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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 130 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLISI VIVIANA e CERNIGLIARO Pt_1
DELIA
- Appellante - C O N T R O
Controparte_1
- Appellata contumace - All'udienza di discussione del 13 febbraio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28.01.2019 innanzi al Tribunale G.L. di Agrigento, la proponeva opposizione avverso l'avviso di Controparte_1 addebito n. 59120180001988634000, notificatole a mezzo pec il 20.12.2018, con il quale l' le aveva chiesto la restituzione della somma complessiva di € CP_2
4.826,42 a titolo di indebita percezione dell'agevolazione contributiva di cui all'art. 8, comma 9, della l. n. 407/1990 relativa all'assunzione della dipendente premettendo di aver proposto, senza esito, ricorso Controparte_3 amministrativo avverso l'avviso bonario notificatole il 02.11.2017, eccepiva
“l'inesistenza e/o nullità della notifica dell'avviso di addebito” opposto, poiché privo di
“relazione di notifica” nonché di “attestazione di conformità” ed inoltre per violazione degli artt. 6 bis e 57 bis del d. lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale); deduceva, infatti, che l' aveva utilizzato, per effettuare la notifica, Pt_1 un account di posta certificata (“ t”) non incluso Email_1 nel registro IPA;
sotto altro profilo eccepiva l'illegittimità del titolo opposto
1 “perché privo di motivazione”, in violazione dei principi di cui all'art. 3 della l. n. 241/1990; nel merito, eccepiva, poi l'illegittimità della richiesta dell' , CP_2 sostenendo di aver diritto all'agevolazione contributiva di cui all'art. 8, comma 9, l. n. 407/1990, avendo provveduto alla trasformazione del contratto a tempo determinato della dipendente in un contratto a tempo indeterminato senza CP_3 che ne ricorresse l'obbligo di legge, sussistente solo in caso di manifestazione di interesse della lavoratrice della quale, nella specie, non v'era prova. L' si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso. Pt_1
Il giudice adito, con sentenza n. 23/2023, emessa in data 13.01.2023, senza entrare nel merito della pretesa contributiva di cui all'opposto avviso di addebito, accoglieva l'opposizione dichiarando nulla la notifica telematica dell'avviso medesimo in quanto effettuata da “un indirizzo pec non risultante da pubblici elenchi” ritenendola “viziata da nullità insanabile”. Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso depositato Pt_1 in Cancelleria il 17.02.2023, lamentando l'erronea declaratoria di nullità della notifica dell'avviso opposto;
sostiene che la disciplina richiamata dal Tribunale vada applicata esclusivamente alle notifiche telematiche di atti giudiziari effettuata ai sensi dell'art. 3 bis della l. n. 53/1994 (cui si riferiva, infatti, la sentenza n. 17346/2019 citata dal giudice di prime cure); soggiunge che “nessuna norma prevede l'obbligo di individuazione nel pubblico registro della pec dell'Amministrazione notificante l'atto impositivo mentre è necessario che l'iscrizione nei registri sia riferita all'indirizzo pec del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa”; che, inoltre, l'eventuale nullità sarebbe stata comunque sanata dal raggiungimento dello scopo della comunicazione;
ribadisce, ancora, l'inammissibilità dell'opposizione per vizi di forma, per violazione del termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso opposto, ex art. 617 c.p.c.; lamenta, infine,
“l'omesso esame del merito” della pretesa contributiva dell' , e dunque del CP_2 diritto dell'opponente all'agevolazione contributiva a suo dire illegittimamente revocata, reiterando le difese sul punto spiegate in primo grado. La non si è costituita benché ritualmente evocata in Controparte_1 giudizio. All'udienza del 13 febbraio 2025, la causa è stata decisa, sulle conclusioni della sola parte appellante, come da dispositivo steso in calce.
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Controparte_1 che, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. Il primo motivo è fondato e merita accoglimento.
2 La disciplina di riferimento delle comunicazioni digitali (qual è, nella specie, quella dell'avviso di addebito opposto) è rappresentata dagli art. 6 e 6- ter del D. Lgs. N. 82 del 7.03.2005 e succ. mod. (codice dell'amministrazione digitale). In particolare, l'art. 6 dispone che le comunicazioni effettuate tramite domicili digitali “si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo”. L'art. 6-ter recita, poi: “Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato «Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi», nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati”. L'utilizzo dell'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri costituisce, dunque, più che un requisito di validità della notifica, uno strumento idoneo ad assicurare (almeno in via presuntiva), da una parte, la riferibilità di una data comunicazione al mittente corrispondente al domicilio digitale registrato e, d'altra parte, la presunzione di ricezione da parte del destinatario ove la comunicazione sia stata effettuata al domicilio digitale dallo stesso pubblicato sui pubblici registri. Va, dunque, prestata adesione al principio, di recente affermato dalla Suprema Corte proprio in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, secondo cui “l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. n. 18684 del 03/07/2023); pertanto, non avendo la società appellata neppure dedotto che l'inoltro della PEC mediante un gestore diverso da quello risultante dal registro IPA abbia determinato incertezza sull'identità del mittente (ricavabile, peraltro, agevolmente dal nome dell'indirizzo utilizzato) ovvero altro pregiudizio al proprio diritto di difesa, tale anomalia non produce alcuna nullità a carico della notifica dell'avviso di addebito.
3 Occorre, dunque, procedere all'esame degli altri motivi di opposizione, che il primo giudice ha omesso di valutare in quanto assorbiti dall'accoglimento del primo motivo. Va, intanto, esclusa, ai fini della validità della notifica dell'avviso di addebito opposto, la necessità del contestuale invio della sua attestazione di conformità all'originale analogico;
la Suprema Corte, in tema di comunicazioni digitali, ha infatti affermato “il valore probatorio pieno, ai sensi dell'art. 2712 c.c., dei fatti rappresentati nelle riproduzioni informatiche, quali gli avvisi di ricevimento delle raccomandate in questione …, siccome non oggetto di un disconoscimento chiaro, nè circostanziato ed esplicito, così da risultare idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici (Cass. 2015, n. 3122; Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. civ., 30/11/2021, n. 37542 e Cass. n.6569 del 6.03.2023). In particolare, è stato valorizzato il disposto dell'art. 23 del D.lgs. n. 82/2005, riguardante le "copie analogiche di documenti informatici", secondo cui (comma 2) le copie su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale"se la loro conformità non è espressamente disconosciuta"; disconoscimento che va riportato all'ipotesi generale di cui all'art. 2712 c.c. e ne deve pertanto presentare i requisiti di specificità quanto ai profili di difformità tra copia ed originale. Del tutto irrilevante, ai fini in discorso, è ancora il formato utilizzato dal mittente per l'invio della comunicazione de qua (che secondo l'appellata avrebbe dovuto presentare l'estensione .p7m a pena di nullità): anche sul punto appare del tutto condivisibile l'orientamento di legittimità (v. Cass. lav. 21328/2020) secondo cui “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il ha provveduto a inserire Controparte_4 nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico (cfr. Cass. 30948/2019 vedi anche Cass. 6417/2019)".
4 Pertanto, non avendo la Società contestato di avere ricevuto la comunicazione in argomento, anche i superiori motivi di opposizione vanno del tutto disattesi. Altrettanto infondata, oltre che irrilevante, è l'eccepita illegittimità dell'avviso opposto per “difetto di motivazione”, considerato che il Giudice ordinario è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del rapporto intercorso tra le parti e non sulla validità dell'atto impugnato, valendo, sul punto, il consolidato principio secondo cui “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo” (v. Cass. n. 17858 del 2018; Cass. n. 24134/2021). Venendo, dunque, al merito dell'imposizione contributiva di cui all'avviso di addebito opposto, la stessa deve ritenersi fondata. Pacifica la circostanza che il credito di che trattasi scaturisce dalla revoca delle agevolazioni contributive, già fruite dalla ai sensi Parte_2 dell'art. 8 comma 9 della L. n. 407/1990 in relazione alla dipendente CP_3
e che, in tema di sgravi contributivi è a carico del datore di lavoro
[...] fornire la prova del possesso dei requisiti necessari a fruire dei benefici in parola in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v. ex multis Cass. n. 1157/2018), mette conto ricordare che la norma citata prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1,2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi….”. La giurisprudenza di legittimità ha indicato chiaramente quale sia la ratio sottesa all'intervento legislativo, ovverosia contenere “il costo del lavoro ed il tasso di disoccupazione, attraverso l'attribuzione al datore di lavoro della possibilità di usufruire di una riduzione dei contributi che sarebbe stato altrimenti tenuto a versare per ciascun lavoratore. Proprio in vista del fine di incentivare l'occupazione e, nel contempo, di evitare facili abusi da parte del datore di lavoro, la norma subordina questa agevolazione a rigidi requisiti, che attengono, rispettivamente, sia al lavoratore sia al datore di lavoro: a) al lavoratore, il quale:
- risulti disoccupato da almeno ventiquattro mesi;
5 - risulti sospeso da lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi. b) al datore di lavoro, che:
- assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- non abbia effettuato licenziamenti o sospensioni di lavoro nei confronti di dipendenti in forza nella propria azienda” (v. Cass. 07.05.2014 n. 9872). Al fine, poi, di evitare abusi da parte delle aziende, interessate ad usufruire del consistente sgravio contributivo, è stato emanato il Decreto Ministeriale 22 marzo 1991, n. 1557, intitolato “Formazione di liste speciali regionali per l'iscrizione di lavoratori in cassa integrazione e dei lavoratori disoccupati da assumere con richiesta nominativa”, il quale, in espressa attuazione di quanto disposto dalla L. n. 407 del 1990, art. 8, co. 9, ha demandato agli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione il compito di istituire una lista di lavoratori disoccupati da 24 mesi o beneficiari di integrazione salariale per il medesimo periodo e di attestarne lo stato di disoccupazione in vista dell'assunzione ai sensi dell'art. 8, comma 9, l. n. 407/1990. Orbene, risulta incontestato (v. anche ricorso di primo grado) che la dipendente era stata assunta dalla Controparte_3 Controparte_1 dapprima, in virtù di un contratto a tempo determinato, dal 15.09.2012 al 13.09.2013, e che, alla scadenza dello stesso, la società ha trasformato, senza soluzione di continuità, il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Indipendentemente, dunque, dalla circostanza (su cui insiste l' che a Pt_1 tale trasformazione del rapporto la fosse tenuta in forza di Controparte_1 una precisa disposizione di legge (ossia in virtù del diritto di precedenza previsto dall'art. 5, comma 4 quater D. Lgs. n. 368/2001, potendosi il consenso del lavoratore, richiesto dal comma 4-sexies, desumersi proprio dall'intervenuta trasformazione), emerge comunque ictu oculi che la revoca delle agevolazioni in parola è qui giustificata, a monte, dall'assenza dei presupposti normativi, in particolare dallo stato di disoccupazione certificato della nei 24 mesi CP_3 precedenti l'assunzione a tempo indeterminato, avendo la stessa lavorato per la medesima società dal 15.09.2012; profilo, questo, rilevabile anche ex officio, trattandosi di un fatto attinente agli elementi costitutivi del diritto rivendicato con il ricorso di primo grado, la cui insussistenza emerge già dagli atti di causa (ex multis v. Cass. n. 8525/2020). Sulla scorta delle superiori osservazioni, l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va rigettato.
6 In ossequio al principio della soccombenza, la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata nei confronti dell' al pagamento delle spese processuali del doppio grado, che si Pt_1 liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia della società
qui dichiarata, in riforma della sentenza n. 23/2023 resa il Controparte_1
13.01.2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, rigetta il ricorso di primo grado. Condanna la società appellata a rifondere all' le spese processuali del Pt_1 doppio grado che liquida per compensi in € 1.278,00 per il primo grado ed in € 962,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Palermo 13/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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