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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: PINTO Dott. Diego Rosario Antonio PRESIDENTE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE
riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3220 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 20. 9. 2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c. TRA
(già giusta Parte_1 Controparte_1 mutamento di denominazione sociale per atto Notaio Dr.
[...] di Bologna del 28.06.2011 rep. n. 8724 Racc. n. 5812 registrato Per_1
a Bologna il 29.06.11, con sede legale in Bologna alla Piazza della Costituzione n. 2, iscritta al Registro delle Società presso il Tribunale di Bologna, codice fiscale , in persona del legale rappresentante P.IVA_1
p.t., e Dirigente nato a [...] [...], c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Ettore C.F._1
Cappuccio c.f. , giusta procura generale per Notaio C.F._2
Dr. di Bologna repertorio n. 60.011 del 22 gennaio 2008 Persona_2 registrata a Bologna ufficio 2 il 24.01.08 serie 1T al n. 1158, fax 081
5607096, PEC elettivamente Email_1 domiciliata con lo stesso presso il suo domicilio digitale eletto cui inviare comunicazioni e notificazioni di cancelleria o di parte ai sensi dell'art. 16 sexies Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012, e con sede in Bologna Piazza Sergio Vieira de Mello Controparte_3
n.6, capitale sociale € 290.122.715,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, con numero iscrizione, partita iva e codice fiscale , società soggetta ad attività di P.IVA_2 P.IVA_3 direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.a. e facente parte del Gruppo Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, giusta Pt_1 scissione parziale avvenuta per atto Notaio Dott. di Persona_3
Bologna del 16 gennaio 2018 Rep. n. 61747 – Racc. n. 39628, ha acquisito r.g. n. 1 da Unipol Banca S.p.A., con sede legale in Bologna Piazza della
Costituzione n. 2, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale C.F. - P.IVA il compendio aziendale P.IVA_3 P.IVA_2 costituito dal portafoglio crediti della Banca, comprensivo di contratti, garanzie e ogni altro rapporto giuridico ad esso relativi (denominato il
“Compendio Scisso”), con esclusione di quelli derivanti da finanziamenti per leasing e da impegni per firma;
in forza della scissione parziale proporzionale, la Società è quindi subentrata nella titolarità dei crediti sopra descritti e rientranti nel Compendio Scisso, tra i quali, quello relativo al presente atto, come da estratto dell'atto ricognitivo, in persona del legale rappresentante p.t., IG.ra , c.f. Controparte_4 CodiceFiscale_3 procuratore speciale in virtù dei poteri conferiti con procura speciale rogata il 2.03.18 dal Notaio rep. 15209/5123 registrata a Bologna Persona_4 il 2.03.18 al n.3741 Serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Ettore Cappuccio c.f. , presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in Napoli alla via Domenico Fontana n.30, giusta procura in calce al presente atto, rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine firmata digitalmente, fax 081 5607096, ed elettivamente domiciliata con lo stesso presso il suo domicilio digitale eletto con la pec: cui inviare comunicazioni e Email_1 notificazioni di cancelleria o di parte ai sensi dell'art.16 sexies Decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 convertito in legge, con modifiche, dalla L.17.12.2012 n.221 con decorrenza dal 19.12.2012 APPELLANTE
E
CP_5
APPELLATO CONTUMACE E
con sede a Milano, via Controparte_6
Valtellina 15/17, capitale sociale di € 100.000,00 interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi, codice fiscale e P. I.V.A. , in persona del P.IVA_4 procuratore speciale Dott.ssa , nata a [...] Controparte_7 in data 17/12/1981 (CF. ), in virtù dei poteri alla C.F._4 stessa conferiti, giusta procura speciale del 24/05/2021 autenticata dal Notaio Dr. rep. 144391, racc. 37236 registrata a Milano Persona_5
DP II il 27/05/2021, al numero 54297 serie 1T, rilasciata dal dott.
[...]
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Per_6
Amministrazione di in forza del verbale del Controparte_6
Consiglio di Amministrazione del 13/05/2021, come da procura speciale ai rogiti del Notaio di Roma, rep.7774, racc.4685, registrata Persona_7
r.g. n. 2 a Roma 3 in data 08/07/19 al n.ro 16888 Serie 1T, non in proprio ma nella qualità di mandataria Parte_2
(già
[...] Controparte_8
, con sede in Napoli, Via Santa Brigida n.39, C.F. ,
[...] P.IVA_5 capitale sociale € 655.153.674,00 i.v., socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze, iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93 al n° 6, rappresentata e difesa, giusta procura come da separato atto, dall'Avv. Giuseppe Abenavoli (C.F. ) C.F._5 con studio in Napoli, alla Piazza Piedigrotta, 9 (cap. 80122), ove elettivamente domicilia;
si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni, ai sensi e per gli effetti di legge, alla PEC
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INTERVENUTA OGGETTO: Contratti bancari - Appello avverso la sentenza n. 2430/2018 emessa dal Tribunale di Velletri il 20/11/18 CONCLUSIONI: All'udienza del 20. 9. 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da scritti difensivi in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto dagli odierni appellanti avverso la sentenza di cui in premessa del Tribunale di Velletri. Il Tribunale rispetto alla citazione in giudizio da parte di , CP_5 che aveva premesso di intrattenere rapporto di conto corrente n. 1292-3 presso l – Filiale di Palestrina, conto acceso in epoca Parte_1 successiva all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 ed assistito da apertura di credito di € 250.000,00, previo rilascio di fideiussione omnibus, ed aveva promosso nei confronti di azione di Parte_1 accertamento negativo del credito, instando per l'esatta determinazione del rapporto dare - avere tra le parti, anche a mezzo di apposita CTU contabile, e per la condanna della alla restituzione di quanto indebitamente Pt_1 percepito nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, così aveva statuito:
a) Dichiara inammissibile l'azione di ripetizione di indebito proposta da nei confronti di CP_5 Parte_1
b) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da nei Parte_1 confronti di;
CP_5
c) Compensa per la metà le spese di causa tra le parti e condanna l'attore alla refusione della restante metà in favore di parte convenuta, che si liquida in € 5.171,5 per compenso ex D.M. 55/2014 , rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge. Con atto ritualmente notificato l'odierna appellante ha impugnato detta sentenza per chiederne la sua integrale riforma, e per rassegnare le seguenti conclusioni: L'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, voglia accogliere, per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, il presente appello e,
r.g. n. 3 per l'effetto, dichiarare nulla ovvero riformare la Sentenza n. 2430/2018 emessa dal Tribunale di Velletri, G.U. Dott.ssa Amelia Pellettieri, a definizione del procedimento R.G. n. 6320/2015, pubblicata il 20.11.2018 e non notificata e così si chiede che: In via principale in accoglimento della domanda riconvenzionale
- Venga accertato il saldo a debito sul conto corrente sottoscritto dal IG.
con condanna di questi al pagamento della somma di € CP_5
243.189,00 quale esposizione debitoria totale, come da estratto conto dal 31.12.2015 al 19.01.2016 oltre interessi al tasso di mora contrattuale previsto dalle singole scadenze al soddisfo nonché € 32.190,00 quale sconfino sulle linee di credito accordate, oltre interessi al tasso di mora contrattuale previsto del Euribor 3M +8,00 per il periodo 16.4.14/25.5.15 e del Euribor 3M +5,50 per il periodo 26.5.15 in poi, determinato dall'addebito delle competenze trimestrali e dal mancato rispetto del piano di rientro (ultima delibera del 26.05.2015 che prevede un PDR, sottoscritto da controparte, di € 60.000,00 in 12 mesi con rata finale di € 191.000,00 ed inizio piano dal 31.05.2015) per una somma complessiva di € 275.379,00 e successivi incrementi della debitoria, il tutto oltre interessi di mora ai tassi indicati sulle singole voci come previsti in contratto dalle singole scadenze al soddisfo, e quindi per una somma complessiva di € 283.817,12 alla data dell'8.2.2019, come da estratto conto sofferenza, oltre interessi e accessori come sopra indicati;
In subordine, si chiede che
- l'adita Corte di Appello, nella denegata ipotesi in cui, condividendo le motivazioni rese dal Tribunale di Velletri, ritenga che a cagione della perdurante vigenza del rapporto bancario non sia possibile accogliere la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca, voglia, analogamente a quanto statuito per la domanda di parte attrice, dichiarare la inammissibilità della domanda riconvenzionale stessa, e non il suo rigetto, facendo salvo, in ogni caso, il diritto della società appellante di agire in ogni momento per l'accertamento e la tutela del proprio credito, nelle more passato a sofferenza;
In estremo subordine, ove vengano denegate le superiori domande si chiede che:
- Venga dichiarato il difetto di procedibilità della domanda riconvenzionale per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010, e per l'effetto, venga dichiarata nulla e/o annullata la sentenza nella parte in cui rigetta la domanda riconvenzionale stessa;
il tutto con condanna di parte appellata alla refusione integrale delle spese del primo grado in favore di e di quelle del presente grado Parte_1 in favore delle appellanti in solido.
Con provvedimento in data 14. 5. 2019 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
r.g. n. 4 Si costituiva affermando di intervenire nel Controparte_9 presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art 111 c.p.c. in sostituzione della , riportandosi alle conclusioni da quest'ultima già Controparte_3 rassegnate. Con ordinanza in data 30. 9. 2020 veniva dichiarata la contumacia di
. CP_5
All'udienza del 20. 9. 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui agli artt. 190 e 352 c. p. c. L'appello è fondato e deve essere accolto. L'appellante ha dedotto tre motivi di gravame. Con il primo ha lamentato l'erronea valutazione delle prove e della comprovata scadenza ed estinzione del rapporto di apertura di credito, contestando che il credito non fosse certo, liquido ed esigibile. L'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata che ha rigettato la domanda riconvenzionale della banca convenuta sull'assunto erroneo che il credito non fosse certo ed esigibile. La domanda riconvenzionale proposta da aveva ad oggetto Parte_1 innanzitutto l'accertamento del saldo debitore del conto corrente n. 1292-3 intestato al IG. e, conseguentemente, la condanna di questi CP_5 al pagamento della somma di € 243.189,00 quale esposizione debitoria totale, come da estratto conto dal 31.12.2015 al 19.01.2016, oltre interessi al tasso di mora contrattuale previsto dalle singole scadenze al soddisfo nonché € 32.190,00 quale sconfino sulle linee di credito accordate, oltre interessi al tasso di mora contrattuale previsto del Euribor 3M +8,00 per il periodo 16.4.14/25.5.15 e del Euribor 3M +5,50 per il periodo 26.5.15 in poi, determinato dall'addebito delle competenze trimestrali e dal mancato rispetto del piano di rientro (ultima delibera del 26.05.2015 che prevede un PDR, sottoscritto da controparte, di € 60.000,00 in 12 mesi con rata finale di € 191.000,00 ed inizio piano dal 31.05.2015) per una somma complessiva di € 275.379,00 e successivi incrementi della debitoria, il tutto oltre interessi di mora ai tassi indicati sulle singole voci come previsti in contratto dalle singole scadenze al soddisfo. Il Tribunale ha rigettato la suddetta domanda riconvenzionale perché il rapporto di conto corrente non era stato chiuso in corso di giudizio, affermando, peraltro sul presupposto che anche il rapporto di apertura di credito in conto corrente fosse ancora in essere, che “fino a che il conto è aperto, ben possono intervenire rimesse sul conto da parte del cliente con evidenti ripercussioni sul quantum richiesto dalla ” e che pertanto il Pt_1 credito della allo stato non era né certo né esigibile. Pt_1
Il Tribunale avrebbe errato sia nel ritenere che il rapporto di apertura di credito fosse ancora in corso, sia nel ritenere che la chiusura del conto corrente costituisse condizione necessaria per l'accertamento del credito vantato dalla oltre che per la sua esigibilità. Pt_1
r.g. n. 5 Il credito vantato da (poi ceduto a in Parte_1 CP_3 virtù di atto di scissione allegato), derivava, come documentato nel primo grado di giudizio, dal saldo debitore del conto corrente n. 1292-3 alla data del 31.3.2016, determinatosi in conseguenza del mancato rispetto del piano di rientro sottoscritto dal sig. il 27.5.2015; e con la scrittura del CP_5
27.5.2015 il sig. titolare del conto 1292-3, aveva dichiarato di CP_5 rinunciare agli affidamenti a suo tempo concessi, riconoscendosi debitore della somma di € 250.866,70 quale saldo del conto indicato, alla cui graduale copertura si impegnava a mezzo di versamenti da effettuarsi nel rispetto del piano così pattuito: € 5.000,00 mensile dal 31.5.2015 al 30.04.2016 (per un totale in linea capitale di € 60.000,00) ed € 191.000,00, in un'unica rata, al 30.04.2016, oltre interessi spese ed accessori da contabilizzarsi trimestralmente al tasso Eur 3M+5,50 ed alle altre condizioni economiche indicate nel documento di sintesi ad esso allegato. A fronte del piano di rientro la banca aveva accordato due linee di credito (un'apertura di credito di € 60.000,00 ed un'apertura di credito di € 190.000,00) entrambe a tempo determinato e con scadenza il 30.04.2016, giusta documenti in atti;
e sempre a termini della scrittura del 27.5.2015, in caso di inadempienza anche di una sola rata la Banca creditrice sarebbe stata libera di procedere per il recupero dell'importo dovuto per capitale, interessi ed accessori come sopra indicati, da intendersi sin da quel momento liquido ed esigibile, senza necessità di diffida o messa in mora, intendendosi il correntista decaduto dal beneficio di ogni termine con effetto immediato (doc. 6- 7 fascicolo primo grado parte convenuta). Quindi, in virtù delle pattuizioni intercorse, atteso il mancato rispetto del piano di rientro, con conseguente decadenza dal beneficio del termine e senza necessità di diffida o messa in mora (insita in ogni caso nella proposizione della stessa domanda riconvenzionale e comunque superflua, attesa l'azione preventiva di accertamento negativo del credito spiegata dal correntista), già alla data del 19.1.2016 il saldo debitore del conto corrente n. 1292-3 pari ad € 243.189,00 (come da estratti conto in atti) sarebbe stato liquido ed esigibile;
e nessun dubbio sull'esigibilità delle somme si sarebbe potuto nutrire in conseguenza della scadenza, in data 30.4.2016, delle linee di fido accordate, posto che ai sensi degli artt. 1183 e 1219, comma 2, n. 3, c.c., il correntista, anche senza una espressa richiesta in tal senso da parte della banca è tenuto alla restituzione immediata delle somme utilizzate, fatta salva una differente pattuizione contrattuale. La scadenza del termine pattuito integrerebbe una causa di estinzione del rapporto di apertura di credito, ed il cliente non potrebbe, ma dovrebbe effettuare rimesse a copertura dello scoperto con piena legittimazione della di agire per l'accertamento ed il recupero del proprio correlato Pt_1 credito, indipendentemente dalla chiusura del rapporto. Pur essendo vero che al momento della proposizione della domanda riconvenzionale il conto corrente risultava ancora aperto, non sarebbe r.g. n. 6 altrettanto vero che il credito vantato dalla in virtù del saldo Pt_1 debitore esposto dagli estratti conto prodotti, non fosse certo (o quantomeno accertabile) e senz'altro esigibile già dalla data del 19.1.2016 (per decadenza dal beneficio del termine), ovvero, in ogni caso, da quella del 30. 4. 2016. La inoltre, con la produzione, in uno alla seconda Pt_1 memoria ex art. 183, 6° co, c.p.c, di tutti gli estratti conto fino al 31.3.2016 del contratto di conto corrente e dei documenti di sintesi, avrebbe dimostrato l'esistenza del suddetto credito certo, ovvero, ben suscettibile dell'accertamento specificamente richiesto dalla stessa e non di meno esigibile. Il giudice di prime cure, trascurando ingiustificatamente la documentazione offerta a corredo della domanda riconvenzionale, peraltro fondata proprio sul mancato rispetto del piano di rientro di cui alla scrittura del 27.5.2015, si sarebbe erroneamente convinto dell'esatto contrario, affermando che il credito non fosse né certo né esigibile. Dovrebbe, quindi, essere accertato e dichiarato il credito della Pt_1 ceduto all'odierna appellante, (peraltro nelle more
[...] CP_3 passato a sofferenza), nella misura complessiva di € 275.379,00 (di cui: € 243.189,00 quale saldo debitore del conto corrente, come da estratto conto dal 31.12.2015 al 19.01.2016, oltre interessi al tasso di mora contrattuale previsto dalle singole scadenze al soddisfo, come da piano di rientro del 27.5.2015; € 32.190,00 quale sconfino sulle linee di credito accordate, oltre interessi al tasso di mora contrattuale previsto del Euribor 3M +8,00 per il periodo 16.4.14/25.5.15 e del Euribor 3M +5,50 per il periodo 26.5.15 in poi, determinato dall'addebito delle competenze trimestrali e dal mancato rispetto del piano di rientro) e successivi incrementi della debitoria oltre interessi di mora ai tassi indicati sulle singole voci come previsti in contratto dalle singole scadenze al soddisfo, e quindi, ad oggi per una somma complessiva di € 283.817,12 alla data dell'8.2.2019 (come da estratto conto crediti in sofferenza dell'8.2.2019), oltre interessi e accessori come sopra indicati. Con il secondo motivo sono state lamentate l'errata qualificazione della domanda e la motivazione illogica e contraddittoria. L'appellante ha anche eccepito il vizio di illogica e contraddittoria motivazione della sentenza gravata, in quanto essa, rispetto alle domande formulate dalle parti, pur allegando presupposti motivi (ragioni in fatto ed in diritto) sostanzialmente analoghi, sarebbe giunta a conclusioni differenti dichiarando, quanto alla domanda attrice, la sua inammissibilità ed, invece, quanto alla domanda riconvenzionale, il suo rigetto, con illegittima ed ingiustificata sperequazione delle posizioni processuali. Infatti, il Tribunale ha affermato che: “L'azione di ripetizione di indebito è tuttavia improponibile fino a che non venga chiuso il rapporto, coerentemente con l'insegnamento espresso da Cass. Civ. SSUU 24418/2010 , atteso che se viene dedotto e provato (anche se nel caso di
r.g. n. 7 specie la prova documentale del rapporto è stata fornita da parte convenuta) che il conto corrente è assistito da apertura di credito, i versamenti eseguiti non costituiscono pagamento se non al momento della chiusura del rapporto, quando il correntista restituisce alla gli Pt_1 importi utilizzati, per cui l'eventuale azione di ripetizione di indebito può essere esercitata solo in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà a decorrere il relativo termine di prescrizione. È alla chiusura del conto infatti che si cristallizza il rapporto dare avere tra il cliente e l'Istituto di credito, con la conseguenza che va dichiarata inammissibile la domanda di ripetizione di indebito proposta in via principale”. Secondo il Tribunale nella vigenza del rapporto bancario non potrebbe essere proposta l'azione di accertamento negativo del debito e di ripetizione di indebito oggettivo, e l'ha dichiarata inammissibile;
tuttavia, anche in relazione alla domanda riconvenzionale il giudice ha individuato la “perdurante vigenza” del rapporto di conto corrente dedotto in lite (“che, si ripete non risulta sia stato chiuso in corso di giudizio”) come fatto che ne impedisce l'accoglimento così argomentando: “La domanda riconvenzionale, a cagione della perdurante vigenza del rapporto bancario va rigettata non essendo ancora certe ed esigibili le somme richieste dalla convenuta – attrice in riconvenzionale , in quanto , fino a che il conto è aperto, ben possono intervenire rimesse sul conto da parte del cliente con evidenti ripercussioni sul quantum richiesto dalla . Pt_1
In tal modo ha esteso anche alla posizione della il principio, già Pt_1 assunto per l'attore, secondo il quale “solo alla chiusura del conto si cristallizza il rapporto dare avere tra il cliente e l'Istituto di credito”. Seguendo le argomentazioni ed il criterio logico-giuridico assunto dal Tribunale si ricava che la pendenza del rapporto in lite sarebbe tale da precludere le azioni di entrambe le parti, posto che solo dal momento della chiusura del conto entrambe le parti possono agire: l'una (il correntista) per l'accertamento e la condanna della alla restituzione di eventuali Pt_1 somme illegittimamente incassate in virtù dei rapporti bancari dedotti, l'altra (la per l'accertamento del proprio credito e la condanna del Pt_1 correntista debitore al pagamento dello stesso in virtù dei medesimi rapporti. La diversa sanzione inflitta alle parti sarebbe con evidenza affetta da illogicità, posto che mentre è stata censurata con la declaratoria di inammissibilità la domanda principale di accertamento negativo del debito e di ripetizione di indebito, spiegata dall'attore, è stata respinta la domanda riconvenzionale di accertamento positivo del proprio credito, spiegata dalla Banca, contestandone, in sostanza, l'an prima ancora che il quantum, affermando che esso non è certo e non è esigibile. Tale illogicità si tradurrebbe in un trattamento iniquo delle due contrapposte e speculari posizioni giuridiche, fondate sui medesimi r.g. n. 8 rapporti, facenti capo, l'una al correntista debitore, l'altra alla Banca creditrice, con ingiustificato pregiudizio per quest'ultima, quanto alla riproponibilità della domanda;
ma mentre la pronuncia di inammissibilità lascerebbe intatto il diritto del sig. di riproporre, al verificarsi CP_5 delle condizioni presupposte in sentenza, la stessa domanda principale spiegata nel libello introduttivo del presente giudizio, la pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale della banca creditrice, ove passasse in cosa giudicata, inficerebbe il diritto della stessa di agire in futuro, al verificarsi delle condizioni presupposte in sentenza e per le medesime causali, atteso il rischio di violazione del principio del ne bis in idem;
senza contare che ad oggi la posizione debitoria del IG. CP_5 derivante dal rapporto dedotto in lite, risulta passata a sofferenza ed ammonta complessivamente ad € 283.817,12, come da estratto conto di sofferenza dell'8.2.2019 (v. all. 9). I primi due motivi che possono essere esaminati congiuntamente essendo strettamente connessi, sono fondati e devono essere accolti. La Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. sent. n. 21646/2018) «in tema di conto corrente bancario sussiste l'interesse del cliente all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto». In altri termini sussiste l'interesse ad agire del cliente declinato: i) nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
ii) nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento operante sul conto, eroso da addebiti illegittimi;
iii) nella riduzione dell'importo che la banca potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto. Ne consegue che non può essere condivisa la premessa argomentativa da cui è scaturita la decisione del Tribunale per ritenere improcedibile l'azione di ripetizione di indebito proposta da nei confronti CP_5 di Parte_1
Allo stesso modo non può essere condivisa la decisione del Tribunale di respingere la domanda riconvenzionale spiegata da nei Parte_1 confronti di . CP_5
Infatti, il nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di CP_5 primo grado aveva lamentato: la nullità e l'inefficacia delle condizioni generali del contratto di conto corrente per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418, comma 2, c. c.; la nullità della clausola contrattuale r.g. n. 9 anatocistica relativa al contratto per cui è causa, e l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi sugli interessi unilateralmente applicata dalla banca per violazione dell'art. 25 del D. Lgs. n. 342/1999; la nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi d'interesse, nonché delle altre condizioni contrattuali in quanto non approvate specificamente dal cliente secondo quanto disposto dall'art. 1341 c. c.; l'applicazione da parte dell'istituto di credito di tassi di interesse usurari superando i limiti imposti dalla L. n. 108/96, incorrendo nell'usura soggettiva;
l'illegittimità del calcolo dei c. d. giorni di valuta concretizzandosi in una modifica unilaterale del saggio d'interesse. Dalla lettura delle argomentazioni svolte nell'atto di citazione e dall'esame della documentazione prodotta dalla banca emerge che le censure esposte dal devono ritenersi smentite da quanto CP_5 convenuto contrattualmente tra le parti: infatti, dal contratto di conto corrente prodotto dalla banca risulta che le clausole asseritamente nulle erano state regolarmente sottoscritte dal che aveva anche CP_5 approvato e sottoscritto specificamente le altre condizioni contrattuali. Peraltro, il si è limitato a prospettare le suddette nullità, ma CP_5 senza indicare puntualmente, ad esempio rispetto all'asserito superamento dei tassi soglia di cui alla normativa antiusura, quali fossero la pattuizione originale, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, oltre che specificamente l'aliquota ed i tassi soglia di legge asseritamente superati, nonché i periodi in cui si sarebbero verificati, posto che solo dal confronto tra quanto sarebbe stato corrisposto e quanto si sarebbe dovuto corrispondere applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stato o meno applicazione di un tasso usurario (cfr. Cass. civ. 30.01.2018 ord. n. 2311). Allo stesso modo la mancata specifica indicazione di concreti elementi di raffronto non può consentire di desumere in che modo la banca avrebbe posto in essere le altre violazioni lamentate a fronte della completa documentazione prodotta dalla banca stessa.
Tanto premesso, deve essere esaminata la domanda riconvenzionale proposta dalla Pt_1
Dalla lettura della produzione documentale offerta dalla banca emerge che il credito vantato dalla banca, in virtù del saldo debitore esposto dagli estratti conto prodotti, era certo ed esigibile già dalla data del 19.1.2016 (essendo maturata la decadenza dal beneficio del termine concesso nell'ambito del piano di rientro sottoscritto dal sig. il 27.5.2015); CP_5 peraltro con la scrittura del 27.5.2015 il sig. titolare del conto CP_5
1292-3, aveva dichiarato di rinunciare agli affidamenti a suo tempo concessi, riconoscendosi debitore della somma di € 250.866,70 quale saldo del conto indicato, alla cui graduale copertura si era impegnato a mezzo di versamenti da effettuarsi nel rispetto del piano così pattuito: € 5.000,00 mensile dal 31.5.2015 al 30.04.2016 (per un totale in linea capitale di €
r.g. n. 10 60.000,00) ed € 191.000,00, in un'unica rata, al 30.04.2016, oltre interessi spese ed accessori da contabilizzarsi trimestralmente al tasso Eur 3M+5,50 ed alle altre condizioni economiche indicate nel documento di sintesi ad esso allegato. A fronte del piano di rientro la banca aveva accordato due linee di credito (un'apertura di credito di € 60.000,00 ed un'apertura di credito di € 190.000,00), entrambe a tempo determinato, e con scadenza il 30.04.2016; e secondo la scrittura del 27.5.2015, in caso di inadempienza anche di una sola rata la banca creditrice sarebbe stata libera di procedere per il recupero dell'importo dovuto per capitale, interessi ed accessori come sopra indicati, da intendersi sin da quel momento liquido ed esigibile, senza necessità di diffida o messa in mora, intendendosi il correntista decaduto dal beneficio di ogni termine con effetto immediato (v. doc. 6 - 7 fascicolo primo grado di parte convenuta). La banca, inoltre, con la produzione effettuata nella seconda memoria ex art. 183, 6° co, c.p.c, di tutti gli estratti conto fino al 31.3.2016 del contratto di conto corrente e dei documenti di sintesi, ha dimostrato l'esistenza del suddetto credito, che deve quindi ritenersi certo ed esigibile. In presenza della completa documentazione prodotta dalla banca deve, quindi, ritenersi accertato il credito della ceduto all'odierna Parte_1 appellante, (e nelle more passato a sofferenza) nella misura CP_3 complessiva di € 275.379,00 (di cui: € 243.189,00 quale saldo debitore del conto corrente – v. estratto conto dal 31.12.2015 al 19.01.2016, oltre interessi al tasso di mora contrattuale previsto dalle singole scadenze al soddisfo, come da piano di rientro del 27.5.2015; € 32.190,00 quale sconfino sulle linee di credito accordate, oltre interessi al tasso di mora contrattuale previsto del Euribor 3M +8,00 per il periodo 16.4.14/25.5.15 e del Euribor 3M +5,50 per il periodo 26.5.15 in poi, determinato dall'addebito delle competenze trimestrali e dal mancato rispetto del piano di rientro) e successivi incrementi della debitoria, oltre interessi di mora ai tassi indicati sulle singole voci come previsti in contratto dalle singole scadenze al soddisfo, e quindi, nella somma complessiva di € 283.817,12 alla data dell'8.2.2019 (v. estratto conto crediti in sofferenza dell'8.2.2019), oltre interessi e accessori come sopra indicati. Alla luce di quanto sinora esposto i primi due motivi di gravame devono ritenersi fondati e devono essere accolti. Il terzo motivo, con cui è stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per omessa declaratoria di improcedibilità della domanda riconvenzionale a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria, non rilevata di ufficio, deve ritenersi assorbito in ragione dell'accoglimento dell'appello proposto. All'esito di quanto sinora esposto l'appello proposto deve ritenersi fondato e deve essere accolto. Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la r.g. n. 11 soccombenza nel rapporto tra l'appellante ed il e sono liquidate CP_5 come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata;
le spese rispetto alla intervenuta nel corso del Controparte_10 presente giudizio, vanno liquidate solo rispetto al presente grado di giudizio in solido con l'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2430/2018 emessa dal Tribunale di Velletri il 20/11/18, così provvede: A) In accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla banca appellante e per l'effetto dichiara che il credito della Parte_1 ceduto all'odierna appellante, va determinato nella CP_3 misura di € 275.379,00 (di cui: € 243.189,00 quale saldo debitore del conto corrente – v. estratto conto dal 31.12.2015 al 19.01.2016, oltre interessi al tasso di mora contrattuale previsto dalle singole scadenze al soddisfo, come da piano di rientro del 27.5.2015; € 32.190,00 quale sconfino sulle linee di credito accordate, oltre interessi al tasso di mora contrattuale previsto del Euribor 3M +8,00 per il periodo 16.4.14/25.5.15 e del Euribor 3M +5,50 per il periodo 26.5.15 in poi, oltre interessi di mora ai tassi indicati sulle singole voci come previsti in contratto dalle singole scadenze al soddisfo, e per l'effetto condanna al pagamento in favore di CP_5 CP_3 della somma complessiva di € 283.817,12 alla data dell'8.2.2019, oltre interessi e accessori come sopra indicati;
B) Condanna al rimborso in favore di e CP_5 CP_3 di in solido tra loro ex latere CP_10 Controparte_9 creditoris (rispetto a quest'ultima limitatamente alle spese del presente grado di giudizio) delle spese processuali del doppio grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio, quanto al primo grado in complessivi € 11.300,00 in favore solo di a titolo Controparte_11 di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, e quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 10.500,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali ed il rimborso del CU. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 12