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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/05/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4536/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
2.7.2024, assunto in decisione in data 8.5.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Marcello Puglisi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno (MB), Vicolo
Sole n. 9;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avvocato Nicoletta Bazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno (MB), Via Martino
Bassi n. 8;
RESISTENTE
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._3 Pt_3
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambe con l'Avvocato Nicoletta
[...] C.F._4
Bazzi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Seregno (MB), Via Martino Bassi n. 8;
TERZE CHIAMATE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 8.5.2025 hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di euro 800, di cui 100 euro mensili direttamente a sino al 31.12.2025 e 700 euro a sino al 31.12.2025 per il Pt_2 CP_1 mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di Monza;
dal 1.1.2026 Pt_3
l'importo del contributo sarà di euro 800 per il mantenimento di versato a , oltre al 50% Pt_3 CP_1 delle spese straordinarie come da protocollo di Monza, e ciò sino al 31.12.2026, momento nel quale cesserà ogni obbligo contributivo.
- Le parti sono concordi nel senso che da giugno 2025 pagherà la propria quota parte del mutuo CP_1 sulla casa coniugale, mentre le spese condominiali ordinarie verranno pagate da sino al Pt_1
31.12.2026 sino a concorrenza di 3.000 euro annui.
- Dal 1.1.2027 cesserà l'assegnazione della casa coniugale a . CP_1 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva che con sentenza n. Parte_1
2791/2019 emessa in data 05.12.2019 dal Tribunale di Monza era stato pronunciato il divorzio tra lui e
; che in detta sentenza, resa su conclusioni congiunte, veniva posto a carico Controparte_1 dell'odierno ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie ed mediante il Pt_2 Pt_3 versamento di euro 600 mensili ciascuna, oltre alle spese straordinarie mediche, scolastiche di istruzione di entrambe le figlie nella misura del 60% come dettagliate dalle linee guida del Tribunale di Monza;
che egli si faceva carico altresì sino all'intervenuta autosufficienza economica delle figlie del pagamento integrale della rata di mutuo e delle spese condominiali ordinarie della casa coniugale, queste ultime sino alla concorrenza dell'importo di euro 3.000 e ciò sino al 30.11.2029; che nata il [...], aveva Pt_2 diploma di OSS ed era assunta dalla Cooperativa Artelier, società Cooperativa Sociale, a far tempo dal
20.11.2023 sino al 31.08.2024; che ella aveva precedentemente lavorato presso KOS CARE S.r.l. sino al
31.03.2023, presso la Codess Sociale, Società Cooperativa Sociale sino al settembre 2022, presso la
Birreria Italiana S.r.l. a far tempo dal 25.11.2021 con svariate proroghe contrattuali;
che nata il Pt_3
12.09.2005, aveva conseguito diploma di estetica e lavorava presso la con contratto di CP_2 lavoro a tempo determinato ed aveva precedentemente svolto uno stage presso CT che CP_3 entrambe le figlie erano dunque economicamente autosufficienti;
di non aver mai ricevuto richiesta di rimborso delle spese straordinarie sostenute per le figlie e di pagare le spese condominiali per importi superiori ai 3.000 euro mensili;
domandava la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, anche in punto di pagamento del mutuo e delle spese straordinarie, ovvero in subordine la riduzione di quanto dovuto.
Si costituiva la resistente, la quale esponeva che dopo il trasferimento a Brescia, il padre aveva manifestato disinteresse per le figlie, non aveva esercitato regolarmente il diritto di visita, non aveva acconsentito allo svolgimento di percorsi privatistici per che era stata precedentemente in cura presso CPS;
che la Pt_2 ragazza aveva lavorato con contratti essenzialmente a chiamata, da maggio 2022, restando priva di occupazione da aprile 2023 a maggio 2023 e poi da settembre a novembre 2024; che lavorava oggi Pt_2 in sostituzione di maternità con bambini affetti da disabilità; che la ragazza intendeva lavorare come assistente alla poltrona, in quanto era stata operata alla spalla nel 2022; che ella aveva dunque lavorato con contratti precari e poco remunerativi;
che lavorava come commessa a tempo determinato e Pt_3 contratto in scadenza il 31.12.2024; di essere insegnante di scuola primaria con reddito mensile di euro
1700, insufficiente a sostenere le spese per la casa;
evidenziava che i redditi paterni erano tali da consentire il versamento del contributo;
domandava in ogni caso la sua riduzione a complessivi euro 1000 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie del contributo al mantenimento dovuto dal padre.
Alla udienza del 19.12.2025 le parti rispettivamente dichiaravano: ER : vivo a Brescia in comproprietà con la mai attuale moglie, la quale lavora in Comune Pt_1 con reddito mensile di euro 1600 mensili circa, oltre 13ma credo. L'abitazione è gravata da mutuo di euro 1260 mensili.
Io lavoro a Meda, e poi ho uno studio a Brescia, faccio sempre attività di commercialista e consulenza, con reddito mensile di euro 4500 netti. lavora da circa un anno presso una catena di negozi in ambito di cosmetica, si è diplomata in Pt_3 estetistica e poi ha preso una specializzazione di visual artist, con stipendio mensile di circa 1200 euro con contratto a tempo determinato, che scade adesso, ma sta cercando altre occupazioni. Aveva anche un colloquio. lavora da oltre due Pt_2 anni e mezzo in ambito socio sanitario, OSS, attualmente dovrebbe lavorare a Limbiate fino a maggio del prossimo anno, non so il reddito perché sono peggiorati i rapporti dopo il ricorso.
: vivo a Paderno Dugnano, nella ex casa coniugale sempre gravata da mutuo con rata mensile Email_1 di euro 770 che paga il signor Io lavoro nella scuola primaria a Varedo, co reddito mensile di euro 1700, oltre a Pt_1
13ma. fa la commessa, non quello che lei vorrebbe fare come truccatrice, confermo che il contratto scade il Pt_3
31.12.2024 e mercoledì le hanno detto in modo ufficioso che non le rinnoveranno il contratto e sta cercando nuova occupazione. dal 16.12.2024 sta lavorando in una struttura residenziale di Limbiate, con contratto part time, di Pt_2
6 mesi.
Il Giudice disponeva ex articolo 103 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio con e Pt_3 Pt_2
Nel costituirsi eccepiva di aver svolto alcuni lavori a tempo determinato, di essere allo stato assunta Pt_2 con un contratto a tempo determinato (con scadenza il 31.5.2025), con un part time di 35 ore mensili, e reddito di circa € 1.200,00; di soffrire di forma di ansia e di essere in cura presso psicologa e psichiatra, con terapia farmacologica;
di sentire il padre via messaggio;
eccepiva di aver lavorato come Pt_3 commessa part time presso Milano e successivamente presso NYX, con contratto part time CP_2 di 30 ore e che il contratto scaduto il 31.3.2025 non le era stato rinnovato;
di aver interrotto i rapporti con il padre;
esse concludevano per la determinazione in euro 1000 (500 ciascuna) del contributo al mantenimento dovuto dal padre, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza del 8.5.2025 ed dichiaravano: Pt_2 Pt_3
mi sono diplomata nel 2023 in estetica, e attualmente non sto lavorando, il 31.3.2025 mi è scaduto un contratto Pt_3 di tre mesi e non mi è stato prorogato, lavoravo in un negozio di cosmetici a Milano Centrale con reddito di euro 1200. Dal diploma ad oggi prima ho lavorato come stagista con reddito di 600 euro al mese, come commessa, per 3 mesi, poi ho lavorato da marzo a dicembre 2024 in un altro negozio con reddito di 1100 euro, part time, poi ho fatto questo ultimo lavoro. Io mi sono informata per lavorare come truccatrice presso le agenzie di moda, ma sarebbero contratti a chiamata e dovrei investire in un mio kit. Per quello lavoro, per avere il denaro per acquistare il mio kit.
mi sono diplomata nel 2020 come tecnico dei servizi sociali, inizialmente ho lavorato come cameriera con un Pt_2 contratto a chiamata, da novembre 2021, fino a marzo 2022. Poi mi sono diplomata come OSS e da lì ho cominciato a lavorare in una struttura per disabili, a chiamata, con reddito variabile, di circa 600 neuro mensili netti, ma era molto variabile. Poi ho cercato un lavoro più stabile, ho iniziato a lavorare in una struttura riabilitativa per anziani full time, ma a tempo determinato di 6 mesi, da ottobre 2022 a marzo 2023, con reddito mensile di euro 1300 netti;
poi non mi è stato prorogato il contratto perché ho dovuto operarmi alla spalla, allora ho iniziato a lavorare in una comunità terapeutica per minori con patologie psichiatriche, con reddito di euro 1400/1500 netti al mese, facevo tanti turni, e questo da maggio
2023 a ottobre 2023, era solo una sostituzione ferie. Poi ho trovato lavoro in un'altra comunità tra novembre 2023 e agosto 2024, non hanno rinnovato i contratti perché è cambiata la cooperativa, il reddito era di 1200 euro mensili. Poi ho fatto una lunga ricerca di lavoro, colloqui, ho accettato un lavoro pur di non stare ferma, a 30 km da casa, una sostituzione di maternità, ma sono stata solo un mese. Poi ho trovato lavoro in una struttura più vicino a casa mia, dove lavoro adesso, part time, 35 ore a settimana, a tempo determinato sino al 31.5 con reddito mensile di 1200 netti. Ho fatto un concorso pubblico e sono in graduatoria in attesa di chiamata, e ne farò un altro per lavorare nella ASST Rodhense.
Le parti precisavano le epigrafate conclusioni.
*******
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n°2791/2019 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie Pt_2
21.9.2000 e 12.9.2005) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Pt_3 contemperamento dei contrapposti interessi.
-L'esito del giudizio determina la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 2.7.2024, così provvede: Controparte_1
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 8.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
2.7.2024, assunto in decisione in data 8.5.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Marcello Puglisi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno (MB), Vicolo
Sole n. 9;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avvocato Nicoletta Bazzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno (MB), Via Martino
Bassi n. 8;
RESISTENTE
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._3 Pt_3
(c.f. ), nata a [...] il [...], entrambe con l'Avvocato Nicoletta
[...] C.F._4
Bazzi ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Seregno (MB), Via Martino Bassi n. 8;
TERZE CHIAMATE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 8.5.2025 hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
- Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di euro 800, di cui 100 euro mensili direttamente a sino al 31.12.2025 e 700 euro a sino al 31.12.2025 per il Pt_2 CP_1 mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di Monza;
dal 1.1.2026 Pt_3
l'importo del contributo sarà di euro 800 per il mantenimento di versato a , oltre al 50% Pt_3 CP_1 delle spese straordinarie come da protocollo di Monza, e ciò sino al 31.12.2026, momento nel quale cesserà ogni obbligo contributivo.
- Le parti sono concordi nel senso che da giugno 2025 pagherà la propria quota parte del mutuo CP_1 sulla casa coniugale, mentre le spese condominiali ordinarie verranno pagate da sino al Pt_1
31.12.2026 sino a concorrenza di 3.000 euro annui.
- Dal 1.1.2027 cesserà l'assegnazione della casa coniugale a . CP_1 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva che con sentenza n. Parte_1
2791/2019 emessa in data 05.12.2019 dal Tribunale di Monza era stato pronunciato il divorzio tra lui e
; che in detta sentenza, resa su conclusioni congiunte, veniva posto a carico Controparte_1 dell'odierno ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie ed mediante il Pt_2 Pt_3 versamento di euro 600 mensili ciascuna, oltre alle spese straordinarie mediche, scolastiche di istruzione di entrambe le figlie nella misura del 60% come dettagliate dalle linee guida del Tribunale di Monza;
che egli si faceva carico altresì sino all'intervenuta autosufficienza economica delle figlie del pagamento integrale della rata di mutuo e delle spese condominiali ordinarie della casa coniugale, queste ultime sino alla concorrenza dell'importo di euro 3.000 e ciò sino al 30.11.2029; che nata il [...], aveva Pt_2 diploma di OSS ed era assunta dalla Cooperativa Artelier, società Cooperativa Sociale, a far tempo dal
20.11.2023 sino al 31.08.2024; che ella aveva precedentemente lavorato presso KOS CARE S.r.l. sino al
31.03.2023, presso la Codess Sociale, Società Cooperativa Sociale sino al settembre 2022, presso la
Birreria Italiana S.r.l. a far tempo dal 25.11.2021 con svariate proroghe contrattuali;
che nata il Pt_3
12.09.2005, aveva conseguito diploma di estetica e lavorava presso la con contratto di CP_2 lavoro a tempo determinato ed aveva precedentemente svolto uno stage presso CT che CP_3 entrambe le figlie erano dunque economicamente autosufficienti;
di non aver mai ricevuto richiesta di rimborso delle spese straordinarie sostenute per le figlie e di pagare le spese condominiali per importi superiori ai 3.000 euro mensili;
domandava la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, anche in punto di pagamento del mutuo e delle spese straordinarie, ovvero in subordine la riduzione di quanto dovuto.
Si costituiva la resistente, la quale esponeva che dopo il trasferimento a Brescia, il padre aveva manifestato disinteresse per le figlie, non aveva esercitato regolarmente il diritto di visita, non aveva acconsentito allo svolgimento di percorsi privatistici per che era stata precedentemente in cura presso CPS;
che la Pt_2 ragazza aveva lavorato con contratti essenzialmente a chiamata, da maggio 2022, restando priva di occupazione da aprile 2023 a maggio 2023 e poi da settembre a novembre 2024; che lavorava oggi Pt_2 in sostituzione di maternità con bambini affetti da disabilità; che la ragazza intendeva lavorare come assistente alla poltrona, in quanto era stata operata alla spalla nel 2022; che ella aveva dunque lavorato con contratti precari e poco remunerativi;
che lavorava come commessa a tempo determinato e Pt_3 contratto in scadenza il 31.12.2024; di essere insegnante di scuola primaria con reddito mensile di euro
1700, insufficiente a sostenere le spese per la casa;
evidenziava che i redditi paterni erano tali da consentire il versamento del contributo;
domandava in ogni caso la sua riduzione a complessivi euro 1000 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie del contributo al mantenimento dovuto dal padre.
Alla udienza del 19.12.2025 le parti rispettivamente dichiaravano: ER : vivo a Brescia in comproprietà con la mai attuale moglie, la quale lavora in Comune Pt_1 con reddito mensile di euro 1600 mensili circa, oltre 13ma credo. L'abitazione è gravata da mutuo di euro 1260 mensili.
Io lavoro a Meda, e poi ho uno studio a Brescia, faccio sempre attività di commercialista e consulenza, con reddito mensile di euro 4500 netti. lavora da circa un anno presso una catena di negozi in ambito di cosmetica, si è diplomata in Pt_3 estetistica e poi ha preso una specializzazione di visual artist, con stipendio mensile di circa 1200 euro con contratto a tempo determinato, che scade adesso, ma sta cercando altre occupazioni. Aveva anche un colloquio. lavora da oltre due Pt_2 anni e mezzo in ambito socio sanitario, OSS, attualmente dovrebbe lavorare a Limbiate fino a maggio del prossimo anno, non so il reddito perché sono peggiorati i rapporti dopo il ricorso.
: vivo a Paderno Dugnano, nella ex casa coniugale sempre gravata da mutuo con rata mensile Email_1 di euro 770 che paga il signor Io lavoro nella scuola primaria a Varedo, co reddito mensile di euro 1700, oltre a Pt_1
13ma. fa la commessa, non quello che lei vorrebbe fare come truccatrice, confermo che il contratto scade il Pt_3
31.12.2024 e mercoledì le hanno detto in modo ufficioso che non le rinnoveranno il contratto e sta cercando nuova occupazione. dal 16.12.2024 sta lavorando in una struttura residenziale di Limbiate, con contratto part time, di Pt_2
6 mesi.
Il Giudice disponeva ex articolo 103 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio con e Pt_3 Pt_2
Nel costituirsi eccepiva di aver svolto alcuni lavori a tempo determinato, di essere allo stato assunta Pt_2 con un contratto a tempo determinato (con scadenza il 31.5.2025), con un part time di 35 ore mensili, e reddito di circa € 1.200,00; di soffrire di forma di ansia e di essere in cura presso psicologa e psichiatra, con terapia farmacologica;
di sentire il padre via messaggio;
eccepiva di aver lavorato come Pt_3 commessa part time presso Milano e successivamente presso NYX, con contratto part time CP_2 di 30 ore e che il contratto scaduto il 31.3.2025 non le era stato rinnovato;
di aver interrotto i rapporti con il padre;
esse concludevano per la determinazione in euro 1000 (500 ciascuna) del contributo al mantenimento dovuto dal padre, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Alla udienza del 8.5.2025 ed dichiaravano: Pt_2 Pt_3
mi sono diplomata nel 2023 in estetica, e attualmente non sto lavorando, il 31.3.2025 mi è scaduto un contratto Pt_3 di tre mesi e non mi è stato prorogato, lavoravo in un negozio di cosmetici a Milano Centrale con reddito di euro 1200. Dal diploma ad oggi prima ho lavorato come stagista con reddito di 600 euro al mese, come commessa, per 3 mesi, poi ho lavorato da marzo a dicembre 2024 in un altro negozio con reddito di 1100 euro, part time, poi ho fatto questo ultimo lavoro. Io mi sono informata per lavorare come truccatrice presso le agenzie di moda, ma sarebbero contratti a chiamata e dovrei investire in un mio kit. Per quello lavoro, per avere il denaro per acquistare il mio kit.
mi sono diplomata nel 2020 come tecnico dei servizi sociali, inizialmente ho lavorato come cameriera con un Pt_2 contratto a chiamata, da novembre 2021, fino a marzo 2022. Poi mi sono diplomata come OSS e da lì ho cominciato a lavorare in una struttura per disabili, a chiamata, con reddito variabile, di circa 600 neuro mensili netti, ma era molto variabile. Poi ho cercato un lavoro più stabile, ho iniziato a lavorare in una struttura riabilitativa per anziani full time, ma a tempo determinato di 6 mesi, da ottobre 2022 a marzo 2023, con reddito mensile di euro 1300 netti;
poi non mi è stato prorogato il contratto perché ho dovuto operarmi alla spalla, allora ho iniziato a lavorare in una comunità terapeutica per minori con patologie psichiatriche, con reddito di euro 1400/1500 netti al mese, facevo tanti turni, e questo da maggio
2023 a ottobre 2023, era solo una sostituzione ferie. Poi ho trovato lavoro in un'altra comunità tra novembre 2023 e agosto 2024, non hanno rinnovato i contratti perché è cambiata la cooperativa, il reddito era di 1200 euro mensili. Poi ho fatto una lunga ricerca di lavoro, colloqui, ho accettato un lavoro pur di non stare ferma, a 30 km da casa, una sostituzione di maternità, ma sono stata solo un mese. Poi ho trovato lavoro in una struttura più vicino a casa mia, dove lavoro adesso, part time, 35 ore a settimana, a tempo determinato sino al 31.5 con reddito mensile di 1200 netti. Ho fatto un concorso pubblico e sono in graduatoria in attesa di chiamata, e ne farò un altro per lavorare nella ASST Rodhense.
Le parti precisavano le epigrafate conclusioni.
*******
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza n°2791/2019 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie Pt_2
21.9.2000 e 12.9.2005) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Pt_3 contemperamento dei contrapposti interessi.
-L'esito del giudizio determina la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 2.7.2024, così provvede: Controparte_1
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 8.5.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi