TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8914/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 8914/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1 BACCHELLI GIORGIO (C.F. ) e ARMENIA GIANCARLO (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata presso i predetti difensori nel loro studio in C.F._3 Bologna, via Solferino n. 15,
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. RUFFOLO UGO (C.F. ), P.IVA_1 C.F._4 elettivamente domiciliata presso quest'ultimo nel suo studio in Bologna, via Testoni n. 5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per , come da atto di citazione richiamato in sede di comparsa conclusionale: Parte_1
“Contrariis reiectis,
1) accertare e dichiarare la responsabilità civile dei sanitari della convenuta Controparte_1
( in merito alle cure prestate alla
[...] Controparte_2 Parte_1
ed in particolare, in relazione all'intervento chirurgico effettuato sulla medesima, in data
[...] 28/05/2014, dai sanitari dell' Controparte_2
2) di conseguenza dichiarare tenuta e condannare la convenuta al Controparte_3 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice, nella misura che risulterà pagina 1 di 12 provata e dovuta a seguito dell'istruttoria espletanda, per responsabilità contrattuale ovvero per responsabilità aquiliana.
Oltre a rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, ed oltre interessi legali, sulla somma rivalutata, dal fatto al saldo, nonché gli interessi previsti dal quarto comma art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale.
Con vittoria di spese giudiziali, inclusa IVA di rivalsa, il contributo del 4% per Previdenza Forense, oltre spese forfetizzate”.
Per come da foglio depositato telematicamente: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta:
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare le domande tutte, anche istruttorie, ex adverso formulate nei confronti di Controparte_1
ivi compresa la richiesta di disporre la chiamata del C.T.U. a chiarimenti, in quanto
[...] inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate, per i motivi tutti meglio indicati in corso di causa;
IN SUBORDINE, NELLA DENEGATA IPOTESI DI ACCERTAMENTO DI UNA QUALCHE RESPONSABILITÀ IN CAPO AD OSPEDALI PRIVATI RIUNITI S.R.L.
- limitare l'obbligazione risarcitoria posta a carico di in via strettamente Controparte_1 proporzionale al grado accertato della colpa della struttura convenuta, limitatamente ai reali danni subiti da parte attrice - da valutarsi ex artt. 1223, 1225, 1227 c.c., nonché ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L. 24/2017 - in quanto conseguenza immediata e diretta della denegatamente accertata condotta colposa dei sanitari di Controparte_4
elementi entrambi a valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi;
[...]
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. n. 55 del 10.03.2014, IVA 22% e CNPA 4% come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.07.2022, conveniva in Parte_1 giudizio chiedendone la condanna al pagamento dei danni, patrimoniali e Controparte_1 non, asseritamente subiti a causa di un'infezione contratta nel corso di un intervento chirurgico presso l' e gestita in maniera inadeguata dai sanitari della struttura. Controparte_2
Parte attrice allegava la propria storia clinica, caratterizzata da numerosi ricoveri ed interventi chirurgici al ginocchio sinistro;
in particolare, nel 2005, a fronte di una diagnosi di “gonartrosi sinistra”, veniva sottoposta ad intervento di “protesi totale di ginocchio”, poi oggetto di revisione nel 2007. A causa di una gonalgia sinistra che l'attrice iniziava ad accusare nel 2012, effettuava visite specialistiche ed accertamenti strumentali che, evidenziando un “sospetto di mobilizzazione settica” della protesi, la inducevano a rivolgersi ad Ospedali Privati Riuniti s.r.l. – Ospedale Privato Accreditato Nigrisoli, ove in data 28.05.2014 si sottoponeva ad intervento di “espianto impianto protesico e posizionamento spaziatore antibiotato”.
L'operazione chirurgica si concretizzava nella rimozione del solo impianto protesico, non anche di quello rotuleo. Durante l'intervento veniva riscontrata la presenza di “liquido sinoviale purulento e pagina 2 di 12 sinovite reattiva nella cavità articolare”, del quale si disponeva l'analisi. Considerato il regolare decorso post-operatorio, la paziente veniva dimessa in data 06.06.2014.
Il referto del tampone microbiologico effettuato nel corso dell'intervento chirurgico evidenziava la presenza di “IL Epidermidis”, per il cui trattamento veniva prescritta terapia antibiotica orale con Bactrim.
Stante la persistenza del dolore nei mesi successivi all'intervento, l'attrice si sottoponeva ad ulteriori visite ed esami, dai quali si evinceva la presenza di leucociti e PCR elevata;
tale quadro clinico, che induceva sospetta persistente infezione al ginocchio, rendeva necessario il prolungamento della terapia antibiotica orale.
In data 28.01.2015 la veniva ricoverata presso l' con Pt_1 Controparte_2 diagnosi di “intolleranza spaziatore antibiotato in corso di trattamento di revisione protesica ginocchio sinistro in 2 tempi per mobilizzazione settica”; ivi, il giorno seguente, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “sostituzione spaziatore antibiotato e prelievi istologici per esami colturali”, nel corso del quale si riscontrava “fuoriuscita di materiale purulento semi-solido sotto lo spaziatore e dalla cavità articolare”. L'esito degli esami istologici mostrava la persistenza di una grave infezione della protesi del ginocchio sinistro.
Dopo essere stata dimessa in data 03.02.2015, l'attrice iniziava un nuovo percorso di trattamento dell'infezione prima presso l'Ospedale S. Orsola Malpighi e poi presso l' Controparte_5 caratterizzato da terapie antibiotiche, ricoveri ed interventi chirurgici, al cui buon esito veniva comunque riscontrata dai medici del una “notevole perdita dell'autonomia e dell'equilibrio”. CP_5
Parte attrice allegava due relazioni redatte rispettivamente dal medico legale dott. e dallo Persona_1 specialista in ortopedia e traumatologia dott. (docc. 90 e 91), nelle quali, da un lato, si Persona_2 contestava la correttezza dell'operato dei sanitari dell' dall'altro, si ravvisava un Controparte_2 peggioramento permanente delle condizioni di salute dell'osservata rispetto al periodo precedente alla prima operazione. Segnatamente, il nesso causale tra la condotta del personale medico e i danni subiti dalla veniva ancorato a due distinti fattori: in primo luogo, all'inferenza secondo cui l'infezione Pt_1 da IL Epidermidis era stata contratta all'interno della struttura, durante l'intervento di espianto della protesi;
in secondo luogo, all'errata predisposizione della terapia antibiotica per fronteggiare l'infezione, che avrebbe contribuito a mantenere lo stato infettivo e vanificato il primo intervento di pulizia e di impianto di spaziatore antibiotato.
Assumeva, altresì, che successivamente al gennaio 2015 la sua autonomia era risultata estremamente ridotta (deambulava con girello e utilizzava pannoloni per incontinenza totale), pur essendo stata riconosciuta invalida civile grave al 100% nel marzo 2013; sosteneva di aver effettuato a partire dal gennaio 2014 ingenti spese mediche sanitarie per complessivi € 7.849,38, di essersi dovuta trasferire per lunghi periodi in una casa di riposo, sborsando a titolo di retta per il biennio febbraio 2015/marzo 2027 complessivi € 52.482,44, comprensivi dell'assistenza medica,
L'attrice agiva, dunque, per ottenere il risarcimento dei pregiudizi specificati nella relazione di parte, la quale, sotto il profilo non patrimoniale, faceva riferimento a: “inabilità temporanea totale (in eccesso a quanto normalmente osservato in questi casi) per complessivi giorni 365”; “inabilità temporanea parziale al 75% per un ulteriore periodo di almeno un anno”; danno biologico “in misura pari al 19- 20% quale danno secondario ai fatti in oggetto”; “adeguata personalizzazione compensativa ed una sofferenza morale di elevata entità”. Sotto il profilo patrimoniale, invece, l'attrice chiedeva il ristoro delle spese mediche sostenute a seguito dell'intervento.
pagina 3 di 12 2. Si costituiva in giudizio che contestava la ricostruzione di parte attrice Controparte_1 in relazione: all'insorgenza dell'infezione da IL Epidermidis in occasione dell'intervento chirurgico svolto presso l' in data 29.05.2014; all'erronea gestione dell'infezione da Controparte_2 parte dei sanitari del predetto nosocomio;
alla sussistenza di un nesso causale tra i danni lamentati e l'operato del personale sanitario.
Anzitutto, osservava che la vicenda narrata da controparte andasse rivalutata alla luce dell'instabilità del complesso quadro clinico che la paziente presentava già prima di essere presa in carico dall' caratterizzato da numerosi “fattori di rischio” favorenti l'insorgenza o la Controparte_2 persistenza di fenomeni infettivi (diabete, grave obesità, cardiopatia, ipertensione, depressione, ernia iatale).
Parte convenuta escludeva, altresì, che la potesse aver contratto l'infezione all'interno della Pt_1 struttura ospedaliera, essendo l'impianto protesico già infetto al momento del primo accesso presso la stessa. In ogni caso, allegava documentazione diretta a comprovare l'adozione di tutte le misure idonee a prevenire l'insorgenza di processi infettivi.
Idonea, inoltre, sarebbe stata la scelta della tipologia di intervento di rimozione della protesi e corretta la sua esecuzione. Quanto alla fase post-operatoria, sottolineava l'adeguatezza dell'esecuzione del tampone microbiologico intraoperatorio, della redazione del programma riabilitativo, dell'individuazione della terapia antibiotica orale, dell'intervento di rimozione dello spaziatore antibiotato e di sostituzione con un nuovo spaziatore (eseguito in data 29.01.2015) e dell'organizzazione del successivo ricovero presso l'Ospedale Sant'Orsola-Malpighi.
Parte convenuta rilevava che l'attrice non aveva fornito la prova della sussistenza del nesso causale tra le prestazioni eseguite presso la struttura sanitaria e i danni lamentati, essendo le relazioni medico- legali inidonee ad assumere efficacia probatoria, trattandosi di documenti di parte formatisi in assenza di contraddittorio. Andava, comunque, escluso qualsiasi nesso eziologico tra i fattori sopracitati, atteso che il pregiudizio patito dalla era riconducibile ai pregressi interventi chirurgici subiti ed al Pt_1 complessivo quadro clinico della paziente.
In relazione al quantum, la convenuta sottolineava come la pretesa avversaria potesse avere ad oggetto il solo c.d. danno differenziale e contestava le conclusioni della consulenza tecnica di parte, anche in ordine alla personalizzazione e al danno morale. Infine, riteneva infondata la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali elevata dall'attrice, giudicata generica e carente dal punto di vista probatorio;
ne chiedeva, in ogni caso, la compensazione con eventuali indennità/erogazioni eventualmente percepite dalla Pt_1
3. All'udienza del 26 gennaio 2023 il giudice concedeva alle parti i termini per le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e, all'udienza del 25.05.2023 disponeva consulenza tecnica d'ufficio, con contestuale conferimento dell'incarico al dott. , rivolgendogli il quesito così Persona_3 assemblato dal CTU: “Descriva il CTU le condizioni dell'Attrice al momento del ricovero presso e l'intervento eseguito in data 28/05/2014, nonché risponda ai quesiti riportati a pag. 7 della CP_6 terza memoria di parte Convenuta;
acquisisca altresì la documentazione INPS relativa alla Pt_1 anche con riguardi ad eventuale pensione di invalidità; nonché risponda ai quesiti di cui a pag. 7 della memoria di parte Convenuta che si riportano: - Descrivano i CCTTUU il quadro clinico della
[...] al momento dell'ingresso presso l' in data Parte_1 Controparte_2 28/05/2014 e quali fossero le patologie/comorbilità dalle quali era affetta;
descrivano i CCTTUU le prestazioni resi dai sanitari dell' e ne Controparte_2 accertino la conformità alle leges artis in rapporto alle condizioni cliniche della al tempo del Pt_1 pagina 4 di 12 ricovero presso l' In ipotesi di accertate condotte colposa Controparte_2 carico del personale dell'Ospedale dicano i CCTTUU quale sia stata la Controparte_2 loro incidenza sull'evoluzione del quadro clinico della specificandone il relativo grado di Pt_1 colpa”.
A seguito di istanza depositata da parte attrice in data 30.10.2023, il quesito veniva integrato nei seguenti termini: “Valuti il CTU la necessità e l'entità delle spese già sostenute e di quelle da sostenersi in futuro, per cure, terapie, e per ogni altra valutazione inerente all'attuale stato di salute della in relazione con il fatto oggetto di causa. Accerti il CTU anche la necessità del ricovero e Pt_1 della permanenza della presso la Casa di Riposo Pensionato San Rocco e la rimborsabilità delle Pt_1 relative spese, indicando se la avesse bisogno di assistenza medica e di quale tipologia di Pt_1 prestazioni quotidiane sanitarie e assistenziali avesse bisogno, in particolare in relazione allo stato di salute esistente a seguito dell'intervento chirurgico del 29/05/2014”.
All'udienza del 2 luglio 2024, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni, invitando le parti a “chiudere la vertenza con il riconoscimento di € 25.527,00, oltre ad un contributo per le spese di lite pari ad € 3.300 oltre accessori come per legge e il rimborso delle spese del CTU”.
All'udienza dell'8 maggio 2025 la convenuta dava atto di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza precedente, mentre l'attrice chiedeva la convocazione del CTU a chiarimenti;
la scrivente invitava il CTU a “precisare in che termini il danno da invalidità permanente nella misura dell'8% rappresenti un danno differenziale e quindi quali siano i dati di partenza tra il danno da preesistenze e quello definitivamente accertato sempre a titolo di invalidità permanente”; in data 10 giugno 2025, il consulente depositava il proprio elaborato.
All'udienza del 19 giugno 2025, il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
1. Il quadro giuridico di riferimento
1.1. agisce nei confronti di per il risarcimento dei Parte_1 Controparte_1 danni subiti a causa di un'infezione, asseritamente contratta durante il primo intervento chirurgico, mal eseguito presso l' (facente parte del gruppo Controparte_2 Controparte_1
, e successivamente non adeguatamente trattata.
[...]
1.2. È necessario individuare, in via preliminare, la legge applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, stante la ricca e complessa produzione giurisprudenziale e i recenti interventi legislativi succedutisi in materia di responsabilità medica.
L'operazione veniva eseguita in data 29.05.2014, previo ricovero dell'attrice presso la struttura sanitaria Il (presunto) illecito ai danni della quindi, si Controparte_2 Pt_1 verificava nel periodo di vigenza della disciplina introdotta con D.L. 13 settembre 2012, n. 158, c.d. Decreto Balduzzi, il quale, nell'ambito di uno più complesso e articolato intervento sull'organizzazione dei servizi sanitari e sulla regolamentazione dell'attività medica, per quanto qui d'interesse, disponeva all'art. 3 che “L'esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
Nonostante il richiamo all'art. 2043 c.c., la giurisprudenza (fino all'approvazione della L. 8 marzo 2017, n. 124 c.d. legge Gelli-Bianco) ha mantenuto il proprio precedente orientamento in punto di pagina 5 di 12 qualificazione giuridica della responsabilità del medico e della struttura sanitaria nei confronti del paziente, per gli errori intervenuti in seno al rapporto terapeutico, tanto in fase diagnostica quanto in fase esecutiva.
Mentre il medico risponde nei confronti del paziente per l'inadempimento dell'obbligo di protezione derivante dal contatto sociale qualificato, scaturente dal combinato disposto degli artt. 1173, 1175 e 1218 c.c., la struttura sanitaria, invece, è obbligata nei confronti del paziente in forza di un contratto (atipico) di spedalità o di assistenza sanitaria.
In caso di evento avverso, la struttura è chiamata a rispondere sotto due distinti profili: innanzitutto, per un proprio inadempimento ex art. 1218 c.c., ogni qualvolta si ravvisino carenze organizzative nella somministrazione della complessa prestazione di assistenza sanitaria al paziente (di cui l'esecuzione dell'intervento o la somministrazione di una terapia costituiscono solo uno dei molteplici tasselli); secondariamente, essa risponde ex art. 1228 c.c. per tutte le inadempienze riferibili ai medici di cui si avvale nell'espletamento dell'attività sanitaria, in quanto ausiliari necessari all'adempimento della prestazione principale assunta con il contratto di spedalità (ovvero quella, generica, di cura del paziente).
1.3. Nel caso di specie, pacifica e incontestata è la stipula di un contratto di spedalità tra l'
[...] e l'attrice, la quale è stata ricoverata presso la struttura in data 28.05.2014 Controparte_2 ed operata il giorno successivo dal personale ad essa facente capo (cfr. doc. 10 prodotto con l'atto di citazione, contenente la cartella clinica dal 28.05.2014 al 06.06.2014).
1.4. La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha implicazioni anche in punto di riparto dell'onere probatorio, il quale, per la consolidata giurisprudenza elaborata in materia a partire da Cass. n. 18392/2017, si snoda in un doppio ciclo causale: “Emerge un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto). Anche di recente è stato chiarito che “In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili. (Cass. Sez. 3, 31/07/2024, n. 21511).
2. L'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria
2.1. Circa l'inadempimento in cui sarebbe incorso il personale medico e, di riflesso, la struttura sanitaria (che risponde, ex art. 1228 c.c., dei fatti dolosi e colposi commessi dagli ausiliari di cui si serve), l'attrice lamenta la contrazione di un'infezione articolare da IL Epidermidis meticillino-resistente al ginocchio sinistro durante l'intervento chirurgico del 29.05.2014, la non corretta esecuzione dello stesso e la successiva errata gestione dell'infezione da parte dei sanitari.
2.2. Quanto al primo aspetto, secondo l'attrice la prova della contrazione dell'infezione all'interno dell' proprio nell'ambito dell'operazione si ricaverebbe dalle caratteristiche del Controparte_2 batterio, “un germe nosocomiale che non poteva essere presente da tempo in quanto la sua virulenza è documentata dalla semplice analisi dello spettro di sensibilità/resistenza dell'antibiogramma” e dal pagina 6 di 12 fatto che la scintigrafia eseguita presso l'Ospedale Maggiore il 19.03.2014 non mostrava “segni scintigrafici di fenomeni infettivi in fase attiva” (doc. 8 prodotto con l'atto di citazione).
La spiegazione fornita dall'attrice non appare sufficiente a dimostrare che il batterio sia stato contratto nel corso dell'intervento chirurgico cui si era sottoposta il 29.05.2014, in quanto piuttosto vaga e sfornita di chiari elementi a supporto delle conclusioni cui giunge. Tale ricostruzione è, altresì, smentita dalla consulenza tecnica svolta dal CTU, dott. , secondo cui “La perizianda si Persona_3 ricoverava presso l'ospedale a causa di un processo settico su artroprotesi di ginocchio CP_2 sinistro già in atto e, quindi, non determinatosi nel corso del ricovero presso questa struttura Sanitaria. (...) nel 2012 era stata operata al ginocchio controlaterale senza che vi fosse alcuna proposizione di infezione in atto, ovvero di segni infettivi presenti in altri distretti. (...) Quello che è certo è che, nel 2014, ad un controllo specialistico, presentava segni clinici ed esami ematochimici (VES e PCR elevati) indicativi per un sospetto di infezione articolare su protesi. È elevatamente probabile, né sembrano proponibili altre ipotesi fattuali, che si trattasse o di un processo infettivo tardivo legato all'intervento precedente del 2011, o di una sovrainfezione di origine ematogena, cioè a partenza da un focolaio settico collocato in altra sede anatomica, poi pervenuto al ginocchio per via ematica, o per altra causa collegata al germe, come proposto nelle antecedenti considerazioni. (...) In maniera congrua, comunque, la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico che confermava il sospetto preoperatorio di infezione. Sulla base di tali risultanze, secondo il CTU “al momento del ricovero in esame, la perizianda già presentava una infezione articolare, su protesi chirurgicamente revisionata, al ginocchio sinistro”.
Si ritiene pienamente condivisibile la valutazione appena richiamata, in quanto logicamente fondata su un attento esame di tutti i fattori intervenuti nel periodo antecedente e concomitante all'intervento, con particolare riferimento alla storia clinica della paziente ed ai referti degli esami diagnostici effettuati prima del ricovero presso l' Controparte_2
2.3. A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo all'esecuzione dell'intervento chirurgico del 29.05.2014 ed al successivo iter post-operatorio. A tale riguardo, l'attrice contestava sia l'inadeguatezza della terapia antibiotica orale prescritta all'atto della dimissione sia la rimozione del solo impianto protesico (e non anche di quello rotuleo).
Gli addebiti di responsabilità appaiono fondati sotto entrambi i profili, attesa l'inadeguatezza della terapia antibiotica e la colpevole mancata rimozione della componente rotulea della protesi, lasciata in situ nell'intervento del 29.05.2014 e in quello successivo del 29.01.2015.
Secondo la ricostruzione offerta dal CTU, pur essendo la procedura di “sostituzione protesica in due tempi” – quella effettivamente seguita dal personale sanitario – la più adeguata al caso concreto,
“risultano però alcuni elementi critici assistenziali che si ritengono censurabili medico legalmente, poiché disallineati rispetto a quanto le buone prassi propongono per simili fattispecie terapeutiche.
1) Non aver interpellato sin dall'inizio uno specialista infettivologo che permettesse di individuare una terapia antibiotica ad alta performance. La prima visita specialistica in tal senso è del 10/12/2014 che proponeva (...) l'indicazione per nuovo intervento di pulizia chirurgica e di cambio spaziatore
“eseguendo in corso di intervento almeno 5 prelievi di tessuto per esame colturale + terapia antibiotica di massima performance…”. Come si vede, in tale occasione veniva sottolineata la gravità del quadro clinico e delineato un conseguente iter terapeutico da seguire: nuova pulizia chirurgica, cambio dello spaziatore e terapia antibiotica aggressiva da effettuare eventualmente (come verrà poi fatto) in ambiente ospedaliero.
pagina 7 di 12 2) Aver lasciato in sede la componente rotulea della protesi (e questo comportamento censurabile veniva ripetuto anche nel secondo intervento) appunto è stata causa della persistenza del processo settico. (...) La componente rotulea sarà rimossa solo nel corso dell'intervento chirurgico di pulizia eseguito presso l . CP_7
Sotto il profilo della colpa “si riconoscono quali momenti assistenziali censurabili i già sottolineati comportamenti omissivi-commissivi portati da parte dei sanitari dell' Controparte_2 CP_2
cioè nel non aver previsto consulenza infettivologica subitanea, nel non aver prescritto
[...] terapia antibiotica adeguata, e nel non aver fatto sottoporre a pulizia-espianto il residuo protesico (poi rimosso e reimpiantato successivamente in altra struttura nosocomiale) per imperita, imprudente e negligente programmazione e pianificazione terapeutica-interventistica”. E, ancora, “è indubbia che la mancata consultazione di un infettivologo, facilmente percorribile, ha prodotto una violazione dell'obbligo di perizia, diligenza e prudenza, peraltro in noncuranza di quanto flow chart e buona prassi prevedevano in simili casi infettivi complicati”.
Sulla base di tali argomentazioni, sviluppate in maniera lineare e adeguatamente motivate dal punto di vista tecnico-scientifico, deve ritenersi accertata la colpa del personale sanitario nelle sue componenti di negligenza, imprudenza e imperizia, anche considerando che “l'attività assistenziale da prestare, peraltro, non appariva rivestire le caratteristiche di un problema tecnico di speciale difficoltà”.
2.4. Quanto al nesso di causalità materiale tra le condotte colpose sopradescritte e la lesione del bene- salute, esso deve ritenersi sussistente nella forma dell'aggravamento di una condizione patologica preesistente: rientra difatti nella normalità degli accadimenti e risponde a logica che un'operazione chirurgica incidente su una zona anatomica già interessata da numerosi interventi e non eseguita nel rispetto delle regole della legis artis sia idonea a provocare una lesione (o l'aggravamento di una lesione già esistente) al bene salute. Ciò è confermato anche dalla relazione del dott. Per_3 laddove si afferma che le “carenze assistenziali hanno prodotto, nell'insieme, una mancata precoce risoluzione dell'infezione, un ulteriore momento interventistico non adeguato ed utile, ed un prolungamento del periodo di malattia, ma non un peggioramento nel tempo dell'iter terapeutico (dopo il febbraio/maggio 2015), in quanto la paziente era già in una situazione protesica compromessa e gli atti curativi da effettuare sarebbero stati comunque gli stessi, soltanto effettuati procrastinatamente. Ovviamente, il tutto, risentendo delle problematiche patologiche già in essere, realizza un danno differenziale, o maggior danno, certamente da non determinare come se la perizianda fosse stata sana”.
In particolare, il fatto di “non aver coinvolto sin dall'inizio lo specialista infettivologo” e di “aver lasciato in situ la componente protesica rotulea che ha permesso la formazione di biofilm su materiale estraneo e la sopravvivenza dei germi con il perdurare del processo settico”, ha “determinato un prolungamento importante dell'iter terapeutico, con necessità di ulteriori ricoveri ed interventi chirurgici, prima di arrivare, con fatica e sofferenza, alla risoluzione definitiva”. Il CTU conclude affermando che “il risultato funzionale finale su un ginocchio così compromesso in termini di bone stock, mobilità articolare, funzionalità motoria è stato, e lo è tuttora, sicuramente di minore qualità rispetto a quanto si sarebbe potuto ottenere con un procedimento in due tempi eseguito in maniera corretta”.
2.5. In base a tutto quanto appena esposto e, in particolare, a fronte dell'accertamento di un inadempimento imputabile nell'espletamento della prestazione sanitaria, deve concludersi che
[...] è tenuta, ex art. 1228 c.c., al risarcimento dei danni patiti dalla Controparte_1 Pt_1
3. Le conseguenze dell'inadempimento pagina 8 di 12 3.1. Dall'illecito contrattuale appena riscontrato sono discese tanto conseguenze non patrimoniali quanto conseguenze patrimoniali.
3.2. Quanto ai pregiudizi non patrimoniali, il CTU ha determinato il danno biologico temporaneo e il danno biologico permanente sofferto dall'attrice come segue.
3.2.1. Il primo è stato quantificato (dedotto il periodo di convalescenza e di riabilitazione comunque atteso per un corretto trattamento) in giorni 90 di totale (I.T.T.) e giorni 230 di parziale (I.T.P.) al 50%.
3.2.2. Il danno biologico permanente è stato individuato dal CTU in una “lesione osteo-tessutale, con produzione di fibrosi ed aderenze delle masse muscolari, oltre la necessità di ulteriore momento interventistico che ha dovuto ristabilire idoneo percorso terapeutico”. Come anticipato, la circostanza che la funzionalità dell'arto interessato fosse già alterata al momento del primo intervento eseguito presso la struttura deve condurre a qualificare il danno risarcibile in termini di “danno differenziale” (dato dalla differenza tra la misura dell'invalidità preesistente, che comunque non sarebbe stata eliminabile nemmeno in caso di corretta esecuzione dell'intervento o di diagnosi impeccabile, e la misura del pregiudizio direttamente causato dall'errore del medico, secondo il pacifico e granitico orientamento della giurisprudenza inaugurato da Cass., 11 novembre 2019, n. 28986). In forza di tale criterio, l'invalidità complessiva (invalidità da menomazioni preesistenti e danno biologico da fatto illecito) presentata dall'attrice è stata stimata dal CTU nella misura del 33%, di cui 25% quale riferimento per la menomazione non imputabile e 8% riconducibile all'errore medico.
3.2.3. Non può invece essere riconosciuta la personalizzazione del danno biologico permanente richiesta dall'attrice, stante la totale carenza di elementi probatori a supporto, non essendo stata dedotta alcuna prova (né testimoniale, né documentale) a sostegno della domanda. Gli unici riferimenti in tal senso sono contenuti nella relazione dei CTP dott. (doc. 90 allegato alla citazione) e nelle Persona_1 osservazioni presentate al CTU dallo stesso consulente (congiuntamente al dott. in Persona_2 data 08.03.2024, documenti in cui si afferma doversi “tenere in considerazione una adeguata personalizzazione compensativa ed una sofferenza morale di elevata entità”, che si sarebbe verificata
“nel corso del travaglio clinico ben documentato”. Tali generiche affermazioni non possono condurre ad una personalizzazione del danno, che può essere riconosciuta “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dalla danneggiata, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” (Cass., 6 maggio 2025, n. 5984). Neppure all'interno della relazione del CTU sono emersi elementi tali da far ritenere sussistenti i presupposti per addivenire a tale personalizzazione;
al contrario, si ritiene che le conseguenze del percorso terapeutico aggravato dall'errore medico siano state già debitamente considerate (e, quindi, risarcite) con il riconoscimento e la liquidazione del danno biologico temporaneo, con conseguente impossibilità di impiegarli anche al fine della personalizzazione del danno biologico permanente, pena un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
3.2.4. La medesima carenza probatoria si riscontra in relazione alla richiesta di risarcimento del danno morale, fondata sulle stesse concise e vaghe affermazioni utilizzate ai fini della personalizzazione del danno. Se è vero che, per la sua appartenenza alla sfera interiore del soggetto, la prova del danno morale può essere esclusivamente presuntiva, è altrettanto vero che “il danneggiato ha pur sempre l'onere di allegare i fatti noti da cui risalire in base a ragionamento inferenziale, a quello ignoto della sussistenza ed entità del pregiudizio” (Cass., 12 luglio 2023, n. 19922). Invero, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, in capo al danneggiato grava l'onere di una “rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze
pagina 9 di 12 dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo” (Cass. 23 gennaio 2023, n. 6444).
Nel caso di specie, non risulta descritto né quantificato – neppure sommariamente – l'effettivo pregiudizio subito dalla dal punto di vista della sofferenza interiore. In difetto di tali indicazioni, Pt_1 e tenuto conto di tutte le circostanze che connotano la fattispecie (condizioni cliniche pregresse della paziente, entità del danno, tempi e modalità di recupero), non si rinvengono gli elementi per presumere la sussistenza di un danno morale autonomo e distinto da quello dinamico-relazionale conseguente alla lesione subita. Anche la ridotta forbice (8%) del danno differenziale va letta alla luce dell'ultima pronuncia citata, per escludere la configurabilità del danno in questione;
infatti, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.
La Suprema Corte (da ultimo ord. n. 7892/2024) insegna come, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.
3.2.5. Passando, quindi, alla liquidazione del danno biologico così determinato, si osserva che il comma terzo dell'art. 3 del D.L. 158/2012 prevede che “il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”. Le tabelle di cui ai richiamati artt. 138 e 139 sono state adottate con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, il quale tuttavia, in forza del suo articolo 5, trova applicazione solo ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore.
Benchè l'immediata applicabilità della tabella TUN alle lesioni conseguenti a responsabilità sanitaria verificatesi anteriormente a tale data sia stata avallata dalla Suprema Corte (sentenza n.11319/2025), la scrivente ritiene preferibile la liquidazione del danno biologico secondo i parametri previsti dalle Tabelle Milanesi, nella loro versione aggiornata al 2024.
pagina 10 di 12 Per quanto attiene al danno biologico temporaneo, esso va liquidato nella somma di € 23.575,00, di cui
€ 10.350,00 per i 90 gg di I.T.T. ed € 13.225,00 per i 230 gg di I.T.P. pari al 50%.
Per quanto attiene, invece, al danno biologico permanente differenziale, esso va calcolato sottraendo alla somma individuata dalle Tabelle di Milano per un'invalidità del 33% riferibile a un soggetto di 71 anni (età che aveva la al momento dell'intervento mal eseguito), pari a € 115.117,00, il valore Pt_1 previsto per una menomazione del 25% su un soggetto della medesima età, pari a € 71.644,00, per un totale di € 43.473,00.
Alla danneggiata spettano, altresì, la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli. Pertanto, detta somma, essendo stata liquidata sulla scorta di tabelle elaborate nel mese di giugno 2024, andrà devalutata al 2014 e rivalutata all'attualità; sulla somma di anno in anno rivalutata andranno calcolati gli interessi legali fino alla pubblicazione della presente decisione e da tale data sulla complessiva somma fino al saldo effettivo.
3.3. Per quanto concerne, infine, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, rappresentato dalle spese per visite medico-sanitarie, trattamenti riabilitativi e ricoveri, asseritamente sostenute dall'attrice per fronteggiare le conseguenze dannose dell'iter terapeutico censurato (si fa riferimento ai docc. 70-89 allegati da parte attrice alla citazione), si ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il CTU, nel senso della loro non congruità. Una parte della documentazione risulta carente dei giustificativi motivazionali di spesa e sfornita di prescrizioni inerenti alle spese, mentre altra si riferisce a necessità terapeutiche non più riconducibili alle vicende contestate.
3.3.1. Con riferimento alle ricevute di trasporto in ambulanza privata (docc. 73, 74, 76, 77 allegati alla citazione), per un totale di € 576,00, (spese sulle quali il CTU non ha preso posizione demandando la decisione alla scrivente), si ritiene di dover riconoscere il diritto delle spese di cui ai docc. 76 (€ 121,00) e 77 (limitatamente alla prima ricevuta, di € 35,00), per un totale di € 156,00. Le spese di cui ai docc. 73 e 77 (seconda ricevuta) sarebbero state comunque sostenute dalla in quanto aventi ad Pt_1 oggetto il trasporto a seguito di dimissioni per interventi programmati, mentre per quelle di cui al doc. 77 (seconda ricevuta) non è possibile individuare un giustificativo.
3.3.2. Riguardo alla richiesta di compensazione del danno patrimoniale avanzata da parte convenuta, essa va respinta, non essendo stato possibile verificare – nonostante l'attivazione del potere officioso di cui all'art. 213 c.p.c. nei confronti dell'INPS, risultato infruttuoso – se e quali somme abbia percepito la a titolo di indennità di accompagnamento. Invero, come stabilito dalla Suprema Corte, “la Pt_1 compensatio non può operare qualora manchi la prova (...) che la somma sia stata corrisposta e tantomeno sia determinata o determinabile nel suo preciso ammontare” (Cass., 9 dicembre 2024, n. 31684).
Sul punto, il CTU si limita a rilevare che “con riferimento al ricovero utilizzato dalla presso la Pt_1 Casa di cura Villa Chiara S.p.A. dal 10/03/2016 all'11/04/2016 che la persona risulta, dagli atti proposti dal CAF relativi alla banca dati INPS, di aver usufruito di questa degenza in maniera dichiarata gratuita. L'erogazione dell'indennità di accompagnamento è incompatibile con il ricovero gratuito in istituti o in case di riposo pubbliche, o in regime convenzionato, che provvedano al sostentamento del disabile (art. 14-septies, 2°comma, Legge 33/1980, art. 12, comma 3, Legge 118/ 1971), dato che gli viene già fornita assistenza. (...) (Messaggio INPS numero 3347 del 26-09-2023)”. pagina 11 di 12
4. Spese legali e spese di CTU
Le spese seguono la soccombenza della convenuta rispetto all'attrice; tuttavia, considerata la complessità della causa e l'esito della decisione, che ha visto nettamente ridimensionate le pretese attoree, i compensi vanno calcolati applicando i valori intermedi tra i minimi e i medi D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022 per lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 sulla scorta del decisum, che è prossimo al valore minimo dello scaglione, e sono liquidate in € 10.577,50, di cui € 1.914,00 per la fase di studio, € 1.221,00 per la fase introduttiva, € 4.252,50 per la fase istruttoria ed € 3.190,00 per la fase decisionale.
Quanto ai costi della CTU, liquidati con decreto in data 13 giugno 2024, essi vanno posti definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 67.204,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi come da parte motiva,
Condanna altresì a pagare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 10.577,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, come già liquidate.
Bologna, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 8914/2022 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1 BACCHELLI GIORGIO (C.F. ) e ARMENIA GIANCARLO (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata presso i predetti difensori nel loro studio in C.F._3 Bologna, via Solferino n. 15,
ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. RUFFOLO UGO (C.F. ), P.IVA_1 C.F._4 elettivamente domiciliata presso quest'ultimo nel suo studio in Bologna, via Testoni n. 5
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per , come da atto di citazione richiamato in sede di comparsa conclusionale: Parte_1
“Contrariis reiectis,
1) accertare e dichiarare la responsabilità civile dei sanitari della convenuta Controparte_1
( in merito alle cure prestate alla
[...] Controparte_2 Parte_1
ed in particolare, in relazione all'intervento chirurgico effettuato sulla medesima, in data
[...] 28/05/2014, dai sanitari dell' Controparte_2
2) di conseguenza dichiarare tenuta e condannare la convenuta al Controparte_3 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice, nella misura che risulterà pagina 1 di 12 provata e dovuta a seguito dell'istruttoria espletanda, per responsabilità contrattuale ovvero per responsabilità aquiliana.
Oltre a rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, ed oltre interessi legali, sulla somma rivalutata, dal fatto al saldo, nonché gli interessi previsti dal quarto comma art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale.
Con vittoria di spese giudiziali, inclusa IVA di rivalsa, il contributo del 4% per Previdenza Forense, oltre spese forfetizzate”.
Per come da foglio depositato telematicamente: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta:
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare le domande tutte, anche istruttorie, ex adverso formulate nei confronti di Controparte_1
ivi compresa la richiesta di disporre la chiamata del C.T.U. a chiarimenti, in quanto
[...] inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, e, comunque, non provate, per i motivi tutti meglio indicati in corso di causa;
IN SUBORDINE, NELLA DENEGATA IPOTESI DI ACCERTAMENTO DI UNA QUALCHE RESPONSABILITÀ IN CAPO AD OSPEDALI PRIVATI RIUNITI S.R.L.
- limitare l'obbligazione risarcitoria posta a carico di in via strettamente Controparte_1 proporzionale al grado accertato della colpa della struttura convenuta, limitatamente ai reali danni subiti da parte attrice - da valutarsi ex artt. 1223, 1225, 1227 c.c., nonché ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L. 24/2017 - in quanto conseguenza immediata e diretta della denegatamente accertata condotta colposa dei sanitari di Controparte_4
elementi entrambi a valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi;
[...]
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. n. 55 del 10.03.2014, IVA 22% e CNPA 4% come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.07.2022, conveniva in Parte_1 giudizio chiedendone la condanna al pagamento dei danni, patrimoniali e Controparte_1 non, asseritamente subiti a causa di un'infezione contratta nel corso di un intervento chirurgico presso l' e gestita in maniera inadeguata dai sanitari della struttura. Controparte_2
Parte attrice allegava la propria storia clinica, caratterizzata da numerosi ricoveri ed interventi chirurgici al ginocchio sinistro;
in particolare, nel 2005, a fronte di una diagnosi di “gonartrosi sinistra”, veniva sottoposta ad intervento di “protesi totale di ginocchio”, poi oggetto di revisione nel 2007. A causa di una gonalgia sinistra che l'attrice iniziava ad accusare nel 2012, effettuava visite specialistiche ed accertamenti strumentali che, evidenziando un “sospetto di mobilizzazione settica” della protesi, la inducevano a rivolgersi ad Ospedali Privati Riuniti s.r.l. – Ospedale Privato Accreditato Nigrisoli, ove in data 28.05.2014 si sottoponeva ad intervento di “espianto impianto protesico e posizionamento spaziatore antibiotato”.
L'operazione chirurgica si concretizzava nella rimozione del solo impianto protesico, non anche di quello rotuleo. Durante l'intervento veniva riscontrata la presenza di “liquido sinoviale purulento e pagina 2 di 12 sinovite reattiva nella cavità articolare”, del quale si disponeva l'analisi. Considerato il regolare decorso post-operatorio, la paziente veniva dimessa in data 06.06.2014.
Il referto del tampone microbiologico effettuato nel corso dell'intervento chirurgico evidenziava la presenza di “IL Epidermidis”, per il cui trattamento veniva prescritta terapia antibiotica orale con Bactrim.
Stante la persistenza del dolore nei mesi successivi all'intervento, l'attrice si sottoponeva ad ulteriori visite ed esami, dai quali si evinceva la presenza di leucociti e PCR elevata;
tale quadro clinico, che induceva sospetta persistente infezione al ginocchio, rendeva necessario il prolungamento della terapia antibiotica orale.
In data 28.01.2015 la veniva ricoverata presso l' con Pt_1 Controparte_2 diagnosi di “intolleranza spaziatore antibiotato in corso di trattamento di revisione protesica ginocchio sinistro in 2 tempi per mobilizzazione settica”; ivi, il giorno seguente, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “sostituzione spaziatore antibiotato e prelievi istologici per esami colturali”, nel corso del quale si riscontrava “fuoriuscita di materiale purulento semi-solido sotto lo spaziatore e dalla cavità articolare”. L'esito degli esami istologici mostrava la persistenza di una grave infezione della protesi del ginocchio sinistro.
Dopo essere stata dimessa in data 03.02.2015, l'attrice iniziava un nuovo percorso di trattamento dell'infezione prima presso l'Ospedale S. Orsola Malpighi e poi presso l' Controparte_5 caratterizzato da terapie antibiotiche, ricoveri ed interventi chirurgici, al cui buon esito veniva comunque riscontrata dai medici del una “notevole perdita dell'autonomia e dell'equilibrio”. CP_5
Parte attrice allegava due relazioni redatte rispettivamente dal medico legale dott. e dallo Persona_1 specialista in ortopedia e traumatologia dott. (docc. 90 e 91), nelle quali, da un lato, si Persona_2 contestava la correttezza dell'operato dei sanitari dell' dall'altro, si ravvisava un Controparte_2 peggioramento permanente delle condizioni di salute dell'osservata rispetto al periodo precedente alla prima operazione. Segnatamente, il nesso causale tra la condotta del personale medico e i danni subiti dalla veniva ancorato a due distinti fattori: in primo luogo, all'inferenza secondo cui l'infezione Pt_1 da IL Epidermidis era stata contratta all'interno della struttura, durante l'intervento di espianto della protesi;
in secondo luogo, all'errata predisposizione della terapia antibiotica per fronteggiare l'infezione, che avrebbe contribuito a mantenere lo stato infettivo e vanificato il primo intervento di pulizia e di impianto di spaziatore antibiotato.
Assumeva, altresì, che successivamente al gennaio 2015 la sua autonomia era risultata estremamente ridotta (deambulava con girello e utilizzava pannoloni per incontinenza totale), pur essendo stata riconosciuta invalida civile grave al 100% nel marzo 2013; sosteneva di aver effettuato a partire dal gennaio 2014 ingenti spese mediche sanitarie per complessivi € 7.849,38, di essersi dovuta trasferire per lunghi periodi in una casa di riposo, sborsando a titolo di retta per il biennio febbraio 2015/marzo 2027 complessivi € 52.482,44, comprensivi dell'assistenza medica,
L'attrice agiva, dunque, per ottenere il risarcimento dei pregiudizi specificati nella relazione di parte, la quale, sotto il profilo non patrimoniale, faceva riferimento a: “inabilità temporanea totale (in eccesso a quanto normalmente osservato in questi casi) per complessivi giorni 365”; “inabilità temporanea parziale al 75% per un ulteriore periodo di almeno un anno”; danno biologico “in misura pari al 19- 20% quale danno secondario ai fatti in oggetto”; “adeguata personalizzazione compensativa ed una sofferenza morale di elevata entità”. Sotto il profilo patrimoniale, invece, l'attrice chiedeva il ristoro delle spese mediche sostenute a seguito dell'intervento.
pagina 3 di 12 2. Si costituiva in giudizio che contestava la ricostruzione di parte attrice Controparte_1 in relazione: all'insorgenza dell'infezione da IL Epidermidis in occasione dell'intervento chirurgico svolto presso l' in data 29.05.2014; all'erronea gestione dell'infezione da Controparte_2 parte dei sanitari del predetto nosocomio;
alla sussistenza di un nesso causale tra i danni lamentati e l'operato del personale sanitario.
Anzitutto, osservava che la vicenda narrata da controparte andasse rivalutata alla luce dell'instabilità del complesso quadro clinico che la paziente presentava già prima di essere presa in carico dall' caratterizzato da numerosi “fattori di rischio” favorenti l'insorgenza o la Controparte_2 persistenza di fenomeni infettivi (diabete, grave obesità, cardiopatia, ipertensione, depressione, ernia iatale).
Parte convenuta escludeva, altresì, che la potesse aver contratto l'infezione all'interno della Pt_1 struttura ospedaliera, essendo l'impianto protesico già infetto al momento del primo accesso presso la stessa. In ogni caso, allegava documentazione diretta a comprovare l'adozione di tutte le misure idonee a prevenire l'insorgenza di processi infettivi.
Idonea, inoltre, sarebbe stata la scelta della tipologia di intervento di rimozione della protesi e corretta la sua esecuzione. Quanto alla fase post-operatoria, sottolineava l'adeguatezza dell'esecuzione del tampone microbiologico intraoperatorio, della redazione del programma riabilitativo, dell'individuazione della terapia antibiotica orale, dell'intervento di rimozione dello spaziatore antibiotato e di sostituzione con un nuovo spaziatore (eseguito in data 29.01.2015) e dell'organizzazione del successivo ricovero presso l'Ospedale Sant'Orsola-Malpighi.
Parte convenuta rilevava che l'attrice non aveva fornito la prova della sussistenza del nesso causale tra le prestazioni eseguite presso la struttura sanitaria e i danni lamentati, essendo le relazioni medico- legali inidonee ad assumere efficacia probatoria, trattandosi di documenti di parte formatisi in assenza di contraddittorio. Andava, comunque, escluso qualsiasi nesso eziologico tra i fattori sopracitati, atteso che il pregiudizio patito dalla era riconducibile ai pregressi interventi chirurgici subiti ed al Pt_1 complessivo quadro clinico della paziente.
In relazione al quantum, la convenuta sottolineava come la pretesa avversaria potesse avere ad oggetto il solo c.d. danno differenziale e contestava le conclusioni della consulenza tecnica di parte, anche in ordine alla personalizzazione e al danno morale. Infine, riteneva infondata la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali elevata dall'attrice, giudicata generica e carente dal punto di vista probatorio;
ne chiedeva, in ogni caso, la compensazione con eventuali indennità/erogazioni eventualmente percepite dalla Pt_1
3. All'udienza del 26 gennaio 2023 il giudice concedeva alle parti i termini per le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e, all'udienza del 25.05.2023 disponeva consulenza tecnica d'ufficio, con contestuale conferimento dell'incarico al dott. , rivolgendogli il quesito così Persona_3 assemblato dal CTU: “Descriva il CTU le condizioni dell'Attrice al momento del ricovero presso e l'intervento eseguito in data 28/05/2014, nonché risponda ai quesiti riportati a pag. 7 della CP_6 terza memoria di parte Convenuta;
acquisisca altresì la documentazione INPS relativa alla Pt_1 anche con riguardi ad eventuale pensione di invalidità; nonché risponda ai quesiti di cui a pag. 7 della memoria di parte Convenuta che si riportano: - Descrivano i CCTTUU il quadro clinico della
[...] al momento dell'ingresso presso l' in data Parte_1 Controparte_2 28/05/2014 e quali fossero le patologie/comorbilità dalle quali era affetta;
descrivano i CCTTUU le prestazioni resi dai sanitari dell' e ne Controparte_2 accertino la conformità alle leges artis in rapporto alle condizioni cliniche della al tempo del Pt_1 pagina 4 di 12 ricovero presso l' In ipotesi di accertate condotte colposa Controparte_2 carico del personale dell'Ospedale dicano i CCTTUU quale sia stata la Controparte_2 loro incidenza sull'evoluzione del quadro clinico della specificandone il relativo grado di Pt_1 colpa”.
A seguito di istanza depositata da parte attrice in data 30.10.2023, il quesito veniva integrato nei seguenti termini: “Valuti il CTU la necessità e l'entità delle spese già sostenute e di quelle da sostenersi in futuro, per cure, terapie, e per ogni altra valutazione inerente all'attuale stato di salute della in relazione con il fatto oggetto di causa. Accerti il CTU anche la necessità del ricovero e Pt_1 della permanenza della presso la Casa di Riposo Pensionato San Rocco e la rimborsabilità delle Pt_1 relative spese, indicando se la avesse bisogno di assistenza medica e di quale tipologia di Pt_1 prestazioni quotidiane sanitarie e assistenziali avesse bisogno, in particolare in relazione allo stato di salute esistente a seguito dell'intervento chirurgico del 29/05/2014”.
All'udienza del 2 luglio 2024, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni, invitando le parti a “chiudere la vertenza con il riconoscimento di € 25.527,00, oltre ad un contributo per le spese di lite pari ad € 3.300 oltre accessori come per legge e il rimborso delle spese del CTU”.
All'udienza dell'8 maggio 2025 la convenuta dava atto di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza precedente, mentre l'attrice chiedeva la convocazione del CTU a chiarimenti;
la scrivente invitava il CTU a “precisare in che termini il danno da invalidità permanente nella misura dell'8% rappresenti un danno differenziale e quindi quali siano i dati di partenza tra il danno da preesistenze e quello definitivamente accertato sempre a titolo di invalidità permanente”; in data 10 giugno 2025, il consulente depositava il proprio elaborato.
All'udienza del 19 giugno 2025, il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
1. Il quadro giuridico di riferimento
1.1. agisce nei confronti di per il risarcimento dei Parte_1 Controparte_1 danni subiti a causa di un'infezione, asseritamente contratta durante il primo intervento chirurgico, mal eseguito presso l' (facente parte del gruppo Controparte_2 Controparte_1
, e successivamente non adeguatamente trattata.
[...]
1.2. È necessario individuare, in via preliminare, la legge applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, stante la ricca e complessa produzione giurisprudenziale e i recenti interventi legislativi succedutisi in materia di responsabilità medica.
L'operazione veniva eseguita in data 29.05.2014, previo ricovero dell'attrice presso la struttura sanitaria Il (presunto) illecito ai danni della quindi, si Controparte_2 Pt_1 verificava nel periodo di vigenza della disciplina introdotta con D.L. 13 settembre 2012, n. 158, c.d. Decreto Balduzzi, il quale, nell'ambito di uno più complesso e articolato intervento sull'organizzazione dei servizi sanitari e sulla regolamentazione dell'attività medica, per quanto qui d'interesse, disponeva all'art. 3 che “L'esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
Nonostante il richiamo all'art. 2043 c.c., la giurisprudenza (fino all'approvazione della L. 8 marzo 2017, n. 124 c.d. legge Gelli-Bianco) ha mantenuto il proprio precedente orientamento in punto di pagina 5 di 12 qualificazione giuridica della responsabilità del medico e della struttura sanitaria nei confronti del paziente, per gli errori intervenuti in seno al rapporto terapeutico, tanto in fase diagnostica quanto in fase esecutiva.
Mentre il medico risponde nei confronti del paziente per l'inadempimento dell'obbligo di protezione derivante dal contatto sociale qualificato, scaturente dal combinato disposto degli artt. 1173, 1175 e 1218 c.c., la struttura sanitaria, invece, è obbligata nei confronti del paziente in forza di un contratto (atipico) di spedalità o di assistenza sanitaria.
In caso di evento avverso, la struttura è chiamata a rispondere sotto due distinti profili: innanzitutto, per un proprio inadempimento ex art. 1218 c.c., ogni qualvolta si ravvisino carenze organizzative nella somministrazione della complessa prestazione di assistenza sanitaria al paziente (di cui l'esecuzione dell'intervento o la somministrazione di una terapia costituiscono solo uno dei molteplici tasselli); secondariamente, essa risponde ex art. 1228 c.c. per tutte le inadempienze riferibili ai medici di cui si avvale nell'espletamento dell'attività sanitaria, in quanto ausiliari necessari all'adempimento della prestazione principale assunta con il contratto di spedalità (ovvero quella, generica, di cura del paziente).
1.3. Nel caso di specie, pacifica e incontestata è la stipula di un contratto di spedalità tra l'
[...] e l'attrice, la quale è stata ricoverata presso la struttura in data 28.05.2014 Controparte_2 ed operata il giorno successivo dal personale ad essa facente capo (cfr. doc. 10 prodotto con l'atto di citazione, contenente la cartella clinica dal 28.05.2014 al 06.06.2014).
1.4. La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha implicazioni anche in punto di riparto dell'onere probatorio, il quale, per la consolidata giurisprudenza elaborata in materia a partire da Cass. n. 18392/2017, si snoda in un doppio ciclo causale: “Emerge un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto). Anche di recente è stato chiarito che “In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili. (Cass. Sez. 3, 31/07/2024, n. 21511).
2. L'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria
2.1. Circa l'inadempimento in cui sarebbe incorso il personale medico e, di riflesso, la struttura sanitaria (che risponde, ex art. 1228 c.c., dei fatti dolosi e colposi commessi dagli ausiliari di cui si serve), l'attrice lamenta la contrazione di un'infezione articolare da IL Epidermidis meticillino-resistente al ginocchio sinistro durante l'intervento chirurgico del 29.05.2014, la non corretta esecuzione dello stesso e la successiva errata gestione dell'infezione da parte dei sanitari.
2.2. Quanto al primo aspetto, secondo l'attrice la prova della contrazione dell'infezione all'interno dell' proprio nell'ambito dell'operazione si ricaverebbe dalle caratteristiche del Controparte_2 batterio, “un germe nosocomiale che non poteva essere presente da tempo in quanto la sua virulenza è documentata dalla semplice analisi dello spettro di sensibilità/resistenza dell'antibiogramma” e dal pagina 6 di 12 fatto che la scintigrafia eseguita presso l'Ospedale Maggiore il 19.03.2014 non mostrava “segni scintigrafici di fenomeni infettivi in fase attiva” (doc. 8 prodotto con l'atto di citazione).
La spiegazione fornita dall'attrice non appare sufficiente a dimostrare che il batterio sia stato contratto nel corso dell'intervento chirurgico cui si era sottoposta il 29.05.2014, in quanto piuttosto vaga e sfornita di chiari elementi a supporto delle conclusioni cui giunge. Tale ricostruzione è, altresì, smentita dalla consulenza tecnica svolta dal CTU, dott. , secondo cui “La perizianda si Persona_3 ricoverava presso l'ospedale a causa di un processo settico su artroprotesi di ginocchio CP_2 sinistro già in atto e, quindi, non determinatosi nel corso del ricovero presso questa struttura Sanitaria. (...) nel 2012 era stata operata al ginocchio controlaterale senza che vi fosse alcuna proposizione di infezione in atto, ovvero di segni infettivi presenti in altri distretti. (...) Quello che è certo è che, nel 2014, ad un controllo specialistico, presentava segni clinici ed esami ematochimici (VES e PCR elevati) indicativi per un sospetto di infezione articolare su protesi. È elevatamente probabile, né sembrano proponibili altre ipotesi fattuali, che si trattasse o di un processo infettivo tardivo legato all'intervento precedente del 2011, o di una sovrainfezione di origine ematogena, cioè a partenza da un focolaio settico collocato in altra sede anatomica, poi pervenuto al ginocchio per via ematica, o per altra causa collegata al germe, come proposto nelle antecedenti considerazioni. (...) In maniera congrua, comunque, la paziente veniva sottoposta ad intervento chirurgico che confermava il sospetto preoperatorio di infezione. Sulla base di tali risultanze, secondo il CTU “al momento del ricovero in esame, la perizianda già presentava una infezione articolare, su protesi chirurgicamente revisionata, al ginocchio sinistro”.
Si ritiene pienamente condivisibile la valutazione appena richiamata, in quanto logicamente fondata su un attento esame di tutti i fattori intervenuti nel periodo antecedente e concomitante all'intervento, con particolare riferimento alla storia clinica della paziente ed ai referti degli esami diagnostici effettuati prima del ricovero presso l' Controparte_2
2.3. A diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo all'esecuzione dell'intervento chirurgico del 29.05.2014 ed al successivo iter post-operatorio. A tale riguardo, l'attrice contestava sia l'inadeguatezza della terapia antibiotica orale prescritta all'atto della dimissione sia la rimozione del solo impianto protesico (e non anche di quello rotuleo).
Gli addebiti di responsabilità appaiono fondati sotto entrambi i profili, attesa l'inadeguatezza della terapia antibiotica e la colpevole mancata rimozione della componente rotulea della protesi, lasciata in situ nell'intervento del 29.05.2014 e in quello successivo del 29.01.2015.
Secondo la ricostruzione offerta dal CTU, pur essendo la procedura di “sostituzione protesica in due tempi” – quella effettivamente seguita dal personale sanitario – la più adeguata al caso concreto,
“risultano però alcuni elementi critici assistenziali che si ritengono censurabili medico legalmente, poiché disallineati rispetto a quanto le buone prassi propongono per simili fattispecie terapeutiche.
1) Non aver interpellato sin dall'inizio uno specialista infettivologo che permettesse di individuare una terapia antibiotica ad alta performance. La prima visita specialistica in tal senso è del 10/12/2014 che proponeva (...) l'indicazione per nuovo intervento di pulizia chirurgica e di cambio spaziatore
“eseguendo in corso di intervento almeno 5 prelievi di tessuto per esame colturale + terapia antibiotica di massima performance…”. Come si vede, in tale occasione veniva sottolineata la gravità del quadro clinico e delineato un conseguente iter terapeutico da seguire: nuova pulizia chirurgica, cambio dello spaziatore e terapia antibiotica aggressiva da effettuare eventualmente (come verrà poi fatto) in ambiente ospedaliero.
pagina 7 di 12 2) Aver lasciato in sede la componente rotulea della protesi (e questo comportamento censurabile veniva ripetuto anche nel secondo intervento) appunto è stata causa della persistenza del processo settico. (...) La componente rotulea sarà rimossa solo nel corso dell'intervento chirurgico di pulizia eseguito presso l . CP_7
Sotto il profilo della colpa “si riconoscono quali momenti assistenziali censurabili i già sottolineati comportamenti omissivi-commissivi portati da parte dei sanitari dell' Controparte_2 CP_2
cioè nel non aver previsto consulenza infettivologica subitanea, nel non aver prescritto
[...] terapia antibiotica adeguata, e nel non aver fatto sottoporre a pulizia-espianto il residuo protesico (poi rimosso e reimpiantato successivamente in altra struttura nosocomiale) per imperita, imprudente e negligente programmazione e pianificazione terapeutica-interventistica”. E, ancora, “è indubbia che la mancata consultazione di un infettivologo, facilmente percorribile, ha prodotto una violazione dell'obbligo di perizia, diligenza e prudenza, peraltro in noncuranza di quanto flow chart e buona prassi prevedevano in simili casi infettivi complicati”.
Sulla base di tali argomentazioni, sviluppate in maniera lineare e adeguatamente motivate dal punto di vista tecnico-scientifico, deve ritenersi accertata la colpa del personale sanitario nelle sue componenti di negligenza, imprudenza e imperizia, anche considerando che “l'attività assistenziale da prestare, peraltro, non appariva rivestire le caratteristiche di un problema tecnico di speciale difficoltà”.
2.4. Quanto al nesso di causalità materiale tra le condotte colpose sopradescritte e la lesione del bene- salute, esso deve ritenersi sussistente nella forma dell'aggravamento di una condizione patologica preesistente: rientra difatti nella normalità degli accadimenti e risponde a logica che un'operazione chirurgica incidente su una zona anatomica già interessata da numerosi interventi e non eseguita nel rispetto delle regole della legis artis sia idonea a provocare una lesione (o l'aggravamento di una lesione già esistente) al bene salute. Ciò è confermato anche dalla relazione del dott. Per_3 laddove si afferma che le “carenze assistenziali hanno prodotto, nell'insieme, una mancata precoce risoluzione dell'infezione, un ulteriore momento interventistico non adeguato ed utile, ed un prolungamento del periodo di malattia, ma non un peggioramento nel tempo dell'iter terapeutico (dopo il febbraio/maggio 2015), in quanto la paziente era già in una situazione protesica compromessa e gli atti curativi da effettuare sarebbero stati comunque gli stessi, soltanto effettuati procrastinatamente. Ovviamente, il tutto, risentendo delle problematiche patologiche già in essere, realizza un danno differenziale, o maggior danno, certamente da non determinare come se la perizianda fosse stata sana”.
In particolare, il fatto di “non aver coinvolto sin dall'inizio lo specialista infettivologo” e di “aver lasciato in situ la componente protesica rotulea che ha permesso la formazione di biofilm su materiale estraneo e la sopravvivenza dei germi con il perdurare del processo settico”, ha “determinato un prolungamento importante dell'iter terapeutico, con necessità di ulteriori ricoveri ed interventi chirurgici, prima di arrivare, con fatica e sofferenza, alla risoluzione definitiva”. Il CTU conclude affermando che “il risultato funzionale finale su un ginocchio così compromesso in termini di bone stock, mobilità articolare, funzionalità motoria è stato, e lo è tuttora, sicuramente di minore qualità rispetto a quanto si sarebbe potuto ottenere con un procedimento in due tempi eseguito in maniera corretta”.
2.5. In base a tutto quanto appena esposto e, in particolare, a fronte dell'accertamento di un inadempimento imputabile nell'espletamento della prestazione sanitaria, deve concludersi che
[...] è tenuta, ex art. 1228 c.c., al risarcimento dei danni patiti dalla Controparte_1 Pt_1
3. Le conseguenze dell'inadempimento pagina 8 di 12 3.1. Dall'illecito contrattuale appena riscontrato sono discese tanto conseguenze non patrimoniali quanto conseguenze patrimoniali.
3.2. Quanto ai pregiudizi non patrimoniali, il CTU ha determinato il danno biologico temporaneo e il danno biologico permanente sofferto dall'attrice come segue.
3.2.1. Il primo è stato quantificato (dedotto il periodo di convalescenza e di riabilitazione comunque atteso per un corretto trattamento) in giorni 90 di totale (I.T.T.) e giorni 230 di parziale (I.T.P.) al 50%.
3.2.2. Il danno biologico permanente è stato individuato dal CTU in una “lesione osteo-tessutale, con produzione di fibrosi ed aderenze delle masse muscolari, oltre la necessità di ulteriore momento interventistico che ha dovuto ristabilire idoneo percorso terapeutico”. Come anticipato, la circostanza che la funzionalità dell'arto interessato fosse già alterata al momento del primo intervento eseguito presso la struttura deve condurre a qualificare il danno risarcibile in termini di “danno differenziale” (dato dalla differenza tra la misura dell'invalidità preesistente, che comunque non sarebbe stata eliminabile nemmeno in caso di corretta esecuzione dell'intervento o di diagnosi impeccabile, e la misura del pregiudizio direttamente causato dall'errore del medico, secondo il pacifico e granitico orientamento della giurisprudenza inaugurato da Cass., 11 novembre 2019, n. 28986). In forza di tale criterio, l'invalidità complessiva (invalidità da menomazioni preesistenti e danno biologico da fatto illecito) presentata dall'attrice è stata stimata dal CTU nella misura del 33%, di cui 25% quale riferimento per la menomazione non imputabile e 8% riconducibile all'errore medico.
3.2.3. Non può invece essere riconosciuta la personalizzazione del danno biologico permanente richiesta dall'attrice, stante la totale carenza di elementi probatori a supporto, non essendo stata dedotta alcuna prova (né testimoniale, né documentale) a sostegno della domanda. Gli unici riferimenti in tal senso sono contenuti nella relazione dei CTP dott. (doc. 90 allegato alla citazione) e nelle Persona_1 osservazioni presentate al CTU dallo stesso consulente (congiuntamente al dott. in Persona_2 data 08.03.2024, documenti in cui si afferma doversi “tenere in considerazione una adeguata personalizzazione compensativa ed una sofferenza morale di elevata entità”, che si sarebbe verificata
“nel corso del travaglio clinico ben documentato”. Tali generiche affermazioni non possono condurre ad una personalizzazione del danno, che può essere riconosciuta “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dalla danneggiata, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” (Cass., 6 maggio 2025, n. 5984). Neppure all'interno della relazione del CTU sono emersi elementi tali da far ritenere sussistenti i presupposti per addivenire a tale personalizzazione;
al contrario, si ritiene che le conseguenze del percorso terapeutico aggravato dall'errore medico siano state già debitamente considerate (e, quindi, risarcite) con il riconoscimento e la liquidazione del danno biologico temporaneo, con conseguente impossibilità di impiegarli anche al fine della personalizzazione del danno biologico permanente, pena un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
3.2.4. La medesima carenza probatoria si riscontra in relazione alla richiesta di risarcimento del danno morale, fondata sulle stesse concise e vaghe affermazioni utilizzate ai fini della personalizzazione del danno. Se è vero che, per la sua appartenenza alla sfera interiore del soggetto, la prova del danno morale può essere esclusivamente presuntiva, è altrettanto vero che “il danneggiato ha pur sempre l'onere di allegare i fatti noti da cui risalire in base a ragionamento inferenziale, a quello ignoto della sussistenza ed entità del pregiudizio” (Cass., 12 luglio 2023, n. 19922). Invero, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, in capo al danneggiato grava l'onere di una “rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze
pagina 9 di 12 dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo” (Cass. 23 gennaio 2023, n. 6444).
Nel caso di specie, non risulta descritto né quantificato – neppure sommariamente – l'effettivo pregiudizio subito dalla dal punto di vista della sofferenza interiore. In difetto di tali indicazioni, Pt_1 e tenuto conto di tutte le circostanze che connotano la fattispecie (condizioni cliniche pregresse della paziente, entità del danno, tempi e modalità di recupero), non si rinvengono gli elementi per presumere la sussistenza di un danno morale autonomo e distinto da quello dinamico-relazionale conseguente alla lesione subita. Anche la ridotta forbice (8%) del danno differenziale va letta alla luce dell'ultima pronuncia citata, per escludere la configurabilità del danno in questione;
infatti, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.
La Suprema Corte (da ultimo ord. n. 7892/2024) insegna come, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.
3.2.5. Passando, quindi, alla liquidazione del danno biologico così determinato, si osserva che il comma terzo dell'art. 3 del D.L. 158/2012 prevede che “il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”. Le tabelle di cui ai richiamati artt. 138 e 139 sono state adottate con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, il quale tuttavia, in forza del suo articolo 5, trova applicazione solo ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore.
Benchè l'immediata applicabilità della tabella TUN alle lesioni conseguenti a responsabilità sanitaria verificatesi anteriormente a tale data sia stata avallata dalla Suprema Corte (sentenza n.11319/2025), la scrivente ritiene preferibile la liquidazione del danno biologico secondo i parametri previsti dalle Tabelle Milanesi, nella loro versione aggiornata al 2024.
pagina 10 di 12 Per quanto attiene al danno biologico temporaneo, esso va liquidato nella somma di € 23.575,00, di cui
€ 10.350,00 per i 90 gg di I.T.T. ed € 13.225,00 per i 230 gg di I.T.P. pari al 50%.
Per quanto attiene, invece, al danno biologico permanente differenziale, esso va calcolato sottraendo alla somma individuata dalle Tabelle di Milano per un'invalidità del 33% riferibile a un soggetto di 71 anni (età che aveva la al momento dell'intervento mal eseguito), pari a € 115.117,00, il valore Pt_1 previsto per una menomazione del 25% su un soggetto della medesima età, pari a € 71.644,00, per un totale di € 43.473,00.
Alla danneggiata spettano, altresì, la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli. Pertanto, detta somma, essendo stata liquidata sulla scorta di tabelle elaborate nel mese di giugno 2024, andrà devalutata al 2014 e rivalutata all'attualità; sulla somma di anno in anno rivalutata andranno calcolati gli interessi legali fino alla pubblicazione della presente decisione e da tale data sulla complessiva somma fino al saldo effettivo.
3.3. Per quanto concerne, infine, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, rappresentato dalle spese per visite medico-sanitarie, trattamenti riabilitativi e ricoveri, asseritamente sostenute dall'attrice per fronteggiare le conseguenze dannose dell'iter terapeutico censurato (si fa riferimento ai docc. 70-89 allegati da parte attrice alla citazione), si ritiene di aderire alle conclusioni cui è giunto il CTU, nel senso della loro non congruità. Una parte della documentazione risulta carente dei giustificativi motivazionali di spesa e sfornita di prescrizioni inerenti alle spese, mentre altra si riferisce a necessità terapeutiche non più riconducibili alle vicende contestate.
3.3.1. Con riferimento alle ricevute di trasporto in ambulanza privata (docc. 73, 74, 76, 77 allegati alla citazione), per un totale di € 576,00, (spese sulle quali il CTU non ha preso posizione demandando la decisione alla scrivente), si ritiene di dover riconoscere il diritto delle spese di cui ai docc. 76 (€ 121,00) e 77 (limitatamente alla prima ricevuta, di € 35,00), per un totale di € 156,00. Le spese di cui ai docc. 73 e 77 (seconda ricevuta) sarebbero state comunque sostenute dalla in quanto aventi ad Pt_1 oggetto il trasporto a seguito di dimissioni per interventi programmati, mentre per quelle di cui al doc. 77 (seconda ricevuta) non è possibile individuare un giustificativo.
3.3.2. Riguardo alla richiesta di compensazione del danno patrimoniale avanzata da parte convenuta, essa va respinta, non essendo stato possibile verificare – nonostante l'attivazione del potere officioso di cui all'art. 213 c.p.c. nei confronti dell'INPS, risultato infruttuoso – se e quali somme abbia percepito la a titolo di indennità di accompagnamento. Invero, come stabilito dalla Suprema Corte, “la Pt_1 compensatio non può operare qualora manchi la prova (...) che la somma sia stata corrisposta e tantomeno sia determinata o determinabile nel suo preciso ammontare” (Cass., 9 dicembre 2024, n. 31684).
Sul punto, il CTU si limita a rilevare che “con riferimento al ricovero utilizzato dalla presso la Pt_1 Casa di cura Villa Chiara S.p.A. dal 10/03/2016 all'11/04/2016 che la persona risulta, dagli atti proposti dal CAF relativi alla banca dati INPS, di aver usufruito di questa degenza in maniera dichiarata gratuita. L'erogazione dell'indennità di accompagnamento è incompatibile con il ricovero gratuito in istituti o in case di riposo pubbliche, o in regime convenzionato, che provvedano al sostentamento del disabile (art. 14-septies, 2°comma, Legge 33/1980, art. 12, comma 3, Legge 118/ 1971), dato che gli viene già fornita assistenza. (...) (Messaggio INPS numero 3347 del 26-09-2023)”. pagina 11 di 12
4. Spese legali e spese di CTU
Le spese seguono la soccombenza della convenuta rispetto all'attrice; tuttavia, considerata la complessità della causa e l'esito della decisione, che ha visto nettamente ridimensionate le pretese attoree, i compensi vanno calcolati applicando i valori intermedi tra i minimi e i medi D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022 per lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 sulla scorta del decisum, che è prossimo al valore minimo dello scaglione, e sono liquidate in € 10.577,50, di cui € 1.914,00 per la fase di studio, € 1.221,00 per la fase introduttiva, € 4.252,50 per la fase istruttoria ed € 3.190,00 per la fase decisionale.
Quanto ai costi della CTU, liquidati con decreto in data 13 giugno 2024, essi vanno posti definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 67.204,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi come da parte motiva,
Condanna altresì a pagare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in € 10.577,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, come già liquidate.
Bologna, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 12 di 12