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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/12/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1317/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.-est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1317 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e vertente TRA C.F. , elettivamente domiciliato in Terni, Parte_1 CodiceFiscale_1 corso del Popolo, n. 63, presso lo studio dell'avv.to Arnaldo Giocondi che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente E
, C.F. ; Controparte_1 CodiceFiscale_2
resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: divorzio; conclusioni: parte ricorrente all'udienza del 2/12/2025 precisava le conclusioni come da verbale in pari data, da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
gli atti venivano ritualmente comunicati al PM in data 3/09/2025 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 9/08/2025, ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto che fosse pronunciato il divorzio dalla moglie, con la quale aveva contratto matrimonio in Terni, in data 15/12/2021. Premesso che dall'unione coniugale non sono nati figli e richiamata la separazione giudiziale pronunciata da questo Tribunale in data 23/10/2024, deduceva che la competenza a decidere spettava al Tribunale di Terni in ragione della irreperibilità della resistente accertata presso il luogo di residenza anagrafica in Bagnolo Piemonte (CN). Con decreto del 2/09/2025, il giudice ha fissato l'udienza del 2/12/2025, assegnando termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio. La resistente non si è costituita in giudizio, di talché deve esserne dichiarata la contumacia (v. notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ex art. 143 c.p.c. nel fascicolo di parte ricorrente). Quindi, sulle conclusioni precisate dal ricorrente la causa è stata posta in decisione e deliberata nei termini indicati in epigrafe, senza i termini per gli scritti conclusionali, stante la rinuncia della parte costituita.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, va affermata la competenza di questo Tribunale ex art. 473bis.47 c.p.c. a fronte dell'irreperibilità della resistente (v. doc. 6 allegato al ricorso nel fascicolo della parte costituita) e della residenza in Terni del ricorrente, tenuto conto del fatto che dal matrimonio non sono nati figli. Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento. Giova, al riguardo, evidenziare che dalla documentazione prodotta emerge che i coniugi sono separati legalmente in virtù sentenza di questo Tribunale (v. sentenza n. 871/2024 nel fascicolo di parte ricorrente, definito su conclusioni congiunte), di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Del pari dalla documentazione acquisita emerge l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi ed il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione in data 20/03/2023 (v. dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del 2/12/2025: “Non vedo più la resistente da oltre tre anni. Non ho avuto alcun rapporto con lei, né contatto”). Stante il tempo trascorso dalla separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi. La domanda deve, pertanto, essere accolta nei termini in cui è stata formulata. Nessuna ulteriore pronuncia deve essere adottata, in assenza di domanda delle parti (Cass., n. 7203/1991; Cass., n. 4615/1998; Cass., n. 7451/2016; Cass., n. 4450/1976; Cass., n. 5381/1997; Cass., n. 5698/1988). Le spese di lite si compensano in ragione della necessità della presente decisione per definire la questione di stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Terni, il giorno 15/12/2021 tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...];
[...]
- ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile dove è registrato l'atto (registri dello stato civile del Comune di Terni, anno 2021, atto n. 135, parte I)
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Terni, nella camera di consiglio tenutasi in data 10/12/2025. L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari) Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.-est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1317 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 e vertente TRA C.F. , elettivamente domiciliato in Terni, Parte_1 CodiceFiscale_1 corso del Popolo, n. 63, presso lo studio dell'avv.to Arnaldo Giocondi che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ricorrente E
, C.F. ; Controparte_1 CodiceFiscale_2
resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
oggetto: divorzio; conclusioni: parte ricorrente all'udienza del 2/12/2025 precisava le conclusioni come da verbale in pari data, da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
gli atti venivano ritualmente comunicati al PM in data 3/09/2025 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 9/08/2025, ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto che fosse pronunciato il divorzio dalla moglie, con la quale aveva contratto matrimonio in Terni, in data 15/12/2021. Premesso che dall'unione coniugale non sono nati figli e richiamata la separazione giudiziale pronunciata da questo Tribunale in data 23/10/2024, deduceva che la competenza a decidere spettava al Tribunale di Terni in ragione della irreperibilità della resistente accertata presso il luogo di residenza anagrafica in Bagnolo Piemonte (CN). Con decreto del 2/09/2025, il giudice ha fissato l'udienza del 2/12/2025, assegnando termini di legge per l'instaurazione del contraddittorio. La resistente non si è costituita in giudizio, di talché deve esserne dichiarata la contumacia (v. notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ex art. 143 c.p.c. nel fascicolo di parte ricorrente). Quindi, sulle conclusioni precisate dal ricorrente la causa è stata posta in decisione e deliberata nei termini indicati in epigrafe, senza i termini per gli scritti conclusionali, stante la rinuncia della parte costituita.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, va affermata la competenza di questo Tribunale ex art. 473bis.47 c.p.c. a fronte dell'irreperibilità della resistente (v. doc. 6 allegato al ricorso nel fascicolo della parte costituita) e della residenza in Terni del ricorrente, tenuto conto del fatto che dal matrimonio non sono nati figli. Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento. Giova, al riguardo, evidenziare che dalla documentazione prodotta emerge che i coniugi sono separati legalmente in virtù sentenza di questo Tribunale (v. sentenza n. 871/2024 nel fascicolo di parte ricorrente, definito su conclusioni congiunte), di talché deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3, n. 2) lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Del pari dalla documentazione acquisita emerge l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi ed il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione in data 20/03/2023 (v. dichiarazioni rese dal ricorrente all'udienza del 2/12/2025: “Non vedo più la resistente da oltre tre anni. Non ho avuto alcun rapporto con lei, né contatto”). Stante il tempo trascorso dalla separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi. La domanda deve, pertanto, essere accolta nei termini in cui è stata formulata. Nessuna ulteriore pronuncia deve essere adottata, in assenza di domanda delle parti (Cass., n. 7203/1991; Cass., n. 4615/1998; Cass., n. 7451/2016; Cass., n. 4450/1976; Cass., n. 5381/1997; Cass., n. 5698/1988). Le spese di lite si compensano in ragione della necessità della presente decisione per definire la questione di stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Terni, il giorno 15/12/2021 tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nata a [...] il [...];
[...]
- ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile dove è registrato l'atto (registri dello stato civile del Comune di Terni, anno 2021, atto n. 135, parte I)
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Terni, nella camera di consiglio tenutasi in data 10/12/2025. L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari) Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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