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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1171/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, nella persona della dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente
Sentenza tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. V. E. Rizzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monopoli, Via Canonico del
Drago, 62-I
-opponente-
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. F. Controparte_1
Mazza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Emilia S. Pietro, 1
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 12.3.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3608/23 emesso pagina 1 di 3 dal Tribunale di Bari con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 31.787,35 in favore della società oltre interessi e spese della procedura sostenendo l'inesistenza e la Controparte_1
mancanza di prova scritta del credito azionato con disconoscimento ex artt. 2719 e ss. e 2712 e ss. cc. della documentazione prodotta in sede monitoria e delle sottoscrizioni apposte su detti documenti, ai sensi degli artt. 241 e 215 c.p.c.; eccependo altresì la prescrizione, sia pure parziale, della pretesa e contestando il conteggio dei consumi operato dalla società opposta.
Assumeva altresì la violazione, da parte dell'opposta, della delibera AEGG n.200/99 del 28.12.1999 nonché il suo diritto all'accertamento dei consumi effettivi e al rimborso dovuto, oltre al risarcimento del danno patito sotto il profilo patrimoniale e non patrimoniale.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata di accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza della fornitura e dei consumi, anche alla luce del malfunzionamento del misuratore e della mancata verifica dei consumi corrispondenti ai POD della deducente, nonché per mancata sottoscrizione del contratto di fornitura e mancata accettazione dei costi e dei tariffari di erogazione del servizio nonché per prescrizione parziale del credito ingiunto;
in ulteriore subordine, di accertare e di dichiarare la violazione da parte dell'opposta del diritto alla rateizzazione dell'importo fatturato, per non aver consegnato le fatture per tempo, con conseguente accertamento della responsabilità contrattuale e per l'effetto, di riconoscere il diritto alla rateizzazione e di condannare l'opposta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi conseguenti alla condotta censurata, da quantificarsi in via equitativa, e quantomeno in €3.000,00; in ogni caso ed in via ulteriormente subordinata di accertare e di dichiarare i consumi effettivi, e non meramente stimati, della società opponente, con riferimento all'intero periodo di fornitura, previa verifica del regolare funzionamento del misuratore associato ai POD e, per l'effetto, di condannare l'opposta a restituirle le maggiori somme ingiustamente corrisposte a titolo di pagamento di consumi illegittimi ed erronei, maggiorate di interessi e rivalutazione sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 26.7.2024 si costituiva la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, sostenendo la legittimità della pretesa creditoria consacrata nelle fatture regolarmente comunicate e che trovava la sua fonte nel servizio di Ultima
Istanza attivato d'ufficio alle condizioni economiche e contrattuali stabilite direttamente dall'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (ARERA); rappresentava la corretta misurazione dei consumi effettivi di cui ai ddt relativi ai flussi di energia forniti presso il punto di distribuzione intestato a per ciascun periodo di fatturazione;
assumeva l'esistenza e l'esigibilità del credito. Parte_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
pagina 2 di 3 All'udienza del 12.3.2025 le parti chiedevano che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
La causa veniva, quindi, introitata per la decisione sulla base delle conclusioni rassegnate.
Entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere che costituisce una pronuncia - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio – che presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc (cfr. Cass. 5390/00).
La cessazione della materia del contendere costituisce pertanto una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata soltanto quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (cfr. Cass. 27460/06).
Nel caso di specie le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo stragiudiziale.
Per quanto concerne le spese di lite va considerato che le parti hanno concordato sulla loro compensazione: volontà che va recepita in questa sede.
La pronuncia indicata importa la necessità di procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese di lite tra le parti.
Bari, 7.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, nella persona della dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente
Sentenza tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. V. E. Rizzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monopoli, Via Canonico del
Drago, 62-I
-opponente-
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. F. Controparte_1
Mazza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Emilia S. Pietro, 1
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 12.3.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la società in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3608/23 emesso pagina 1 di 3 dal Tribunale di Bari con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 31.787,35 in favore della società oltre interessi e spese della procedura sostenendo l'inesistenza e la Controparte_1
mancanza di prova scritta del credito azionato con disconoscimento ex artt. 2719 e ss. e 2712 e ss. cc. della documentazione prodotta in sede monitoria e delle sottoscrizioni apposte su detti documenti, ai sensi degli artt. 241 e 215 c.p.c.; eccependo altresì la prescrizione, sia pure parziale, della pretesa e contestando il conteggio dei consumi operato dalla società opposta.
Assumeva altresì la violazione, da parte dell'opposta, della delibera AEGG n.200/99 del 28.12.1999 nonché il suo diritto all'accertamento dei consumi effettivi e al rimborso dovuto, oltre al risarcimento del danno patito sotto il profilo patrimoniale e non patrimoniale.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata di accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza della fornitura e dei consumi, anche alla luce del malfunzionamento del misuratore e della mancata verifica dei consumi corrispondenti ai POD della deducente, nonché per mancata sottoscrizione del contratto di fornitura e mancata accettazione dei costi e dei tariffari di erogazione del servizio nonché per prescrizione parziale del credito ingiunto;
in ulteriore subordine, di accertare e di dichiarare la violazione da parte dell'opposta del diritto alla rateizzazione dell'importo fatturato, per non aver consegnato le fatture per tempo, con conseguente accertamento della responsabilità contrattuale e per l'effetto, di riconoscere il diritto alla rateizzazione e di condannare l'opposta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi conseguenti alla condotta censurata, da quantificarsi in via equitativa, e quantomeno in €3.000,00; in ogni caso ed in via ulteriormente subordinata di accertare e di dichiarare i consumi effettivi, e non meramente stimati, della società opponente, con riferimento all'intero periodo di fornitura, previa verifica del regolare funzionamento del misuratore associato ai POD e, per l'effetto, di condannare l'opposta a restituirle le maggiori somme ingiustamente corrisposte a titolo di pagamento di consumi illegittimi ed erronei, maggiorate di interessi e rivalutazione sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 26.7.2024 si costituiva la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, sostenendo la legittimità della pretesa creditoria consacrata nelle fatture regolarmente comunicate e che trovava la sua fonte nel servizio di Ultima
Istanza attivato d'ufficio alle condizioni economiche e contrattuali stabilite direttamente dall'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (ARERA); rappresentava la corretta misurazione dei consumi effettivi di cui ai ddt relativi ai flussi di energia forniti presso il punto di distribuzione intestato a per ciascun periodo di fatturazione;
assumeva l'esistenza e l'esigibilità del credito. Parte_1
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
pagina 2 di 3 All'udienza del 12.3.2025 le parti chiedevano che venisse dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
La causa veniva, quindi, introitata per la decisione sulla base delle conclusioni rassegnate.
Entrambe le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere che costituisce una pronuncia - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio – che presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc (cfr. Cass. 5390/00).
La cessazione della materia del contendere costituisce pertanto una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata soltanto quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (cfr. Cass. 27460/06).
Nel caso di specie le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo stragiudiziale.
Per quanto concerne le spese di lite va considerato che le parti hanno concordato sulla loro compensazione: volontà che va recepita in questa sede.
La pronuncia indicata importa la necessità di procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese di lite tra le parti.
Bari, 7.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 3 di 3