Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 75 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 12/03/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. PACE BICE MARIA LETIZIA la quale ha dedotto “disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ribadisce le richieste avanzate con l'atto introduttivo del giudizio, che qui di seguito devono intendersi integralmente riportate e trascritte, ed insiste nella nomina di un consulente tecnico d'ufficio per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante”;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha richiamato
“le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte» e reiterando le eccezioni preliminari sollevate.
Letti gli atti del fascicolo, ritenuta la causa di natura documentale, decide la controversia come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 75 /2025 R.G.L. oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , in giudizio Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. PACE BICE MARIA LETIZIA giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, ha chiesto accertarsi la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità.
Esponeva la parte, di aver proposto pregresso giudizio per PO (iscritto al n. 1557/2024
RG di questo Tribunale) nel quale il nominato Consulente tecnico, aveva concluso la propria relazione riconoscendo la ricorrente invalida civile in misura del 60% così negando la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla su indicata prestazione.
Contestate dette conclusioni per non avere l'ausiliare del giudice “valutato, in termini di percentuale d'invalidità gli esiti di pregressa Isterectomia per fribromatosi uterina, di cui …risulta essere affetta” ed assegnato a ciascuna delle patologie accertate la percentuale massima di invalidità, parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio chiedendo procedersi a nuova CTU al fine di accertare la sussistenza del requisito medico legale in contestazione.
Si costituiva l' il quale eccepiva la “improponibilità del giudizio: assenza di domanda CP_1
amministrativa di ”; la “carenza di interesse in concreto (lavoro e limiti Parte_2
reddituali)”; la “mancanza di specificità dei motivi di contestazione”, la “inammissibilità della domanda di accertamento del diritto/condanna alla prestazione”
Chiedeva quindi “In via preliminare ritenere e dichiarare il ricorso improponibile per assenza di domanda di aggravamento ovvero inammissibile per carenza di interesse in concreto. -
Rigettare la richiesta di rinnovo della CTU, per carenza di specificità dei motivi di critica alla perizia della precedente fase ATP, e per l'effetto dichiarare il ricorso inammissibile - In subordine all'esito della CTU escludere i requisiti sanitari per i benefici richiesti, e per l'effetto rigettare il ricorso;
- con vittoria di spese di lite, anche ex art. 96 comma 1 c.p.c. – 152 disp.att c.p.c.; - in ulteriore subordine ove il requisito venga riconosciuto ma con decorrenza successiva alla domanda, compensare le spese di lite per soccombenza reciproca-parziale, e, in ogni caso, limitare l'accertamento ai soli ed esclusivi aspetti sanitari”.
All'udienza odierna immediatamente successiva alla costituzione dell' la ricorrente CP_1
non ha specificamente contestato quanto dall'istituto dedotto ed eccepito limitandosi ad insistere in ricorso.
Il Tribunale ritiene che la controversia possa essere definita in considerazione delle eccezioni preliminari sollevate dal resistente.
Ed invero costituendosi in giudizio, L' ha eccepito la inammissibilità del ricorso per CP_1
mancanza di domanda amministrativa inerente il richiesto accertamento ovvero di domanda di aggravamento.
Risulta dagli atti del fascicolo (cfr. all. 1 che la CM medica con verbale del 12.8.2022 CP_1
(accertamento a seguito di nuova domanda -n.: 3930923310718) ha riconosciuto la ricorrente
“ con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 Pt_3
L.118/71 e art 9 DL 509/88 – Percentuale 55%”, con revisione agosto 2023. Risulta altresì che con successiva visita (accertamento per revisione) effettuata il 6.3.2024
(cfr. all 6 la stessa CM ha riconosciuto la ricorrente “INVALIDO con riduzione permanente CP_1
della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88 - Percentuale: 40%”, senza futura revisione.
Già nel procedimento per ATP la ha inteso opporre il verbale del 6.3.2024 (l'unico Pt_1
infatti ad essere stato allegato al ricorso introduttivo del suddetto giudizio) con il quale era stata confermata (come già avvenuto nella visita del 12.8.2022) la insussistenza del requisito sanitario per la prestazione di cui all'art 13 della L.n. 118/71.
È però evidente che il verbale del 6.3.2024 - scaturente da una chiamata a visita di revisione per la verifica dei presupposti dell'invalidità già riconosciuta con verbale del 12.8.2022 - non ha in alcun modo revocato il beneficio invocato nel presente giudizio non essendo stato lo stesso mai in precedenza riconosciuto.
La ricorrente invero tenta di ottenere l'accertamento della sussistenza di requisito sanitario non riconosciutale nella prima visita del 12.8.2022 e pertanto non richiedibile, impugnando il verbale del 6.3.2024 reso ad esito di visita di revisione.
La invero, ove interessata, avrebbe dovuto opporre il primo dei suddetti verbali e Pt_1
non anche il secondo e ciò a maggior ragione laddove si osservi che manca comunque in atti la prova della presentazione della domanda di aggravamento che avrebbe potuto giustificare la proposizione del giudizio.
Non appare ultroneo evidenziare sul punto che il giudizio di revisione non può essere contestato giudizialmente per ottenere un beneficio diverso per il quale non vi è prova dell'avvenuta presentazione di una specifica domanda di aggravamento: lo scopo della visita di revisione, infatti, è l'eventuale conferma della sussistenza dei presupposti sanitari per la provvidenza della quale l'interessato è già in godimento sicché la Commissione può valutare le malattie medio tempore insorte al solo fine di non diminuire il grado di invalidità già accertato ma non anche per riconoscere nuove provvidenze;
quest'ultime, infatti, presuppongono la previa presentazione di una domanda amministrativa, anche di aggravamento (cfr. Cass. 23618/2021).
Stante quindi la mancata impugnazione della valutazione compiuta nel 2022 in merito all'insussistenza dei presupposti legittimanti l'assegno mensile di invalidità, e in difetto di domanda di aggravamento, non è possibile contestare il risultato della visita di revisione sotto il profilo del mancato riconoscimento di un grado di invalidità maggiore di quello sussistente prima della visita di revisione, in conformità con il principio generale secondo cui per accedere ad un beneficio previdenziale o assistenziale è sempre necessario avanzare domanda amministrativa (v., ex multis, Cass. . 6615/1996).
Nel caso di specie nonostante la specifica contestazione dell' manca la prova CP_1
dell'avvenuta presentazione da parte della ricorrente della domanda amministrativa di aggravamento ragione per cui dal momento che in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli artt. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e 148 disp. att. cod. proc. civ., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria (cfr. Cass. 5149/2004), il presente ricorso va dichiarato improponibile.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso consente di ritenere assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dal resistente anche con riferimento alla insussistenza dei requisiti extra sanitari, comunque non specificamente contestate dalla ricorrente.
Le ragioni della presente decisione (mancanza di domanda amministrativa presupposto necessario per l'accesso alla tutela giurisdizionale) integra la sussistenza dei profili di responsabilità di cui all'art 96 cpc cui consegue la revoca dell'ammissione della parte al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e la condanna del ricorrente al pagamento delle stesse con riferimento tanto al procedimento per ATP che al presente giudizio.
Dette spese si liquidano tenuto conto del valore della controversia, applicato il DM 55/2014 come integrato dal DM 37/2018, applicata la riduzione del 50% per ciascuna delle fasi processuali in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate in complessivi, della circostanza che l'Istituto in fase di ATP si sia costituito con proprio funzionario in € 1.550,50 (di cui € 350,00 per la fase di ATP) oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovute
PQM
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 75/2025 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- dichiara improponibile il ricorso originariamente proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida in Parte_1 CP_1
complessivi € 1.550,50 oltre accessori se dovuti;
- pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU del procedimento per PO.
Così deciso in Marsala nell'udienza del 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo