Versione
27 marzo 1968
27 marzo 1968
Art. 61. Piano nazionale ospedaliero transitorio
Sino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario e limitatamente ai territori delle Regioni medesime, gli obiettivi e i criteri di cui ai precedenti articoli 26 e 27 sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto col Ministro per la pubblica istruzione, per la parte di sua competenza.
Il piano nazionale ospedaliero transitorio e' elaborato, nel quadro della legge di programma e sulla base delle indicazioni dei singoli Comitati regionali per la programmazione ospedaliera, dal Ministro per la sanita', di intesa con i Ministri per il bilancio e per la programmazione economica, per il tesoro, per i lavori pubblici e del Ministro per la pubblica istruzione, per la parte di sua competenza, su parere del comitato nazionale per la programmazione ospedaliera, conformemente alle direttive del programma economico nazionale ed ai principi della presente legge, nonche', limitatamente ai territori meridionali, alle direttive del piano di coordinamento e con la riserva di investimenti di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717 . Il piano e' sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Il piano nazionale ospedaliero transitorio stabilisce altresi' i criteri per la ripartizione nel territorio delle Regioni a statuto speciale dei mezzi finanziari dello Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, ad integrazione degli interventi delle Regioni nelle medesime attivita'.
Sino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario e limitatamente ai territori delle Regioni medesime, gli obiettivi e i criteri di cui ai precedenti articoli 26 e 27 sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto col Ministro per la pubblica istruzione, per la parte di sua competenza.
Il piano nazionale ospedaliero transitorio e' elaborato, nel quadro della legge di programma e sulla base delle indicazioni dei singoli Comitati regionali per la programmazione ospedaliera, dal Ministro per la sanita', di intesa con i Ministri per il bilancio e per la programmazione economica, per il tesoro, per i lavori pubblici e del Ministro per la pubblica istruzione, per la parte di sua competenza, su parere del comitato nazionale per la programmazione ospedaliera, conformemente alle direttive del programma economico nazionale ed ai principi della presente legge, nonche', limitatamente ai territori meridionali, alle direttive del piano di coordinamento e con la riserva di investimenti di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717 . Il piano e' sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.
Il piano nazionale ospedaliero transitorio stabilisce altresi' i criteri per la ripartizione nel territorio delle Regioni a statuto speciale dei mezzi finanziari dello Stato da destinare agli interventi per la costruzione di nuovi ospedali, per l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento di quelli esistenti e per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto, ad integrazione degli interventi delle Regioni nelle medesime attivita'.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 04/02/1993, n. 34Provvedimento: N. 34 SENTENZA 16 GENNAIO-4 FEBBRAIO 1993 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione …Leggi di più...
- sent. 34/93. ministri e ministeri·
- inammissibilita' della richiesta.·
- mancanza di chiarezza del quesito referendario·
- legge istitutiva·
- richiesta di referendum abrogativo·
- ministero della sanita'