Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02130/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02807/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2807 del 2025, proposto da
LL BO FF MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Mezzena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per minor età in lavoro subordinato- attesa occupazione della Questura di Milano prot. 0105204 dell'11.03.2025 notificato il 19.05.2025e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il dott. RO GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
Il Collegio deve prescindere dallo scrutinio del presente ricorso, avendo l’Amministrazione documentato di aver revocato il provvedimento impugnato, e che in data 05.02.2026 il ricorrente ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. I22842235, con scadenza al 9.12.2026.
Quanto alle spese, le stesse vanno compensate tenuto conto che il ricorrente è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
RO GA, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RO GA | RD GO |
IL SEGRETARIO