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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7680 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte di Appello di Roma, così composta:
MA Grazia Serafin Presidente
Fiorella Gozzer Consigliera
Raffaella Filoni Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 950/2024, assegnata in decisione con ordinanza depositata il 12.11.2025 vertente
Tra
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Francesca Bufalini, presso il cui studio elettivamente è domiciliata.
- appellante - E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Dario Buzzelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
-appellata- CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l' Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - IN VIA PRELIMINARE, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza gravata, sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 903/2023, resa dal Tribunale di Viterbo, Giudice Dott.ssa MA Carmela Magarò, nell'ambito del giudizio RG 11/2020, depositata in cancelleria il 27.09.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e di seguito riportate: “Piaccia all' Ill.Tribunale adito, accertato il danno subito in capo all'odierna attrice: a) condannare il convenuto al pagamento al risarcimento dei danni morali, extrapatrimoniali e biologici subiti dall'odierna attrice per complessivi euro 15.000,00 o quella somma maggiore o minore ritenuta equa o di giustizia con interessi legali dai fatti al saldo. b) condannare lo stesso alle spese, competenze professionali, 15% spese generali ed oneri di legge del presente giudizio. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA.
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, a) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di appello notificato per le ragioni esposte al punto I del presente atto, da intendersi integralmente trascritte, vale a dire per l'inosservanza del rispetto dei termini di cui al disposto dell'art. 348 bis c.p.c.; b) in via principale e nel merito, previo accertamento della fondatezza delle allegazioni difensive esposte al punto II del presente atto, da intendersi integralmente trascritte, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra perché infondato in fatto ed in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 903/2023 emessa e pubblicata in data 27.09.2023 nel procedimento R.G. n. 11/2020 dal Tribunale di Viterbo, in persona del Giudice Dott.ssa M. C. Magarò; c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di riforma della sentenza impugnata, limitare, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice a quella minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
d) in ogni caso, rigettare, per i motivi esposti al punto III della comparsa di costituzione e risposta, da intendersi in questa sede integralmente trascritti, la richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 comma 2 e 283 c.p.c.. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
pag. 2/9 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 903/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo depositata il 27.09.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1- Trattasi di appello avverso la sentenza emessa n. 903/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo depositata il 27.09.2023 con la quale è stata rigettata la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
: già, con atto di citazione, parte appellante Controparte_1 conveniva in giudizio il predetto appellato, deducendone la CP_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. e chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni morali, extrapatrimoniali e biologici dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro a lei occorso, in data 24.12.2015, allorchè, mentre scendeva le scale condominiali, sarebbe caduta per la presenza di una sostanza oleosa non visibile, a causa di un asserito stato di mancata manutenzione, e quantificati in Euro 15.000,00. Si costituiva in giudizio il , Controparte_2 eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda in mancanza di negoziazione assistita e contestando quanto ex adverso dedotto. Il giudice di prime cure rigettava la domanda, sulla base del fatto che l'attrice non aveva provato di essere caduta sulle scale del CP_1 convenuto, né che il fatto si sarebbe verificato proprio in data 21.12.2015; ed anche a voler ritenere provata la caduta, l'attrice non ha provato il nesso di causalità tra la stessa e la cosa in custodia (le scale), che peraltro risulterebbe interrotto dalla condotta tenuta dalla stessa, Parte_1 integrando il comportamento imprudente dell'attrice il “caso fortuito” idoneo a recidere il nesso eziologico tra la cosa e l'eventuale danno. Sulla base di ciò, il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 903/2023, così statuiva “
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere al Parte_1
le spese del giudizio, che Controparte_2 liquida nella somma complessiva di Euro 3500,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.” Avverso detta sentenza, ha proposto appello Parte_1 deducendo come unico motivo di appello la nullità della sentenza pag. 3/9 impugnata per vizio di motivazione in ragione dell'erronea valutazione degli elementi probatori. In particolare l'appellante lamenta che il primo giudice, fondando il rigetto della domanda attrice sulla riconducibilità dell'evento dannoso al caso fortuito e sulla mancata prova del nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia, non avrebbe tenuto conto delle risultanze testimoniali da cui emergerebbe, secondo l'avverso assunto, la prova della caduta dalle scale del ed il nesso causale tra danno e cosa in custodia. CP_1
L'appellante ha quindi così concluso “Voglia l' Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - IN VIA PRELIMINARE, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza gravata, sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza”; inoltre, richiede la rinnovazione dell'istruttoria e l'ammissione di tutte le istanze istruttorie ammesse e non ammesse e/o rigettate in primo grado, in particolare richiede di ammettersi interrogatorio formale della amministratrice e ammettersi CTU medico CP_3 legale per valutare e quantificare i danni fisici sofferti. Si è costituito il sollevando in via Controparte_1 preliminare e pregiudiziale l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, in via principale e nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. La Corte, respinta con ordinanza del 4.10.2024 l'istanza di inibitoria, all'esito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 6.11.2025; ha trattenuto la causa in decisone ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.. L'appello, ai limiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., è comunque infondato nel merito e, pertanto, non merita condivisione. Preliminarmente si osserva che “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di
pag. 4/9 allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.” (ordinanza sez. 3, 12663/2024 ). Orbene l'appellante muove dall'assunto che il giudice del Tribunale abbia erroneamente valutato gli elementi probatori, soprattutto relativamente alla testimonianza di , figlia di ritenuta Testimone_1 Parte_1 poco attendibile sulla dinamica del fatto. Deve in contrario osservarsi che appare pienamente condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale della sentenza impugnata, riguardo alla mancanza di prova a carico di parte appellante circa il fatto di essere caduta sulle scale del convenuto, né che il fatto si sarebbe verificato proprio in CP_1 data 21.12.2015. Sul punto si osserva che le dichiarazioni rese da , in plurimi Persona_1
e rilevanti aspetti, sono in contrasto con le dichiarazioni della stessa madre (appellante). Ad esempio, la teste indicava come giorno dell'incidente il 21.12.2015, mentre l'appellante sostiene di essere caduta dalle scale del CP_1 convenuto il 24.12.2015; altro elemento che concorre a ritenere la testimonianza inattendibile è legato alla condizione delle scale. Infatti, ha descritto lo stato dei luoghi in modo non Persona_1 coincidente con quanto dichiarato da avendo riferito Parte_1 che “cap. II È vero, ero con mia madre. È accaduto durante la tarda mattinata, verso l'ora di pranzo. È presente il corrimano sulle scale. Cap. IV. C'era una sostanza liquida, non so cosa fosse, era scivoloso. Ho capito che era scivoloso perché ho visto che c'era una sostanza trasparente. Abitiamo al piano rialzato, ci sono due rampe di scale per arrivare alla
pag. 5/9 nostra abitazione dal piano terra.”; ciò a differenza di quanto sostenuto dalla madre che in sede di accertamento della dinamica del sinistro da parte del perito dell'assicurazione del dichiarava che sulla rampa di CP_1 scale era presente soltanto della semplice polvere. Pertanto, le valutazioni del primo giudice sono integralmente da condividere, anche perché conformi all'orientamento della Suprema Corte
“In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra
o ad escludere la credibilità di entrambe.” (Cass. ord. n. 15270/2024). Deve inoltre rilevarsi che in modo condivisibile il giudice di prime cure ha ritenuto che, “anche a voler ritenere provata la caduta, l'attrice non ha provato il nesso di causalità tra la stessa e la cosa in custodia (le scale), che peraltro risulterebbe interrotto dalla condotta tenuta dalla Parte_1 stessa”. Sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “questa Corte, con ordinanza 01/02/2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto
pag. 6/9 ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”” (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/05/2024, n.14566; vedi anche Cass. 1/02/2018 n. 2481; Cass. 1/02/18 n. 2477; Cass. n. 17443 del 2019). Tale orientamento, più volte ribadito, induce senz'altro ad affermare che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela;
dunque, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la “res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno “standard” oggettivo…….(cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass., Sez. U., 30/06/2022, n. 20943). Correttamente il giudice di prime cure ha rilevato che l'asserita caduta sarebbe avvenuta in mattinata, per cui in pieno giorno e in condizioni di piena visibilità; che l'appellante conosceva bene lo stato dei luoghi in quanto abitava nel convenuto e che era presente un corrimano, CP_1 ed inoltre in sede di accertamento della dinamica del sinistro da parte del perito dell'assicurazione del convenuto l'attrice stessa CP_1 dichiarava che sulla rampa di scale percorsa era presente soltanto della
“semplice polvere”, non vi erano delle sostanze oleose, né carente illuminazione, né oggetti di intralcio alla discesa della rampa di scale. Così che merita assolutamente condivisione la decisione del tribunale di Viterbo che ha ritenuto sia che parte appellante non ha provato che lo stato dei luoghi al momento dell'asserita caduta si presentasse come pericoloso,
pag. 7/9 risultando anche, pacificamente, che la pedata degli scalini è fatta di marmo ed è in buono stato di conservazione (cfr. fotografie allegate alla relazione del 27.01.2016), sia che parte appellante non ha provato di aver adottato un comportamento conforme all'ordinaria diligenza e prudenza (art. 1227 c.c.) in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, ossia l'utilizzo del corrimano, di tal chè il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia è stato, in ogni caso, interrotto dal comportamento incauto tenuto da . Parte_1
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello va rigettato. Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, dato lo svolgimento del processo, la non complessità della controversia e con espunzione della fase trattazione/istruttoria in quanto non svolte. Per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.984.00 in favore della parte appellata, oltre accessori di legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025
pag. 8/9 La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Raffaella Filoni Dott.ssa MA Grazia Serafin
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte di Appello di Roma, così composta:
MA Grazia Serafin Presidente
Fiorella Gozzer Consigliera
Raffaella Filoni Consigliera rel.
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 950/2024, assegnata in decisione con ordinanza depositata il 12.11.2025 vertente
Tra
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Francesca Bufalini, presso il cui studio elettivamente è domiciliata.
- appellante - E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Dario Buzzelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
-appellata- CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l' Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - IN VIA PRELIMINARE, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza gravata, sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 903/2023, resa dal Tribunale di Viterbo, Giudice Dott.ssa MA Carmela Magarò, nell'ambito del giudizio RG 11/2020, depositata in cancelleria il 27.09.2023 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e di seguito riportate: “Piaccia all' Ill.Tribunale adito, accertato il danno subito in capo all'odierna attrice: a) condannare il convenuto al pagamento al risarcimento dei danni morali, extrapatrimoniali e biologici subiti dall'odierna attrice per complessivi euro 15.000,00 o quella somma maggiore o minore ritenuta equa o di giustizia con interessi legali dai fatti al saldo. b) condannare lo stesso alle spese, competenze professionali, 15% spese generali ed oneri di legge del presente giudizio. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA.
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, a) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità e/o improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di appello notificato per le ragioni esposte al punto I del presente atto, da intendersi integralmente trascritte, vale a dire per l'inosservanza del rispetto dei termini di cui al disposto dell'art. 348 bis c.p.c.; b) in via principale e nel merito, previo accertamento della fondatezza delle allegazioni difensive esposte al punto II del presente atto, da intendersi integralmente trascritte, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra perché infondato in fatto ed in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 903/2023 emessa e pubblicata in data 27.09.2023 nel procedimento R.G. n. 11/2020 dal Tribunale di Viterbo, in persona del Giudice Dott.ssa M. C. Magarò; c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di riforma della sentenza impugnata, limitare, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice a quella minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
d) in ogni caso, rigettare, per i motivi esposti al punto III della comparsa di costituzione e risposta, da intendersi in questa sede integralmente trascritti, la richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 comma 2 e 283 c.p.c.. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
pag. 2/9 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 903/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo depositata il 27.09.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1- Trattasi di appello avverso la sentenza emessa n. 903/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo depositata il 27.09.2023 con la quale è stata rigettata la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
: già, con atto di citazione, parte appellante Controparte_1 conveniva in giudizio il predetto appellato, deducendone la CP_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. e chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni morali, extrapatrimoniali e biologici dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro a lei occorso, in data 24.12.2015, allorchè, mentre scendeva le scale condominiali, sarebbe caduta per la presenza di una sostanza oleosa non visibile, a causa di un asserito stato di mancata manutenzione, e quantificati in Euro 15.000,00. Si costituiva in giudizio il , Controparte_2 eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda in mancanza di negoziazione assistita e contestando quanto ex adverso dedotto. Il giudice di prime cure rigettava la domanda, sulla base del fatto che l'attrice non aveva provato di essere caduta sulle scale del CP_1 convenuto, né che il fatto si sarebbe verificato proprio in data 21.12.2015; ed anche a voler ritenere provata la caduta, l'attrice non ha provato il nesso di causalità tra la stessa e la cosa in custodia (le scale), che peraltro risulterebbe interrotto dalla condotta tenuta dalla stessa, Parte_1 integrando il comportamento imprudente dell'attrice il “caso fortuito” idoneo a recidere il nesso eziologico tra la cosa e l'eventuale danno. Sulla base di ciò, il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 903/2023, così statuiva “
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere al Parte_1
le spese del giudizio, che Controparte_2 liquida nella somma complessiva di Euro 3500,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.” Avverso detta sentenza, ha proposto appello Parte_1 deducendo come unico motivo di appello la nullità della sentenza pag. 3/9 impugnata per vizio di motivazione in ragione dell'erronea valutazione degli elementi probatori. In particolare l'appellante lamenta che il primo giudice, fondando il rigetto della domanda attrice sulla riconducibilità dell'evento dannoso al caso fortuito e sulla mancata prova del nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia, non avrebbe tenuto conto delle risultanze testimoniali da cui emergerebbe, secondo l'avverso assunto, la prova della caduta dalle scale del ed il nesso causale tra danno e cosa in custodia. CP_1
L'appellante ha quindi così concluso “Voglia l' Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - IN VIA PRELIMINARE, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza gravata, sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza”; inoltre, richiede la rinnovazione dell'istruttoria e l'ammissione di tutte le istanze istruttorie ammesse e non ammesse e/o rigettate in primo grado, in particolare richiede di ammettersi interrogatorio formale della amministratrice e ammettersi CTU medico CP_3 legale per valutare e quantificare i danni fisici sofferti. Si è costituito il sollevando in via Controparte_1 preliminare e pregiudiziale l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, in via principale e nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. La Corte, respinta con ordinanza del 4.10.2024 l'istanza di inibitoria, all'esito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 6.11.2025; ha trattenuto la causa in decisone ex art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.. L'appello, ai limiti di ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., è comunque infondato nel merito e, pertanto, non merita condivisione. Preliminarmente si osserva che “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di
pag. 4/9 allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.” (ordinanza sez. 3, 12663/2024 ). Orbene l'appellante muove dall'assunto che il giudice del Tribunale abbia erroneamente valutato gli elementi probatori, soprattutto relativamente alla testimonianza di , figlia di ritenuta Testimone_1 Parte_1 poco attendibile sulla dinamica del fatto. Deve in contrario osservarsi che appare pienamente condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale della sentenza impugnata, riguardo alla mancanza di prova a carico di parte appellante circa il fatto di essere caduta sulle scale del convenuto, né che il fatto si sarebbe verificato proprio in CP_1 data 21.12.2015. Sul punto si osserva che le dichiarazioni rese da , in plurimi Persona_1
e rilevanti aspetti, sono in contrasto con le dichiarazioni della stessa madre (appellante). Ad esempio, la teste indicava come giorno dell'incidente il 21.12.2015, mentre l'appellante sostiene di essere caduta dalle scale del CP_1 convenuto il 24.12.2015; altro elemento che concorre a ritenere la testimonianza inattendibile è legato alla condizione delle scale. Infatti, ha descritto lo stato dei luoghi in modo non Persona_1 coincidente con quanto dichiarato da avendo riferito Parte_1 che “cap. II È vero, ero con mia madre. È accaduto durante la tarda mattinata, verso l'ora di pranzo. È presente il corrimano sulle scale. Cap. IV. C'era una sostanza liquida, non so cosa fosse, era scivoloso. Ho capito che era scivoloso perché ho visto che c'era una sostanza trasparente. Abitiamo al piano rialzato, ci sono due rampe di scale per arrivare alla
pag. 5/9 nostra abitazione dal piano terra.”; ciò a differenza di quanto sostenuto dalla madre che in sede di accertamento della dinamica del sinistro da parte del perito dell'assicurazione del dichiarava che sulla rampa di CP_1 scale era presente soltanto della semplice polvere. Pertanto, le valutazioni del primo giudice sono integralmente da condividere, anche perché conformi all'orientamento della Suprema Corte
“In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra
o ad escludere la credibilità di entrambe.” (Cass. ord. n. 15270/2024). Deve inoltre rilevarsi che in modo condivisibile il giudice di prime cure ha ritenuto che, “anche a voler ritenere provata la caduta, l'attrice non ha provato il nesso di causalità tra la stessa e la cosa in custodia (le scale), che peraltro risulterebbe interrotto dalla condotta tenuta dalla Parte_1 stessa”. Sul punto la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito: “questa Corte, con ordinanza 01/02/2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa -dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto
pag. 6/9 ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”” (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/05/2024, n.14566; vedi anche Cass. 1/02/2018 n. 2481; Cass. 1/02/18 n. 2477; Cass. n. 17443 del 2019). Tale orientamento, più volte ribadito, induce senz'altro ad affermare che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela;
dunque, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la “res”, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno “standard” oggettivo…….(cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 21675 del 20/07/2023; Cass., Sez. U., 30/06/2022, n. 20943). Correttamente il giudice di prime cure ha rilevato che l'asserita caduta sarebbe avvenuta in mattinata, per cui in pieno giorno e in condizioni di piena visibilità; che l'appellante conosceva bene lo stato dei luoghi in quanto abitava nel convenuto e che era presente un corrimano, CP_1 ed inoltre in sede di accertamento della dinamica del sinistro da parte del perito dell'assicurazione del convenuto l'attrice stessa CP_1 dichiarava che sulla rampa di scale percorsa era presente soltanto della
“semplice polvere”, non vi erano delle sostanze oleose, né carente illuminazione, né oggetti di intralcio alla discesa della rampa di scale. Così che merita assolutamente condivisione la decisione del tribunale di Viterbo che ha ritenuto sia che parte appellante non ha provato che lo stato dei luoghi al momento dell'asserita caduta si presentasse come pericoloso,
pag. 7/9 risultando anche, pacificamente, che la pedata degli scalini è fatta di marmo ed è in buono stato di conservazione (cfr. fotografie allegate alla relazione del 27.01.2016), sia che parte appellante non ha provato di aver adottato un comportamento conforme all'ordinaria diligenza e prudenza (art. 1227 c.c.) in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, ossia l'utilizzo del corrimano, di tal chè il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia è stato, in ogni caso, interrotto dal comportamento incauto tenuto da . Parte_1
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello va rigettato. Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante, previa liquidazione come da dispositivo, secondo i minimi tariffari vigenti, dato lo svolgimento del processo, la non complessità della controversia e con espunzione della fase trattazione/istruttoria in quanto non svolte. Per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.984.00 in favore della parte appellata, oltre accessori di legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025
pag. 8/9 La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Raffaella Filoni Dott.ssa MA Grazia Serafin
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