Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 511
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità avvisi di accertamento per applicazione art. 36 DPR 602/73

    La Corte ha accolto il motivo limitatamente all'esclusione del riferimento all'art. 36 del d. P.R. n. 602/73 quale fondamento per le somme dovute dai soci e dal liquidatore in relazione alla Ricorrente_3 s.r.l. e alla Ricorrente_4 s.r.l., in quanto tale norma, nella versione ratione temporis applicabile, era limitata alle imposte sui redditi.

  • Accolto
    Nullità ruoli straordinari per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto fondati i motivi dal quindicesimo al diciannovesimo, dichiarando la nullità dei ruoli straordinari impugnati perché illegittimi e privi di motivazione in ordine al pericolo per la riscossione.

  • Accolto
    Illegittimità statuizione spese di lite

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, annullando la statuizione sulle spese di primo grado e compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.

  • Rigettato
    Applicabilità normativa post-riforma D.Lgs. 175/2014

    La Corte ha confermato la pronuncia di primo grado per la Ricorrente_2 Srl, ritenendo applicabile la normativa post-riforma poiché la richiesta di cancellazione è stata iscritta dopo l'entrata in vigore della novella.

  • Rigettato
    Responsabilità del liquidatore e dei soci ex art. 36 DPR 602/73

    La Corte ha respinto il motivo in relazione alla Ricorrente_2 Srl, ritenendo applicabile la normativa innovata dall'art. 28 del D.Lgs. 175/2014 che estende la responsabilità a tutte le imposte. Ha invece accolto il motivo per le altre società limitatamente all'esclusione del riferimento all'art. 36 DPR 602/73 per i recuperi IVA.

  • Rigettato
    Responsabilità del liquidatore per omesso pagamento

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando la responsabilità del liquidatore sulla base dell'inattendibilità delle scritture contabili, dei bilanci e del mancato deposito dei bilanci finali di liquidazione, oltre che per la repentina cancellazione delle società.

  • Rigettato
    Necessità di preventiva azione civile per responsabilità del liquidatore

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando la competenza del giudice tributario e la sussistenza della prova della responsabilità sulla base degli elementi addotti dall'Ufficio.

  • Rigettato
    Decadenza dell'azione accertativa per l'anno 2009

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando l'operatività del raddoppio dei termini in quanto è stata formalmente investita la Procura della Repubblica con informativa prima della scadenza del termine quinquennale.

  • Rigettato
    Illegittimità degli avvisi di accertamento per intervenuta decadenza

    La Corte ha respinto il motivo, ritenendo che non vi sia stata decadenza del potere accertativo per le ragioni spiegate in relazione al motivo precedente.

  • Rigettato
    Illegittimità avvisi accertamento per violazione art. 43 DPR 600/73

    La Corte ha respinto il motivo, ritenendo che non si tratti di accertamento integrativo ma di avvisi emessi nei confronti delle società estinte e notificati ai soci successori.

  • Rigettato
    Nullità avvisi accertamento per illegittimità derivata da atti istruttori inesistenti

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che gli avvisi sono stati correttamente intestati alla società estinta e notificati agli ex soci e liquidatori.

  • Rigettato
    Nullità avvisi accertamento per mancata instaurazione contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto il motivo del tutto infondato, affermando che non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endo-procedimentale e che, in ogni caso, la verifica conclusasi con PVC ha garantito l'interlocuzione.

  • Rigettato
    Illegittimità avvisi accertamento per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto i motivi undicesimo e dodicesimo del tutto infondati, giudicando condivisibile la motivazione degli avvisi e plausibile il rinvio ai PVC, e contestando la mancata dimostrazione della fittizietà delle operazioni.

  • Rigettato
    Illegittimità avvisi accertamento per difetto di prova fittizietà fatture

    La Corte ha ritenuto i motivi undicesimo e dodicesimo del tutto infondati, giudicando condivisibile la motivazione degli avvisi e plausibile il rinvio ai PVC, e contestando la mancata dimostrazione della fittizietà delle operazioni.

  • Rigettato
    Illegittimità avvisi accertamento per infondatezza recupero IVA

    La Corte ha ritenuto il motivo tredicesimo infondato, affermando la legittimità del recupero IVA in assenza di prova della legittimità della detrazione da parte del contribuente.

  • Altro
    Illegittimità sanzioni irrogate

    La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione al motivo quattordicesimo, avendo gli appellanti chiarito che le sanzioni sono state escluse dagli sgravi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 511
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 511
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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