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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, nella persona del dott. Liberato Faccenda, all'esito della discussione ex art. 281 sexies cod. proc. civ., tenutasi all'udienza del 13.11.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3720 dell'anno 2024 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Parte_1 C.F._1
G. Arena n. 11, presso lo studio dell'Avv. Roberta Capri (C.F. , che lo C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. opponente
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Pasquale Andiloro, n. 6/N, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fedele (C.F. ), che la rappresenta e difende, giusta procura CodiceFiscale_3 in calce alla comparsa di costituzione e risposta opponente
Conclusioni delle parti così come rassegnate nelle note scritte entro il termine concesso ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Concisa esposizione delle motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione per l'udienza del 23.1.2025, iscritto a ruolo il 25.7.2025, Parte_1 proponeva opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. avverso il decreto ingiuntivo n. 478/2022, emesso dal Tribunale di Catanzaro il 16.05.2022 ad istanza della opposta e con il Controparte_1 quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.927,00 oltre interessi, spese e competenze del procedimento.
Eccepuiva, nella specie, l'invalidità e la conseguente nullità del contratto di finanziamento sotteso al decreto ingiuntivo medesimo, poiché riproduttivo di clausole abusive, con particolare riguardo all'art pagina 1 di 5 3.1, CONNESSI”; all'art. 4, “ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI”, che prevedeva Per_1 espressamente il pagamento di diverse percentuali di indennizzi in caso di rimborso anticipato;
all'art. 12 “DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE”; infine, deduceva anomali costi di istruttoria, di oneri per recesso anticipato e una manipolazione dei tassi applicati, con conseguente anatocismo e usura nonchè la mancata indicazione del foro competente.
Nello specifico, a sostegno dell'opposizione tardiva, dopo aver dato atto della pendenza davanti a quest'Ufficio di un'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., esponeva che il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 22.05.2024, concedeva termine al debitore di 40 giorni dalla notifica del provvedimento emesso alla prima udienza del 05.12.2023 (la cui notifica in prima istanza non era andata a buon fine) per proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., alla luce dei principi enucleati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la pronuncia n. 9479/2023.
Concludeva, quindi, chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE - Sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata alla luce di tutte le motivazioni ampiamente esposte nel presente atto di Opposizione e NON concedere la provvisoria esecuzione al Decreto Ingiuntivo indetta sede opposto NEL MERITO -
Accertare e dichiarare l'illegittimità, inefficacia e/o nullità del DECRETO INGIUNTIVO n° 478/2022 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 16.05.2022 RG 1652/2022 per la presenza all'interno del contratto di prestito personale di clausole abusive, non negoziate che hanno determinato un palese squilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci determinando la invalidità e/o nullità del contratto di prestito personale stipulato in data il 07.10.2020 n° 23022625 dal sig. con Parte_1 [...]
IV . Il tutto nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva comunitaria CP_1 P.IVA_2
93/2013 così come modificata dalla successiva direttiva 2161/2019 e dei principi fissati, dalla Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza 06 aprile 2023 n° 9479, dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n° 27558 del 28.09.2023 e dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Pertanto, accertare e dichiarare che IV non ha alcun titolo esecutivo Controparte_1 P.IVA_2 idoneo e non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente”.
Si costituiva la eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_1 per avvenuto decorso del termine di decadenza;
in particolare, evidenziava che all'udienza del
5.12.2025 – in cui il G.E. avvisava il debitore costituito della facoltà di proporre l'opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. nel termine perentorio di 40 giorni – l'esecutato fosse presente, per il tramite del sostituto processuale del proprio Avvocato domiciliatario;
pertanto, l'azione doveva essere avviata, a pena di decadenza, entro il 14.1.2024, con conseguente inammissibilità dell'opposizione successiva;
pagina 2 di 5 per tali ragioni, riteneva non necessaria la circostanza dedotta dall'opponente-debitore esecutato all'udienza del 18.4.2024 secondo cui la notifica al medesimo del provvedimento citato (emesso in data 5.12.2023) non era andata a buon fine essendo il regolarmente presente in udienza e, Pt_1 dunque, a conoscenza dell'avviso fattogli dal G.E.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, ritenuta infondata in fatto e in diritto.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via preliminare e cautelare, voglia rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto della presente opposizione. Sempre in via preliminare e pregiudiziale, alla luce di tutte le superiori motivazioni, accertata e dichiarata la tardività della proposizione della presente opposizione, avvenuta ben oltre il termine perentorio di quaranta giorni stabilito dal G.E. nell'ordinanza del 5 dicembre 2023, dichiararne l'inammissibilità
e/o l'improcedibilità In via subordinata e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore istanza, voglia rigettare l'opposizione per cui è causa, poiché infondata in fatto e diritto”.
All'udienza del 19.6.2025, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto e soddisfatta la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, la causa veniva rinviata per la discussione e decisa ex art. 281 sexies, comma 3, cod. proc. civ., decisa con il deposito del presente provvedimento.
***
L'opposizione è inammissibile.
Bisogna premettere che con la sentenza n. 9479/2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, conformandosi ai dettati della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, hanno imposto ai Giudici della cognizione, per la fase monitoria, e ai Giudici dell'esecuzione, per la fase appunto esecutiva, di procedere all'esame d'ufficio della vessatorietà delle clausole del contratto stipulato con il consumatore.
Con la citata pronuncia il Giudice dell'esecuzione, nel corso della fase esecutiva, dovrà controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo, fino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, qualora non vi sia alcuna statuizione in merito all'abusività delle clausole nel decreto ingiuntivo;
qualora ravvisi la potenziale abusività di dette clausole, potrà autorizzare il debitore esecutato alla proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ.
Tale ultima norma consente all'intimato di fare opposizione anche scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per pagina 3 di 5 caso fortuito o forza maggiore, mentre l'ultimo comma del citato articolo stabilisce che l'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Il debitore viene, quindi, eccezionalmente ammesso all'apposizione tardiva, ma solo per far valere tale vizio, con avviso al debitore esecutato del Giudice dell'esecuzione e concessione di termine per far valere (attraverso una sorta di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo) in sede di cognizione ordinaria, ora per allora, l'abusività della clausola. L'operazione compiuta dal Giudice dell'esecuzione si qualifica come una rimessione in termini - di fatto - del debitore esecutato, riqualificando l'opposizione all'esecuzione come opposizione al decreto ingiuntivo, ma attraverso il meccanismo dell'art 650 cod. proc. civ., consentendo, in un'ottica di marcata protezione del debitore-consumatore, la retrocessione alla fase cognitoria, proponendo opposizione nel termine perentori di quaranta giorni decorrenti o da quando il debitore esecutato è stato informato della presenza di clausole abusive (e ciò vale anche come interpello sull'intenzione di avvalersi o meno della nullità di protezione) oppure, nel caso di debitore esecutato non comparso, decorrenti dal deposito del provvedimento in cancelleria, la cui comunicazione è a cura di quest'ultima (cfr. Cass., S.U., n. 9479/2023 già citate).
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento di rimessione in termini del Giudice dell'esecuzione è stato reso all'udienza del 5.12.2023, per cui il termine perentorio di quaranta giorni è spirato il
15.01.2024; tuttavia, la notifica dell'atto di opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. a decreto ingiuntivo è stata eseguita in data 24.07.2025, ovvero sette mesi dopo l'avviso fatto dal G.E. al debitore esecutato.
Ad evitare la pronuncia di inammissibilità non può valere il successivo provvedimento del 22.5.2024 con cui il G.E. ha rimesso in termini l'odierno opponente, atteso che, a norma dell'art. 176, c. 2 cod. proc. civ., le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi;
peraltro, dal verbale di udienza in atti si evince che entrambe le parti erano presenti, essendo stato anche precisato che il Giudice ha disposto “come da separato provvedimento emesso in udienza” (cfr. all. 3 del fascicolo di parte opponente).
L'inammissibilità dell'odierna opposizione determina l'assorbimento di ogni altro profilo di rito e di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M.
n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, avendo riguardo allo scaglione di riferimento
(individuato in quello per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), secondo i valori minimi, stante la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti:
1. dichiara l'opposizione inammissibile;
2. condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 2.540,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 24 novembre 2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, nella persona del dott. Liberato Faccenda, all'esito della discussione ex art. 281 sexies cod. proc. civ., tenutasi all'udienza del 13.11.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3720 dell'anno 2024 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Parte_1 C.F._1
G. Arena n. 11, presso lo studio dell'Avv. Roberta Capri (C.F. , che lo C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. opponente
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Pasquale Andiloro, n. 6/N, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fedele (C.F. ), che la rappresenta e difende, giusta procura CodiceFiscale_3 in calce alla comparsa di costituzione e risposta opponente
Conclusioni delle parti così come rassegnate nelle note scritte entro il termine concesso ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Concisa esposizione delle motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione per l'udienza del 23.1.2025, iscritto a ruolo il 25.7.2025, Parte_1 proponeva opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. avverso il decreto ingiuntivo n. 478/2022, emesso dal Tribunale di Catanzaro il 16.05.2022 ad istanza della opposta e con il Controparte_1 quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.927,00 oltre interessi, spese e competenze del procedimento.
Eccepuiva, nella specie, l'invalidità e la conseguente nullità del contratto di finanziamento sotteso al decreto ingiuntivo medesimo, poiché riproduttivo di clausole abusive, con particolare riguardo all'art pagina 1 di 5 3.1, CONNESSI”; all'art. 4, “ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI”, che prevedeva Per_1 espressamente il pagamento di diverse percentuali di indennizzi in caso di rimborso anticipato;
all'art. 12 “DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE”; infine, deduceva anomali costi di istruttoria, di oneri per recesso anticipato e una manipolazione dei tassi applicati, con conseguente anatocismo e usura nonchè la mancata indicazione del foro competente.
Nello specifico, a sostegno dell'opposizione tardiva, dopo aver dato atto della pendenza davanti a quest'Ufficio di un'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., esponeva che il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 22.05.2024, concedeva termine al debitore di 40 giorni dalla notifica del provvedimento emesso alla prima udienza del 05.12.2023 (la cui notifica in prima istanza non era andata a buon fine) per proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., alla luce dei principi enucleati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la pronuncia n. 9479/2023.
Concludeva, quindi, chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE - Sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata alla luce di tutte le motivazioni ampiamente esposte nel presente atto di Opposizione e NON concedere la provvisoria esecuzione al Decreto Ingiuntivo indetta sede opposto NEL MERITO -
Accertare e dichiarare l'illegittimità, inefficacia e/o nullità del DECRETO INGIUNTIVO n° 478/2022 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 16.05.2022 RG 1652/2022 per la presenza all'interno del contratto di prestito personale di clausole abusive, non negoziate che hanno determinato un palese squilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci determinando la invalidità e/o nullità del contratto di prestito personale stipulato in data il 07.10.2020 n° 23022625 dal sig. con Parte_1 [...]
IV . Il tutto nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva comunitaria CP_1 P.IVA_2
93/2013 così come modificata dalla successiva direttiva 2161/2019 e dei principi fissati, dalla Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza 06 aprile 2023 n° 9479, dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n° 27558 del 28.09.2023 e dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Pertanto, accertare e dichiarare che IV non ha alcun titolo esecutivo Controparte_1 P.IVA_2 idoneo e non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente”.
Si costituiva la eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_1 per avvenuto decorso del termine di decadenza;
in particolare, evidenziava che all'udienza del
5.12.2025 – in cui il G.E. avvisava il debitore costituito della facoltà di proporre l'opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. nel termine perentorio di 40 giorni – l'esecutato fosse presente, per il tramite del sostituto processuale del proprio Avvocato domiciliatario;
pertanto, l'azione doveva essere avviata, a pena di decadenza, entro il 14.1.2024, con conseguente inammissibilità dell'opposizione successiva;
pagina 2 di 5 per tali ragioni, riteneva non necessaria la circostanza dedotta dall'opponente-debitore esecutato all'udienza del 18.4.2024 secondo cui la notifica al medesimo del provvedimento citato (emesso in data 5.12.2023) non era andata a buon fine essendo il regolarmente presente in udienza e, Pt_1 dunque, a conoscenza dell'avviso fattogli dal G.E.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, ritenuta infondata in fatto e in diritto.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via preliminare e cautelare, voglia rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo oggetto della presente opposizione. Sempre in via preliminare e pregiudiziale, alla luce di tutte le superiori motivazioni, accertata e dichiarata la tardività della proposizione della presente opposizione, avvenuta ben oltre il termine perentorio di quaranta giorni stabilito dal G.E. nell'ordinanza del 5 dicembre 2023, dichiararne l'inammissibilità
e/o l'improcedibilità In via subordinata e nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore istanza, voglia rigettare l'opposizione per cui è causa, poiché infondata in fatto e diritto”.
All'udienza del 19.6.2025, respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto e soddisfatta la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, la causa veniva rinviata per la discussione e decisa ex art. 281 sexies, comma 3, cod. proc. civ., decisa con il deposito del presente provvedimento.
***
L'opposizione è inammissibile.
Bisogna premettere che con la sentenza n. 9479/2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, conformandosi ai dettati della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, hanno imposto ai Giudici della cognizione, per la fase monitoria, e ai Giudici dell'esecuzione, per la fase appunto esecutiva, di procedere all'esame d'ufficio della vessatorietà delle clausole del contratto stipulato con il consumatore.
Con la citata pronuncia il Giudice dell'esecuzione, nel corso della fase esecutiva, dovrà controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo, fino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, qualora non vi sia alcuna statuizione in merito all'abusività delle clausole nel decreto ingiuntivo;
qualora ravvisi la potenziale abusività di dette clausole, potrà autorizzare il debitore esecutato alla proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ.
Tale ultima norma consente all'intimato di fare opposizione anche scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per pagina 3 di 5 caso fortuito o forza maggiore, mentre l'ultimo comma del citato articolo stabilisce che l'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Il debitore viene, quindi, eccezionalmente ammesso all'apposizione tardiva, ma solo per far valere tale vizio, con avviso al debitore esecutato del Giudice dell'esecuzione e concessione di termine per far valere (attraverso una sorta di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo) in sede di cognizione ordinaria, ora per allora, l'abusività della clausola. L'operazione compiuta dal Giudice dell'esecuzione si qualifica come una rimessione in termini - di fatto - del debitore esecutato, riqualificando l'opposizione all'esecuzione come opposizione al decreto ingiuntivo, ma attraverso il meccanismo dell'art 650 cod. proc. civ., consentendo, in un'ottica di marcata protezione del debitore-consumatore, la retrocessione alla fase cognitoria, proponendo opposizione nel termine perentori di quaranta giorni decorrenti o da quando il debitore esecutato è stato informato della presenza di clausole abusive (e ciò vale anche come interpello sull'intenzione di avvalersi o meno della nullità di protezione) oppure, nel caso di debitore esecutato non comparso, decorrenti dal deposito del provvedimento in cancelleria, la cui comunicazione è a cura di quest'ultima (cfr. Cass., S.U., n. 9479/2023 già citate).
Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento di rimessione in termini del Giudice dell'esecuzione è stato reso all'udienza del 5.12.2023, per cui il termine perentorio di quaranta giorni è spirato il
15.01.2024; tuttavia, la notifica dell'atto di opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. a decreto ingiuntivo è stata eseguita in data 24.07.2025, ovvero sette mesi dopo l'avviso fatto dal G.E. al debitore esecutato.
Ad evitare la pronuncia di inammissibilità non può valere il successivo provvedimento del 22.5.2024 con cui il G.E. ha rimesso in termini l'odierno opponente, atteso che, a norma dell'art. 176, c. 2 cod. proc. civ., le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi;
peraltro, dal verbale di udienza in atti si evince che entrambe le parti erano presenti, essendo stato anche precisato che il Giudice ha disposto “come da separato provvedimento emesso in udienza” (cfr. all. 3 del fascicolo di parte opponente).
L'inammissibilità dell'odierna opposizione determina l'assorbimento di ogni altro profilo di rito e di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M.
n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, avendo riguardo allo scaglione di riferimento
(individuato in quello per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), secondo i valori minimi, stante la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti:
1. dichiara l'opposizione inammissibile;
2. condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 2.540,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 24 novembre 2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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