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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/10/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI Il Tribunale di Asti, in persona di: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott. Pasquale Perfetti Relatore ed estensore ha emesso SENTENZA sul ricorso congiunto di
(C.F.: ), nata a Carmagnola in [...]_1 C.F._1 29/06/1979, residente in [...], rappresentata e difesa come da procura su foglio separato dall'Avv. Chiara Allocco (C.F.: C.F._2
), del Foro di Asti, pec: , elettivamente
[...] Email_1 domiciliata presso e nel di lei studio corrente in Bra (CN), Via Mendicità Istruita n. 30 e RO NC (C.F.: ), nato a [...] in data [...], C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso come da procura su foglio separato dall'Avv. Chiara Allocco (C.F.: ), del Foro di CodiceFiscale_2
Asti, pec: , elettivamente domiciliata presso e Email_1 nel di lei studio corrente in Bra (CN), Via Mendicità Istruita n. 30 -
Viste le conclusioni congiunte delle difese, ove sono state formalizzate le seguenti condizioni:
“…CONGIUNTAMENTE CHIEDONO CHE l'Ecc.mo Tribunale di Asti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed i figli nelle modalità di seguito indicate:
• • i ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto;
• • il figlio , avendo raggiunto recentemente la maggiore età (nato Persona_1 in data 02 aprile 2007), continuerà a vivere in modo stabile e prevalente con la madre e manterrà la residenza anagrafica presso la casa famigliare sita in Parte_1
Carmagnola, Via Borghetto 12 (come da certificato cumulativo di stato e di famiglia dei ricorrenti, rilasciato dal Comune di Carmagnola, che qui si produce, Doc. 5);
• • la signora si impegna a sostenere la percentuale dei ¾ della Parte_1 rata mensile del mutuo sulla casa già famigliare, di sua esclusiva proprietà, mentre il Sig RO NC, almeno fino a nuovo diverso accordo fra le parti, si impegna a pagare tale rata nella misura di ¼, (facendo pervenire la relativa somma alla signora sul conto corrente ancora ad oggi intestato ad entrambi i ricorrenti), Pt_1 CP_1 non rispondendo per alcuna altra somma legata a detto mutuo;
• • le detrazioni sul mutuo contratto per la ristrutturazione dell'immobile saranno percepite integralmente dal sig. RO NC, in accordo con la signora Parte_1 ;
[...]
• • il sig. RO NC si trasferirà in altra abitazione condotta in locazione che sta cercando sempre nel Comune di Carmagnola, per essere sempre il più possibile vicino ai figli ed avere una maggiore possibilità di vederli e di stare con loro quando non è impegnato con il lavoro;
il padre si impegna a comunicare alla madre il nuovo indirizzo di dimora e residenza ai fini del diritto – dovere di visita del padre ai figli, entro 30 giorni dall'omologazione del presente accordo da parte dell'Ill.mo Tribunale adito;
• • la Sig.ra , entro 30 giorni dall'omologazione del presente Parte_1 accordo, si impegna a provvedere come in effetti provvederà a volturare a proprio nome tutte le utenze relative all'ex casa familiare;
• • la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori in base ai Persona_2 principi della legge sull'affidamento condiviso (L.54/2006), con dimora stabile e prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici, cui è assegnata la casa familiare, già di sua esclusiva proprietà, con tutti gli arredi e i beni mobili ivi presenti, fatta eccezione per gli effetti di carattere personale del Sig. RO NC, che egli si impegna a portar via dall'ex abitazione familiare entro e non oltre trenta giorni dall'omologazione del presente ricorso;
• • i genitori, in base ai principi della legge sull'affido condiviso (L.54/2006), assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative Per_ all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore , tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
• • entrambi i genitori avranno diritto a esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e permanenza presso ciascuno;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le modalità più ampie possibili, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici e le esigenze di quest'ultima e anche in base alla sua volontà trattandosi di una ragazza che sta per compiere quindici anni e, in difetto, con le seguenti modalità: a fine settimana alterni dal venerdì sera fino alla domenica sera, quando il Sig. RO non sarà fuori Regione per trasferte lavorative;
almeno un giorno infrasettimanale ove il padre non sia in trasferta fuori regione per lavoro, giorno da comunicarsi alla madre almeno due giorni prima;
• quanto alle festività e ai periodi vacanzieri, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà inoltre tenere con sé la figlia nelle vacanze natalizie, alternando annualmente con la madre i giorni di Natale e Capodanno;
durante le vacanze pasquali, alternando annualmente con la madre i giorni della Santa Pasqua e il giorno di Pasquetta, per un periodo da convenire con la madre e non superiore alla metà del periodo vacanziero, nonché quindici giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi preventivamente con la madre con almeno un mese di anticipo. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia;
anche per le altre festività che si verificheranno durante l'anno, la figlia le trascorrerà ad anni alterni con il padre e con la madre e in caso di festività prossime ai fine settimana (c.d. ponti) saranno trascorsi dalla figlia con il genitore con cui trascorrerà il fine settimana;
• • il padre si impegna a versare, come in effetti verserà, dal mese dell'omologazione del presente ricorso ovvero anche prima se venisse completato il suo trasferimento dalla ex casa famigliare in altra abitazione, quale contributo al Per_ mantenimento dei figli, sia della minore , che del figlio appena diventato Per_1 maggiorenne, ma che è ancora studente, la somma di € 800,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate dalla madre, rivalutabile ogni anno secondo gli indici I.S.T.A.T. Per_ (prima rivalutazione mese di aprile 2026), da intendersi €. 400 per ed €. 400,00 per fino a quando gli stessi saranno indipendenti ed autonomi dal lato Per_1 lavorativo;
• • i genitori concordano espressamente che in tale contributo al mantenimento siano compresi le per gli abbonamenti ai trasporti pubblici per la scuola dei figli, i costi per i contratti telefonici cellulari di entrambi i figli e il mantenimento degli animali domestici della coppia, che rimarranno a vivere presso la casa già famigliare, con impegno del Sig. RO a coadiuvare la signora nella loro cura;
in Parte_1 particolare, il Sig, RO si impegna, nei weekend di sua pertoccanza con i figli, in caso in cui la signora sia per motivi personali fuori dalla casa già famigliare, Pt_1 ad occuparsi delle loro esigenze, anche, se del caso, recandosi presso l'abitazione della signora Pt_1
• • i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per i figli, per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo per le spese straordinarie vigente presso il Tribunale di ASTI, che viene rilasciato in copia alle parti dai rispettivi procuratori e a mero titolo esemplificativo si precisa che: - le spese scolastiche necessarie, quali assicurazioni, libri di testo e corredo di inizio anno, uscite didattiche e gite giornaliere: dovranno essere adeguatamente documentate;
- spese quali estate ragazzi (costi di iscrizione e costi settimanali), corsi di lingue, gite scolastiche di durata superiore ad una giornata, tasse di istituti privati, master lezioni private: dovranno essere previamente concordate e adeguatamente documentate;
- spese mediche quali quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale, visite specialistiche, cure, accertamenti e trattamenti sanitari e interventi chirurgici indifferibili prescritti dal medico curante, ticket sanitari, farmaci esclusi quelli da banco e corredati da scontrino fiscale con indicazione del codice fiscale della minore, lenti da vista – occhiali previa prescrizione dello specialista: dovranno essere adeguatamente documentate;
- le spese mediche quali cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche: dovranno essere previamente concordate dai genitori, che dovranno accordarsi sulla scelta del professionista a cui rivolgersi previa eventuale richiesta di diversi preventivi, e le relative spese dovranno essere adeguatamente documentate;
le spese sportive, quali costi di iscrizione a corsi, attrezzature sportive e ricreative, corsi di musica, teatro, etc, viaggi e vacanze studio: dovranno essere previamente concordate e adeguatamente documentate, salvo per le attività che i figli già frequentino all'atto della sottoscrizione del presente ricorso congiunto, per le quali non è necessario accordo per la divisione a metà delle relative spese di iscrizione e attrezzatura, trasporti, tornei e varie. Il genitore che avrà sostenuto spese straordinarie autorizzate e concordate preventivamente, dovrà essere rimborsato dall'altro genitore, per la quota di propria spettanza, entro e non oltre i 20 giorni successivi alla richiesta previa esibizione della documentazione sulla spesa;
• • l'assegno unico per la figlia minore o analogo sussidio che sarà introdotto in futuro, sarà percepito in via esclusiva e nella misura del 100% dalla madre Signora Per_
, con cui avrà dimora stabile e in costanza di coabitazione, con Parte_1 comunicazione del suo iban per l'accredito bancario;
il padre Sig. RO NC si impegna a non proporre, come in effetti non proporrà, alcuna richiesta in merito, anche per quanto riguarda eventuali arretrati se dovuti, che saranno di pertinenza solo della madre e a sottoscrivere, ove necessario e a semplice richiesta, la documentazione utile all'inoltro della relativa domanda;
• • i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per la minore.
Le conclusioni congiunte, per gli effetti dell'art. 473-bis n 51 cpc, paiono meritevoli di ratifica, non emergendo ragioni di contrarietà a legge ed apparendo esse conformi agli interessi della prole.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Dispone in piena conformità alle conclusioni congiunte sopra per esteso riportate, da considerare quale parte integrante della presente sentenza e dispositivo;
Compensa le spese di lite.
Asti, 2.10.2025
Il relatore estensore dott. Pasquale Perfetti
Presidente dott.ssa Ombretta Salvetti
(C.F.: ), nata a Carmagnola in [...]_1 C.F._1 29/06/1979, residente in [...], rappresentata e difesa come da procura su foglio separato dall'Avv. Chiara Allocco (C.F.: C.F._2
), del Foro di Asti, pec: , elettivamente
[...] Email_1 domiciliata presso e nel di lei studio corrente in Bra (CN), Via Mendicità Istruita n. 30 e RO NC (C.F.: ), nato a [...] in data [...], C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso come da procura su foglio separato dall'Avv. Chiara Allocco (C.F.: ), del Foro di CodiceFiscale_2
Asti, pec: , elettivamente domiciliata presso e Email_1 nel di lei studio corrente in Bra (CN), Via Mendicità Istruita n. 30 -
Viste le conclusioni congiunte delle difese, ove sono state formalizzate le seguenti condizioni:
“…CONGIUNTAMENTE CHIEDONO CHE l'Ecc.mo Tribunale di Asti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed i figli nelle modalità di seguito indicate:
• • i ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto;
• • il figlio , avendo raggiunto recentemente la maggiore età (nato Persona_1 in data 02 aprile 2007), continuerà a vivere in modo stabile e prevalente con la madre e manterrà la residenza anagrafica presso la casa famigliare sita in Parte_1
Carmagnola, Via Borghetto 12 (come da certificato cumulativo di stato e di famiglia dei ricorrenti, rilasciato dal Comune di Carmagnola, che qui si produce, Doc. 5);
• • la signora si impegna a sostenere la percentuale dei ¾ della Parte_1 rata mensile del mutuo sulla casa già famigliare, di sua esclusiva proprietà, mentre il Sig RO NC, almeno fino a nuovo diverso accordo fra le parti, si impegna a pagare tale rata nella misura di ¼, (facendo pervenire la relativa somma alla signora sul conto corrente ancora ad oggi intestato ad entrambi i ricorrenti), Pt_1 CP_1 non rispondendo per alcuna altra somma legata a detto mutuo;
• • le detrazioni sul mutuo contratto per la ristrutturazione dell'immobile saranno percepite integralmente dal sig. RO NC, in accordo con la signora Parte_1 ;
[...]
• • il sig. RO NC si trasferirà in altra abitazione condotta in locazione che sta cercando sempre nel Comune di Carmagnola, per essere sempre il più possibile vicino ai figli ed avere una maggiore possibilità di vederli e di stare con loro quando non è impegnato con il lavoro;
il padre si impegna a comunicare alla madre il nuovo indirizzo di dimora e residenza ai fini del diritto – dovere di visita del padre ai figli, entro 30 giorni dall'omologazione del presente accordo da parte dell'Ill.mo Tribunale adito;
• • la Sig.ra , entro 30 giorni dall'omologazione del presente Parte_1 accordo, si impegna a provvedere come in effetti provvederà a volturare a proprio nome tutte le utenze relative all'ex casa familiare;
• • la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori in base ai Persona_2 principi della legge sull'affidamento condiviso (L.54/2006), con dimora stabile e prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici, cui è assegnata la casa familiare, già di sua esclusiva proprietà, con tutti gli arredi e i beni mobili ivi presenti, fatta eccezione per gli effetti di carattere personale del Sig. RO NC, che egli si impegna a portar via dall'ex abitazione familiare entro e non oltre trenta giorni dall'omologazione del presente ricorso;
• • i genitori, in base ai principi della legge sull'affido condiviso (L.54/2006), assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative Per_ all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia minore , tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa;
• • entrambi i genitori avranno diritto a esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza e permanenza presso ciascuno;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con le modalità più ampie possibili, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici e le esigenze di quest'ultima e anche in base alla sua volontà trattandosi di una ragazza che sta per compiere quindici anni e, in difetto, con le seguenti modalità: a fine settimana alterni dal venerdì sera fino alla domenica sera, quando il Sig. RO non sarà fuori Regione per trasferte lavorative;
almeno un giorno infrasettimanale ove il padre non sia in trasferta fuori regione per lavoro, giorno da comunicarsi alla madre almeno due giorni prima;
• quanto alle festività e ai periodi vacanzieri, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà inoltre tenere con sé la figlia nelle vacanze natalizie, alternando annualmente con la madre i giorni di Natale e Capodanno;
durante le vacanze pasquali, alternando annualmente con la madre i giorni della Santa Pasqua e il giorno di Pasquetta, per un periodo da convenire con la madre e non superiore alla metà del periodo vacanziero, nonché quindici giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi preventivamente con la madre con almeno un mese di anticipo. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia;
anche per le altre festività che si verificheranno durante l'anno, la figlia le trascorrerà ad anni alterni con il padre e con la madre e in caso di festività prossime ai fine settimana (c.d. ponti) saranno trascorsi dalla figlia con il genitore con cui trascorrerà il fine settimana;
• • il padre si impegna a versare, come in effetti verserà, dal mese dell'omologazione del presente ricorso ovvero anche prima se venisse completato il suo trasferimento dalla ex casa famigliare in altra abitazione, quale contributo al Per_ mantenimento dei figli, sia della minore , che del figlio appena diventato Per_1 maggiorenne, ma che è ancora studente, la somma di € 800,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate dalla madre, rivalutabile ogni anno secondo gli indici I.S.T.A.T. Per_ (prima rivalutazione mese di aprile 2026), da intendersi €. 400 per ed €. 400,00 per fino a quando gli stessi saranno indipendenti ed autonomi dal lato Per_1 lavorativo;
• • i genitori concordano espressamente che in tale contributo al mantenimento siano compresi le per gli abbonamenti ai trasporti pubblici per la scuola dei figli, i costi per i contratti telefonici cellulari di entrambi i figli e il mantenimento degli animali domestici della coppia, che rimarranno a vivere presso la casa già famigliare, con impegno del Sig. RO a coadiuvare la signora nella loro cura;
in Parte_1 particolare, il Sig, RO si impegna, nei weekend di sua pertoccanza con i figli, in caso in cui la signora sia per motivi personali fuori dalla casa già famigliare, Pt_1 ad occuparsi delle loro esigenze, anche, se del caso, recandosi presso l'abitazione della signora Pt_1
• • i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per i figli, per la cui individuazione e regolamentazione si rimanda al Protocollo per le spese straordinarie vigente presso il Tribunale di ASTI, che viene rilasciato in copia alle parti dai rispettivi procuratori e a mero titolo esemplificativo si precisa che: - le spese scolastiche necessarie, quali assicurazioni, libri di testo e corredo di inizio anno, uscite didattiche e gite giornaliere: dovranno essere adeguatamente documentate;
- spese quali estate ragazzi (costi di iscrizione e costi settimanali), corsi di lingue, gite scolastiche di durata superiore ad una giornata, tasse di istituti privati, master lezioni private: dovranno essere previamente concordate e adeguatamente documentate;
- spese mediche quali quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale, visite specialistiche, cure, accertamenti e trattamenti sanitari e interventi chirurgici indifferibili prescritti dal medico curante, ticket sanitari, farmaci esclusi quelli da banco e corredati da scontrino fiscale con indicazione del codice fiscale della minore, lenti da vista – occhiali previa prescrizione dello specialista: dovranno essere adeguatamente documentate;
- le spese mediche quali cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche: dovranno essere previamente concordate dai genitori, che dovranno accordarsi sulla scelta del professionista a cui rivolgersi previa eventuale richiesta di diversi preventivi, e le relative spese dovranno essere adeguatamente documentate;
le spese sportive, quali costi di iscrizione a corsi, attrezzature sportive e ricreative, corsi di musica, teatro, etc, viaggi e vacanze studio: dovranno essere previamente concordate e adeguatamente documentate, salvo per le attività che i figli già frequentino all'atto della sottoscrizione del presente ricorso congiunto, per le quali non è necessario accordo per la divisione a metà delle relative spese di iscrizione e attrezzatura, trasporti, tornei e varie. Il genitore che avrà sostenuto spese straordinarie autorizzate e concordate preventivamente, dovrà essere rimborsato dall'altro genitore, per la quota di propria spettanza, entro e non oltre i 20 giorni successivi alla richiesta previa esibizione della documentazione sulla spesa;
• • l'assegno unico per la figlia minore o analogo sussidio che sarà introdotto in futuro, sarà percepito in via esclusiva e nella misura del 100% dalla madre Signora Per_
, con cui avrà dimora stabile e in costanza di coabitazione, con Parte_1 comunicazione del suo iban per l'accredito bancario;
il padre Sig. RO NC si impegna a non proporre, come in effetti non proporrà, alcuna richiesta in merito, anche per quanto riguarda eventuali arretrati se dovuti, che saranno di pertinenza solo della madre e a sottoscrivere, ove necessario e a semplice richiesta, la documentazione utile all'inoltro della relativa domanda;
• • i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio per la minore.
Le conclusioni congiunte, per gli effetti dell'art. 473-bis n 51 cpc, paiono meritevoli di ratifica, non emergendo ragioni di contrarietà a legge ed apparendo esse conformi agli interessi della prole.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Dispone in piena conformità alle conclusioni congiunte sopra per esteso riportate, da considerare quale parte integrante della presente sentenza e dispositivo;
Compensa le spese di lite.
Asti, 2.10.2025
Il relatore estensore dott. Pasquale Perfetti
Presidente dott.ssa Ombretta Salvetti