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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 29/10/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. PP Di GA , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1425/2021
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/04/1994, rappresentato e difeso dall' Avv. Emilio Fragale
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. CAFÀ Controparte_1 P.IVA_1
LO
CONVENUTO OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 337/2021 (RG 1102/2021) di €
24.002,75.
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1 rappresentava che: nel mese di maggio 2021 l'opponente concordava con Parte_2
- Titolare di fatto della - che agiva nel caso di specie in nome e
[...] Controparte_1 per conto della Società opposta e moglie del predetto e Legale Controparte_2
Rapp.te p.t. della “ , corrente in Gela la consegna del grano duro coltivato Controparte_1 dall'opponente nei terreni di Gela e Butera, quindi consegnava alla Controparte_1
557,90 Kg di grano duro da macina e ciò per un importo totale di € 25.123,35; l'accordo tra le parti prevedeva che la caricasse detto grano direttamente sul posto Controparte_1 per portarlo nei propri magazzini;
diffidata la convenuta al pagamento della superiore somma, questa replicava contestando la pretesa creditoria ritenendola infondata;
pertanto contestava l'importo ingiunto, fondato sulla cessione di urea e grano oltre sacchi iuta e formulava domanda riconvenzionale per la fattura del grano di cui sopra.
1 Si costituiva l'opposta contestando la domanda, rilevava che la fattura del grano giungeva molti mesi dopo il suo conferimento, che venivano applicati dei valori non coerenti con il listino del periodo, artatamente esagerata per compensare il credito ingiunto. Chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del d.i. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, il rigetto della domanda e la conferma del d.i. opposto.
Nel corso de giudizio non veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. e rigettate le richieste di prove orali, veniva ammessa ctu volta ad accertare le rispettive partite di credito/debito. Concluse le operazioni peritali la causa veniva spedita per la decisione.
Entrambe le parti provvedevano al deposito della memoria conclusiva.
In diritto preliminarmente si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020;
Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121).
L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima
Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Da tale principio discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
2 Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634
c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib.
Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib. Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101). Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto. Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria.
Incombe quindi sull'opposta l'onere di dare prova del credito dedotto in giudizio, non potendosi trarre elementi in tal senso dalla sola fattura emessa, in quanto documento di formazione unilaterale del presunto creditore che, ove il rapporto sia contestato, non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, mero indizio
(Cass. n. 9593/2004; n. 15383/2010; n. 299/2016). Nondimeno, la Suprema Corte ha evidenziato che la fattura, oltre ad assumere efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, “può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n.
13651/2006; ...)”. Tale accettazione, una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, non richiede formule sacramentali, “potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”. Ritiene tuttavia il decidente che a tal fine non sia sufficiente la mera inerzia o il silenzio serbato dall'opponente prima della proposizione della
3 opposizione, occorrendo un comportamento del debitore dal significato univoco. Sotto tale profilo, l'annotazione nel registro IVA da parte dell'imprenditore commerciale delle fatture emesse nei suoi confronti è considerata dalla giurisprudenza come sintomatica dell'accettazione della fattura. La Suprema Corte sul punto ha affermato che “pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dagli artt. 2709
(secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720
c.c.» (Cass. 3383/2005; n. 32935/2018)” (così Cass. Sez. II ord. n. 26801 del
21/10/2019).
Nel merito della controversia va rilevato che il credito azionato in fase monitoria da parte opposta è relativo a n.2 fatture da questa emesse ovvero: 1) Fattura n. 96 del 23.03.2021 emessa dalla nei confronti di Controparte_1 Parte_3 forniture di materie prime e concimi, di € 20.475,43, completa di certificazione del Per_ Notaio che attesta che la stessa è copia conforme a quella a lei esibita dal sig.
; 2) Fattura n. 134 del 30.06.2021 emessa dalla Parte_2 Controparte_1 nei confronti di di materie prime e concimi, di € Parte_4
Per_ 3.527,32, completa di certificazione del Notaio che attesta che la stessa è copia conforme a quella a lei esibita dal sig. . Entrambe le fatture in analisi Parte_2 non recano l'indicazione dei buoni di consegna o di un conto vendita di riferimento.
Sebbene le due fatture rechino quantità minori rispetto a quelle indicate nei buoni di consegna, detti buoni corrispondono alle forniture e ai quantitativi elencati in fattura e nessuna specifica contestazione sul prezzo è stata eccepita da parte opponente, pertanto può giungersi alla conclusione che il credito ingiunto è fondato ed è pari ad € 24.002,75.
Riguardo il credito richiesto in domanda riconvenzionale, la fattura n.4 del 22.10.2021 emessa dalla ditta opponente non reca indicazione di un conto vendita né dei buoni di consegna che, tuttavia, vengono prodotti anche se riportano quantità leggermente diverse rispetto a quelle esposte in fattura, ovvero 55.840 kg, corrispondenti a circa 558,40
4 quintali rispetto ai 557,90 quintali esposti in fattura. Rileva il c.t.u. che anche in questo caso la fatturazione non è stata eseguita entro i termini prescritti dalla normativa vigente in materia di tenuta delle scritture contabili, infatti la fattura è stata emessa cinque mesi dopo le avvenute forniture. Rispetto al prezzo convenuto però il c.t.u., attenendosi ai report dell' presenti agli atti, non è riuscita a riscontrare esattamente quale prezzo CP_3 sia stato utilizzato in quanto il prezzo di Euro 43,30 per quintale, che corrisponde ad Euro
433,00 per tonnellata, unità di misura utilizzata nelle quotazioni dell' , non trova CP_3 corrispondenza né a Maggio 2021, né a Giugno 2021 e nemmeno ad Ottobre 2021, sebbene quest'ultimo valore è quello che più le si avvicina. Ha inoltre rilevato che tale dato, dall'esame delle altre fatture precedenti emesse dalla ditta Parte_1 nei confronti della società , allo stesso modo, non è stato possibile Controparte_1 riscontrare i prezzi applicati con quelli pubblicati dall' . Ha pertanto prospettato CP_3
l'applicazione dei valori dell' relativi alle date delle forniture, deducendo che il CP_3 valore complessivo della fattura n.4 del 22.10.2021 sarebbe di € 14.310,56 oltre Iva al
4%, per un totale di Euro 14.882,98; per contro, applicando i valori relativi alla CP_3 data di emissione della fattura, il valore complessivo della fattura n.4 del 22.10.2021 sarebbe di Euro 27.344,85 oltre Iva al 4%, per un totale di Euro 28.438,64.
Ha ulteriormente prospettato il c.t.u. l'applicazione dei valori relativi alla data di CP_3 emissione della fattura, addivenendo al calcolo del valore complessivo della fattura n.4 del 22.10.2021 di € 24.614,27 oltre Iva al 4%, per un totale di € 25.598,84. Tale ricostruzione è stata richiesta al consulente in quanto dalla documentazione in atti, dai buoni prodotti relativamente alle fatture di ambo le parti, in nessun buono viene indicato il prezzo concordato, nessun buono si riferisce né alle fatture emesse dalla ditta né alle fatture emesse dalla ditta , nessun contratto di Pt_1 Controparte_1 regolamento dei rispettivi rapporti è mai stato prodotto in atti, nessuna delle fatture citate reca una firma per accettazione;
sia le fatture emesse dalla società Controparte_1 che la fattura emessa dalla ditta hanno a supporto i buoni di Parte_1 consegna che le parti dichiarano riferirsi alle medesime fatture, ma di cui non si fa però menzione nelle fatture stesse. Il c.t.u. ha verificato la rispondenza dei buoni di consegna alle quantità esposte in fattura rilevando che, per la società Controparte_1 nessuna variazione è stata operata nelle quantità esposte in fattura in quanto risultano minori rispetto a quelle inserite nei buoni di consegna;
così come per la ditta CP_4
[..
[...] nessuna variazione è stata operata nelle quantità esposte in fattura in
[...] quanto risultano minori rispetto a quelle inserite nei buoni di consegna.
Pertanto può ritenersi confermato dall'accertamento peritale il valore richiesto dall'opposto in fase monitoria.
Per la ditta , attore in riconvenzionale, considerato che le parti Parte_1 hanno dichiarato che per la determinazione del prezzo delle forniture di grano il riferimento è dato dalle quotazioni dell' , il c.t.u. ha potuto analizzare tre scenari CP_3 diversi per la determinazione del credito azionato in sede di domanda riconvenzionale, ovvero: 1) Determinando i crediti vantati dalle parti se la fattura emessa dalla ditta fosse stata emessa con applicazione del prezzo alla data delle Parte_1 forniture il credito azionato con domanda riconvenzionale da Parte_1 ammonterebbe ad € 14.882,98, con una differenza a favore di di € Controparte_1
9.119,77; mentre 2) qualora il credito descritto in fattura emessa dalla ditta Parte_1 fosse sorto con applicazione del prezzo alla data dell'emissione della
[...] fattura il credito azionato con domanda riconvenzionale da Parte_1 ammonterebbe € 28.438,64, superiore a quello azionato.
Ritiene il decidente di aderire alla prospettazione n. 3 operata dal c.t.u. con applicazione del prezzo alla data dell'emissione della fattura . Pt_5
In questo caso il credito azionato in sede monitoria dalla di € Controparte_1
24.002,75, verrebbe ad essere interamente compensato con il credito azionato con domanda riconvenzionale da di € 25.598,84, con una differenza Parte_1
a favore di di € 1.596,09. Parte_1
Alla luce di quanto sopra andrà revocato il d.i. opposto in quanto il credito risulta interamente compensato.
In accoglimento della domanda riconvenzionale va pertanto condannata la ditta opposta a pagare alla opponente la somma di € 1596,09, oltre gli interessi dalle scadenze al soddisfo.
Le spese della c.t.u. rimangono interamente a carico dell'opposta.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opposta: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 per le quattro fasi del giudizio, ai valori medi.
P.Q.M.
6 Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione proposta da Revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n.337\2021 essendo il credito interamente compensato.
Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente della sorte residua di €
1596,09, oltre interessi dalle scadenze al soddisfo.
Liquida le spese del giudizio in € 2552,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opponente.
Gela, 28/10/2025
Il Gop
PP Di GA
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. PP Di GA , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1425/2021
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/04/1994, rappresentato e difeso dall' Avv. Emilio Fragale
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. CAFÀ Controparte_1 P.IVA_1
LO
CONVENUTO OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 337/2021 (RG 1102/2021) di €
24.002,75.
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1 rappresentava che: nel mese di maggio 2021 l'opponente concordava con Parte_2
- Titolare di fatto della - che agiva nel caso di specie in nome e
[...] Controparte_1 per conto della Società opposta e moglie del predetto e Legale Controparte_2
Rapp.te p.t. della “ , corrente in Gela la consegna del grano duro coltivato Controparte_1 dall'opponente nei terreni di Gela e Butera, quindi consegnava alla Controparte_1
557,90 Kg di grano duro da macina e ciò per un importo totale di € 25.123,35; l'accordo tra le parti prevedeva che la caricasse detto grano direttamente sul posto Controparte_1 per portarlo nei propri magazzini;
diffidata la convenuta al pagamento della superiore somma, questa replicava contestando la pretesa creditoria ritenendola infondata;
pertanto contestava l'importo ingiunto, fondato sulla cessione di urea e grano oltre sacchi iuta e formulava domanda riconvenzionale per la fattura del grano di cui sopra.
1 Si costituiva l'opposta contestando la domanda, rilevava che la fattura del grano giungeva molti mesi dopo il suo conferimento, che venivano applicati dei valori non coerenti con il listino del periodo, artatamente esagerata per compensare il credito ingiunto. Chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del d.i. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, il rigetto della domanda e la conferma del d.i. opposto.
Nel corso de giudizio non veniva concessa la provvisoria esecuzione del d.i. e rigettate le richieste di prove orali, veniva ammessa ctu volta ad accertare le rispettive partite di credito/debito. Concluse le operazioni peritali la causa veniva spedita per la decisione.
Entrambe le parti provvedevano al deposito della memoria conclusiva.
In diritto preliminarmente si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020;
Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702; Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121).
L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima
Cass. Sez. L. 15702/2004 cit.).
Da tale principio discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
2 Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634
c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib.
Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib. Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101). Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto. Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria.
Incombe quindi sull'opposta l'onere di dare prova del credito dedotto in giudizio, non potendosi trarre elementi in tal senso dalla sola fattura emessa, in quanto documento di formazione unilaterale del presunto creditore che, ove il rapporto sia contestato, non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, mero indizio
(Cass. n. 9593/2004; n. 15383/2010; n. 299/2016). Nondimeno, la Suprema Corte ha evidenziato che la fattura, oltre ad assumere efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, “può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n.
13651/2006; ...)”. Tale accettazione, una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, non richiede formule sacramentali, “potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”. Ritiene tuttavia il decidente che a tal fine non sia sufficiente la mera inerzia o il silenzio serbato dall'opponente prima della proposizione della
3 opposizione, occorrendo un comportamento del debitore dal significato univoco. Sotto tale profilo, l'annotazione nel registro IVA da parte dell'imprenditore commerciale delle fatture emesse nei suoi confronti è considerata dalla giurisprudenza come sintomatica dell'accettazione della fattura. La Suprema Corte sul punto ha affermato che “pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dagli artt. 2709
(secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720
c.c.» (Cass. 3383/2005; n. 32935/2018)” (così Cass. Sez. II ord. n. 26801 del
21/10/2019).
Nel merito della controversia va rilevato che il credito azionato in fase monitoria da parte opposta è relativo a n.2 fatture da questa emesse ovvero: 1) Fattura n. 96 del 23.03.2021 emessa dalla nei confronti di Controparte_1 Parte_3 forniture di materie prime e concimi, di € 20.475,43, completa di certificazione del Per_ Notaio che attesta che la stessa è copia conforme a quella a lei esibita dal sig.
; 2) Fattura n. 134 del 30.06.2021 emessa dalla Parte_2 Controparte_1 nei confronti di di materie prime e concimi, di € Parte_4
Per_ 3.527,32, completa di certificazione del Notaio che attesta che la stessa è copia conforme a quella a lei esibita dal sig. . Entrambe le fatture in analisi Parte_2 non recano l'indicazione dei buoni di consegna o di un conto vendita di riferimento.
Sebbene le due fatture rechino quantità minori rispetto a quelle indicate nei buoni di consegna, detti buoni corrispondono alle forniture e ai quantitativi elencati in fattura e nessuna specifica contestazione sul prezzo è stata eccepita da parte opponente, pertanto può giungersi alla conclusione che il credito ingiunto è fondato ed è pari ad € 24.002,75.
Riguardo il credito richiesto in domanda riconvenzionale, la fattura n.4 del 22.10.2021 emessa dalla ditta opponente non reca indicazione di un conto vendita né dei buoni di consegna che, tuttavia, vengono prodotti anche se riportano quantità leggermente diverse rispetto a quelle esposte in fattura, ovvero 55.840 kg, corrispondenti a circa 558,40
4 quintali rispetto ai 557,90 quintali esposti in fattura. Rileva il c.t.u. che anche in questo caso la fatturazione non è stata eseguita entro i termini prescritti dalla normativa vigente in materia di tenuta delle scritture contabili, infatti la fattura è stata emessa cinque mesi dopo le avvenute forniture. Rispetto al prezzo convenuto però il c.t.u., attenendosi ai report dell' presenti agli atti, non è riuscita a riscontrare esattamente quale prezzo CP_3 sia stato utilizzato in quanto il prezzo di Euro 43,30 per quintale, che corrisponde ad Euro
433,00 per tonnellata, unità di misura utilizzata nelle quotazioni dell' , non trova CP_3 corrispondenza né a Maggio 2021, né a Giugno 2021 e nemmeno ad Ottobre 2021, sebbene quest'ultimo valore è quello che più le si avvicina. Ha inoltre rilevato che tale dato, dall'esame delle altre fatture precedenti emesse dalla ditta Parte_1 nei confronti della società , allo stesso modo, non è stato possibile Controparte_1 riscontrare i prezzi applicati con quelli pubblicati dall' . Ha pertanto prospettato CP_3
l'applicazione dei valori dell' relativi alle date delle forniture, deducendo che il CP_3 valore complessivo della fattura n.4 del 22.10.2021 sarebbe di € 14.310,56 oltre Iva al
4%, per un totale di Euro 14.882,98; per contro, applicando i valori relativi alla CP_3 data di emissione della fattura, il valore complessivo della fattura n.4 del 22.10.2021 sarebbe di Euro 27.344,85 oltre Iva al 4%, per un totale di Euro 28.438,64.
Ha ulteriormente prospettato il c.t.u. l'applicazione dei valori relativi alla data di CP_3 emissione della fattura, addivenendo al calcolo del valore complessivo della fattura n.4 del 22.10.2021 di € 24.614,27 oltre Iva al 4%, per un totale di € 25.598,84. Tale ricostruzione è stata richiesta al consulente in quanto dalla documentazione in atti, dai buoni prodotti relativamente alle fatture di ambo le parti, in nessun buono viene indicato il prezzo concordato, nessun buono si riferisce né alle fatture emesse dalla ditta né alle fatture emesse dalla ditta , nessun contratto di Pt_1 Controparte_1 regolamento dei rispettivi rapporti è mai stato prodotto in atti, nessuna delle fatture citate reca una firma per accettazione;
sia le fatture emesse dalla società Controparte_1 che la fattura emessa dalla ditta hanno a supporto i buoni di Parte_1 consegna che le parti dichiarano riferirsi alle medesime fatture, ma di cui non si fa però menzione nelle fatture stesse. Il c.t.u. ha verificato la rispondenza dei buoni di consegna alle quantità esposte in fattura rilevando che, per la società Controparte_1 nessuna variazione è stata operata nelle quantità esposte in fattura in quanto risultano minori rispetto a quelle inserite nei buoni di consegna;
così come per la ditta CP_4
[..
[...] nessuna variazione è stata operata nelle quantità esposte in fattura in
[...] quanto risultano minori rispetto a quelle inserite nei buoni di consegna.
Pertanto può ritenersi confermato dall'accertamento peritale il valore richiesto dall'opposto in fase monitoria.
Per la ditta , attore in riconvenzionale, considerato che le parti Parte_1 hanno dichiarato che per la determinazione del prezzo delle forniture di grano il riferimento è dato dalle quotazioni dell' , il c.t.u. ha potuto analizzare tre scenari CP_3 diversi per la determinazione del credito azionato in sede di domanda riconvenzionale, ovvero: 1) Determinando i crediti vantati dalle parti se la fattura emessa dalla ditta fosse stata emessa con applicazione del prezzo alla data delle Parte_1 forniture il credito azionato con domanda riconvenzionale da Parte_1 ammonterebbe ad € 14.882,98, con una differenza a favore di di € Controparte_1
9.119,77; mentre 2) qualora il credito descritto in fattura emessa dalla ditta Parte_1 fosse sorto con applicazione del prezzo alla data dell'emissione della
[...] fattura il credito azionato con domanda riconvenzionale da Parte_1 ammonterebbe € 28.438,64, superiore a quello azionato.
Ritiene il decidente di aderire alla prospettazione n. 3 operata dal c.t.u. con applicazione del prezzo alla data dell'emissione della fattura . Pt_5
In questo caso il credito azionato in sede monitoria dalla di € Controparte_1
24.002,75, verrebbe ad essere interamente compensato con il credito azionato con domanda riconvenzionale da di € 25.598,84, con una differenza Parte_1
a favore di di € 1.596,09. Parte_1
Alla luce di quanto sopra andrà revocato il d.i. opposto in quanto il credito risulta interamente compensato.
In accoglimento della domanda riconvenzionale va pertanto condannata la ditta opposta a pagare alla opponente la somma di € 1596,09, oltre gli interessi dalle scadenze al soddisfo.
Le spese della c.t.u. rimangono interamente a carico dell'opposta.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opposta: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 per le quattro fasi del giudizio, ai valori medi.
P.Q.M.
6 Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione proposta da Revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n.337\2021 essendo il credito interamente compensato.
Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente della sorte residua di €
1596,09, oltre interessi dalle scadenze al soddisfo.
Liquida le spese del giudizio in € 2552,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opponente.
Gela, 28/10/2025
Il Gop
PP Di GA
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