento alla convenzione ma invece dell'obbligo restitutorio che non poteva gravare che sul percettore effettivo.
Proponeva ricorso per cassazione il , svolgendo tre motivi. Parte_1
Proponeva controricorso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto CP_1 dell'avversaria impugnazione. non si costituiva costituita. CP_3 pagina 3 di 12 Disattesi l'eccezione proposta dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso secondo CP_1 il disposto dell'art. 360 bis cod.proc.civ., nonché gli altri rilievi critici della controricorrente, la Corte riteneva, invece, fondato il secondo motivo espresso dal Pt_1
Osservava in proposito
1) Era pacifico che con la convenzione in data 22.6.2000 a fronte della concessione di CP_3 un contributo in conto capitale determinato dalla Regione in € 690.612,10, si era impegnata a realizzare il recupero edilizio di dodici alloggi siti in frazione Serradica, nonché «a cedere in locazione gli alloggi per un periodo pari a 30 anni, decorrenti dalla data di rilascio del certificato di abitabilità per gli interventi di ultimazione dei lavori» (articolo 11), pena la revoca dei contributo relativo agli alloggi non locati e conseguente restituzione dei contributi già erogati.
2) L'inadempimento di questo preciso e specifico impegno era stato accertato dal Tribunale e non è stato fatto oggetto di impugnazione da parte di sicché deve ritenersi coperto dal CP_3 giudicato, come osserva il ricorrente. Né, del resto, la controricorrente aveva impugnato tale CP_1 accertamento o anche solo dedotto alcunché di specifico al contrario.
3) L'art. 14 della convenzione del 22.6.2020, come risulta anche dalla sentenza impugnata, prevedeva che «in caso di trasferimento della concessione a successori o aventi causa prima della ultimazione degli alloggi convenzionati, il nuovo concessionario subentra nella posizione giuridica del precedente relativamente a tutti i diritti, oneri e obblighi nascenti dalla presente convenzione. Il titolo in base al quale avviene il trasferimento della concessione deve essere inoltrato al unitamente ad un atto Pt_1
d'obbligo al rispetto integrale delle clausole della presente convenzione. Il Comune provvede poi a volturare la concessione e a trascrivere atto d'obbligo ai sensi del successivo articolo 17. Il trasferimento delle unità immobiliari per atto tra vivi o per causa di morte comporta il trasferimento di diritti, oneri e obblighi derivanti dalla convenzione in capo al nuovo proprietario degli immobili.»
4) In occasione dell'acquisto del compendio immobiliare da in data 20.7.2002 CP_3 CP_1 prese atto che il complesso era «ricompreso nella zona di ricostruzione post-terremoto di cui alla convenzione stipulata ai sensi del DPGR n. 37 del 9 aprile 1999 e di cui al rogito relativo per notar di in data 22 giugno 2000....» e dichiarò espressamente «di conoscere l'intero Persona_1 Pt_1 contenuto della convenzione obbligandosi ad osservarne tutte le clausole, pattuizioni, limitazioni, divieti e quanto altro»; aggiunse infine di essere a conoscenza della circostanza che il CP_1 residuo versato ai sensi della convenzione dall'Amministrazione comunale di sarebbe stato Pt_1 riscosso dalla parte venditrice senza alcun diritto da parte sua.
pagina 4 di 12 5) Secondo la Corte di appello, la era subentrata nella concessione e nel rapporto regolato CP_1 dalla convenzione - e su questo punto non è stata interposta impugnazione incidentale - ma non doveva rispondere della restituzione del contributo revocato semplicemente perché non l'aveva a suo tempo percepito, dal momento che i relativi importi erano stati incassati dalla venditrice CP_3
6) Non v'era traccia nella sentenza impugnata del diverso argomento speso dal Tribunale (e del tutto ignorato dalla Corte di appello) per giungere alla stessa conclusione del rigetto della pretesa del
: ossia che il subentro della esigeva per il suo perfezionamento la Parte_1 CP_1 notificazione al Comune o l'accettazione in forma scritta da parte sua, sicché la fattispecie del subentro si sarebbe integrata solo in data 17.2.2009, solo con l'atto di revoca del contributo, indirizzato anche alla CP_1
7) L'assunto della Corte di Ancona, secondo cui è subentrata negli obblighi CP_1 convenzionali con l'acquisto (statuizione non impugnata) ma non deve rispondere della restituzione del contributo solo perché non è stata lei, ma la dante causa, ad incassarlo, era peraltro errato perché il subentro di nella convenzione e in tutti gli obblighi da questa CP_1 derivanti la espone alla responsabilità per inadempimento in cui è incorsa la dante causa e nella quale, per vero, ha persistito essa pure, astenendosi dalla stipulazione dei contratti di locazione previsti.
Tra questi obblighi è inclusa pure la responsabilità per la restituzione del contributo prevista dall'art. 11 della convenzione -che, diversamente da quanto assunto dalla controricorrente, era stato debitamente trascritto in ricorso ed era riportato anche nella sentenza impugnata - in cui incorre tanto il contraente originario quanto quello subentrato, a fronte della legittima revoca disposta dal che realizza Pt_1 con lo strumento dell'atto amministrativo una forma di autotutela nell'ambito del rapporto contrattuale.
8) Se, poi, effettivamente, come obiettava la controricorrente, la prospettazione in chiave risarcitoria dell'obbligazione restitutoria azionata dal Comune è nuova ed inammissibile, resta in ogni caso assodata la configurazione della pretesa comunale in termini di obbligazione restitutoria fondata sull'inadempimento contrattuale, su cui pur concorda (controricorso, pag.22, 2° motivo, sub CP_1
B). E ciò è perfettamente compatibile con la responsabilità contrattuale che astringe il soggetto subentrato nella convenzione, espressamente accettata e fatta propria, per aver acquistato l'immobile realizzato con il contributo pubblico e con assunzione di precisi e stringenti obblighi di natura e interesse pubblici.
9) L'errore di prospettiva in cui era incorsa la Corte di appello nel dar rilievo alla diversità soggettiva del percettore nasce da una erronea contaminazione della fattispecie con i principi della condictio pagina 5 di 12 indebiti, secondo i quali rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. (citandosi Sez. 1, n. 25170 del 7.12.2016; Sez. 2, n.
16637 de! 27.7.2007; Sez. 3, n. 11073 del 15.7.2003). Ma nella presente fattispecie invece il titolo della pretesa del non è la dazione indebita ma la sopravvenuta decadenza comminata Pt_1 anche nei confronti del nuovo titolare del bene subentrato nella convenzione.
10) Le argomentazioni circa la necessità di un fondamento legale per la configurabilità di una obbligazione propter rem difettavano di pertinenza, visto che nella fattispecie il vincolo a carico di CP_1
è dedotto come nascente dalla sua volontà contrattuale cristallizzata nell'atto di acquisto del 2002
[...]
e non viene fatto discendere dalla sola qualità di nuovo proprietario dell'immobile.
11) Infine il ricorrente qualifica correttamente come res inter alios acta la pattuizione dell'atto di acquisto del 2002 che riservava a la percezione e la ritenzione del contributo. Si tratta CP_3 evidentemente di un accordo interno fra venditore e acquirente non opponibile al terzo Parte_1
.
[...]
Con la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto veniva disposto il rinvio alla
Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
§ 2 – Riassumeva la causa il , richiamandosi al decisum della Cassazione ed Parte_1 osservando fra l'altro che nessuna incertezza sussiste sul quantum, rimasto incontestato da entrambe le convenute, segnatamente da CP_1
Segnalava altresì che l'importo del contributo da restituire era documentato dalla produzione del in prime cure, in particolare dal Decreto Dirigenziale 17.2.09 n. 6 (all. n. 6 e 7 al fascicolo di Pt_1 primo grado) e dalla pronuncia di prime cure (all. n. 2 al fascicolo di appello).
Chiedeva, altresì, di liquidare in favore del anche le spese dei tre gradi di giudizio e disporre la Pt_1 restituzione delle spese dei due gradi di merito corrisposte a (come da all. n. 3). CP_1
Chiedeva, infine, la rivalutazione monetaria a sensi dell'art. 1224, comma 2, c.p.c., essendo notorio il grave deprezzamento della moneta nel lunghissimo arco di tempo dalle erogazioni, così puntualizzate nella sentenza di prime cure (a pag. 12): - € 242.679,21 dal 21.12.99; - € 25.679,22 dal 7.5.01; - €
216.970,53 dal 30.5.01; - € 205.313,01 dal 17.12.02.
pagina 6 di 12 Si costituiva la sola chiedendo il rigetto della domanda di controparte, sul presupposto Controparte_1
– sostanzialmente - che la statuizione in diritto della Cassazione non comportava che si fosse verificata, in fatto, la corrispondente situazione, che in realtà non si riscontrava.
§ 3 – La domanda avanzata in questa fase di rinvio nei confronti di è da accogliere, nei Controparte_1 termini che si vengono ad esporre.
Irrilevante appare la notazione della secondo cui “….il provvedimento di revoca del CP_1 contributo sia stato eseguito dall'Ente locale solo a seguito di sopralluogo da parte della Regione
Marche, che non ha rinvenuto i contratti di locazione, ma si rappresenta che al tempo del sopralluogo
(anno 2008) la registrazione dei contratti di locazione non era obbligatoria”.
Il dato che all'epoca la registrazione dei contratti di locazione non fosse obbligatoria non incide sulla sussistenza dell'inadempimento, poiché il Comune contesta l'insussistenza di qualsiasi locazione, spettava a chi ne era interessato darne la prova, prova che non è stata data dalla né dalla CP_1 convenuta in primo grado. Giova poi ricordare che, avendo l'obbligazione di cui si discute natura contrattuale, e non di mera ripetizione di indebito, l'obbligato deve provare la prestazione contestata, alla cui assenza consegue, sempre in via negoziale, l'obbligo di restituzione.
Proprio sul presupposto che non ci troviamo di fronte ad una condictio indebiti, come precisato dalla
Cassazione, si tratta di un debito di valore e non di valuta.
Il maggior danno da svalutazione (non la mera differenza col rendimento bot, come accade per i crediti di valuta) può essere provato anche per presunzioni: trattandosi di Comune, il permanente stato di sofferenza che abitualmente affligge la quasi totalità della contabilità dei comuni appare sufficiente, spettando semmai al debitore la prova contraria.
Del pari non contestate sono le relative poste, per cui si avrà il seguente prospetto
€ 242.679,21 dal 21.12.99
Indice alla Decorrenza: 110,4
Indice alla Scadenza: 121,8
Raccordo Indici: 1,47
Coefficiente di Rivalutazione: 1,622
Totale Rivalutazione: € 150.946,47
pagina 7 di 12 Capitale Rivalutato: € 393.625,68
Totale Interessi: € 149.059,69
Rivalutazione + Interessi: € 300.006,16
Capitale Rivalutato + Interessi: € 542.685,37
€ 25.679,22 dal 7.5.01
Indice alla Decorrenza: 115,1
Indice alla Scadenza: 121,8
Raccordo Indici: 1,47
Coefficiente di Rivalutazione: 1,556
Totale Rivalutazione: € 14.277,65
Capitale Rivalutato: € 39.956,87
Totale Interessi: € 14.193,45
Rivalutazione + Interessi: € 28.471,10
Capitale Rivalutato + Interessi: € 54.150,32
€ 216.970,53 dal 30.5.01
Indice alla Decorrenza: 115,1
Indice alla Scadenza: 121,8
Raccordo Indici: 1,47
Coefficiente di Rivalutazione: 1,556
Totale Rivalutazione: € 120.635,61
Capitale Rivalutato: € 337.606,14
Totale Interessi: € 119.318,30
Rivalutazione + Interessi: € 239.953,91
Capitale Rivalutato + Interessi: € 456.924,44
pagina 8 di 12 € 205.313,01 dal 17.12.02
Indice alla Decorrenza: 119,1
Indice alla Scadenza: 121,8
Raccordo Indici: 1,471
Coefficiente di Rivalutazione: 1,504
Totale Rivalutazione: € 103.477,76
Capitale Rivalutato: € 308.790,77
Totale Interessi: € 98.951,34
Rivalutazione + Interessi: € 202.429,10
Capitale Rivalutato + Interessi: € 407.742,11
Il totale complessivo – attualizzato, con i soli interessi legali a far tempo dalla pubblicazione della sentenza – ammonta ad euro 1.461.502,24.
§ 4 – il richiede, poi, la condanna dell' alla restituzione delle Parte_1 Controparte_1 spese del giudizio di secondo grado.
A ciò quest'ultima oppone che le spese legali del grado di appello liquidate in sentenza n. 634/2018 sono state direttamente pagate dall'Ente in favore dell'allora patrocinatore della che CP_1 dunque non è tenuta alla restituzione.
Sul punto, giurisprudenza costante afferma che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di condanna alla restituzione delle somme già percepite, benché non evocato personalmente in giudizio (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 25247 del 25.10.17; Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 27166 del 28.12.16; Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 9062 del 15.4.10).
Bisogna ora chiedersi
1) se la domanda di ripetizione delle spese, in virtù della soccombenza, sia legittimamente rivolta contro la parte, benché la stessa nulla abbia percepito, proprio in virtù della disposta distrazione o no, come eccepisce la parte convenuta in riassunzione pagina 9 di 12 2) se, nel caso in cui la risposta alla precedente domanda sia negativa, cioè tale titolarità dal lato passivo non appartiene a quali ne siano le conseguenze, nel senso che il Controparte_1 giudice investito della domanda debba limitarsi al rigetto della domanda proposta contro la CP_1
o debba fare altro
[...]
La risposta può agevolmente ricavarsi da quanto, per la prima volta1, precisa la sopra citata Cass. n.
9062 del 2010, poi ripetutamente seguita, sul punto, dalla giurisprudenza successiva:
“Si duole il ricorrente - deducendo nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. - che la corte d'appello abbia condannato il procuratore distrattario alla restituzione di quanto ricevuto per spese processuali benché egli non fosse stato evocato in giudizio in grado di appello e benché il contraddittorio non fosse stato integrato in suo confronto ex art. 102 c.p.c., comma
2. 2.- Il ricorso è infondato.
2.1. La giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che il difensore distrattario assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, esclusivamente quando sorga controversia sulla distrazione: quando, cioè, la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, o quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione (così, ex coeteris, Cass., nn. 8458/95, 5664/98, 3356/99, 3624/01, 12104/03, f 20321/05, 4792/06,
20531/08). La prima delle citate pronunzie - che, tra tutte, è quella che più specificamente ha affrontato il problema e che presenta marcate analogie con la presente controversia ha in particolare affermato, richiamando copiosi precedenti (Cass., nn. 762/62, 1910/62, 4378/85, 11912/1992), che il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che tale capo specificamente e direttamente investono, e che è dunque legittimato a partecipare in proprio al giudizio d'impugnazione soltanto se, con questa, sia investito il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.
2.2.- Quando così non sia, è determinate il rilievo che l'istanza di distrazione in null'altro consiste che nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad un altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali quale adiectus solutionis causa. Ne costituisce conferma il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2 laddove prevede che la parte vittoriosa può chiedere, finché il difensore non abbia conseguitoli rimborso, la revoca del provvedimento se dimostri di aver già soddisfatto il suo credito.
L'istanza di distrazione non è rivolta "contro" l'altra parte e non introduce dunque una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.
Ne consegue che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale.
L'accessorietà della pronuncia sulle spese non perde, insomma, tale natura in ragione del fatto che esse possano essere distratte a favore del procuratore della parte vittoriosa: così come il difensore non è parte nel giudizio benché l'art. 93
c.p.c. preveda che il giudice possa condannare la controparte soccombente al pagamento delle spese direttamente in suo favore, allo stesso modo non lo diventa se, disposta la distrazione ed effettuato dal soccombente il pagamento, questi richieda in appello la riforma della sentenza per motivi che non si appuntino specificamente contro l'attribuzione delle spese al difensore della parte vittoriosa, ma attengano invece alla causa quale si è svolta tra le parti del rapporto controverso. In tal caso il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado (salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra), come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione. 1 La novità si ricava esplicitamente da quanto deciso da questa sentenza in materia di spese: “Le spese possono essere compensate in relazione alla novità della questione sotto lo specifico profilo considerato”. pagina 10 di 12 Nel caso in esame l'appello non si appuntava contro l'attribuzione al difensore della parte vittoriosa degli onorari non riscossi e delle spese anticipate, ma concerneva il merito della causa, sicché il distrattario era destinato a subirne gli effetti benché non evocato personalmente nel giudizio di appello.”
Nel caso di specie, dunque, la Cassazione si è trovata a giudicare di una richiesta di ripetizione rispetto alla quale l'avvocato antistatario, non evocato in giudizio, pure era stato condannato .
Pertanto se la risposta al primo dei due quesiti sopra formulato appare semplice, dovendosi osservare che il cliente soccombente in appello non è titolare dal lato passivo sulla domanda di ripetizione delle spese processuali di primo grado – distratte a favore del suo difensore - altrettanto obbligata appare la risposta al secondo quesito, nel senso che la conseguenza del fatto che “… il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado (salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra), come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione…” non può che essere intesa che come una necessaria pronuncia nei suoi confronti .
Resta da precisare che la prova della corresponsione all'antistatario avv. Salvatore Menditto è data dal bonifico documentato dall'all. 3 alla citazione in riassunzione, per euro 12.402,52 .
§§§§§§§§§§§§§
Le spese processuali vanno poste a carico di tenuto conto dello scaglione di valore e Controparte_1 secondo i valori medi . seppure formalmente convenuta, si è disinteressata dal Controparte_3
contraddire a partire dal giudizio di cassazione e pertanto, anche perché la materia del contendere appare, piuttosto, incentrata tra gli altri due soggetti processuali, nulla va statuito in ordine ad essa, essendo anche passate in giudicato le statuizioni ad essa contrarie. Di tale società va peraltro dichiarata la formale contumacia.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio :
1) In parziale riforma della sentenza di questa Corte d'appello n. 634.2018, dispone come ai punti che seguono
2) Condanna al pagamento, in favore del , della somma pari ad CP_1 Parte_1 euro 1.461.502,24, con interessi legali dal momento della pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
pagina 11 di 12 3) Dichiara il diritto del , come precisato in parte motiva, a ripetere le somme Parte_1 da esso corrisposte al difensore antistatario, avv. Salvatore Menditto, in virtù della predetta sentenza di questa Corte n. 634.2018, pari ad euro 12.402,52
4) Condanna al pagamento, in favore del , delle spese CP_1 Parte_1 processuali dei due gradi di merito, del giudizio di Cassazione e di quello relativo alla presente fase di rinvio, spese che si liquidano 4.1 – per il 1° grado : Fase di studio della controversia, €
5.989,00; Fase introduttiva del giudizio, € 3.951,00; Fase istruttoria € 17.594,00; Fase decisionale,€ 10.417,00 4.2 – per ciascuno dei due giudizi di appello : Fase di studio della controversia, € 7.418,00; Fase introduttiva del giudizio, € 4.313,00; Fase di trattazione, €
9.937,00; Fase decisionale, € 12.333,00 4.3 – Per il giudizio di Cassazione : Fase di studio della controversia, € 8.384,00; Fase introduttiva del giudizio,€ 5.509,00; Fase decisionale, €
4.313,00. Su tutto rimb. Forf. 15 %, iva e cpa.
Così deciso in Ancona c.c. 8.7.25
Il cons. est
Dr. C. Marziali
Il Presidente dr. G. Marcelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Cons. Dott. Pier Giorgio Palestini
Cons. Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di rinvio a seguio di Cass. iscritta al n. 582/2023 R.G. e promossa da
( , in persona del Sindaco p.t. Avv. , nata a Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 Pt_1 il 28.2.66 ( ), elettivamente domiciliato in Ancona al C.so Garibaldi n. 124, CodiceFiscale_1 presso lo studio (e indirizzo di pec) dell'Avv. Antonio Mastri ( ; pec:: CodiceFiscale_2
fax: 071/206025), che lo rappresenta e difende in giudizio Email_1 in virtù di delibera G.M. n. 132 dell'8.6.23 (all. n. 1)
Riassumente
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. CP_1 P.IVA_2 CP_2
, nato a [...] il [...], , rappresentata dall'Avv.
[...] C.F._3
Jacopo Bianchetti, del Foro di Ancona, C.F. con Studio in alla Fraz. C.F._4 Pt_1
Melano n, 87/C, con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi del presente procedimento all'indirizzo di pagina 1 di 12 posta elettronica certificata del difensore risultante dai pubblici registri: . Ema_2 [...]
Email_3
convenuta in riassunzione e nei confronti di
( ), non costituitasi, già nei precedenti gradi in persona Controparte_3 P.IVA_3 dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., , nato a [...] il [...] CP_4
( ) ed ivi residente – Piazza Garibaldi (60044), con sede in Roma – Via CodiceFiscale_5
Giovanni De Agostini n. 49 (00176)
Contumace
Oggetto : giudizio di rinvio da riassunzione – azione contrattuale
Conclusioni delle parti : come da note depositate telematicamente
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 -Il conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Parte_1
Fabriano, la e la esponendo di aver stipulato con Controparte_3 Controparte_1 CP_3 una convenzione in data 22.6.2000, con cui la società, a fronte della concessione di un contributo in conto capitale determinato dalla Regione in € 690.612,10, si era impegnata a realizzare il recupero edilizio di dodici alloggi siti in frazione Serradica, con le caratteristiche tipologiche costruttive in materia di edilizia economico-popolare e gli standard edilizi di cui alla legge n. 457/1978, nonché «a cedere in locazione gli alloggi per un periodo pari a 30 anni, decorrenti dalla data di rilascio del certificato di abitabilità per gli interventi di ultimazione dei lavori» (articolo 11), pena la revoca del contributo relativo agli alloggi non locati e conseguente restituzione dei contributi già erogati, sostenendo che la società contraente si era resa gravemente inadempiente poiché non aveva mai ceduto in locazione alcuna delle unità immobiliari oggetto della convenzione, contravvenendo alle finalità stabilite dalla legge di finanziamento degli interventi post-terremoto, con la conseguenza, espressamente prevista nella convenzione, che doveva essere restituito l'importo erogato oltre agli interessi legali dalla data delle singole riscossioni. pagina 2 di 12 La restituzione veniva richiesta anche nei confronti della che in data 20.6.2002 aveva Parte_3 acquistato dalla il complesso immobiliare, dichiarando di conoscere l'intero contenuto CP_3 della convenzione ed obbligandosi espressamente ad osservarne tutte le clausole, pattuizioni, limitazioni, divieti e quant'altro.
si costituiva ed eccepiva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria CP_1 ordinaria, l'incompetenza per territorio del giudice adito, la carenza della legittimazione attiva del la propria mancanza di legittimazione passiva, l'infondatezza della domanda nei suoi Pt_1 confronti, oltreché l'insussistenza dell'inadempimento della società beneficiaria del contributo.
Il Tribunale in 1° grado condannava la al pagamento a favore del CP_3 Parte_1 dell'importo di € 690,612,10, oltre accessori, rigettando la domanda proposta nei confronti della CP_1 con favore di spese. Osservava che l'articolo 14 della convenzione tra e
[...] Pt_1 [...]
aveva autorizzato preventivamente la cessione del rapporto contrattuale, per il caso di CP_3 trasferimento del complesso immobiliare, esigendo però per il perfezionamento di tale cessione la notificazione al Comune o l'accettazione in forma scritta da parte sua;
che nella fattispecie la cessione del rapporto non era stata notificata al che aveva manifestato in modo espresso la volontà di Pt_1 accettare soltanto con l'atto di revoca del contributo in data 17.2.2009, indirizzato anche alla CP_1
che perciò la cessione non poteva riguardare il contributo ormai erogato, che, anzi, era stato
[...] esplicitamente escluso da ogni considerazione anche nell'ambito del contratto di alienazione del complesso immobiliare del 20.7.2022; che, in relazione alla erogazione e, conseguentemente, alla restituzione, del contributo non vi era alcun rapporto giuridico tra l'ente comunale e la CP_1
Proponeva appello il , a cui resisteva nella contumacia di Parte_1 CP_1 [...]
CP_3
La Corte di appello di Ancona con sentenza del 19.5.2018 respingeva l'appello, ritenendo che alla restituzione del contributo potesse essere tenuta solo la società che l'aveva effettivamente ricevuto, senza che una diversa conclusione potesse essere giustificata dalla conoscenza della convenzione e dall'impegno a rispettarne le pattuizioni assunto da all'atto dell'acquisto, posto che non si CP_1 discuteva dell'inadempimento alla convenzione ma invece dell'obbligo restitutorio che non poteva gravare che sul percettore effettivo.
Proponeva ricorso per cassazione il , svolgendo tre motivi. Parte_1
Proponeva controricorso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto CP_1 dell'avversaria impugnazione. non si costituiva costituita. CP_3 pagina 3 di 12 Disattesi l'eccezione proposta dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso secondo CP_1 il disposto dell'art. 360 bis cod.proc.civ., nonché gli altri rilievi critici della controricorrente, la Corte riteneva, invece, fondato il secondo motivo espresso dal Pt_1
Osservava in proposito
1) Era pacifico che con la convenzione in data 22.6.2000 a fronte della concessione di CP_3 un contributo in conto capitale determinato dalla Regione in € 690.612,10, si era impegnata a realizzare il recupero edilizio di dodici alloggi siti in frazione Serradica, nonché «a cedere in locazione gli alloggi per un periodo pari a 30 anni, decorrenti dalla data di rilascio del certificato di abitabilità per gli interventi di ultimazione dei lavori» (articolo 11), pena la revoca dei contributo relativo agli alloggi non locati e conseguente restituzione dei contributi già erogati.
2) L'inadempimento di questo preciso e specifico impegno era stato accertato dal Tribunale e non è stato fatto oggetto di impugnazione da parte di sicché deve ritenersi coperto dal CP_3 giudicato, come osserva il ricorrente. Né, del resto, la controricorrente aveva impugnato tale CP_1 accertamento o anche solo dedotto alcunché di specifico al contrario.
3) L'art. 14 della convenzione del 22.6.2020, come risulta anche dalla sentenza impugnata, prevedeva che «in caso di trasferimento della concessione a successori o aventi causa prima della ultimazione degli alloggi convenzionati, il nuovo concessionario subentra nella posizione giuridica del precedente relativamente a tutti i diritti, oneri e obblighi nascenti dalla presente convenzione. Il titolo in base al quale avviene il trasferimento della concessione deve essere inoltrato al unitamente ad un atto Pt_1
d'obbligo al rispetto integrale delle clausole della presente convenzione. Il Comune provvede poi a volturare la concessione e a trascrivere atto d'obbligo ai sensi del successivo articolo 17. Il trasferimento delle unità immobiliari per atto tra vivi o per causa di morte comporta il trasferimento di diritti, oneri e obblighi derivanti dalla convenzione in capo al nuovo proprietario degli immobili.»
4) In occasione dell'acquisto del compendio immobiliare da in data 20.7.2002 CP_3 CP_1 prese atto che il complesso era «ricompreso nella zona di ricostruzione post-terremoto di cui alla convenzione stipulata ai sensi del DPGR n. 37 del 9 aprile 1999 e di cui al rogito relativo per notar di in data 22 giugno 2000....» e dichiarò espressamente «di conoscere l'intero Persona_1 Pt_1 contenuto della convenzione obbligandosi ad osservarne tutte le clausole, pattuizioni, limitazioni, divieti e quanto altro»; aggiunse infine di essere a conoscenza della circostanza che il CP_1 residuo versato ai sensi della convenzione dall'Amministrazione comunale di sarebbe stato Pt_1 riscosso dalla parte venditrice senza alcun diritto da parte sua.
pagina 4 di 12 5) Secondo la Corte di appello, la era subentrata nella concessione e nel rapporto regolato CP_1 dalla convenzione - e su questo punto non è stata interposta impugnazione incidentale - ma non doveva rispondere della restituzione del contributo revocato semplicemente perché non l'aveva a suo tempo percepito, dal momento che i relativi importi erano stati incassati dalla venditrice CP_3
6) Non v'era traccia nella sentenza impugnata del diverso argomento speso dal Tribunale (e del tutto ignorato dalla Corte di appello) per giungere alla stessa conclusione del rigetto della pretesa del
: ossia che il subentro della esigeva per il suo perfezionamento la Parte_1 CP_1 notificazione al Comune o l'accettazione in forma scritta da parte sua, sicché la fattispecie del subentro si sarebbe integrata solo in data 17.2.2009, solo con l'atto di revoca del contributo, indirizzato anche alla CP_1
7) L'assunto della Corte di Ancona, secondo cui è subentrata negli obblighi CP_1 convenzionali con l'acquisto (statuizione non impugnata) ma non deve rispondere della restituzione del contributo solo perché non è stata lei, ma la dante causa, ad incassarlo, era peraltro errato perché il subentro di nella convenzione e in tutti gli obblighi da questa CP_1 derivanti la espone alla responsabilità per inadempimento in cui è incorsa la dante causa e nella quale, per vero, ha persistito essa pure, astenendosi dalla stipulazione dei contratti di locazione previsti.
Tra questi obblighi è inclusa pure la responsabilità per la restituzione del contributo prevista dall'art. 11 della convenzione -che, diversamente da quanto assunto dalla controricorrente, era stato debitamente trascritto in ricorso ed era riportato anche nella sentenza impugnata - in cui incorre tanto il contraente originario quanto quello subentrato, a fronte della legittima revoca disposta dal che realizza Pt_1 con lo strumento dell'atto amministrativo una forma di autotutela nell'ambito del rapporto contrattuale.
8) Se, poi, effettivamente, come obiettava la controricorrente, la prospettazione in chiave risarcitoria dell'obbligazione restitutoria azionata dal Comune è nuova ed inammissibile, resta in ogni caso assodata la configurazione della pretesa comunale in termini di obbligazione restitutoria fondata sull'inadempimento contrattuale, su cui pur concorda (controricorso, pag.22, 2° motivo, sub CP_1
B). E ciò è perfettamente compatibile con la responsabilità contrattuale che astringe il soggetto subentrato nella convenzione, espressamente accettata e fatta propria, per aver acquistato l'immobile realizzato con il contributo pubblico e con assunzione di precisi e stringenti obblighi di natura e interesse pubblici.
9) L'errore di prospettiva in cui era incorsa la Corte di appello nel dar rilievo alla diversità soggettiva del percettore nasce da una erronea contaminazione della fattispecie con i principi della condictio pagina 5 di 12 indebiti, secondo i quali rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. (citandosi Sez. 1, n. 25170 del 7.12.2016; Sez. 2, n.
16637 de! 27.7.2007; Sez. 3, n. 11073 del 15.7.2003). Ma nella presente fattispecie invece il titolo della pretesa del non è la dazione indebita ma la sopravvenuta decadenza comminata Pt_1 anche nei confronti del nuovo titolare del bene subentrato nella convenzione.
10) Le argomentazioni circa la necessità di un fondamento legale per la configurabilità di una obbligazione propter rem difettavano di pertinenza, visto che nella fattispecie il vincolo a carico di CP_1
è dedotto come nascente dalla sua volontà contrattuale cristallizzata nell'atto di acquisto del 2002
[...]
e non viene fatto discendere dalla sola qualità di nuovo proprietario dell'immobile.
11) Infine il ricorrente qualifica correttamente come res inter alios acta la pattuizione dell'atto di acquisto del 2002 che riservava a la percezione e la ritenzione del contributo. Si tratta CP_3 evidentemente di un accordo interno fra venditore e acquirente non opponibile al terzo Parte_1
.
[...]
Con la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto veniva disposto il rinvio alla
Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
§ 2 – Riassumeva la causa il , richiamandosi al decisum della Cassazione ed Parte_1 osservando fra l'altro che nessuna incertezza sussiste sul quantum, rimasto incontestato da entrambe le convenute, segnatamente da CP_1
Segnalava altresì che l'importo del contributo da restituire era documentato dalla produzione del in prime cure, in particolare dal Decreto Dirigenziale 17.2.09 n. 6 (all. n. 6 e 7 al fascicolo di Pt_1 primo grado) e dalla pronuncia di prime cure (all. n. 2 al fascicolo di appello).
Chiedeva, altresì, di liquidare in favore del anche le spese dei tre gradi di giudizio e disporre la Pt_1 restituzione delle spese dei due gradi di merito corrisposte a (come da all. n. 3). CP_1
Chiedeva, infine, la rivalutazione monetaria a sensi dell'art. 1224, comma 2, c.p.c., essendo notorio il grave deprezzamento della moneta nel lunghissimo arco di tempo dalle erogazioni, così puntualizzate nella sentenza di prime cure (a pag. 12): - € 242.679,21 dal 21.12.99; - € 25.679,22 dal 7.5.01; - €
216.970,53 dal 30.5.01; - € 205.313,01 dal 17.12.02.
pagina 6 di 12 Si costituiva la sola chiedendo il rigetto della domanda di controparte, sul presupposto Controparte_1
– sostanzialmente - che la statuizione in diritto della Cassazione non comportava che si fosse verificata, in fatto, la corrispondente situazione, che in realtà non si riscontrava.
§ 3 – La domanda avanzata in questa fase di rinvio nei confronti di è da accogliere, nei Controparte_1 termini che si vengono ad esporre.
Irrilevante appare la notazione della secondo cui “….il provvedimento di revoca del CP_1 contributo sia stato eseguito dall'Ente locale solo a seguito di sopralluogo da parte della Regione
Marche, che non ha rinvenuto i contratti di locazione, ma si rappresenta che al tempo del sopralluogo
(anno 2008) la registrazione dei contratti di locazione non era obbligatoria”.
Il dato che all'epoca la registrazione dei contratti di locazione non fosse obbligatoria non incide sulla sussistenza dell'inadempimento, poiché il Comune contesta l'insussistenza di qualsiasi locazione, spettava a chi ne era interessato darne la prova, prova che non è stata data dalla né dalla CP_1 convenuta in primo grado. Giova poi ricordare che, avendo l'obbligazione di cui si discute natura contrattuale, e non di mera ripetizione di indebito, l'obbligato deve provare la prestazione contestata, alla cui assenza consegue, sempre in via negoziale, l'obbligo di restituzione.
Proprio sul presupposto che non ci troviamo di fronte ad una condictio indebiti, come precisato dalla
Cassazione, si tratta di un debito di valore e non di valuta.
Il maggior danno da svalutazione (non la mera differenza col rendimento bot, come accade per i crediti di valuta) può essere provato anche per presunzioni: trattandosi di Comune, il permanente stato di sofferenza che abitualmente affligge la quasi totalità della contabilità dei comuni appare sufficiente, spettando semmai al debitore la prova contraria.
Del pari non contestate sono le relative poste, per cui si avrà il seguente prospetto
€ 242.679,21 dal 21.12.99
Indice alla Decorrenza: 110,4
Indice alla Scadenza: 121,8
Raccordo Indici: 1,47
Coefficiente di Rivalutazione: 1,622
Totale Rivalutazione: € 150.946,47
pagina 7 di 12 Capitale Rivalutato: € 393.625,68
Totale Interessi: € 149.059,69
Rivalutazione + Interessi: € 300.006,16
Capitale Rivalutato + Interessi: € 542.685,37
€ 25.679,22 dal 7.5.01
Indice alla Decorrenza: 115,1
Indice alla Scadenza: 121,8
Raccordo Indici: 1,47
Coefficiente di Rivalutazione: 1,556
Totale Rivalutazione: € 14.277,65
Capitale Rivalutato: € 39.956,87
Totale Interessi: € 14.193,45
Rivalutazione + Interessi: € 28.471,10
Capitale Rivalutato + Interessi: € 54.150,32
€ 216.970,53 dal 30.5.01
Indice alla Decorrenza: 115,1
Indice alla Scadenza: 121,8
Raccordo Indici: 1,47
Coefficiente di Rivalutazione: 1,556
Totale Rivalutazione: € 120.635,61
Capitale Rivalutato: € 337.606,14
Totale Interessi: € 119.318,30
Rivalutazione + Interessi: € 239.953,91
Capitale Rivalutato + Interessi: € 456.924,44
pagina 8 di 12 € 205.313,01 dal 17.12.02
Indice alla Decorrenza: 119,1
Indice alla Scadenza: 121,8
Raccordo Indici: 1,471
Coefficiente di Rivalutazione: 1,504
Totale Rivalutazione: € 103.477,76
Capitale Rivalutato: € 308.790,77
Totale Interessi: € 98.951,34
Rivalutazione + Interessi: € 202.429,10
Capitale Rivalutato + Interessi: € 407.742,11
Il totale complessivo – attualizzato, con i soli interessi legali a far tempo dalla pubblicazione della sentenza – ammonta ad euro 1.461.502,24.
§ 4 – il richiede, poi, la condanna dell' alla restituzione delle Parte_1 Controparte_1 spese del giudizio di secondo grado.
A ciò quest'ultima oppone che le spese legali del grado di appello liquidate in sentenza n. 634/2018 sono state direttamente pagate dall'Ente in favore dell'allora patrocinatore della che CP_1 dunque non è tenuta alla restituzione.
Sul punto, giurisprudenza costante afferma che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di condanna alla restituzione delle somme già percepite, benché non evocato personalmente in giudizio (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 25247 del 25.10.17; Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 27166 del 28.12.16; Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 9062 del 15.4.10).
Bisogna ora chiedersi
1) se la domanda di ripetizione delle spese, in virtù della soccombenza, sia legittimamente rivolta contro la parte, benché la stessa nulla abbia percepito, proprio in virtù della disposta distrazione o no, come eccepisce la parte convenuta in riassunzione pagina 9 di 12 2) se, nel caso in cui la risposta alla precedente domanda sia negativa, cioè tale titolarità dal lato passivo non appartiene a quali ne siano le conseguenze, nel senso che il Controparte_1 giudice investito della domanda debba limitarsi al rigetto della domanda proposta contro la CP_1
o debba fare altro
[...]
La risposta può agevolmente ricavarsi da quanto, per la prima volta1, precisa la sopra citata Cass. n.
9062 del 2010, poi ripetutamente seguita, sul punto, dalla giurisprudenza successiva:
“Si duole il ricorrente - deducendo nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. - che la corte d'appello abbia condannato il procuratore distrattario alla restituzione di quanto ricevuto per spese processuali benché egli non fosse stato evocato in giudizio in grado di appello e benché il contraddittorio non fosse stato integrato in suo confronto ex art. 102 c.p.c., comma
2. 2.- Il ricorso è infondato.
2.1. La giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che il difensore distrattario assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, esclusivamente quando sorga controversia sulla distrazione: quando, cioè, la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, o quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione (così, ex coeteris, Cass., nn. 8458/95, 5664/98, 3356/99, 3624/01, 12104/03, f 20321/05, 4792/06,
20531/08). La prima delle citate pronunzie - che, tra tutte, è quella che più specificamente ha affrontato il problema e che presenta marcate analogie con la presente controversia ha in particolare affermato, richiamando copiosi precedenti (Cass., nn. 762/62, 1910/62, 4378/85, 11912/1992), che il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che tale capo specificamente e direttamente investono, e che è dunque legittimato a partecipare in proprio al giudizio d'impugnazione soltanto se, con questa, sia investito il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.
2.2.- Quando così non sia, è determinate il rilievo che l'istanza di distrazione in null'altro consiste che nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad un altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali quale adiectus solutionis causa. Ne costituisce conferma il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2 laddove prevede che la parte vittoriosa può chiedere, finché il difensore non abbia conseguitoli rimborso, la revoca del provvedimento se dimostri di aver già soddisfatto il suo credito.
L'istanza di distrazione non è rivolta "contro" l'altra parte e non introduce dunque una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.
Ne consegue che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale.
L'accessorietà della pronuncia sulle spese non perde, insomma, tale natura in ragione del fatto che esse possano essere distratte a favore del procuratore della parte vittoriosa: così come il difensore non è parte nel giudizio benché l'art. 93
c.p.c. preveda che il giudice possa condannare la controparte soccombente al pagamento delle spese direttamente in suo favore, allo stesso modo non lo diventa se, disposta la distrazione ed effettuato dal soccombente il pagamento, questi richieda in appello la riforma della sentenza per motivi che non si appuntino specificamente contro l'attribuzione delle spese al difensore della parte vittoriosa, ma attengano invece alla causa quale si è svolta tra le parti del rapporto controverso. In tal caso il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado (salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra), come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione. 1 La novità si ricava esplicitamente da quanto deciso da questa sentenza in materia di spese: “Le spese possono essere compensate in relazione alla novità della questione sotto lo specifico profilo considerato”. pagina 10 di 12 Nel caso in esame l'appello non si appuntava contro l'attribuzione al difensore della parte vittoriosa degli onorari non riscossi e delle spese anticipate, ma concerneva il merito della causa, sicché il distrattario era destinato a subirne gli effetti benché non evocato personalmente nel giudizio di appello.”
Nel caso di specie, dunque, la Cassazione si è trovata a giudicare di una richiesta di ripetizione rispetto alla quale l'avvocato antistatario, non evocato in giudizio, pure era stato condannato .
Pertanto se la risposta al primo dei due quesiti sopra formulato appare semplice, dovendosi osservare che il cliente soccombente in appello non è titolare dal lato passivo sulla domanda di ripetizione delle spese processuali di primo grado – distratte a favore del suo difensore - altrettanto obbligata appare la risposta al secondo quesito, nel senso che la conseguenza del fatto che “… il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado (salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra), come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione…” non può che essere intesa che come una necessaria pronuncia nei suoi confronti .
Resta da precisare che la prova della corresponsione all'antistatario avv. Salvatore Menditto è data dal bonifico documentato dall'all. 3 alla citazione in riassunzione, per euro 12.402,52 .
§§§§§§§§§§§§§
Le spese processuali vanno poste a carico di tenuto conto dello scaglione di valore e Controparte_1 secondo i valori medi . seppure formalmente convenuta, si è disinteressata dal Controparte_3
contraddire a partire dal giudizio di cassazione e pertanto, anche perché la materia del contendere appare, piuttosto, incentrata tra gli altri due soggetti processuali, nulla va statuito in ordine ad essa, essendo anche passate in giudicato le statuizioni ad essa contrarie. Di tale società va peraltro dichiarata la formale contumacia.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio :
1) In parziale riforma della sentenza di questa Corte d'appello n. 634.2018, dispone come ai punti che seguono
2) Condanna al pagamento, in favore del , della somma pari ad CP_1 Parte_1 euro 1.461.502,24, con interessi legali dal momento della pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.
pagina 11 di 12 3) Dichiara il diritto del , come precisato in parte motiva, a ripetere le somme Parte_1 da esso corrisposte al difensore antistatario, avv. Salvatore Menditto, in virtù della predetta sentenza di questa Corte n. 634.2018, pari ad euro 12.402,52
4) Condanna al pagamento, in favore del , delle spese CP_1 Parte_1 processuali dei due gradi di merito, del giudizio di Cassazione e di quello relativo alla presente fase di rinvio, spese che si liquidano 4.1 – per il 1° grado : Fase di studio della controversia, €
5.989,00; Fase introduttiva del giudizio, € 3.951,00; Fase istruttoria € 17.594,00; Fase decisionale,€ 10.417,00 4.2 – per ciascuno dei due giudizi di appello : Fase di studio della controversia, € 7.418,00; Fase introduttiva del giudizio, € 4.313,00; Fase di trattazione, €
9.937,00; Fase decisionale, € 12.333,00 4.3 – Per il giudizio di Cassazione : Fase di studio della controversia, € 8.384,00; Fase introduttiva del giudizio,€ 5.509,00; Fase decisionale, €
4.313,00. Su tutto rimb. Forf. 15 %, iva e cpa.
Così deciso in Ancona c.c. 8.7.25
Il cons. est
Dr. C. Marziali
Il Presidente dr. G. Marcelli
pagina 12 di 12