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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 04/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trapani
Il Giudice del Lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa civile iscritta al n. 1348
/2023 R.G. promossa da
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1
dagli avv.ti MANISCALCHI FRANCESCA e MANCUSO VITO
-opponente- contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. TRUGLIO FRANCESCO Controparte_1
-opposto- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente notificato la società opponente in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.197/2023 – col quale il Tribunale di Trapanile ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 14.464,96, per retribuzione maturata da Luglio 2022 a Dicembre 2022 e TFR, oltre accessori e spese legali - eccependo di aver integralmente corrisposto al sig. , quanto dovuto in ragione CP_1
dell'intercorso rapporto lavorativo, chiedendo, per gli effetti, la revoca dell'ingiunzione opposta.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l'opposto deduceva l'infondatezza dell'opposizione, evidenzia come i pagamenti eseguiti da parte opponente allegati all'opposizione fossero imputabili a retribuzioni ordinarie maturate nel corso del rapporto lavorativo, non oggetto di rivendica nel presente procedimento, nonché a rimborso spese sostenute dal lavoratore. Insisteva pertanto nella fondatezza della domanda azionata in via monitoria e in assenza di prova contraria sull'asserito pagamento della retribuzione da Luglio 2022 a Dicembre 2022 e del TFR, insisteva
1 per la condanna della società opponente al pagamento delle somme a tale titolo dovute al lavoratore.
In via istruttoria, veniva demandato al CTU l'incarico di determinare quanto eventualmente ancora dovuto al lavoratore, al lordo delle ritenute di legge, tenuto conto di quanto indicato in busta paga e di quanto già percepito sulla scorta dei bonifici versati in atti, previo esperimento del tentativo di conciliazione.
Quindi, nel corso dell'espletamento della CTU entrambe le parti in causa aderivano alla proposta conciliativa del CTU di definire la presente controversia con il pagamento a carico della della somma di euro 200,00, con compensazione Parte_1
delle spese di lite.
Pertanto, con note di trattazione scritta le parti concordemente chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in considerazione dell'intervenuta conciliazione stragiudiziale intervenuta fra le parti sulla scorta della proposta conciliativa formulata dal CTU, e dell'intervenuta esecuzione, in data
21.01.2025, del pagamento della somma pattuita da parte della società opponente in favore del lavoratore opposto.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile, costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Nel caso di specie, costituisce circostanza di fatto pacifica l'intervenuta conciliazione stragiudiziale ed il conseguente pagamento della somma di cui alla proposta conciliativa del CTU.
Il sopraggiungere di tale nuova circostanza estingue il dovere del giudice di pronunciare sulla fondatezza della domanda introduttiva del processo in quanto risulta venuto meno l'interesse ad una pronuncia dell'organo giurisdizionale.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno integralmente compensate, visto l'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale aspetto. Per le
2 medesime ragioni vanno poste a carico solidale delle parti le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa fra le parti le spese di lite.
Pone a carico solidale delle parti le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Trapani, 03/02/2025
Il Giudice del lavoro
Dario Porrovecchio
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