Sentenza 12 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2019, n. 16114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16114 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GR AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 22/9/2017 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Delia Cardia, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. Sandro D'Aloisi, che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 15/12/2016, emessa a seguito di giudizio abbreviato, AN GR era stato condannato, con la diminuente per il rito, alla pena di otto anni e otto mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, dei reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 81, cpv., 110, 628, comma 3, n. 1, cod. pen. (capo A), 110, 56-575 cod. pen. (capo B), 110 cod. pen., 2, lett. a) e c), della legge n. 895/67 (capo C), 110, 648 cod. pen. (capo D); fatti accertati in Roma il 23/2/2016. Nei confronti dell'imputato era stata, altresì, dichiarata l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale per l'intera durata della pena.
2. Con sentenza in data 22/9/2017, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenne di modificare il regime sanzionatorio "per renderlo più conforme a giustizia". Calcolata la pena per il più grave reato di tentato omicidio in misura pari a quattordici anni di reclusione - e, dunque, ben al di sopra del "minimo edittale" in ragione della personalità dell'imputato e delle gravi modalità della condotta (essendo stata la persona offesa "tenuta sotto tiro con l'esplosione di numerosi colpi di armi da fuoco") - e ridotta a dieci anni di reclusione per le attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod. pen., ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate per la assenza di precedenti penali e tenuto conto del comportamento processuale e delle condizioni sociali e di vita dell'imputato, la Corte territoriale aumentò la pena per la ritenuta continuazione in misura pari a un anno di reclusione per il reato di cui al capo A), di otto mesi di reclusione per il reato di cui al capo C) e di quattro mesi di reclusione per il reato di cui al capo D), ulteriormente riducendola di un terzo per il rito prescelto, rideterminando, quindi, la pena finale in otto anni di reclusione.
2.1. Secondo quanto accertato dai Giudici di merito, la sera del 22/2/2016, operanti della Squadra Mobile di Roma avevano notato transitare un motociclo Suzuki Burgman, il cui conducente, che indossava un casco grigio, accortosi della presenza della macchina di servizio, aveva effettuato una manovra repentina e aveva parcheggiato lo scooter in Viale Somalia, di fronte all'istituto bancario Unicredit. Gli agenti, insospettiti dalla manovra, avevano seguito i movimenti del conducente, il quale, dopo aver parcheggiato la moto, si era tolto il casco, che aveva riposto nel portabagagli di una LI Renault, in sosta sul lato opposto della strada e con a bordo altro soggetto non identificato, il quale, all'arrivo del motociclista, gli aveva ceduto il posto di guida. Gli immediati accertamenti degli operanti avevano consentito di accertare che la LI era di proprietà di AN GR, odierno imputato, mentre la moto Suzuki era stata rubata il 7/12/2015; e che GR, inoltre, era sposato con la figlia di IO GN, gravato da numerosi precedenti penali e più volte arrestato per rapine in danno di uffici postali e istituti di credito. Nel frangente, erano state acquisite, dal social network "Facebook", le immagini fotografiche di GR, che gli operanti avevano riconosciuto con certezza nel soggetto che aveva parcheggiato la moto e che si era allontanato alla guida della LI. A questo punto, sospettando la preparaziotie di una rapina in danno degli istituti di credito della zona, gli agenti avevano predisposto un servizio di osservazione per il giorno successivo. Quindi, alle ore 9,21 del 23/2/2016, alcuni operatori di polizia giudiziaria, tra cui l'ispettore Attilio RI, avevano notato giungere sul posto una persona che portava un casco di colore grigio, accompagnata da altro soggetto che indossava un casco scuro, occhiali da sole e uno scaldacollo. Il primo si era messo alla guida della Suzuki, dirigendosi con il complice verso l'ufficio postale di Via Val di Pellice, ove era stata consumata una rapina a mano armata.JuN I due rapinatori, secondo quanto riferito dai testimoni, erano entrati nell'ufficio postale armati di pistole "a tamburo" (cfr. dichiarazioni di Di Macco, Sofia, Cicerchia). A un certo punto, uno dei due malviventi, che fungeva da "palo", aveva avvertito il complice che fuori c'era "la guardia", ovvero l'ispettore RI. Quindi, i due avevano dapprima intimato a quest'ultimo di allontanarsi e, poscia, avevano iniziato a sparare nella sua direzione, secondo quanto confermato dalle telecamere di videosorveglianza dell'ufficio postale. A quel punto, il poliziotto, dopo essersi qualificato e aver intimato loro di gettare le armi, aveva risposto al fuoco, dopo essersi nascosto dietro una Smart per ripararsi, avendo i rapinatori colpito il parabrezza di una C/io e di un suv a lui vicini. I due complici, mentre si allontanavano a bordo dello scooter, avevano esploso altri colpi nella direzione di RI. In particolare, il rapinatore con il casco "grigio" che guidava lo scooter, poi identificato in GR, aveva esploso al suo indirizzo alcuni colpi, mentre il complice saliva a bordo.
2.2. Secondo i giudici di merito, nessun dubbio poteva ragionevolmente avanzarsi in ordine al pieno coinvolgimento di AN GR. Infatti, non soltanto era risultato che costui era il proprietario della Renault LI a bordo della quale, la sera prima della rapina, si era allontanato l'uomo che guidava lo scooter utilizzato, il giorno successivo, per commetterla;
ma egli era stato, altresì, fermato, il 23/2/2016, giorno successivo dell'episodio delittuoso, mentre era a bordo di quell'autovettura, la quale, dunque, era sempre rimasta nella sua disponibilità. GR, inoltre, era stato riconosciuto visivamente dagli operanti come la persona che aveva guidato sia fa Suzuki Burgman provento di furto il 22 e il 23/2/2016, sia la LI Renault il 22/2/2016. Identificazione riscontrata dalle immagini estrapolate dalle telecamere degli esercizi commerciali su Viale Somalia, nelle quali era visibile il volto del conducente dello scooter, il quale presentava una "corta barba con baffi": dato coincidente con quella portata da GR, secondo l'effige del cartellino foto-segnaletico del 23/2/2016 e secondo l'immagine estrapolata da "Facebook". GR, del resto, in sede di dichiarazioni spontanee, aveva ammesso di avere parcheggiato la Suzuki Burgman nel posto oggetto di osservazione, la sera prima della rapina. Su tali basi, fu, dunque, affermata la responsabilità dell'imputato nella rapina, nel porto e nella detenzione illegale delle armi utilizzate per consumarla, nella ricettazione dello scooter rubato e utilizzato per la consumazione del delitto di cui all'art. 628 cod. pen.. Nessun dubbio, infatti, poteva sussistere in relazione al reato di tentato omicidio in danno dell'ispettore Attilio RI, verso il quale GR aveva esploso, unitamente al suo complice, numerosi colpi di arma da fuoco, in rapida successione, non certo a scopo intimidatorio, per come sostenuto dalla Difesa, atteso che i colpi delle armi usate erano stati indirizzati contro la persona offesa a una altezza del tutto compatibile con la lesione di parti vitali, per come risultava "oggettivamente" dai danni subiti dalle vetture in sosta nel luogo del conflitto a fuoco e dal frammento di ogiva rinvenuto all'interno della Smart, dietro la quale l'operante si era riparato. Modalità dell'azione che furono ritenute dimostrative dell'esistenza dell'animus necandi in capo sia a GR che al complice. Del pari, la Corte territoriale ritenne che la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del veicolo, rilevante per la configurazione del delitto di ricettazione, fosse desumibile dalle condizioni in cui esso si trovava, essendo il motociclo privo della chiave di accensione e munito di documenti di proprietà intestati a un diverso soggetto.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso GR per mezzo del difensore di fiducia, avv. Sandro D'Aloisi, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 3.1. Con il primo di essi, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità di GR per tutti i reati ascrittigli. La Corte si sarebbe limitata a dar credito al teste RI, che aveva dichiarato di aver riconosciuto entrambi i rapinatori nelle concitate fasi della fuga quando i due malviventi avevano perso parzialmente il loro travisamento in quanto i loro "scaldacollo", indossati sotto i caschi, si erano abbassati;
nonché di aver riconosciuto GR quando, la stessa mattina, era giunto a piedi vicino alla moto prima di consumare la rapina. In realtà, dalle risultanze processuali sarebbe emerso che RI non era stato in grado di riconoscere GR come una delle persone che ebbe a commettere la rapina, in quanto, quella '.mattina, il poliziotto aveva visto due persone che si dirigevano verso il motoveicolo, posteggiato la sera prima, il cui volto era celato dal casco protettivo integrale e dallo scaldacollo. Né RI avrebbe potuto riconoscere GR all'atto della fuga, allorché lo scaldacollo indossato sotto il casco gli sarebbe sceso, atteso che le immagini estrapolate dalle telecamere poste da esercizi commerciali su Viale Somalia non avrebbero consentito l'identificazione dell'imputato, secondo quanto riferito dall'assistente capo Capanna, secondo cui "il completo travisamento e la scarsa qualità delle immagini non hanno permesso alcuna ricerca negli archivi di questo ufficio". Lo stesso GN, pur riconosciuto nelle stesse condizioni, sarebbe stato assolto dai reati contestatigli in concorso con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 24/1/2018. 3.2. Con il secondo motivo, la difesa di GR censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" in merito al capo B) della rubrica. La Corte territoriale avrebbe ritenuto provato il tentato omicidio ai danni dell'ispettore RI perché i colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi ad altezza d'uomo. In realtà, il rinvenimento, all'interno della Smart, di un frammento di ogiva e la rottura del vetro di una portiera, non dimostrerebbero che i colpi esplosi fossero ad altezza d'uomo, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rese da uno dei testi, secondo cui il vetro sarebbe stato rotto in conseguenza dei colpi esplosi dallo stesso RI. Inoltre, i due veicoli posteggiati all'esterno, i cui parabrezza erano stati colpiti, non sarebbero stati adiacenti alla Smart, per cui non si potrebbe affermare con certezza che i colpi fossero indirizzati verso RI. Priva di riscontro sarebbe, infine, l'affermazione (fg. 9 della sentenza) secondo la quale i due rapinatori avrebbero utilizzato "armi micidiali", precisamente una pistola semiautomatica calibro "9x19" e un revolver calibro "38/357", laddove secondo la consulenza balistica i quattordici bossoli rinvenuti, appartenenti alla pistola semiautomatica "9x19", sarebbero stati esplosi dall'arma di RI.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo D). Invero, non essendo l'imputato uno degli autori della rapina, la Corte avrebbe dovuto confrontarsi con la sua versione, secondo cui egli si sarebbe limitato a posteggiare il mezzo su incarico di altra persona, senza mai averne controllato la provenienza, sicché la sua condotta non sarebbe stata dolosa.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione del reato più grave. La Corte avrebbe ritenuto più grave il reato di tentato omicidio contestato al capo B) considerando il minimo edittale, in astratto più elevato rispetto a quello del reato di rapina aggravata. Tuttavia, non essendovi dubbio che il reato di rapina aggravata presenti una pena superiore, nel massimo, a quella prevista per il reato di tentato omicidio, e occorrendo fare riferimento soltanto al titolo del reato contestato senza che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. potesse incidere su detta valutazione, la Corte di appello avrebbe dovuto rideterminare la pena, indicando come reato base quello contestato al capo A) della rubrica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che il ricorso cerca inutilmente di disarticolare un ragionamento probatorio fondato su una cospicua mole di elementi di riscontro all'ipotesi accusatoria, avanzando, in maniera allusiva, ma complessivamente poco concludente, una serie di dubbi su alcuni soltanto dei ricordati elementi di fatto, valorizzati dai Giudici di merito. In particolare, la difesa dell'imputato attribuisce una spiccata rilevanza, in chiave critica rispetto alla sentenza, all'annotazione di servizio dell'assistente capo Capanna concernente una asserita non nitidezza delle immagini. E tuttavia, anche a prescindere dal fatto che tale annotazione non è stata allegata, con evidente deficit di autosufficienza della relativa prospettazione, deve osservarsi che il ricorso non ha specificato a quali immagini la censura intenda riferirsi;
ovvero se ad alcune soltanto di quelle tratte dalle telecamere degli esercizi commerciali oppure a tutte le immagini disponibili. Anche rispetto alle supposte contraddizioni o agli asseriti travisamenti dei fatti riscontrabili nel racconto di RI, il ricorso censura quanto riportato nella sentenza impugnata affermando l'inesattezza della relativa ricostruzione fattuale, in maniera assolutamente non autosufficiente, non essendo stato messo a disposizione di questa Corte di legittimità, onde consentire una puntuale verifica della fondatezza delle deduzioni difensive, né il contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria, né quello di eventuali ulteriori dichiarazioni di segno contrario rispetto a quanto ritenuto dai Giudici di merito. E alle medesime conclusioni deve, infine, pervenirsi in relazione alla affermazione secondo cui il coimputato di GR, nei cui confronti si sarebbe proceduto separatamente, sarebbe stato assolto con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 24/1/2018; prospettazione, ancora una volta, rimasta del tutto indimostrata.
3. Venendo, quindi, all'analisi del secondo motivo di censura, il ricorso lamenta che la Corte territoriale abbia fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il tentato omicidio ai danni dell'ispettore RI sulla circostanza che i colpi di arma da fuoco fossero stati esplosi ad altezza d'uomo dai due malviventi, laddove tale conclusione sarebbe stata smentita delle dichiarazioni rese da uno dei testi, oltre che dalla posizione dei veicoli attinti dai colpi esplosi nel corso della sparatoria. In proposito, deve, nondimeno, rilevarsi che la doglianza si incentra su profili meramente fattuali e, in ogni caso, si connota in termini di evidente non autosufficienza. La sentenza impugnata, invero, ha puntualmente indicato una serie di specifici elementi di fatto sulla base dei quali ha affermato, in maniera congrua e logica, che i colpi di pistola dovessero ritenersi indirizzati verso la persona di DR, traendo argomento da tale circostanza per arrivare ad affermare l'idoneità e la non equivocità degli atti e la configurabilità dell'animus necandi in capo ai due rapinatori. A partire da tale ricostruzione, tuttavia, il ricorso, muovendo da un approccio meramente confutativo, ha richiamato una serie di elementi fattuali che afferma essere ricavabili da atti processuali (è il caso, in particolare, dei dati emergenti dalla perizia balistica) senza che, però, gli stessi siano stati in alcun modo allegati e in relazione ai quali l'impugnante ha proposto, in definitiva, una lettura meramente alternativa, verso la quale sollecita un inammissibile scrutinio da parte di questo Collegio. In proposito, è appena il caso di ricordare che costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, né saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/5/2000, 3akani, Rv. 216260, nonché Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; nella giurisprudenza successiva cfr. Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Resta, dunque, esclusa, anche dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze probatorie acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali (Sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 12226 del 22/1/2015, G.F.S., non nnassimata;
Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 8094 del 11/1/2007, Ienco, Rv. 236540; Sez. 2, n. 7380 in data 11/1/2007, Messina, Rv. 235716). Ne consegue, pertanto, che una volta riscontrata una interpretazione del tutto coerente, sul piano logico-argomentativo, del dato processuale da parte dei giudici di merito, il controllo di legittimità non può sostanziarsi in mere ricostruzioni alternative (cfr. Sez. 2, n. 29480 del 7/2/2017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/7/2014, Gurgone, Rv. 261600), peraltro nel caso in esame affatto parziali e prive di concreti sostegni fattuali.
4. Inammissibile è, ancora, il terzo motivo, relativo alla responsabilità per il reato di cui al capo D), che sarebbe stata erroneamente affermata in ragione della ritenuta consapevolezza della provenienza illecita del bene, laddove l'imputato si sarebbe limitato a posteggiare il mezzo, su incarico di altra persona. Invero, il motivo muove dalla premessa opposta alla ricostruzione accolta in sentenza, ovvero dal presupposto che GR non fosse partecipe della rapina, per arrivare, poi, a escludere la sua consapevolezza della provenienza furtiva del veicolo.In questo modo, tuttavia, la censura non si confronta affatto con i passaggi argomentativi della pronuncia impugnata e oblitera, completamente, il complesso degli elementi probatori che la Corte territoriale aveva indicato per affermare la responsabilità dell'imputato per la ricettazione, finendo per connotarsi in termini di evidente aspecificità. Nel merito, poi, la tesi difensiva è manifestamente infondata, basandosi sull'indimostrata affermazione secondo cui GR avrebbe ricevuto l'incarico di parcheggiare il motociclo, senza nondimeno indicare chi gli avrebbe impartito una siffatta consegna, né per quale motivo egli fosse stato investito di tale incombenza e avesse accettato di provvedervi.
5. Per quanto, infine, concerne il quarto motivo, con cui il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto più grave il delitto di tentato omicidio, contestato al capo B), senza considerare che il reato di rapina aggravata presenta una pena superiore nel massimo edittale, osserva il Collegio che tale questione è manifestamente infondata. In argomento, va, infatti, premesso che nel sistema del codice penale, per sanzione edittale deve intendersi la pena prevista in astratto con riferimento al reato contestato e ritenuto (in concreto) in sentenza, tenendo conto, cioè, delle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata, salvo che specifiche e tassative disposizioni escludano, a determinati effetti, la rilevanza delle circostanze o di talune di esse. Di conseguenza, una volta che sia stata riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti e che sia stato effettuato il doveroso giudizio di bilanciamento delle stesse rispetto alle aggravanti, l'individuazione in astratto della pena edittale non può prescindere dal risultato finale di tale giudizio, dovendosi calcolare nel minimo l'effetto di riduzione per le attenuanti e nel massimo l'aumento per le circostanze aggravanti (in questi termini Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, Chiodi, in motivazione;
Sez. 1, n. 24838 del 15/6/2010, Di Benedetto, Rv. 248047; Sez. 1, n. 9828 del 5/2/2009, Russo, Rv. 243426; Sez. 4, n. 47144 del 9/10/2007, Ferrentino, Rv. 238352; cfr. Sez. 6, n. 1318 del 12/12/2002, dep. 2003, Bombasaro, Rv. 223343; Sez. 2, n. 3307 del 20/1/1992, Sorvillo, Rv. 189675; Sez. 1, n. 8238 del 8/4/1993, Bombaci, Rv. 160649). Ne consegue, pertanto, che in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto, in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (così Sez. U, n. 25939 del 28/2/2013, Ciabotti, in motivazione). Nel caso di specie, tuttavia, dal momento che le attenuanti generiche sono state ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate in relazione ai due reati in questione, tale valutazione, dovendo essere condotta sul regime edittale delle fattispecie non circostanziate, imponeva di ravvisare la maggiore della gravità in astratto proprio con riferimento al delitto di tentato omicidio, come correttamente ritenuto dai Giudici di merito.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quèllo del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara ina