Trib. Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 2441
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Sentenza 24 novembre 2025

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Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un soggetto fisico, quale opponente, nei confronti di una società, quale opposta, in relazione all'opposizione proposta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 478/2022 emesso dallo stesso Tribunale. L'opponente impugnava il decreto ingiuntivo, con cui gli era stato intimato il pagamento di € 9.927,00 oltre accessori, deducendo l'invalidità e nullità del contratto di finanziamento sotteso, per la presenza di clausole abusive, segnatamente l'art. 3.1 "CONNESSI", l'art. 4 "ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI" relativo agli indennizzi per rimborso anticipato, e l'art. 12 "DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE", oltre a costi di istruttoria anomali, oneri per recesso anticipato, manipolazione dei tassi con anatocismo e usura, e mancata indicazione del foro competente. L'opposizione veniva proposta tardivamente, ma l'opponente deduceva di aver ottenuto dal Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 22.05.2024, un termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023, in quanto non aveva avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo. L'opposta, costituendosi, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione per decorso del termine di decadenza, sostenendo che l'opponente era presente all'udienza del 5.12.2023, in cui il Giudice dell'Esecuzione aveva avvisato della facoltà di proporre opposizione tardiva nel termine di 40 giorni, termine scaduto il 14.01.2024. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile. Premesso che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9479/2023, hanno imposto ai giudici l'esame d'ufficio della vessatorietà delle clausole contrattuali nei rapporti con i consumatori, consentendo al Giudice dell'Esecuzione di autorizzare il debitore esecutato alla proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. qualora ravvisi la potenziale abusività di dette clausole, il Collegio ha rilevato che nel caso di specie il provvedimento di rimessione in termini del Giudice dell'Esecuzione era stato reso all'udienza del 5.12.2023, con conseguente scadenza del termine perentorio di quaranta giorni il 15.01.2024. Tuttavia, l'atto di opposizione tardiva è stato notificato solo in data 24.07.2025, ben sette mesi dopo l'avviso del Giudice dell'Esecuzione. Il successivo provvedimento del 22.05.2024, con cui il Giudice dell'Esecuzione ha nuovamente rimesso in termini l'opponente, è stato ritenuto inidoneo ad evitare la pronuncia di inammissibilità, stante la presunzione di conoscenza delle ordinanze pronunciate in udienza dalle parti presenti, come risulta dal verbale di udienza. Pertanto, l'opposizione è stata dichiarata inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni altro profilo di rito e di merito. Le spese di lite sono state poste a carico dell'opponente e liquidate in € 2.540,00 oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 2441
    Giurisdizione : Trib. Catanzaro
    Numero : 2441
    Data del deposito : 24 novembre 2025

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