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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/12/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2559/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 2559/2016 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PEGORARO Parte_1 C.F._1
MI e dell'Avv. CHIMENTO BRUNA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Chimento Bruna in Vicenza, via Baracca n. 204
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VERZOTTO Controparte_1 C.F._2
UI e dell'Avv. VERZOTTO GIORGIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
RZ LU in Padova, Piazzale Stazione n. 8
CONVENUTO con integrazione del contraddittorio nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
IN AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cuneo, Corso Nizza
n. 13
Controparte_3
[...]
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni pagina 1 di 10 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza non definitiva n. 34/2025 questo Tribunale ha statuito quanto segue:
“1) dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra e Parte_1 CP_1
e avente ad oggetto i beni immobili siti in Comune di Albettone ed ivi catastalmente
[...] identificati come segue:
a) Catasto Fabbricati, Foglio 18, mappali n. 107, sub. 4; 107, sub. 6; 107, sub. 7; 107, sub. 8;
b) Catasto Terreni, Foglio 18, mappali n. 41; 42; 75; 24 porz. AA;
24 porz. AB;
23; 64; 15;
c) Catasto Terreni, Foglio 21, mappali n. 344; 345; 346; 634;
2) dispone che la divisione dei beni di cui al punto che precede avvenga in accordo al progetto divisionale n. 1 elaborato dal TU geom. nella relazione peritale depositata in Persona_1 data 07.02.2023 ed ivi illustrato alle pagg. 38/40 e nell'Allegato 10; per l'effetto,
3) assegna a : Parte_1
a) la piena proprietà esclusiva dei beni immobili siti in Comune di Albettone ed ivi catastalmente censiti al Foglio 18 del Catasto Terreni con i mappali n. 15 e 23;
b) la piena proprietà esclusiva dei beni immobili siti in Comune di Albettone ed ivi catastalmente censiti al Foglio 21 del Catasto Terreni con i mappali n. 344 e 345;
c) la piena proprietà esclusiva della porzione dei beni immobili siti in Comune di Albettone ed ivi catastalmente censiti al Foglio 18 del Catasto Terreni con i mappali n. 24, 64 e 75, indicata in colore arancio nella planimetria di cui all'Allegato 10 della relazione peritale depositata dal TU geom. in data 07.02.2023; Persona_1
d) la piena proprietà esclusiva della porzione dei beni immobili siti in Comune di Albettone ed ivi catastalmente censiti al Foglio 21 del Catasto Terreni con i mappali n. 346 e n. 634, indicata in colore arancio nella planimetria di cui all'Allegato 10 della relazione peritale depositata dal TU geom. in data 07.02.2023; per l'effetto, Persona_1
4) accerta e dichiara che è pieno proprietario esclusivo dei beni di cui al punto 3 Parte_1 che precede;
5) ordina a di rilasciare a , liberi da cose e persone anche Controparte_1 Parte_1 interposte, i beni immobili assegnati a quest'ultimo, indicati nel punto 3 che precede;
6) assegna a : Controparte_1
a) la piena proprietà esclusiva dei beni immobili siti in Comune di Albettone ed ivi catastalmente censiti al Foglio 18 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 107, sub. 4; 107, sub. 6; 107, sub. 7 e 107, sub. 8;
pagina 2 di 10 b) la piena proprietà esclusiva dei beni immobili siti in Comune di Albettone ed ivi catastalmente censiti al Foglio 18 del Catasto Terreni con i mappali n. 107, 41 e 42;
c) la piena proprietà esclusiva della porzione dei beni immobili siti in Comune di Albettone ed ivi catastalmente censiti al Foglio 18 del Catasto Terreni con i mappali n. 24, 64 e 75, indicata in colore azzurro nella planimetria di cui all'Allegato 10 della relazione peritale depositata dal TU geom. in data 07.02.2023; Persona_1
d) la piena proprietà esclusiva della porzione dei beni immobili siti in Comune di Albettone ed ivi catastalmente censiti al Foglio 21 del Catasto Terreni con i mappali n. 346 e n. 634, indicata in colore azzurro nella planimetria di cui all'Allegato 10 della relazione peritale depositata dal TU geom. in data 07.02.2023; per l'effetto, Persona_1
7) accerta e dichiara che è pieno proprietario esclusivo dei beni di cui al punto 6 Controparte_1 che precede;
8) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione dell'ipoteca così emarginata: , Ufficio Provinciale di Vicenza - Territorio, Servizio di Pubblicità Controparte_2
Immobiliare, Presentazione n. 134 del 09.11.2007, Registro Generale n. 29466, Registro Particolare n.
7756, nella parte in cui essa risulta iscritta in favore di AL OS SP e
contro
CP_1
sulla quota di 1/2 di piena proprietà del bene immobile sito in Comune di Albettone ed ivi
[...] censito al Foglio 21 del Catasto Terreni con il mappale n. 345, nel caso in cui tale ipoteca non sia stata trasferita a cura del creditore ipotecario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2825 c.c.;
9) condanna a pagare a l'importo di € 6.987,02; Controparte_1 Parte_1
10) rigetta la domanda di condanna di al pagamento dell'importo di € 251.100,00 in Parte_1 favore di;
Controparte_1
11) rigetta la domanda di condanna di a “risarcire” per le spese Parte_1 Controparte_1 di “spinatura” dei terreni e per le spese di “recupero di reperti archeologici”;
12) dichiara inammissibile la domanda di condanna di al pagamento dell'importo Parte_1 di € 62.651,07 in favore di ”. Controparte_1
1.1. All'esito delle predette statuizioni, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per
“l'espletamento delle operazioni di frazionamento dei beni oggetto di divisione che di tale frazionamento necessitano” (sentenza, pag. 24) - e ciò in ragione del fatto che, con la divisione, sono state assegnate all'attore e al convenuto anche porzioni di fondi prive di un identificativo catastale, siccome derivanti dalla suddivisione di taluni terreni operata dal TU nel progetto divisionale poi recepito in sentenza.
pagina 3 di 10 Con ordinanza del 10.01.2025 l'incarico di eseguire il frazionamento dei beni è stato conferito al TU Geom. al quale, nel corso della successiva udienza del 24.01.2025, è stato Persona_1 anche affidato l'incarico di procedere all'apposizione dei termini, all'esito del frazionamento.
Il TU ha depositato la relazione peritale in data 05.09.2025 e il giudizio è stato dunque rinviato per la precisazione delle conclusioni.
1.2. All'udienza del 12.09.2025, all'uopo fissata e sostituita del deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni.
L'attore ha precisato le conclusioni come segue: “Nel ribadire la già Parte_1 formulata riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva n. 1773 del 2020 pubblicata il
27.10.2020, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti conclusioni Nel merito: - in via preliminare, rigettarsi le domande tutte formulate dal convenuto
, in quanto del tutto tardive ed inammissibili, ovvero, in subordine, perché infondate Controparte_1 in fatto ed in diritto, oltre che sfornite di prova;
- previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, disporsi ex art. 1111 c.c. e 784 e ss c.p.c. lo scioglimento della comunione dell'intero compendio immobiliare di cui al contratto di compravendita del
27.02.1981; beni immobili che, salvo errori e/o verifiche e salvo migliore identificazione in base alle risultanze delle TU in atti, risultano così catastalmente censiti: - Catasto urbano del Comune di
Albettone: Foglio 18 – particella 107 (ex sez. B, foglio 1, mappali nn. 39a, 67d/71, 66b/72, 36c/74,
36a/36); - Catasto terreni del Comune di Albettone: Foglio 18 map. 41 (ex Sez. B, fg. 1, map. 41a);
Foglio 18, map. 42 (ex Sez. B, fg. 1, map. 42); Foglio 18, map. 75 (ex Sez. B, fg. 1, map. 65b/75);
Foglio 18, map. 24 (ex Sez. B, fg. 1, map. 24); Foglio 18, map. 23 (ex Sez. B, fg. 1, map. 23); Foglio
18, map. 64 (ex Sez. B., fg. 1, map. 64a/64); Foglio 18, map. 15 (ex Sez. B, fg. 1, map. 15a/15); Foglio
21, map. 344 (ex Sez. B, fg. 4, map. 14); Foglio 21, map. 345 (ex Sez. B, fg. 4, map. 345b); Foglio 21, map. 346 (ex Sez. B, fg. 4, map. 346); Foglio 21, map. 346 (parte ex Sez. B, fg. 4 map. 346); Foglio 21, map. 634 (parte ex Sez. B, fg. 4, map. 346). - nel ribadire l'attore di aderire al Progetto Divisionale -
1^ Soluzione, così come proposto dal TU Geom. alle pagg. 38/40 della propria Persona_1 consulenza tecnica datata 07.02.2023, con assegnazione quindi previo frazionamento ai singoli partecipanti dei beni così come da “assegni” catastalmente indicati a pag. 38 e graficamente indicati a pag. 40 di detta Consulenza tecnica;
- si chiede di approvare il predetto progetto divisionale e, per l'effetto, disporsi sulla base di tale progetto o del diverso progetto ritenuto dal Giudice, secondo il frazionamento eseguito dal TU, la divisione in natura dei lotti ex art. 1114 c.c. (e/o secondo diversa disposizione di legge) e l'attribuzione ed assegnazione ai singoli fratelli partecipanti della quota in natura ad ognuno spettante (secondo quanto stabilito nella sentenza non definitiva n. 34 del 2025 del pagina 4 di 10 Tribunale di Vicenza e nella relazione integrativa sui frazionamenti 05.09.2025 depositata dal TU, per quanto attiene l'individuazione dei mappali oggetto di assegnazione a ciascun condividente). Con conseguente ed eventuale (se dovuto) conguaglio in denaro e con concentrazione delle ipoteche sui lotti assegnati a . - Condannarsi il sig. all'immediato rilascio Controparte_1 Controparte_1 del compendio immobiliare che sarà attribuito al sig. , libero e sgombero da persone Parte_1
e/o cose, anche interposte. - Condannarsi in caso di mancato rilascio al pagamento Controparte_1 di una congrua indennità per l'occupazione del lotto assegnato all'attore, nell'importo determinato sulla base del valore locativo degli immobili dal CTP attoreo o in subordine dal TU nella propria relazione, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza o diverso termine stabilito dal
Giudice sino alla data di effettivo rilascio e liberazione. Salvo la maggiore o minore somma determinata in causa o ritenuta di giustizia oppure, in via subordinata, liquidata in via equitativa. -
Ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle necessarie trascrizioni e/o volturazioni, con esonero dello stesso da ogni responsabilità. - Con riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva n. 1773 del 2020 pubblicata il 27.10.2020 per quanto attiene la richiesta di condanna del sig. al pagamento, a favore del sig. Controparte_1 Parte_1
, di una congrua indennità per l'occupazione degli immobili oggetto di causa a decorrere dal
[...] giorno 21.04.1995 o dalla diversa data di domanda. In punto di spese: - Si fa presente che sino ad oggi, non avendo provveduto a pagare quanto da lui dovuto, ogni singola spesa Controparte_1 relativa al presente giudizio è stata sostenuta unicamente ed esclusivamente dal , tra Parte_1 cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese di accatastamento dei fabbricati;
le spese per la regolarizzazione edilizia, per le sanzioni;
per eseguire i frazionamenti;
le spese del Notaio per la cancellazione del patto di riservato dominio a favore di , ecc…(sul punto si veda la nota di CP_4 deposito delle spese sostenute datata 11.04.2022 per l'importo di € 19.309,41). A tali spese si aggiungono quelle di frazionamento e picchettamento in loco eseguite dal TU Geom. . Si Per_1 chiede pertanto disporsi che tutte le spese oggetto del presente giudizio e finalizzate alla divisione vengano poste definitivamente a carico di in ragione della sua opposizione o, in Controparte_1 subordine, giusta metà tra le parti (ovvero per il 50% a carico di ciascuna parte) e per l'effetto, venga riconosciuto il credito di e condannato a rimborsare all'attore Parte_1 Controparte_1 quanto anticipato per la quota di spettanza del convenuto. In ogni caso:- Con integrale rifusione di spese e compensi professionali sia della procedura di mediazione svolta davanti alla Camera di
Commercio di Vicenza sia del presente giudizio civile, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge. - Con condanna del convenuto in ragione della propria opposizione alla divisione e pagina 5 di 10 del suo comportamento processuale, a sostenere e rifondere per intero i costi e le competenze delle varie TU, oltre a rimborsare le spese per il CTP attoreo, Arch. ”. Persona_2
Il convenuto , ribadita “la riserva di appello avverso la sentenza non Controparte_1 definitiva n. 34/2025, pubblicata in data 10.1.2025” ha precisato le conclusioni come segue: “in via principale, rigettarsi la domanda di divisione in quanto deve essere considerato Controparte_1
l'unico proprietario dei beni facenti parte del compendio oggetto di domanda, avendoli goduti in via esclusiva per oltre 20 anni in modo pubblico, pacifico e continuato ed avendo provveduto egli solo a versare la quasi totalità delle rate di acquisto dello stesso;
- in via subordinata, procedere alla divisione in conformità al progetto divisionale descritto nella integrazione di perizia depositata dal
TU in data 5.12.2023, essendo prioritario mantenere in essere l'azienda agricola del sig. CP_1
la quale, diversamente, non disporrebbe di sufficiente superficie coltivabile;
- condannare
[...]
l'attore a versare al sig. un importo pari al valore dei fabbricati dallo stesso Controparte_1 realizzati a proprie spese sul fondo, beni da considerarsi miglioramenti ex art. 1150 c.c. e di valore complessivo pari ad € 251.100,00 (come indicato in TU), costituendo ipoteca legale sulla porzione del compendio che sarà assegnata all'attore ai sensi dell'art. 2871 c.c.; - condannare altresì l'attore a risarcire al sig. le spese per la spianatura dei terreni eseguita negli anni 1985- Controparte_1
1988, opere da considerarsi miglioramenti ex art. 1150 c.c., per una spesa pari ad € 16.000,00, nonché per il recupero di reperti archeologici, spesa pari ad € 30.000,00; - condannare altresì l'attore a risarcire la metà delle rate di acquisto del compendio versate in via esclusiva dal sig. CP_1
, per un importo di € pari ad € 62.651,07 (27 rate dell'importo di € 4.640,82, per complessivi
[...]
€ 125.302,14, diviso 2), eventualmente previa compensazione delle spese sostenute in via esclusiva dall'attore (rate a saldo e spese di accatastamento immobili); - riconoscendo altresì al sig. CP_1
il diritto di ritenzione ex art 1152 c.c. finché non saranno corrisposte le indennità dovute;
-
[...] con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
ha concluso come segue: “Respinte contrarie istanze, Controparte_2 eccezioni e deduzioni, Voglia l'adito Tribunale di Vicenza, disponendo la divisione giudiziale dei beni in comproprietà tra i signori e e attribuendo agli stessi le quote di loro Pt_1 Controparte_1 spettanza, salvaguardare i diritti dell'esponente disponendo la Controparte_2 concentrazione delle ipoteche dalla medesima iscritte il 09-11-2007 (Reg. Gen. 29466 – Reg. Part. 7756) e il 24-04-2017 (Reg. Gen. 8177 – Reg. Part. 1336) contro il signor , sui beni Controparte_1 che verranno attribuiti al medesimo debitore ovvero confermando le stesse nell'ipotesi in cui i beni su cui gravano oggi le iscrizioni ipotecarie venissero assegnati al signor assegnando Controparte_1 all'esponente eventuali conguagli disposti in favore del predetto debitore. Con il favore delle spese”. pagina 6 di 10 Su tali conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione di termini alle parti per il deposito degli scritti conclusivi.
* * *
2. Come già segnalato in premesse, all'esito della pronuncia della sentenza non definitiva il giudizio è stato rimesso sul ruolo istruttorio al mero fine di procedere alle operazioni di frazionamento di taluni dei beni oggetto di divisione.
La presente statuizione deve dunque limitarsi a recepire gli esiti del frazionamento eseguito dal
TU Geom. e a regolamentare le spese di lite (quanto alle sole spese di assistenza legale e Per_1 per consulenza tecnica, che non sono state oggetto della sentenza non definitiva n. 34/2025).
Ne discende che ogni altra (nuova) domanda o eccezione o contestazione proposta dalle parti va dichiarata inammissibile – e tale conclusione si impone, segnatamente, per la domanda del convenuto che, nella memoria di replica conclusiva, ribadita la propria “opposizione” al progetto divisionale predisposto dal TU (invero già recepito nella divisione già disposta con sentenza non definitiva), ha chiesto che esso “non venga approvato anche in quanto lesivo del diritto di godimento del mappale n.
78, rimasto in comunione”, chiedendo altresì, “in subordine”, che “il Tribunale disponga i necessari accertamenti tecnici al fine di verificare la possibilità di accesso al detto fondo e, ove accertata l'interclusione (comunque non contestata), riconosca o imponga una servitù di passaggio necessaria a carico dei fondi assegnati all'attore” (memoria, pagg. 3 e 4).
3. Ebbene, il frazionamento eseguito dal TU ha riguardato i terreni catastalmente identificati al
Foglio 18 del Catasto Terreni del Comune di Albettone con i mappali n. 24, 64 e 75 ed i terreni catastalmente identificati al Foglio 21 del Catasto Terreni del Comune di Albettone con i mappali n.
346 e 634: terreni che con la sentenza non definitiva n. 34/2025 sono stati assegnati in parte a Parte_1
ed in parte a .
[...] Controparte_1
3.1. Secondo quanto consta dalla relazione peritale depositata in data 05.09.2025:
i) con Tipo di frazionamento approvato in data 01.08.2025 prot. 2025/VI0189432 (relazione peritale,
Allegato 20), i terreni già catastalmente identificati al Foglio 18 del Catasto Terreni con i mappali n.
24, 64 e 75 sono stati frazionati nei terreni catastalmente identificati come segue: Catasto Terreni,
Foglio 18, mappali n. 117 e 118 (ex mappale n. 24); mappali n. 119 e 120 (ex mappale n. 64); mappali n. 115 e 116 (ex mappale n. 75);
ii) con Tipo di frazionamento approvato in data 14.08.2025 prot. 2025/VI0195439 (relazione peritale,
Allegato 21), i terreni già catastalmente identificati al Foglio 21 del Catasto Terreni con i mappali n.
346 e 634 sono stati frazionati nei terreni catastalmente identificati come segue: Catasto Terreni, Foglio
21, mappali n. 810 e 811 (ex mappale n. 346); mappali n. 812 e 813 (ex mappale n. 634). pagina 7 di 10 Le porzioni dei terreni di cui ai mappali n. 24, 64 e 75 assegnate con sentenza non definitiva a sono dunque oggi catastalmente identificate con i mappali n. 117, 119 e 115, mentre Parte_1 le porzioni dei terreni medesimi assegnate con sentenza non definitiva a sono oggi Controparte_1 catastalmente identificate con i mappali n. 118, 120 e 116.
Al contempo, le porzioni dei terreni di cui ai mappali n. 346 e 634 assegnate con sentenza non definitiva a sono oggi catastalmente identificate con i mappali n. 811 e 813, mentre le Parte_1 porzioni dei terreni medesimi assegnate con sentenza non definitiva a sono oggi Controparte_1 catastalmente identificate con i mappali n. 810 e 812 (relazione peritale 05.09.2025, pagg. 13 e 14).
3.2. Va dunque dichiarato, conclusivamente, che in ragione della divisione disposta con la sentenza non definitiva n. 34/2025 e all'esito dei frazionamenti ora menzionati (relazione peritale
05.09.2025, pagg. 13 e 14 e Allegato 22):
i) è pieno proprietario esclusivo dei beni immobili catastalmente identificati come Parte_1 segue:
a) Comune di Albettone - Foglio 18, mappali n. 15, 23 115, 117 e 119; Parte_2
b) Comune di Albettone - Foglio 21, mappali n. 344, 345, 811 e 813; Parte_2
ii) è pieno proprietario esclusivo dei beni immobili catastalmente identificati come Controparte_1 segue:
a) Comune di Albettone - - Foglio 18, mappali n. 107 sub. 4, 107 sub. 6, Parte_3
107 sub. 7 e 107 sub. 8;
b) Comune di Albettone - Foglio 18, mappali n. 107, 41, 42, 116, 118 e 120; Parte_2
c) Comune di Albettone - Foglio 21, mappali n. 810 e 812. Parte_2
4. Il TU ha poi proceduto all'apposizione dei termini, per la materializzazione dei confini dei terreni rinvenienti dal frazionamento.
Gli esiti di tale operazione devono essere qui meramente recepiti, dichiarando che i confini, nel contraddittorio delle parti, sono stati materializzati in 6 punti (punti 3, 4, 5, 6, 8 e 10) mediante
“infissione nel terreno di tondini in ferro e picchetti in legno” (relazione peritale, pag. 15, e relative fotografie alle pagg. 15/21), nelle posizioni indicate nella mappa di cui all'Allegato 23 della relazione peritale depositata in data 05.09.2025.
*
5. La regolamentazione delle spese di lite deve seguire la soccombenza ed avere al contempo riguardo all'oggetto del presente giudizio, che è stato un giudizio di divisione.
5.1. Ebbene, risulta soccombente quanto alla (originaria) domanda di Controparte_1 accertamento della proprietà esclusiva, in capo a sé, dei beni per cui è causa e a tutte le domande pagina 8 di 10 introdotte dopo la pronuncia della prima sentenza non definitiva.
risulta da par sua soccombente quanto alla domanda di condanna del Parte_1 convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione.
Quanto al resto, il giudizio ha avuto ad oggetto le domande, eccezioni e contestazioni (sui progetti divisionali) che fisiologicamente animano i giudizi di divisione, in tutti casi in cui essi (come nel caso di specie) non riescano ad approdare ad una divisione “amichevole”.
5.2. Ritiene pertanto la scrivente che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra l'attore e il convenuto, nonché quanto ad , che non ha titolo per Controparte_2 veder rifuse le proprie spese dalle parti del giudizio.
5.3. Venendo alle spese di consulenza tecnica, va detto che le (molteplici) consulenze svolte in corso di causa sono state tutte strumentali alla divisione.
Le spese relative vanno dunque definitivamente poste a carico dell'attore, nella misura del 50%,
e del convenuto, nella misura del 50%, con obbligo per di rimborsare a Controparte_1 Parte_1
gli importi che quest'ultimo abbia corrisposto in pagamento ai consulenti tecnici d'ufficio oltre
[...] la quota del 50% di sua spettanza.
La compensazione delle spese e il riparto paritario delle spese di consulenza tecnica conducono, infine, al rigetto della domanda di condanna del convenuto alla rifusione delle spese sostenute dall'attore per l'assistenza tecnica prestata in corso di causa dal suo consulente tecnico di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 2559/2016:
1) accerta e dichiara che in ragione della divisione disposta con la sentenza non definitiva n. 34/2025
e all'esito dei frazionamenti di cui al Tipo di frazionamento approvato in data 01.08.2025 prot.
2025/VI0189432 ed al Tipo di frazionamento approvato in data 14.08.2025 prot. 2025/VI0195439:
i) è pieno proprietario esclusivo (e dunque per la quota di 1/1) dei beni immobili Parte_1 catastalmente identificati come segue:
a) Comune di Albettone - Foglio 18, mappali n. 15, 23 115, 117 e 119; Parte_2
b) Comune di Albettone - Foglio 21, mappali n. 344, 345, 811 e 813; Parte_2
ii) è pieno proprietario esclusivo (e dunque per la quota di 1/1) dei beni immobili Controparte_1 catastalmente identificati come segue:
a) Comune di Albettone - - Foglio 18, mappali n. 107 sub. 4, 107 sub. 6, Parte_3
107 sub. 7 e 107 sub. 8;
b) Comune di Albettone - Foglio 18, mappali n. 107, 41, 42, 116, 118 e 120; Parte_2
c) Comune di Albettone - Foglio 21, mappali n. 810 e 812; Parte_2
pagina 9 di 10 2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) pone le spese delle consulenze tecniche svolte in corso di causa, come liquidate con separati decreti di liquidazione, definitivamente a carico dell'attore , nella misura del 50%, e del Parte_1 convenuto , nella misura del 50%, con obbligo per di rimborsare a Controparte_1 Controparte_1
gli importi che quest'ultimo abbia corrisposto in pagamento ai consulenti tecnici Parte_1
d'ufficio oltre la quota del 50% di sua spettanza.
Vicenza, 28/12/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 2559/2016 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PEGORARO Parte_1 C.F._1
MI e dell'Avv. CHIMENTO BRUNA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Chimento Bruna in Vicenza, via Baracca n. 204
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VERZOTTO Controparte_1 C.F._2
UI e dell'Avv. VERZOTTO GIORGIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
RZ LU in Padova, Piazzale Stazione n. 8
CONVENUTO con integrazione del contraddittorio nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
IN AN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cuneo, Corso Nizza
n. 13
Controparte_3
[...]
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni pagina 1 di 10 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza non definitiva n. 34/2025 questo Tribunale ha statuito quanto segue:
“1) dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra e Parte_1 CP_1
e avente ad oggetto i beni immobili siti in Comune di Albettone ed ivi catastalmente
[...] identificati come segue:
a) Catasto Fabbricati, Foglio 18, mappali n. 107, sub. 4; 107, sub. 6; 107, sub. 7; 107, sub. 8;
b) Catasto Terreni, Foglio 18, mappali n. 41; 42; 75; 24 porz. AA;
24 porz. AB;
23; 64; 15;
c) Catasto Terreni, Foglio 21, mappali n. 344; 345; 346; 634;
2) dispone che la divisione dei beni di cui al punto che precede avvenga in accordo al progetto divisionale n. 1 elaborato dal TU geom. nella relazione peritale depositata in Persona_1 data 07.02.2023 ed ivi illustrato alle pagg. 38/40 e nell'Allegato 10; per l'effetto,
3) assegna a : Parte_1
a) la piena proprietà esclusiva dei beni immobili siti in Comune di Albettone ed ivi catastalmente censiti al Foglio 18 del Catasto Terreni con i mappali n. 15 e 23;
b) la piena proprietà esclusiva dei beni immobili siti in Comune di Albettone ed ivi catastalmente censiti al Foglio 21 del Catasto Terreni con i mappali n. 344 e 345;
c) la piena proprietà esclusiva della porzione dei beni immobili siti in Comune di Albettone ed ivi catastalmente censiti al Foglio 18 del Catasto Terreni con i mappali n. 24, 64 e 75, indicata in colore arancio nella planimetria di cui all'Allegato 10 della relazione peritale depositata dal TU geom. in data 07.02.2023; Persona_1
d) la piena proprietà esclusiva della porzione dei beni immobili siti in Comune di Albettone ed ivi catastalmente censiti al Foglio 21 del Catasto Terreni con i mappali n. 346 e n. 634, indicata in colore arancio nella planimetria di cui all'Allegato 10 della relazione peritale depositata dal TU geom. in data 07.02.2023; per l'effetto, Persona_1
4) accerta e dichiara che è pieno proprietario esclusivo dei beni di cui al punto 3 Parte_1 che precede;
5) ordina a di rilasciare a , liberi da cose e persone anche Controparte_1 Parte_1 interposte, i beni immobili assegnati a quest'ultimo, indicati nel punto 3 che precede;
6) assegna a : Controparte_1
a) la piena proprietà esclusiva dei beni immobili siti in Comune di Albettone ed ivi catastalmente censiti al Foglio 18 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 107, sub. 4; 107, sub. 6; 107, sub. 7 e 107, sub. 8;
pagina 2 di 10 b) la piena proprietà esclusiva dei beni immobili siti in Comune di Albettone ed ivi catastalmente censiti al Foglio 18 del Catasto Terreni con i mappali n. 107, 41 e 42;
c) la piena proprietà esclusiva della porzione dei beni immobili siti in Comune di Albettone ed ivi catastalmente censiti al Foglio 18 del Catasto Terreni con i mappali n. 24, 64 e 75, indicata in colore azzurro nella planimetria di cui all'Allegato 10 della relazione peritale depositata dal TU geom. in data 07.02.2023; Persona_1
d) la piena proprietà esclusiva della porzione dei beni immobili siti in Comune di Albettone ed ivi catastalmente censiti al Foglio 21 del Catasto Terreni con i mappali n. 346 e n. 634, indicata in colore azzurro nella planimetria di cui all'Allegato 10 della relazione peritale depositata dal TU geom. in data 07.02.2023; per l'effetto, Persona_1
7) accerta e dichiara che è pieno proprietario esclusivo dei beni di cui al punto 6 Controparte_1 che precede;
8) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione dell'ipoteca così emarginata: , Ufficio Provinciale di Vicenza - Territorio, Servizio di Pubblicità Controparte_2
Immobiliare, Presentazione n. 134 del 09.11.2007, Registro Generale n. 29466, Registro Particolare n.
7756, nella parte in cui essa risulta iscritta in favore di AL OS SP e
contro
CP_1
sulla quota di 1/2 di piena proprietà del bene immobile sito in Comune di Albettone ed ivi
[...] censito al Foglio 21 del Catasto Terreni con il mappale n. 345, nel caso in cui tale ipoteca non sia stata trasferita a cura del creditore ipotecario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2825 c.c.;
9) condanna a pagare a l'importo di € 6.987,02; Controparte_1 Parte_1
10) rigetta la domanda di condanna di al pagamento dell'importo di € 251.100,00 in Parte_1 favore di;
Controparte_1
11) rigetta la domanda di condanna di a “risarcire” per le spese Parte_1 Controparte_1 di “spinatura” dei terreni e per le spese di “recupero di reperti archeologici”;
12) dichiara inammissibile la domanda di condanna di al pagamento dell'importo Parte_1 di € 62.651,07 in favore di ”. Controparte_1
1.1. All'esito delle predette statuizioni, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per
“l'espletamento delle operazioni di frazionamento dei beni oggetto di divisione che di tale frazionamento necessitano” (sentenza, pag. 24) - e ciò in ragione del fatto che, con la divisione, sono state assegnate all'attore e al convenuto anche porzioni di fondi prive di un identificativo catastale, siccome derivanti dalla suddivisione di taluni terreni operata dal TU nel progetto divisionale poi recepito in sentenza.
pagina 3 di 10 Con ordinanza del 10.01.2025 l'incarico di eseguire il frazionamento dei beni è stato conferito al TU Geom. al quale, nel corso della successiva udienza del 24.01.2025, è stato Persona_1 anche affidato l'incarico di procedere all'apposizione dei termini, all'esito del frazionamento.
Il TU ha depositato la relazione peritale in data 05.09.2025 e il giudizio è stato dunque rinviato per la precisazione delle conclusioni.
1.2. All'udienza del 12.09.2025, all'uopo fissata e sostituita del deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni.
L'attore ha precisato le conclusioni come segue: “Nel ribadire la già Parte_1 formulata riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva n. 1773 del 2020 pubblicata il
27.10.2020, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti conclusioni Nel merito: - in via preliminare, rigettarsi le domande tutte formulate dal convenuto
, in quanto del tutto tardive ed inammissibili, ovvero, in subordine, perché infondate Controparte_1 in fatto ed in diritto, oltre che sfornite di prova;
- previa ogni più utile declaratoria, rigettata ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, disporsi ex art. 1111 c.c. e 784 e ss c.p.c. lo scioglimento della comunione dell'intero compendio immobiliare di cui al contratto di compravendita del
27.02.1981; beni immobili che, salvo errori e/o verifiche e salvo migliore identificazione in base alle risultanze delle TU in atti, risultano così catastalmente censiti: - Catasto urbano del Comune di
Albettone: Foglio 18 – particella 107 (ex sez. B, foglio 1, mappali nn. 39a, 67d/71, 66b/72, 36c/74,
36a/36); - Catasto terreni del Comune di Albettone: Foglio 18 map. 41 (ex Sez. B, fg. 1, map. 41a);
Foglio 18, map. 42 (ex Sez. B, fg. 1, map. 42); Foglio 18, map. 75 (ex Sez. B, fg. 1, map. 65b/75);
Foglio 18, map. 24 (ex Sez. B, fg. 1, map. 24); Foglio 18, map. 23 (ex Sez. B, fg. 1, map. 23); Foglio
18, map. 64 (ex Sez. B., fg. 1, map. 64a/64); Foglio 18, map. 15 (ex Sez. B, fg. 1, map. 15a/15); Foglio
21, map. 344 (ex Sez. B, fg. 4, map. 14); Foglio 21, map. 345 (ex Sez. B, fg. 4, map. 345b); Foglio 21, map. 346 (ex Sez. B, fg. 4, map. 346); Foglio 21, map. 346 (parte ex Sez. B, fg. 4 map. 346); Foglio 21, map. 634 (parte ex Sez. B, fg. 4, map. 346). - nel ribadire l'attore di aderire al Progetto Divisionale -
1^ Soluzione, così come proposto dal TU Geom. alle pagg. 38/40 della propria Persona_1 consulenza tecnica datata 07.02.2023, con assegnazione quindi previo frazionamento ai singoli partecipanti dei beni così come da “assegni” catastalmente indicati a pag. 38 e graficamente indicati a pag. 40 di detta Consulenza tecnica;
- si chiede di approvare il predetto progetto divisionale e, per l'effetto, disporsi sulla base di tale progetto o del diverso progetto ritenuto dal Giudice, secondo il frazionamento eseguito dal TU, la divisione in natura dei lotti ex art. 1114 c.c. (e/o secondo diversa disposizione di legge) e l'attribuzione ed assegnazione ai singoli fratelli partecipanti della quota in natura ad ognuno spettante (secondo quanto stabilito nella sentenza non definitiva n. 34 del 2025 del pagina 4 di 10 Tribunale di Vicenza e nella relazione integrativa sui frazionamenti 05.09.2025 depositata dal TU, per quanto attiene l'individuazione dei mappali oggetto di assegnazione a ciascun condividente). Con conseguente ed eventuale (se dovuto) conguaglio in denaro e con concentrazione delle ipoteche sui lotti assegnati a . - Condannarsi il sig. all'immediato rilascio Controparte_1 Controparte_1 del compendio immobiliare che sarà attribuito al sig. , libero e sgombero da persone Parte_1
e/o cose, anche interposte. - Condannarsi in caso di mancato rilascio al pagamento Controparte_1 di una congrua indennità per l'occupazione del lotto assegnato all'attore, nell'importo determinato sulla base del valore locativo degli immobili dal CTP attoreo o in subordine dal TU nella propria relazione, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza o diverso termine stabilito dal
Giudice sino alla data di effettivo rilascio e liberazione. Salvo la maggiore o minore somma determinata in causa o ritenuta di giustizia oppure, in via subordinata, liquidata in via equitativa. -
Ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle necessarie trascrizioni e/o volturazioni, con esonero dello stesso da ogni responsabilità. - Con riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva n. 1773 del 2020 pubblicata il 27.10.2020 per quanto attiene la richiesta di condanna del sig. al pagamento, a favore del sig. Controparte_1 Parte_1
, di una congrua indennità per l'occupazione degli immobili oggetto di causa a decorrere dal
[...] giorno 21.04.1995 o dalla diversa data di domanda. In punto di spese: - Si fa presente che sino ad oggi, non avendo provveduto a pagare quanto da lui dovuto, ogni singola spesa Controparte_1 relativa al presente giudizio è stata sostenuta unicamente ed esclusivamente dal , tra Parte_1 cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese di accatastamento dei fabbricati;
le spese per la regolarizzazione edilizia, per le sanzioni;
per eseguire i frazionamenti;
le spese del Notaio per la cancellazione del patto di riservato dominio a favore di , ecc…(sul punto si veda la nota di CP_4 deposito delle spese sostenute datata 11.04.2022 per l'importo di € 19.309,41). A tali spese si aggiungono quelle di frazionamento e picchettamento in loco eseguite dal TU Geom. . Si Per_1 chiede pertanto disporsi che tutte le spese oggetto del presente giudizio e finalizzate alla divisione vengano poste definitivamente a carico di in ragione della sua opposizione o, in Controparte_1 subordine, giusta metà tra le parti (ovvero per il 50% a carico di ciascuna parte) e per l'effetto, venga riconosciuto il credito di e condannato a rimborsare all'attore Parte_1 Controparte_1 quanto anticipato per la quota di spettanza del convenuto. In ogni caso:- Con integrale rifusione di spese e compensi professionali sia della procedura di mediazione svolta davanti alla Camera di
Commercio di Vicenza sia del presente giudizio civile, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge. - Con condanna del convenuto in ragione della propria opposizione alla divisione e pagina 5 di 10 del suo comportamento processuale, a sostenere e rifondere per intero i costi e le competenze delle varie TU, oltre a rimborsare le spese per il CTP attoreo, Arch. ”. Persona_2
Il convenuto , ribadita “la riserva di appello avverso la sentenza non Controparte_1 definitiva n. 34/2025, pubblicata in data 10.1.2025” ha precisato le conclusioni come segue: “in via principale, rigettarsi la domanda di divisione in quanto deve essere considerato Controparte_1
l'unico proprietario dei beni facenti parte del compendio oggetto di domanda, avendoli goduti in via esclusiva per oltre 20 anni in modo pubblico, pacifico e continuato ed avendo provveduto egli solo a versare la quasi totalità delle rate di acquisto dello stesso;
- in via subordinata, procedere alla divisione in conformità al progetto divisionale descritto nella integrazione di perizia depositata dal
TU in data 5.12.2023, essendo prioritario mantenere in essere l'azienda agricola del sig. CP_1
la quale, diversamente, non disporrebbe di sufficiente superficie coltivabile;
- condannare
[...]
l'attore a versare al sig. un importo pari al valore dei fabbricati dallo stesso Controparte_1 realizzati a proprie spese sul fondo, beni da considerarsi miglioramenti ex art. 1150 c.c. e di valore complessivo pari ad € 251.100,00 (come indicato in TU), costituendo ipoteca legale sulla porzione del compendio che sarà assegnata all'attore ai sensi dell'art. 2871 c.c.; - condannare altresì l'attore a risarcire al sig. le spese per la spianatura dei terreni eseguita negli anni 1985- Controparte_1
1988, opere da considerarsi miglioramenti ex art. 1150 c.c., per una spesa pari ad € 16.000,00, nonché per il recupero di reperti archeologici, spesa pari ad € 30.000,00; - condannare altresì l'attore a risarcire la metà delle rate di acquisto del compendio versate in via esclusiva dal sig. CP_1
, per un importo di € pari ad € 62.651,07 (27 rate dell'importo di € 4.640,82, per complessivi
[...]
€ 125.302,14, diviso 2), eventualmente previa compensazione delle spese sostenute in via esclusiva dall'attore (rate a saldo e spese di accatastamento immobili); - riconoscendo altresì al sig. CP_1
il diritto di ritenzione ex art 1152 c.c. finché non saranno corrisposte le indennità dovute;
-
[...] con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
ha concluso come segue: “Respinte contrarie istanze, Controparte_2 eccezioni e deduzioni, Voglia l'adito Tribunale di Vicenza, disponendo la divisione giudiziale dei beni in comproprietà tra i signori e e attribuendo agli stessi le quote di loro Pt_1 Controparte_1 spettanza, salvaguardare i diritti dell'esponente disponendo la Controparte_2 concentrazione delle ipoteche dalla medesima iscritte il 09-11-2007 (Reg. Gen. 29466 – Reg. Part. 7756) e il 24-04-2017 (Reg. Gen. 8177 – Reg. Part. 1336) contro il signor , sui beni Controparte_1 che verranno attribuiti al medesimo debitore ovvero confermando le stesse nell'ipotesi in cui i beni su cui gravano oggi le iscrizioni ipotecarie venissero assegnati al signor assegnando Controparte_1 all'esponente eventuali conguagli disposti in favore del predetto debitore. Con il favore delle spese”. pagina 6 di 10 Su tali conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione di termini alle parti per il deposito degli scritti conclusivi.
* * *
2. Come già segnalato in premesse, all'esito della pronuncia della sentenza non definitiva il giudizio è stato rimesso sul ruolo istruttorio al mero fine di procedere alle operazioni di frazionamento di taluni dei beni oggetto di divisione.
La presente statuizione deve dunque limitarsi a recepire gli esiti del frazionamento eseguito dal
TU Geom. e a regolamentare le spese di lite (quanto alle sole spese di assistenza legale e Per_1 per consulenza tecnica, che non sono state oggetto della sentenza non definitiva n. 34/2025).
Ne discende che ogni altra (nuova) domanda o eccezione o contestazione proposta dalle parti va dichiarata inammissibile – e tale conclusione si impone, segnatamente, per la domanda del convenuto che, nella memoria di replica conclusiva, ribadita la propria “opposizione” al progetto divisionale predisposto dal TU (invero già recepito nella divisione già disposta con sentenza non definitiva), ha chiesto che esso “non venga approvato anche in quanto lesivo del diritto di godimento del mappale n.
78, rimasto in comunione”, chiedendo altresì, “in subordine”, che “il Tribunale disponga i necessari accertamenti tecnici al fine di verificare la possibilità di accesso al detto fondo e, ove accertata l'interclusione (comunque non contestata), riconosca o imponga una servitù di passaggio necessaria a carico dei fondi assegnati all'attore” (memoria, pagg. 3 e 4).
3. Ebbene, il frazionamento eseguito dal TU ha riguardato i terreni catastalmente identificati al
Foglio 18 del Catasto Terreni del Comune di Albettone con i mappali n. 24, 64 e 75 ed i terreni catastalmente identificati al Foglio 21 del Catasto Terreni del Comune di Albettone con i mappali n.
346 e 634: terreni che con la sentenza non definitiva n. 34/2025 sono stati assegnati in parte a Parte_1
ed in parte a .
[...] Controparte_1
3.1. Secondo quanto consta dalla relazione peritale depositata in data 05.09.2025:
i) con Tipo di frazionamento approvato in data 01.08.2025 prot. 2025/VI0189432 (relazione peritale,
Allegato 20), i terreni già catastalmente identificati al Foglio 18 del Catasto Terreni con i mappali n.
24, 64 e 75 sono stati frazionati nei terreni catastalmente identificati come segue: Catasto Terreni,
Foglio 18, mappali n. 117 e 118 (ex mappale n. 24); mappali n. 119 e 120 (ex mappale n. 64); mappali n. 115 e 116 (ex mappale n. 75);
ii) con Tipo di frazionamento approvato in data 14.08.2025 prot. 2025/VI0195439 (relazione peritale,
Allegato 21), i terreni già catastalmente identificati al Foglio 21 del Catasto Terreni con i mappali n.
346 e 634 sono stati frazionati nei terreni catastalmente identificati come segue: Catasto Terreni, Foglio
21, mappali n. 810 e 811 (ex mappale n. 346); mappali n. 812 e 813 (ex mappale n. 634). pagina 7 di 10 Le porzioni dei terreni di cui ai mappali n. 24, 64 e 75 assegnate con sentenza non definitiva a sono dunque oggi catastalmente identificate con i mappali n. 117, 119 e 115, mentre Parte_1 le porzioni dei terreni medesimi assegnate con sentenza non definitiva a sono oggi Controparte_1 catastalmente identificate con i mappali n. 118, 120 e 116.
Al contempo, le porzioni dei terreni di cui ai mappali n. 346 e 634 assegnate con sentenza non definitiva a sono oggi catastalmente identificate con i mappali n. 811 e 813, mentre le Parte_1 porzioni dei terreni medesimi assegnate con sentenza non definitiva a sono oggi Controparte_1 catastalmente identificate con i mappali n. 810 e 812 (relazione peritale 05.09.2025, pagg. 13 e 14).
3.2. Va dunque dichiarato, conclusivamente, che in ragione della divisione disposta con la sentenza non definitiva n. 34/2025 e all'esito dei frazionamenti ora menzionati (relazione peritale
05.09.2025, pagg. 13 e 14 e Allegato 22):
i) è pieno proprietario esclusivo dei beni immobili catastalmente identificati come Parte_1 segue:
a) Comune di Albettone - Foglio 18, mappali n. 15, 23 115, 117 e 119; Parte_2
b) Comune di Albettone - Foglio 21, mappali n. 344, 345, 811 e 813; Parte_2
ii) è pieno proprietario esclusivo dei beni immobili catastalmente identificati come Controparte_1 segue:
a) Comune di Albettone - - Foglio 18, mappali n. 107 sub. 4, 107 sub. 6, Parte_3
107 sub. 7 e 107 sub. 8;
b) Comune di Albettone - Foglio 18, mappali n. 107, 41, 42, 116, 118 e 120; Parte_2
c) Comune di Albettone - Foglio 21, mappali n. 810 e 812. Parte_2
4. Il TU ha poi proceduto all'apposizione dei termini, per la materializzazione dei confini dei terreni rinvenienti dal frazionamento.
Gli esiti di tale operazione devono essere qui meramente recepiti, dichiarando che i confini, nel contraddittorio delle parti, sono stati materializzati in 6 punti (punti 3, 4, 5, 6, 8 e 10) mediante
“infissione nel terreno di tondini in ferro e picchetti in legno” (relazione peritale, pag. 15, e relative fotografie alle pagg. 15/21), nelle posizioni indicate nella mappa di cui all'Allegato 23 della relazione peritale depositata in data 05.09.2025.
*
5. La regolamentazione delle spese di lite deve seguire la soccombenza ed avere al contempo riguardo all'oggetto del presente giudizio, che è stato un giudizio di divisione.
5.1. Ebbene, risulta soccombente quanto alla (originaria) domanda di Controparte_1 accertamento della proprietà esclusiva, in capo a sé, dei beni per cui è causa e a tutte le domande pagina 8 di 10 introdotte dopo la pronuncia della prima sentenza non definitiva.
risulta da par sua soccombente quanto alla domanda di condanna del Parte_1 convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione.
Quanto al resto, il giudizio ha avuto ad oggetto le domande, eccezioni e contestazioni (sui progetti divisionali) che fisiologicamente animano i giudizi di divisione, in tutti casi in cui essi (come nel caso di specie) non riescano ad approdare ad una divisione “amichevole”.
5.2. Ritiene pertanto la scrivente che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra l'attore e il convenuto, nonché quanto ad , che non ha titolo per Controparte_2 veder rifuse le proprie spese dalle parti del giudizio.
5.3. Venendo alle spese di consulenza tecnica, va detto che le (molteplici) consulenze svolte in corso di causa sono state tutte strumentali alla divisione.
Le spese relative vanno dunque definitivamente poste a carico dell'attore, nella misura del 50%,
e del convenuto, nella misura del 50%, con obbligo per di rimborsare a Controparte_1 Parte_1
gli importi che quest'ultimo abbia corrisposto in pagamento ai consulenti tecnici d'ufficio oltre
[...] la quota del 50% di sua spettanza.
La compensazione delle spese e il riparto paritario delle spese di consulenza tecnica conducono, infine, al rigetto della domanda di condanna del convenuto alla rifusione delle spese sostenute dall'attore per l'assistenza tecnica prestata in corso di causa dal suo consulente tecnico di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 2559/2016:
1) accerta e dichiara che in ragione della divisione disposta con la sentenza non definitiva n. 34/2025
e all'esito dei frazionamenti di cui al Tipo di frazionamento approvato in data 01.08.2025 prot.
2025/VI0189432 ed al Tipo di frazionamento approvato in data 14.08.2025 prot. 2025/VI0195439:
i) è pieno proprietario esclusivo (e dunque per la quota di 1/1) dei beni immobili Parte_1 catastalmente identificati come segue:
a) Comune di Albettone - Foglio 18, mappali n. 15, 23 115, 117 e 119; Parte_2
b) Comune di Albettone - Foglio 21, mappali n. 344, 345, 811 e 813; Parte_2
ii) è pieno proprietario esclusivo (e dunque per la quota di 1/1) dei beni immobili Controparte_1 catastalmente identificati come segue:
a) Comune di Albettone - - Foglio 18, mappali n. 107 sub. 4, 107 sub. 6, Parte_3
107 sub. 7 e 107 sub. 8;
b) Comune di Albettone - Foglio 18, mappali n. 107, 41, 42, 116, 118 e 120; Parte_2
c) Comune di Albettone - Foglio 21, mappali n. 810 e 812; Parte_2
pagina 9 di 10 2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
3) compensa tra le parti le spese di lite;
4) pone le spese delle consulenze tecniche svolte in corso di causa, come liquidate con separati decreti di liquidazione, definitivamente a carico dell'attore , nella misura del 50%, e del Parte_1 convenuto , nella misura del 50%, con obbligo per di rimborsare a Controparte_1 Controparte_1
gli importi che quest'ultimo abbia corrisposto in pagamento ai consulenti tecnici Parte_1
d'ufficio oltre la quota del 50% di sua spettanza.
Vicenza, 28/12/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 10 di 10