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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/11/2024, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 3741/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3741/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 31/07/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. DELL'AGNESE MICHELE
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. CP_1 C.F._2
Con l'avv. TELESI ALESSIA.
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 18.11.2024, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: come da note congiunte del 15.11.2024
Per parte resistente: come da note congiunte del 15.11.2024
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 − Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di , Parte_1 CP_1 chiedendo la parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 2133/2018 pronunciata dal Tribunale di Treviso il 30.10.2018 e già modificata con decreto dell'1.12.2021.
− Si costituiva l'8.11.2024 contestando quanto allegato da parte ricorrente e CP_1 chiedendo in via riconvenzionale la modifica della sentenza nel senso dalla stessa auspicato.
− Con note congiunte del 15.11.2024 le parti davano atto di aver nelle more raggiunto tra di loro un accordo sulle condizioni di modifica della sentenza.
− Visto quanto sopra, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
***
− Il Collegio, visto l'accordo delle parti, il preminente interesse della prole e il parere favorevole del
Pubblico Ministero, ritiene di accogliere le condizioni condivise tra le parti, con spese del presente procedimento interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3741/2024 R.G., a parziale modifica della sentenza n. 2133/2018 dell'intestato Tribunale pubblicata il 30.10.2018, come già parzialmente modificata con decreto dell'1.12.2021 (proc. R.G. 6680/2021 V.G.), provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che di seguito si riportano integralmente:
“1) Revocare l'obbligo di di versare a un contributo mensile per il mantenimento del figlio Parte_1 CP_1
e disporre che sino a quando il figlio manterrà la residenza presso il padre, ciascun Persona_1 Persona_1 genitore mantenga direttamente il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, nel tempo in cui lo tiene con sé;
2) Disporre che le spese straordinarie nell'interesse del figlio, così come disciplinate dal Protocollo per il processo di famiglia dell'01.12.2016 vigente presso il Tribunale di Treviso (quali le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche, ecc.) siano ripartite tra i genitori nella misura del 50 % ciascuno, tali spese saranno liquidate sulla base della relativa documentazione
(che verrà esibita anche a mezzo e-mail o whatsapp) ed entro il 10 del mese successivo dovranno essere corrisposte o rimborsate al genitore che le avrà integralmente anticipate;
3) Le parti sin da ora prestano acquiescenza all'emananda sentenza;
4) Spese compensate;”
- dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 19/11/2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
2 Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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