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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/12/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4224/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
EA CA Presidente
ES SC UD
IN RI UD relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto depositato in data 26/08/2025 da:
Parte_1
con l'avv. SABEI FRANCESCA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. MARTON CHIARAMARIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato il ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato il 9.10.1982 a Venezia con la sig.ra Controparte_1
1 Egli ha altresì chiesto la revoca della previsione di mantenimento in favore dei figli, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
Il ricorrente ha riferito di essersi separato nel 1991, con provvedimento omologato dal Tribunale di
Treviso.
Costituitasi la resistente, ella ha precisato che, a seguito della pronuncia di separazione, la convivenza era ripresa, per poi venire nuovamente interrotta venuta meno l'affectio coniugalis.
La sig.ra non si è opposta alla domanda di divorzio, né alle ulteriori due domande di revoca. CP_1
Comparse le parti all'udienza del 16.12.25, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande, mentre la resistente ha aderito alle stesse, nulla opponendo.
I procuratori delle parti hanno quindi precisato congiuntamente le conclusioni.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 09/10/1982 da Parte_1
e trascritto al n. 151, Parte I, Anno 1982 del registro degli atti di matrimonio Controparte_1
del Comune di VENEZIA;
Revoca l'obbligo, previsto in capo al sig. , alla contribuzione al mantenimento in favore Parte_1
dei figli, ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Revoca l'assegnazione della casa coniugale già disposta in favore della sig.ra CP_1
2 Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Presidente
EA CA
Il UD rel. ed est.
IN RI
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