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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/11/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 30/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Grazia D'Errico Presidente dr.ssa Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 30/2022 R.G. di appello avverso sentenza n. 576/2021 resa dal Tribunale di Campobasso, Sezione Civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 30/07/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 2224/2017, avente ad oggetto: Risarcimento danni lesioni personali.
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dagli avv. MORENA Parte_1 C.F._1
AN e BU UI MA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Morena in VIA CARDARELLI N. 34, CAMPOBASSO
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. LUCIANO Nunzio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA MAZZINI 65, CAMPOBASSO
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08/01/2025, svolta tramite il deposito di note scritte:
l'appellante, con gli avv. Morena e Sabusco, “si riporta ai propri scritti difensivi e alle deduzioni, osservazioni e richieste già in atti e contesta quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto, insistendo in particolare nella richiesta di rinnovazione della CTU.”
Pag. 1 a 6 L'avv. Luciano per rassegna le conclusioni “richiamando quelle già esposte nella CP_1 comparsa di costituzione e risposta del 29.04.2022, che devono intendersi richiamate e trascritte, impugnando estensivamente, ancora una volta, tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto ex adverso, ed insiste per il rigetto in toto del gravame con ogni conseguenza di legge, le cui spese di lite dovranno essere poste interamente a carico dell'appellante.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 19/10/2017, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Campobasso, l' per ottenere la sua condanna Controparte_1 al risarcimento dei danni patrimoniali e non, sofferti in conseguenza del sinistro stradale occorsole in data 28/07/2016 in Campobasso, alla località Piazza Venezia;
l'attrice esponeva che in tale data, alle ore 15:30, mentre si stava recando presso la propria attività commerciale sita alla Via Sant'Antonio Abate n. 235, veniva investita violentemente dall'autovettura targata CP073YG, di proprietà e condotta da , che non si avvedeva della presenza dell'attrice, Controparte_2 investendola violentemente, riportando “politrauma con frattura del piatto tibiale laterale dx. Escoriazioni multiple. Rottura corona dentale”. Trattandosi di infortunio “in itinere”, dichiarava di aver ricevuto dall' la complessiva somma di € 20.358,55, con il riconoscimento di un'invalidità CP_3 permanente pari al 14%, e dall'assicurazione convenuta l'ulteriore importo di € 7.100,00. Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi € 121.646,03.
1.1 In data 13/03/2018, si costituiva in giudizio l' chiedendo che fosse dichiarata CP_1
l'improcedibilità della domanda e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto;
all'udienza dell'11/5/2018 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , proprietario del veicolo, il quale non si costituiva e veniva Controparte_2 dichiarato contumace alla successiva udienza del 19/10/2018.
1.3 Istruita la causa con prove documentali e testimoniali ed espletata CTU medico-legale, il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 576/2021 allegata al verbale di udienza del 30/07/2021, accoglieva la domanda per quanto di ragione e condannava e Controparte_4 Controparte_2 in solido al pagamento della somma residua di € 29.262,40 in favore di , oltre al Parte_1 pagamento delle spese di lite e di ctu.
1.4 La sentenza del Tribunale, ricostruito il sinistro anche per mezzo delle dichiarazioni dei testi, perveniva ad un giudizio di esclusiva responsabilità del conducente nella causazione dell'incidente. Liquidava il danno non patrimoniale in base alle risultanze della CTU (con il riconoscimento di un'invalidità permanente pari al 10,25 % e in applicazione delle Tabelle di Milano del 2021), riconoscendo anche la personalizzazione del 30% sull'importo dell'invalidità permanente, per un totale di € 42.718,00 (compresa l'invalidità temporanea assoluta e parziale). Quanto al danno patrimoniale, riconosceva le spese sanitarie documentate, le spese per la consulenza medica, le spese odontoiatriche accertate (nel limite di € 2.200,00) e il danno da mancato guadagno, per un totale di € 14.002,94. Non liquidava il danno da perdita di avviamento dell'attività, né il rimborso delle spese per il mantenimento del locale commerciale. Quantificava il risarcimento complessivo, al netto degli importi già versati all'attrice dall' CP_3
e da in € 29.262,40. CP_1
1.5 Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello , con citazione Parte_1 notificata il 27/01/2022 all' il 31/1/2022 a , a mezzo posta, ed iscritta a ruolo CP_1 CP_2
Pag. 2 a 6 il 28/1/22. L'appellante chiedeva che la Corte volesse così provvedere: “respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, in parziale riforma della sentenza emessa al termine del giudizio di primo grado: 1) previa eventuale rinnovazione della CTU, condannare la Società Assicurativa e il sig. , in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti CP_5 Controparte_2 subiti dall'attrice, sig.ra per la somma ulteriore rispetto a quella di cui alla sentenza di Parte_1 primo grado, pari ad Euro 25.286,66; 2) condannare le parti convenute alla refusione delle spese tutte di causa.”
1.6 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29/04/2022, l' Controparte_1 chiedeva di dichiarare inammissibilità o improcedibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
1.7 All'udienza del 25/05/2022, veniva dichiarato contumace, dato atto della Controparte_2 sua mancata costituzione e verificata la regolarità della notificazione.
1.8 Alla stessa udienza, veniva rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU sollecitata dall'appellante, potendo ricavarsi sufficienti elementi di giudizio dalla consulenza svolta in primo grado.
1.9 All'udienza dell'08/01/2025 la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
2. L'appello è articolato in un unico motivo: I) Contraddittorietà, illogicità e carenza della motivazione in ordine alla determinazione del quantum del risarcimento. Errata quantificazione del danno.
2.1 Con il motivo di appello, viene contestata la quantificazione del danno patrimoniale subito dalla n conseguenza del sinistro, compiuta nella sentenza di primo grado. In particolare, Parte_1
l'appellante contesta il risarcimento di soli € 2.200,00 relativi alle spese odontoiatriche accertate ed effettivamente sostenute, in presenza di un danno molto più consistente, che sarebbe stato forfettariamente quantificato in CTU in complessivi Euro 17.500,00, sulla base del preventivo del dr. . Sostiene di aver sopportato per le cure odontoiatriche, dopo la sentenza di primo Per_1 grado, una spesa di € 9.016,88 e di doversi sottoporre in futuro ad ulteriori interventi odontoiatrici, per una spesa preventivabile di € 2.500,00 per protesi provvisoria, € 7.260,00 per protesi definitiva e una spesa media di € 900,00 annui (per 5 anni) per il mantenimento, in funzione della situazione clinica della paziente;
quantifica un totale di € 23.876,88. Inoltre, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del risarcimento di alcune spese sostenute per l'attività commerciale di parrucchiera (bollette per consumo idrico, luce, telefonia, canone RAI, tassa sui rifiuti, IMU), quantificate in € 1.409,78, come da documentazione di cui all'allegato 6.
3. Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato.
3.1 In primo luogo, è ammissibile la diversa quantificazione delle spese per le cure odontoiatriche (€ 23.876,88 chiesti in appello a fronte dei € 17.500,00 richiesti nella citazione in primo grado), in quanto l'aumento o la specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comportano prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non danno luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. (Cass. 834/2019). Nel caso di specie, la diversa determinazione del quantum delle spese odontoiatriche costituisce una mera specificazione della pretesa, poiché
Pag. 3 a 6 non introduce una nuova voce di danno e si basa sulle medesime lesioni e sul medesimo sinistro oggetto del primo grado.
Allo stesso modo, non costituisce domanda nuova nemmeno la richiesta di spese odontoiatriche sostenute dall'appellante dopo la sentenza di primo grado, in quanto il danno è fondato sullo stesso evento riconosciuto causa della lesione: nel giudizio di risarcimento del danno è consentito all'attore chiedere per la prima volta in appello un risarcimento degli ulteriori danni, provocati dal medesimo illecito, manifestatisi solo in corso di causa (Cass. n. 9453/2013), pur se si tratta di spese sopportate successivamente alla sentenza impugnata.
3.2 Per quanto riguarda la CTU svolta in primo grado, deve innanzitutto osservarsi che non vi si ravvisa nessuna contraddittorietà, in relazione alla quantificazione del danno patrimoniale riguardante le spese odontoiatriche. Il consulente dott. a pag. 7 si limita semplicemente a Per_2 ricostruire la documentazione in suo possesso e la richiesta della danneggiata, richiamando, in particolare, la quantificazione delle spese odontoiatriche compiuta dal CTP, dott. , Per_3 basata sul preventivo dell'odontoiatra dott. , allegato dall'attrice; non afferma che Per_1 devono essere risarcite spese per € 17.500,00 per poi contraddirsi nel liquidare solo € 2.200, come erroneamente sostenuto dall'appellante. Invece, il CTU ha ritenuto che dovessero essere risarcite solo le spese odontoiatriche effettivamente sostenute e non quelle da sostenere in futuro, limitando l'importo di € 17.500,00 ad € 2.200,00 vedi pagg. 12 e 13 della relazione;
la somma è stata specificamente ribadita nelle conclusioni); non è contestata dall'appellante la circostanza che solo le spese per € 2.200,00 erano state effettivamente sostenute;
nella sentenza impugnata è stata liquidata la medesima somma di € 2.200,00 ,come riconosciuta dal CTU a titolo di spese odontoiatriche.
Ad avviso della Corte, si deve rilevare che il CTU, nel liquidare il risarcimento per le spese odontoiatriche nel limite di € 2.200,00, non abbia spiegato in modo esaustivo le motivazioni della riduzione del preventivo di € 7.500,00 (fino all'importo minore di € 2.200,00), in termini di superfluità o non necessità degli interventi programmati per il futuro o eccessiva quantificazione della spesa, ma si è limitato soltanto a riconoscere le spese già sostenute, senza motivare in merito al mancato riconoscimento delle altre spese oggetto del preventivo;
il Tribunale ha acriticamente fatto propria la valutazione del consulente e liquidato solo le spese materialmente sopportate di
€ 2.200,00, senza alcun riferimento alle ulteriori spese future e senza alcuna spiegazione in merito al riconoscimento del CTU di un risarcimento ridotto nel modo esposto.
Diversamente da quanto prospettato dal giudice di prime cure, si ritiene congruo il preventivo dell'odontoiatra dott. prodotto in primo grado (all. 12 citazione primo grado): a fronte Per_1 della rottura della corona dentale subita dalla paziente è stata prevista una terapia odontoiatrica consistente nell'estrazione di due denti, inserimento di tre impianti e realizzazione di una protesi fissa, per un costo totale di € 7.500,00.
Tale preventivo, datato 2016, ancorché relativo a prestazioni da eseguire in futuro al momento della sua produzione (con l'atto di citazione), doveva già ritenersi idoneo e attendibile per fondare la liquidazione del danno patrimoniale futuro. Il Tribunale, pur a fronte della incompletezza e della scarsa argomentazione della CTU in ordine alla quantificazione delle spese odontoiatriche, avrebbe dovuto valorizzare il preventivo prodotto, che, per contenuto e corrispondenza alla lesione accertata (rottura , offriva un parametro più attendibile e concreto di stima. Le spese previste risultano infatti necessarie e causalmente ricollegate alla lesione documentata e non meramente eventuali o ipotetiche.
Pag. 4 a 6 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di risarcimento del danno patrimoniale futuro, non è richiesta la prova dell'assoluta certezza dell'esborso, essendo sufficiente che il suo verificarsi sia sorretto da una ragionevole e fondata attendibilità, desumibile dalle risultanze cliniche e dalla natura delle cure necessarie (Cass. civ., sez. III, n. 23878/2021; conf. Cass. n. 9231/2013).
Ne deriva che il preventivo del dott. , fondato su un piano terapeutico coerente con Per_1 la lesione accertata e sorretto da un grado di attendibilità conforme ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce parametro idoneo per la quantificazione del danno patrimoniale futuro e avrebbe dovuto essere valorizzato già in primo grado.
Di converso, va confermato il rigetto implicito della domanda dell'ulteriore somma di € 10.000,00, richiesta in primo grado e risultante dalla CTP del dott. (all. 13), per la Per_3 sostituzione della protesi per almeno due volte nella vita della paziente;
ad integrazione della decisione del primo giudice si ritiene che tale spesa sia del tutto ipotetica e generica e la sua sopportazione futura appare non sufficientemente provata e non determinata in modo attendibile.
3.3 Per quanto riguarda, invece, le spese successive, documentate tramite un'accurata relazione, allegata all'appello, risulta un esborso di € 9.016,88, per gli interventi realizzati dal dott.
in Francia, in data 3/12/2021 (posizionamento protesi provvisoria) e sono stati Per_4 preventivati esborsi futuri per gli interventi da realizzare (€ 2.500 per seconda protesi provvisoria,
€ 7.260,00 per protesi definitiva, € 600/1.200,00 per fase mantenimento, variabile in funzione della situazione clinica) (cfr. allegati all'appello).
La domanda di risarcimento di tali spese deve essere rigettata.
Pur essendo legittima in linea di principio la scelta del danneggiato di rivolgersi ad una clinica privata o di sottoporsi a cure all'estero (cfr. Cass. 29308/2023 per le cure in struttura privata;
Cass. 21782/2015 per cure all'estero), maggiormente costose rispetto a quelle nazionali, è necessario che tale scelta e tale maggiore spesa siano dettate da esigenze determinate e ragionevoli;
nel caso di specie, l'appellante non ha dedotto nulla in merito alla necessità di sottoporsi a trattamento odontoiatrico all'estero, né ha affermato l'indisponibilità o l'inefficienza di cure analoghe in Italia, a prezzi più contenuti.
D'altronde, il trattamento programmato dal dott. (e realizzato solo parzialmente, Per_1 come attestato dal mancato inserimento della protesi fissa) presenta analogie ed ha un costo molto inferiore rispetto a quello del dott. entrambe si sarebbero concluse, dopo Per_4
l'estrazione dei denti e la realizzazione di protesi rimovibili provvisorie, con l'inserimento di una protesi fissa.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni precedenti, appare congruo riconoscere un ulteriore risarcimento del danno patrimoniale per le cure odontoiatriche pari a € 5.300,00 (corrispondente alla differenza tra € 7.500,00 totali e € 2.200,00 già riconosciuti in primo grado), in conformità al preventivo odontoiatrico del dott. prodotto in primo grado. Per_1
3.4 La richiesta di liquidazione del risarcimento di varie spese sostenute per l'attività commerciale, relative al consumo idrico, ENEL, telefonia, canone RAI, IMU e TARI è inammissibile.
Il rimborso di tali spese era stato chiesto del tutto genericamente nell'atto di citazione in primo grado (punto e) del quantum), nella misura forfettaria di € 3.000,00, senza che fosse fornita alcuna
Pag. 5 a 6 prova al riguardo, ed era stato di conseguenza condivisibilmente disatteso dal giudice di primo grado.
I documenti allegati all'appello aventi ad oggetto le spese sostenute per i predetti consumi dell'attività commerciale, come osservato dall'appellata, non sono ammissibili, perché prodotti per la prima volta in appello e quindi nuovi; i documenti nuovi possono essere proposti in appello soltanto quando la parte non li abbia potuti produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile (art. 345 cpc, terzo comma). Essendo relativi al periodo 2016-2017, tali documenti erano già nella disponibilità dell'attuale appellante all'epoca del primo grado di giudizio e non è stata allegata nessuna causa non imputabile alla parte che giustifichi la loro mancata produzione.
In ogni caso, si osserva anche che tali spese non appaiono causalmente ricollegate all'evento dannoso, né risultano essere diretta conseguenza dello stesso.
4. Quanto alle spese di giudizio va ricordato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 23297/2021; Cass. 27056/2021; Cass. 9064/2018; Cass. n. 3438/2016; Cass. n. 6259/2014).
4.1 Ciò premesso, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, che ha visto l'accoglimento parziale della domanda dell'attrice (domanda in primo grado di oltre € 121.000,00, Parte_1 accolta per circa € 30.000 in primo grado e ulteriori € 5.300 in appello, con accoglimento parziale dello stesso) appare equo disporre la compensazione ¼ delle spese del doppio grado di giudizio e porre a carico dell'appellata i residui 3/4; le spese sono liquidate in dispositivo in CP_1 applicazione del D.M. 55/14 (primo grado) e D.M. 127/22 (appello), in ragione del valore accertato della causa e dell'attività prestata, applicando i parametri medi;
spese di CTU a carico degli appellati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 576/2021 pubblicata in data 30/7/2021 nell'ambito del Parte_1 procedimento n. R.G. 2224/2017, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e , in solido, al pagamento della Controparte_1 Controparte_2 ulteriore somma di € 5.300,00 in favore di;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 di ¾ delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado, per l'intero, in € 759,00 per spese ed € 7254,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, e per il grado di appello, per l'intero in € 355,50 per spese ed in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, disponendo la compensazione di ¼ delle somme innanzi indicate;
spese di CTU a carico degli appellati in solido.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 6/11/25.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Gianfranco Placentino dott. Maria Grazia d'Errico
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Grazia D'Errico Presidente dr.ssa Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 30/2022 R.G. di appello avverso sentenza n. 576/2021 resa dal Tribunale di Campobasso, Sezione Civile, in composizione monocratica, pubblicata in data 30/07/2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 2224/2017, avente ad oggetto: Risarcimento danni lesioni personali.
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dagli avv. MORENA Parte_1 C.F._1
AN e BU UI MA, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Morena in VIA CARDARELLI N. 34, CAMPOBASSO
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. LUCIANO Nunzio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA MAZZINI 65, CAMPOBASSO
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'08/01/2025, svolta tramite il deposito di note scritte:
l'appellante, con gli avv. Morena e Sabusco, “si riporta ai propri scritti difensivi e alle deduzioni, osservazioni e richieste già in atti e contesta quanto ex adverso dedotto, eccepito e prodotto, insistendo in particolare nella richiesta di rinnovazione della CTU.”
Pag. 1 a 6 L'avv. Luciano per rassegna le conclusioni “richiamando quelle già esposte nella CP_1 comparsa di costituzione e risposta del 29.04.2022, che devono intendersi richiamate e trascritte, impugnando estensivamente, ancora una volta, tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto ex adverso, ed insiste per il rigetto in toto del gravame con ogni conseguenza di legge, le cui spese di lite dovranno essere poste interamente a carico dell'appellante.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 19/10/2017, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Campobasso, l' per ottenere la sua condanna Controparte_1 al risarcimento dei danni patrimoniali e non, sofferti in conseguenza del sinistro stradale occorsole in data 28/07/2016 in Campobasso, alla località Piazza Venezia;
l'attrice esponeva che in tale data, alle ore 15:30, mentre si stava recando presso la propria attività commerciale sita alla Via Sant'Antonio Abate n. 235, veniva investita violentemente dall'autovettura targata CP073YG, di proprietà e condotta da , che non si avvedeva della presenza dell'attrice, Controparte_2 investendola violentemente, riportando “politrauma con frattura del piatto tibiale laterale dx. Escoriazioni multiple. Rottura corona dentale”. Trattandosi di infortunio “in itinere”, dichiarava di aver ricevuto dall' la complessiva somma di € 20.358,55, con il riconoscimento di un'invalidità CP_3 permanente pari al 14%, e dall'assicurazione convenuta l'ulteriore importo di € 7.100,00. Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi € 121.646,03.
1.1 In data 13/03/2018, si costituiva in giudizio l' chiedendo che fosse dichiarata CP_1
l'improcedibilità della domanda e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto;
all'udienza dell'11/5/2018 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , proprietario del veicolo, il quale non si costituiva e veniva Controparte_2 dichiarato contumace alla successiva udienza del 19/10/2018.
1.3 Istruita la causa con prove documentali e testimoniali ed espletata CTU medico-legale, il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 576/2021 allegata al verbale di udienza del 30/07/2021, accoglieva la domanda per quanto di ragione e condannava e Controparte_4 Controparte_2 in solido al pagamento della somma residua di € 29.262,40 in favore di , oltre al Parte_1 pagamento delle spese di lite e di ctu.
1.4 La sentenza del Tribunale, ricostruito il sinistro anche per mezzo delle dichiarazioni dei testi, perveniva ad un giudizio di esclusiva responsabilità del conducente nella causazione dell'incidente. Liquidava il danno non patrimoniale in base alle risultanze della CTU (con il riconoscimento di un'invalidità permanente pari al 10,25 % e in applicazione delle Tabelle di Milano del 2021), riconoscendo anche la personalizzazione del 30% sull'importo dell'invalidità permanente, per un totale di € 42.718,00 (compresa l'invalidità temporanea assoluta e parziale). Quanto al danno patrimoniale, riconosceva le spese sanitarie documentate, le spese per la consulenza medica, le spese odontoiatriche accertate (nel limite di € 2.200,00) e il danno da mancato guadagno, per un totale di € 14.002,94. Non liquidava il danno da perdita di avviamento dell'attività, né il rimborso delle spese per il mantenimento del locale commerciale. Quantificava il risarcimento complessivo, al netto degli importi già versati all'attrice dall' CP_3
e da in € 29.262,40. CP_1
1.5 Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello , con citazione Parte_1 notificata il 27/01/2022 all' il 31/1/2022 a , a mezzo posta, ed iscritta a ruolo CP_1 CP_2
Pag. 2 a 6 il 28/1/22. L'appellante chiedeva che la Corte volesse così provvedere: “respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, in parziale riforma della sentenza emessa al termine del giudizio di primo grado: 1) previa eventuale rinnovazione della CTU, condannare la Società Assicurativa e il sig. , in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti CP_5 Controparte_2 subiti dall'attrice, sig.ra per la somma ulteriore rispetto a quella di cui alla sentenza di Parte_1 primo grado, pari ad Euro 25.286,66; 2) condannare le parti convenute alla refusione delle spese tutte di causa.”
1.6 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29/04/2022, l' Controparte_1 chiedeva di dichiarare inammissibilità o improcedibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata.
1.7 All'udienza del 25/05/2022, veniva dichiarato contumace, dato atto della Controparte_2 sua mancata costituzione e verificata la regolarità della notificazione.
1.8 Alla stessa udienza, veniva rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU sollecitata dall'appellante, potendo ricavarsi sufficienti elementi di giudizio dalla consulenza svolta in primo grado.
1.9 All'udienza dell'08/01/2025 la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.
2. L'appello è articolato in un unico motivo: I) Contraddittorietà, illogicità e carenza della motivazione in ordine alla determinazione del quantum del risarcimento. Errata quantificazione del danno.
2.1 Con il motivo di appello, viene contestata la quantificazione del danno patrimoniale subito dalla n conseguenza del sinistro, compiuta nella sentenza di primo grado. In particolare, Parte_1
l'appellante contesta il risarcimento di soli € 2.200,00 relativi alle spese odontoiatriche accertate ed effettivamente sostenute, in presenza di un danno molto più consistente, che sarebbe stato forfettariamente quantificato in CTU in complessivi Euro 17.500,00, sulla base del preventivo del dr. . Sostiene di aver sopportato per le cure odontoiatriche, dopo la sentenza di primo Per_1 grado, una spesa di € 9.016,88 e di doversi sottoporre in futuro ad ulteriori interventi odontoiatrici, per una spesa preventivabile di € 2.500,00 per protesi provvisoria, € 7.260,00 per protesi definitiva e una spesa media di € 900,00 annui (per 5 anni) per il mantenimento, in funzione della situazione clinica della paziente;
quantifica un totale di € 23.876,88. Inoltre, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del risarcimento di alcune spese sostenute per l'attività commerciale di parrucchiera (bollette per consumo idrico, luce, telefonia, canone RAI, tassa sui rifiuti, IMU), quantificate in € 1.409,78, come da documentazione di cui all'allegato 6.
3. Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato.
3.1 In primo luogo, è ammissibile la diversa quantificazione delle spese per le cure odontoiatriche (€ 23.876,88 chiesti in appello a fronte dei € 17.500,00 richiesti nella citazione in primo grado), in quanto l'aumento o la specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comportano prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non danno luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. (Cass. 834/2019). Nel caso di specie, la diversa determinazione del quantum delle spese odontoiatriche costituisce una mera specificazione della pretesa, poiché
Pag. 3 a 6 non introduce una nuova voce di danno e si basa sulle medesime lesioni e sul medesimo sinistro oggetto del primo grado.
Allo stesso modo, non costituisce domanda nuova nemmeno la richiesta di spese odontoiatriche sostenute dall'appellante dopo la sentenza di primo grado, in quanto il danno è fondato sullo stesso evento riconosciuto causa della lesione: nel giudizio di risarcimento del danno è consentito all'attore chiedere per la prima volta in appello un risarcimento degli ulteriori danni, provocati dal medesimo illecito, manifestatisi solo in corso di causa (Cass. n. 9453/2013), pur se si tratta di spese sopportate successivamente alla sentenza impugnata.
3.2 Per quanto riguarda la CTU svolta in primo grado, deve innanzitutto osservarsi che non vi si ravvisa nessuna contraddittorietà, in relazione alla quantificazione del danno patrimoniale riguardante le spese odontoiatriche. Il consulente dott. a pag. 7 si limita semplicemente a Per_2 ricostruire la documentazione in suo possesso e la richiesta della danneggiata, richiamando, in particolare, la quantificazione delle spese odontoiatriche compiuta dal CTP, dott. , Per_3 basata sul preventivo dell'odontoiatra dott. , allegato dall'attrice; non afferma che Per_1 devono essere risarcite spese per € 17.500,00 per poi contraddirsi nel liquidare solo € 2.200, come erroneamente sostenuto dall'appellante. Invece, il CTU ha ritenuto che dovessero essere risarcite solo le spese odontoiatriche effettivamente sostenute e non quelle da sostenere in futuro, limitando l'importo di € 17.500,00 ad € 2.200,00 vedi pagg. 12 e 13 della relazione;
la somma è stata specificamente ribadita nelle conclusioni); non è contestata dall'appellante la circostanza che solo le spese per € 2.200,00 erano state effettivamente sostenute;
nella sentenza impugnata è stata liquidata la medesima somma di € 2.200,00 ,come riconosciuta dal CTU a titolo di spese odontoiatriche.
Ad avviso della Corte, si deve rilevare che il CTU, nel liquidare il risarcimento per le spese odontoiatriche nel limite di € 2.200,00, non abbia spiegato in modo esaustivo le motivazioni della riduzione del preventivo di € 7.500,00 (fino all'importo minore di € 2.200,00), in termini di superfluità o non necessità degli interventi programmati per il futuro o eccessiva quantificazione della spesa, ma si è limitato soltanto a riconoscere le spese già sostenute, senza motivare in merito al mancato riconoscimento delle altre spese oggetto del preventivo;
il Tribunale ha acriticamente fatto propria la valutazione del consulente e liquidato solo le spese materialmente sopportate di
€ 2.200,00, senza alcun riferimento alle ulteriori spese future e senza alcuna spiegazione in merito al riconoscimento del CTU di un risarcimento ridotto nel modo esposto.
Diversamente da quanto prospettato dal giudice di prime cure, si ritiene congruo il preventivo dell'odontoiatra dott. prodotto in primo grado (all. 12 citazione primo grado): a fronte Per_1 della rottura della corona dentale subita dalla paziente è stata prevista una terapia odontoiatrica consistente nell'estrazione di due denti, inserimento di tre impianti e realizzazione di una protesi fissa, per un costo totale di € 7.500,00.
Tale preventivo, datato 2016, ancorché relativo a prestazioni da eseguire in futuro al momento della sua produzione (con l'atto di citazione), doveva già ritenersi idoneo e attendibile per fondare la liquidazione del danno patrimoniale futuro. Il Tribunale, pur a fronte della incompletezza e della scarsa argomentazione della CTU in ordine alla quantificazione delle spese odontoiatriche, avrebbe dovuto valorizzare il preventivo prodotto, che, per contenuto e corrispondenza alla lesione accertata (rottura , offriva un parametro più attendibile e concreto di stima. Le spese previste risultano infatti necessarie e causalmente ricollegate alla lesione documentata e non meramente eventuali o ipotetiche.
Pag. 4 a 6 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di risarcimento del danno patrimoniale futuro, non è richiesta la prova dell'assoluta certezza dell'esborso, essendo sufficiente che il suo verificarsi sia sorretto da una ragionevole e fondata attendibilità, desumibile dalle risultanze cliniche e dalla natura delle cure necessarie (Cass. civ., sez. III, n. 23878/2021; conf. Cass. n. 9231/2013).
Ne deriva che il preventivo del dott. , fondato su un piano terapeutico coerente con Per_1 la lesione accertata e sorretto da un grado di attendibilità conforme ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce parametro idoneo per la quantificazione del danno patrimoniale futuro e avrebbe dovuto essere valorizzato già in primo grado.
Di converso, va confermato il rigetto implicito della domanda dell'ulteriore somma di € 10.000,00, richiesta in primo grado e risultante dalla CTP del dott. (all. 13), per la Per_3 sostituzione della protesi per almeno due volte nella vita della paziente;
ad integrazione della decisione del primo giudice si ritiene che tale spesa sia del tutto ipotetica e generica e la sua sopportazione futura appare non sufficientemente provata e non determinata in modo attendibile.
3.3 Per quanto riguarda, invece, le spese successive, documentate tramite un'accurata relazione, allegata all'appello, risulta un esborso di € 9.016,88, per gli interventi realizzati dal dott.
in Francia, in data 3/12/2021 (posizionamento protesi provvisoria) e sono stati Per_4 preventivati esborsi futuri per gli interventi da realizzare (€ 2.500 per seconda protesi provvisoria,
€ 7.260,00 per protesi definitiva, € 600/1.200,00 per fase mantenimento, variabile in funzione della situazione clinica) (cfr. allegati all'appello).
La domanda di risarcimento di tali spese deve essere rigettata.
Pur essendo legittima in linea di principio la scelta del danneggiato di rivolgersi ad una clinica privata o di sottoporsi a cure all'estero (cfr. Cass. 29308/2023 per le cure in struttura privata;
Cass. 21782/2015 per cure all'estero), maggiormente costose rispetto a quelle nazionali, è necessario che tale scelta e tale maggiore spesa siano dettate da esigenze determinate e ragionevoli;
nel caso di specie, l'appellante non ha dedotto nulla in merito alla necessità di sottoporsi a trattamento odontoiatrico all'estero, né ha affermato l'indisponibilità o l'inefficienza di cure analoghe in Italia, a prezzi più contenuti.
D'altronde, il trattamento programmato dal dott. (e realizzato solo parzialmente, Per_1 come attestato dal mancato inserimento della protesi fissa) presenta analogie ed ha un costo molto inferiore rispetto a quello del dott. entrambe si sarebbero concluse, dopo Per_4
l'estrazione dei denti e la realizzazione di protesi rimovibili provvisorie, con l'inserimento di una protesi fissa.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni precedenti, appare congruo riconoscere un ulteriore risarcimento del danno patrimoniale per le cure odontoiatriche pari a € 5.300,00 (corrispondente alla differenza tra € 7.500,00 totali e € 2.200,00 già riconosciuti in primo grado), in conformità al preventivo odontoiatrico del dott. prodotto in primo grado. Per_1
3.4 La richiesta di liquidazione del risarcimento di varie spese sostenute per l'attività commerciale, relative al consumo idrico, ENEL, telefonia, canone RAI, IMU e TARI è inammissibile.
Il rimborso di tali spese era stato chiesto del tutto genericamente nell'atto di citazione in primo grado (punto e) del quantum), nella misura forfettaria di € 3.000,00, senza che fosse fornita alcuna
Pag. 5 a 6 prova al riguardo, ed era stato di conseguenza condivisibilmente disatteso dal giudice di primo grado.
I documenti allegati all'appello aventi ad oggetto le spese sostenute per i predetti consumi dell'attività commerciale, come osservato dall'appellata, non sono ammissibili, perché prodotti per la prima volta in appello e quindi nuovi; i documenti nuovi possono essere proposti in appello soltanto quando la parte non li abbia potuti produrre in primo grado per causa ad essa non imputabile (art. 345 cpc, terzo comma). Essendo relativi al periodo 2016-2017, tali documenti erano già nella disponibilità dell'attuale appellante all'epoca del primo grado di giudizio e non è stata allegata nessuna causa non imputabile alla parte che giustifichi la loro mancata produzione.
In ogni caso, si osserva anche che tali spese non appaiono causalmente ricollegate all'evento dannoso, né risultano essere diretta conseguenza dello stesso.
4. Quanto alle spese di giudizio va ricordato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 23297/2021; Cass. 27056/2021; Cass. 9064/2018; Cass. n. 3438/2016; Cass. n. 6259/2014).
4.1 Ciò premesso, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, che ha visto l'accoglimento parziale della domanda dell'attrice (domanda in primo grado di oltre € 121.000,00, Parte_1 accolta per circa € 30.000 in primo grado e ulteriori € 5.300 in appello, con accoglimento parziale dello stesso) appare equo disporre la compensazione ¼ delle spese del doppio grado di giudizio e porre a carico dell'appellata i residui 3/4; le spese sono liquidate in dispositivo in CP_1 applicazione del D.M. 55/14 (primo grado) e D.M. 127/22 (appello), in ragione del valore accertato della causa e dell'attività prestata, applicando i parametri medi;
spese di CTU a carico degli appellati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 576/2021 pubblicata in data 30/7/2021 nell'ambito del Parte_1 procedimento n. R.G. 2224/2017, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna e , in solido, al pagamento della Controparte_1 Controparte_2 ulteriore somma di € 5.300,00 in favore di;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 di ¾ delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado, per l'intero, in € 759,00 per spese ed € 7254,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, e per il grado di appello, per l'intero in € 355,50 per spese ed in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, disponendo la compensazione di ¼ delle somme innanzi indicate;
spese di CTU a carico degli appellati in solido.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 6/11/25.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Gianfranco Placentino dott. Maria Grazia d'Errico
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