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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/04/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2657/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
BRAMANTE N. 1 21052 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. PIGA
RICCARDO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(P.I. ), già P.IVA_1 Controparte_2
pagina 1 di 15 l' , elettivamente domiciliata in PIAZZA ROMA 20900 MONZA presso lo studio CP_1
dell'avv. LOCATI MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 P.IVA_2
PIAZZA CASTELLO, 19 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. RUSSO
ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
(C.F. CP_4 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
C.F. CP_5 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. Controparte_6 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ) Controparte_7 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. Controparte_8 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: Responsabilità professionale pagina 2 di 15 sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
dato atto e ritenuto: che la polizza in forza della quale presta la garanzia in favore dell'appellante CP_1
per la propria RC professionale di architetto è operativa rispetto alla vicenda risarcitoria per cui è stata promossa vertenza condannare:
a corri-spondere Controparte_9
all'appellante le spese ed i compensi di resistenza ex art.1917 3° comma c.p.c di chiamata ex art.91 c.p.c. in relazione al giudizio di 1° grado, come da distinte note spese agli atti, con vittoria di spese e compensi per la presente fase di gravame, con maggiorazione prevista dall'art.1 comma 1° bis DPR n.55/14 introdotto da DPR n.37/18 connessa all'utilizzo di tecniche redattive informatiche volte alla migliore fruizione degli atti.
Per Controparte_10
in via principale: per i motivi dedotti in narrativa respingere il gravame e, per l'effetto, confermare il contento della sentenza Tribunale di Busto Arsizio n. 1005/2024, pubblicata il 30 agosto 2024 e notificata il 3 settembre 2024.
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame proposto dall'architetto per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare Parte_1
l'inoperatività della polizza “Zurich Pro-Studio di Architetto” n. 925B6826Z rispetto alla pretesa risarcitoria avanzata dai signori e ei riguardi dell'assicurata CP_6 CP_8
e, conseguentemente, respingere la domanda di condanna al pagamento in favore pagina 3 di 15 dell'architetto sia delle spese di resistenza ex articolo 1917 terzo comma Parte_1
c.p.c. sia di chiamata ex articolo 91 c.p.c. in relazione al giudizio di primo grado.
- In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertato e dichiarato l'obbligo di Controparte_1
a corrispondere all'architetto le spese e i compensi
[...] Parte_1
richiesti, liquidare l'eventuale importo dovuto all'assicurata, guardando al valore dell'accolto all'esito del giudizio di primo grado, quindi € 20.440,00 oltre rivalutazione e interessi legali, con riduzione, in mancanza di attività, dei compensi dovuti per la fase istruttoria.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio oltre al rimborso forfetario e agli accessori di legge.
Per Controparte_3
Tanto premesso e rilevato, la come sopra Controparte_3
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, chiede sin da ora - pur riservandosi di integrare e precisare le proprie difese e conclusioni di:
1) confermare la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1005/2024 con riferimento alle statuizioni relative alla Controparte_11
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari del presente grado di giudizio,
IVA, CPA e rimborso spese generali.
pagina 4 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto e con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dopo Controparte_6 Controparte_8
l'espletamento di un procedimento di ATP, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Busto
Arsizio, , quale titolare dell'impresa individuale (da ora in Controparte_7 Controparte_12
poi anche ), e l'arch. quale direttore dei lavori, per sentirli condannare, in solido CP_12 Parte_1
tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 203.366,36, a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei vizi riscontrati nell'immobile di loro proprietà sito a Saronno, in via Baracca
n. 10, ristrutturato nel biennio 2012-2014.
Il contraddittorio si costituiva regolarmente, oltre che nei confronti dei convenuti, anche nei confronti di e , quali soci illimitatamente responsabili della cessata CP_5 CP_4 [...]
poi divenuta evocata Controparte_13 Controparte_14
Contr in giudizio da quale subappaltatrice, nonché delle Compagnie e CP_12 Controparte_3
chiamate in garanzia rispettivamente dai signori e dall'Arch. Controparte_2 CP_4 Pt_1 quest'ultima in forza di polizza RC professionale.
A sostegno delle proprie domande, gli attori deducevano: che avevano commissionato tutti i lavori di ristrutturazione all'impresa , affidandone la direzione agli architetti e CP_12 Parte_1 [...]
nel frattempo deceduto;
che l'impresa appaltatrice, a sua volta, aveva subappaltato Persona_1 appunto la realizzazione delle opere idrauliche alla che si era occupata, tra l'altro, di CP_13
installare nei bagni i sanitari e le componenti di rubinetteria, ivi comprese le boccole di raccordo per tubi serie “wings” prodotte da che, tra il 2017 e il 2020, si erano verificati plurimi CP_15
fenomeni infiltrativi dai bagni e che la causa comune delle perdite d'acqua, come accertato all'esito delle indagini svolte in sede di ATP, doveva rinvenirsi nella fessurazione delle boccole di raccordo dei rubinetti, a sua volta riconducibile all'eccessiva forza impressa da parte dell'installatore in fase di serraggio delle boccole e all'utilizzo di raccordi privi di dispositivi anti “colpo d'ariete”.
Nel costituirsi in giudizio, l'arch. chiedeva di rigettarsi le domande proposte nei suoi Parte_1
confronti ed in via subordinata di dichiarare la compagnia tenuta a corrispondere ai ricorrenti CP_1
il complessivo compendio risarcitorio determinando in corso di causa a carico del professionista, ed in ogni caso a rimborsare ex art.1917 3° comma c.p.c. le spese di resistenza.
pagina 5 di 15 La terza chiamata eccepiva la non operatività della polizza, in quanto la scoperta Controparte_2 dei vizi e dei difetti era avvenuta oltre l'anno dall'ultimazione dei lavori contestati e nel merito aderiva alle difese della sua assicurata.
Il Tribunale di Busto Arsizio, convertito il rito da sommario ad ordinario, con la sentenza n.1005\2024 pubblicata in data 30.08.2024:
1- accertava la responsabilità ex art. 1669 c.c. di per i vizi sopra indicati, Controparte_12
nonché condannava, in persona del titolare , a corrispondere, in favore di Controparte_7 [...]
e di la somma di € 22.343,20, oltre IVA di legge ed Controparte_6 Controparte_8 accessori sulla minore somma di € 20.440,00, oltre a rivalutazione ed interessi legali;
2-compensava nella misura del 50% le spese di lite nei rapporti tra gli attori ed del giudizio di CP_12
primo grado e del procedimento per ATP e condannava , in persona del titolare , CP_12 Controparte_7
alla rifusione, in favore degli allora attori, del restante 50%;
3-poneva integralmente a carico di le spese di CTU nel procedimento di ATP, già liquidate con CP_12
decreto;
4-rigettava la domanda svolta dagli attori nei confronti della convenuta arch. Parte_1
5-compensava integralmente le spese di lite tra gli attori e la convenuta arch. Parte_1
6-compensava integralmente le spese tra gli attori e la terza chiamata;
Controparte_2
7-in accoglimento della domanda di regresso svolta da , condannava e CP_12 CP_5 CP_4
a tenerla indenne rispetto a quanto pagato agli attori in forza del capo 1) della sentenza;
[...]
8-condannava e in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite;
CP_5 CP_4 CP_12
9-rigettava la domanda di manleva formulata da e nei confronti della terza CP_5 CP_4
chiamata Controparte_3
10- condannava ed in solido tra loro, alla rifusione, in favore della terza CP_5 CP_4
chiamata delle spese di lite. Controparte_3
L'arch. ha impugnato la detta sentenza, chiedendone la riforma, lamentando: Parte_1
a-l'omessa pronuncia sulle domande di rifusione delle spese di resistenza ex art. 1917, 3° comma, c.c. e di condanna alle spese di chiamata, giustificata dalla posizione assunta da in sede di CP_1 costituzione che aveva in principalità eccepito l'inoperatività della polizza;
b-l'erroneità della pronuncia ove interpretata nel senso di ritenere la domanda di manleva implicitamente rigettata;
c-l'omessa decisione sulla questione dell'operatività della polizza.
pagina 6 di 15 La assume come in sede di precisazione delle conclusioni del primo grado aveva spiegato tre Pt_1
domande, ed in particolare una domanda di manleva circa le eventuali statuizioni di condanna nei confronti della professionista, svolta in via subordinata rispetto alla domanda principale di rigetto delle domande attoree;
una domanda di rifusione delle spese di resistenza ex art.1917 3° comma c.c. svolta in ogni caso;
una domanda di condanna alle spese di chiamata, svolta anch'essa in ogni caso, giustificata dalla posizione assunta da in sede di costituzione che aveva in principalità CP_1 eccepito l'inoperatività della polizza.
Tuttavia, con riferimento alla seconda e terza domanda - svolte non in via subordinata e che non avrebbero alcuna stretta attinenza con le vicende manlevatorie, assumendo rilevanza unicamente sulla scorta dell'impegno polizza rispetto al sinistro – il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi senza alcuna motivazione.
Prosegue l'appellante facendo rilevare come la sentenza era errata anche ove interpretata nel senso che le due domande erano state implicitamente respinte.
In data 19.12.2024 si è costituita nel presente grado di appello
[...]
(già ) Controparte_1 Controparte_16 chiedendo il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado, contestando in ogni caso l'operatività della polizza dedotta in giudizio dall'architetto Pt_1
In data 23.12.2024 si è costituita nel grado di appello anche chiedendo la Controparte_3
conferma della sentenza di primo grado con riferimento alle statuizioni relative alla Controparte_3
[...]
Tutte le altre parti presenti in primo grado sono rimaste contumaci.
Il processo veniva rinviato per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza al 18.02.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito della sentenza nei termini di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.
Va anzitutto rilevato come l'oggetto del presente giudizio di appello sia circoscritto al rapporto processuale tra ed il proprio assicuratore per la r.c., , ed in coerenza con l'attuale Parte_1 CP_1 ambito della controversia, l'appellante ha evocato nel processo in questo grado, espressamente, tutte le altre parti solo ai fini della litis denuntiatio.
Ciò posto, osserva la Corte come, con un sostanziale unico, seppure articolato, motivo di impugnazione, l'appellante assume come erroneamente il primo giudice non aveva riconosciuto la fondatezza, omettendo di esaminarle, o respingendole implicitamente, delle domande avanzate dalla pagina 7 di 15 medesima nei confronti del proprio assicuratore, aventi ad oggetto il rimborso delle spese di resistenza, rappresentate da quelle necessarie per resistere in giudizio alla pretesa della parte danneggiata, e delle spese di chiamata in causa, costituite da quelle sopportate per convenire in giudizio il proprio assicuratore.
Sostiene l'appellante come il mancato riconoscimento, da parte della sentenza di primo grado, del diritto al rimborso delle suddette spese, sia ove riconducibile ad una omessa pronuncia, sia ove ricondotta ad un rigetto implicito, era errato.
Secondo l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dalla nei propri atti difensivi, la CP_1
tipologia di danni lamentata dagli attori in primo grado rientrava nella copertura assicurativa, e da ciò conseguiva la fondatezza della richiesta di rimborso delle spese di resistenza e delle spese di chiamata.
Osserva la Corte come la questione dirimente sia rappresentata -e su questo entrambe le parti, appellante e , concordano- dall'operatività della polizza, contestata dalla , questione sulla CP_1 CP_1
quale il tribunale non si è pronunciato.
Deve anzitutto escludersi che, come sembra prospettare la difesa della , nel corso del giudizio di CP_1 primo grado l'architetto abbia riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di inoperatività della Pt_1
polizza, sollevata dalla compagnia di assicurazioni con la comparsa di risposta di primo grado.
Ciò risulta in modo evidente dal contenuto della memoria depositata ex art. 183 comma sesto n.1
c.p.c., destinata alla precisazione delle domande, nella quale la difesa dell'architetto affermava Pt_1 come ”..attesa la posizione assunta dalla compagnia che in principalità ritiene non operante la garanzia nei confronti della propria assicurata, viene richiesta altresì la rifusione delle spese di chiamata (oltre quelle di resistenza)..” e dalle conclusioni precisate, con le quali si chiedeva, nel caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna della a mantenere indenne l'assicurata. CP_1
Ciò posto, come emerge dal contenuto degli atti di primo grado, i signori e chiedevano CP_6 CP_8
la condanna, in solido con le imprese edili coinvolte, dell'architetto assumendo la Pt_1
CP_1 responsabilità concorrente del direttore dei lavori, per non avere evidenziato alla -fornitrice dei prodotti necessari all'esecuzione delle opere idrauliche, poi installati, che avevano causato i danni- la mancanza di istruzioni per il montaggio delle tubature.
E' opportuno ricordare anche come il fondamento della domanda degli attori in primo grado veniva ricondotto all'ipotesi disciplinata dall'art. 1669 c.c., qualificazione giuridica espressamente accolta dal tribunale.
pagina 8 di 15 E' necessario a questo punto riportare le condizioni della polizza n.925B6826 relative alla responsabilità professionale (doc. 2 fascicolo primo grado ), che vengono in rilievo, collocate CP_1 nella sezione “Responsabilità civile professionale”, da pagina 24 delle condizioni generali di assicurazioni, del seguente tenore letterale, per la parte che qui rileva:
“ Cosa assicuriamo
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare, quale Parte_2
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento, per i seguenti Danni conseguenti a un Comportamento colposo posto in essere durante l'esecuzione dell'Attività di Progettazione e
Direzioni Lavori nonché di tutte le attività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione per:
1. Danni alla Persona
Danni alla Persona causati a Terzi, ivi compresi Committenti, clienti, fornitori, subappaltatori e loro dipendenti, derivanti o meno dalle opere oggetto dell'Attività assicurata;
2. Danni materiali alle cose diverse dall'opera
Danni materiali alle cose diverse dall'opera oggetto dell'Attività assicurata, derivanti o meno dalle opere oggetto dell'Attività assicurata;
3. Danni materiali all'opera
Danni materiali all'opera, progettata e/o diretta dall'Assicurato, in conseguenza di sua Rovina, totale e/o parziale, e/o Gravi difetti.
Fermo quanto indicato al successivo punto 21 “Lavori eseguiti da imprese dell' ” della Parte_2
Sezione “Esclusioni per la responsabilità civile professionale”, qualora l' svolga, Parte_2 direttamente o per il tramite di imprese di cui l' stesso sia socio a responsabilità illimitata, Parte_2
azionista di maggioranza, amministratore o dipendente, o per il tramite di subappaltatori anche l'attività di realizzazione dell'opera o di parti di essa (costruzione, installazione, montaggio e smontaggio, assemblaggio, posizionamento, revisione, messa in marcia e operazione similari), saranno indennizzabili ai sensi di Polizza solo i Danni materiali all'opera, in conseguenza di sua Rovina, totale e/o parziale, e/o difetti, che si siano verificati dopo la Consegna dell'opera; Per_2
4. Perdite patrimoniali per Mancata Rispondenza dell'Opera all'Uso a cui è destinata
Perdite patrimoniali causate al Committente per Gravi Difetti dell'opera progettata e/o diretta che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata e riscontrati entro un anno dalla data di Ultimazione dei
Lavori, intesa come il verificarsi di anche una sola delle circostanze che seguono:
pagina 9 di 15 - il rilascio del certificato di collaudo provvisorio;
- la consegna, anche provvisoria, delle opere al Committente o la sottoscrizione del certificato di
Ultimazione dei Lavori;
- l'uso, anche parziale o temporaneo, delle opere secondo destinazione…
5. Perdite patrimoniali conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza
Perdite patrimoniali, causate al Committente o ad altri Terzi, conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, in relazione al mancato avvio, interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.
La presente garanzia è prestata nell'ambito del sottolimite indicato sulla scheda di Polizza, inteso comunque come prestato nell'ambito del Massimale di Polizza e non in aggiunta ad esso
6. Perdite patrimoniali diverse da quelle indicate ai punti precedenti
Perdite patrimoniali diverse da quelle indicate ai punti precedenti, ivi comprese le sanzioni, multe e ammende inflitte ai clienti dell' , salvo quanto espressamente escluso nella presente Polizza. Parte_2
La presente garanzia è prestata nell'ambito del sottolimite indicato sulla scheda di Polizza, inteso comunque come prestato nell'ambito del Massimale di Polizza e non in aggiunta ad esso..”.
Nella sezione “Esclusioni per la responsabilità civile professionale” è previsto:
“..Art. 5 Danni non compensativi / Perdite patrimoniali non risarcibili
(i) tasse e imposte;
(ii) sanzioni civili non aventi funzione sola risarcitoria, ma al contrario di carattere anche punitivo o esemplare, spese di giustizia penale, multe o sanzioni di qualunque natura (penale, amministrativa, fiscale, ecc.) inflitte all'Assicurato;
(iii)i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di fare o un altro rimedio di natura non pecuniaria;
(iv)il rimborso, la restituzione o la compensazione di onorari, compensi, costi, indennità, prezzi o spese corrisposti o dovuti all'Assicurato;
(v) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente Polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta di risarcimento..”...;
“14. Errori di esecuzione costi di riparazione e/o sostituzione per rimediare a errori di esecuzione in qualsiasi lavoro di costruzione, erezione, fabbricazione, installazione, assemblaggio, montaggio, smontaggio o processo pagina 10 di 15 manifatturiero che sia stato svolto da o per conto dell' , incluso i materiali, le parti e le Parte_2
attrezzature fornite in relazione ad esso;
..”.
Assume la , per negare l'operatività della polizza nel caso concreto, che la domanda risarcitoria CP_1
avanzata dagli attori in primo grado rientrerebbe nel perimetro di efficacia delimitato dalla clausola di cui punto n. 4 sopra riportato, con la conseguenza che, essendo trascorso, dal riscontro dei difetti, ben oltre un anno dalla ultimazione dei lavori, la garanzia non poteva essere operativa.
Aggiunge la compagnia che la garanzia assicurativa non copriva neppure la richiesta dei committenti di ottenere la restituzione del compenso, ciò in forza della clausola n.5 della sezione “Esclusioni per la responsabilità civile professionale”.
Infine, veniva in rilievo, quale causa di esclusione, anche la clausola n.14 (sopra riportata).
Sostiene invece l'appellante come la fattispecie troverebbe la sua regolamentazione nella terza delle prime tre clausole della sezione “Responsabilità civile professionale”.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
In tema di onere della prova, come insegna la Suprema Corte, “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa” (Cass. 31251\2023, Cass. 1558\2018).
Rileva il Collegio come l'oggetto dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale, sia descritto nella polizza azionata in giudizio, nei punti da 1 a 6 delle pagine nn. 24 e 25 delle condizioni generali.
Gli eventi coperti dalla garanzia assicurativa sono elencati secondo un criterio di alternatività, descrivendo ognuna delle sei ipotesi rischi diversi.
Ritiene la Corte che il rischio generato dalla domanda risarcitoria avanzata in primo grado dai signori e sia riconducibile alla previsione di cui al punto n.3, e non, come assume la , a CP_6 CP_8 CP_1
quella di cui al punto 4.
Il fatto costitutivo della domanda risarcitoria era la rovina parziale dell'opera realizzata, disciplinata dall'art. 1669 c.c., che aveva provocato infiltrazioni nell'immobile dove erano stati svolti i lavori, propagatesi nell'immobile sottostante.
La invocata -seppure esclusa poi nella sentenza- responsabilità del direttore dei lavori derivava, nella prospettazione degli attori in primo grado, dai danni causati all'opera progettata e diretta pagina 11 di 15 dall'assicurato, quale “conseguenza di sua rovina, totale e\o parziale, e\o gravi difetti”, ipotesi disciplinata dal punto 3 sopra riportato.
Risulta al contrario inapplicabile l'ipotesi disciplinata dal punto 4.
Va rilevato come la polizza, nella parte destinata al “Glossario”, a pagina 3, definisca la perdita patrimoniale quale “pregiudizio economico non derivante da danni alla persona e\o danni materiali”.
Il “danno materiale” è poi definito (pag.2) come “il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, compresi la distruzione, il deterioramento, l'alterazione, la perdita, il danneggiamento totale o parziale e la perdita d'uso dello stesso”
Risulta allora evidente come le “perdite patrimoniali” prese in considerazione dalla clausola n.4, siano eventi diversi e distinti -e ciò giustifica l'esistenza stessa della previsione, che regola un'area di rischi non presa in esame da altre clausole- dai danni materiali all'opera.
Parimenti inconferente è il richiamo formulato dalla , alla clausola n.14 della sezione “Esclusioni CP_1 per la responsabilità civile professionale”, il cui contenuto si è sopra riportato, che regola l'ipotesi di errori di esecuzione in “qualsiasi lavoro di costruzione, erezione, fabbricazione, installazione, assemblaggio, montaggio, smontaggio o processo manifatturiero che sia stato svolto da o per conto dell' , estranea alla fattispecie in esame dove è pacifico che l'architetto sia stato Parte_2 Pt_1 chiamato in giudizio per avere svolto l'attività di progettazione e di direzione dei lavori, e non per avere eseguito direttamente, o facendo eseguire per proprio conto, le opere.
Attesa la operatività della polizza, devono trovare applicazione, nel caso in esame, i principi affermati sulle questioni dibattute in questa sede dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.
Quanto, in generale, ai diritti dell'assicurato per la responsabilità civile, la Corte Regolatrice ha affermato come “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale” (Cass. 4275\2024; Cass. 10595\2018).
pagina 12 di 15 Per ciò che attiene alle spese di resistenza, la Corte Suprema ha affermato come “L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea;
tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo qualora manchi o sia inefficace la copertura assicurativa (circostanza che spetta al giudice accertare, anche incidentalmente) oppure quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive od avventate” (Cass. 4786\2021).
Nella fattispecie in esame, per quanto concerne le spese di resistenza, tenuto conto del valore della domanda proposta dagli attori, e della circostanza che prima del giudizio di merito si è svolto un procedimento di ATP, l'importo chiesto dall'appellante, di euro 17.930,00 risulta congruo, dal momento che corrisponde al valore medio, relativo allo scaglione corrispondente all'ammontare della domanda degli attori in primo grado (da euro 52.011 ad euro 260.000) previsto dalle tabelle, per il giudizio di merito (euro 14.103,00) e per il procedimento di ATP (euro 3.827,00).
Non può essere concesso l'aumento del 30% chiesto dall'appellante, per avere redatto gli atti con tecniche informatiche agevolative.
Il testo vigente dell'art. 4 comma 1 bis del DM 55 del 2014 così recita :”..Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Nella fattispecie in esame, i collegamenti ipertestuali che compaiono negli atti dell'architetto Pt_1
sia di primo che di secondo grado, non sono fruibili con il programma in uso a questo ufficio, e ciò determina l'inapplicabilità della detta disposizione, senza la necessità di compiere nessuna altra valutazione.
Il predetto importo va aumentato di iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
L'accoglimento dell'appello, quanto alle domande di accertamento della operatività della polizza e di rimborso delle spese di resistenza, determina, nell'ambito del rapporto processuale tra assicurato ed assicuratore la soccombenza di quest'ultimo, con la conseguenza che va condannata a CP_1
rimborsare le spese di chiamata, relative al primo grado, e quella del presente grado di appello.
pagina 13 di 15 Come infatti insegna la Suprema Corte “ Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore.. non costituiscono né conseguenze del rischio assicurato, né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass. 10595\2018).
Dette spese processuali sono liquidate in favore dell'appellante, quanto al primo grado, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014, avuto riguardo, per determinare il valore della causa, al credito, per spese di resistenza, riconosciuto all'architetto (pertanto Pt_1
scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000) per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, facendo applicazione dei valori minimi della tabella, avendo comportato le difese svolte nei confronti della un impegno difensivo ridotto in relazione alla complessiva attività svolta dal difensore per CP_1
resistere alla domanda attorea, il cui compenso è riconosciuto sotto il profilo delle spese di resistenza, in euro 2.540,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie.
Quanto al presente grado di appello, utilizzando sempre i detti parametri, avendo riguardo tuttavia in questo caso ai valori medi, per le tre fasi, studio, introduttiva, e decisionale, non risultando celebratasi la fase istruttoria, il compenso va liquidato in euro 3.966,00 oltre iva, cpa, rimborso 15% per spese forfettarie.
Non risultando in atti la prova dell'esborso da parte dell'appellante di detta somma, gli interessi decorreranno dalla data della presente sentenza.
Quanto al rapporto processuale tra l'appellante e le altre parti del giudizio di primo grado, già si è osservato come le statuizioni che riguardano detti rapporti processuali, anche quanto al regolamento delle spese processuali di primo grado, non siano state impugnate, avendo, come detto l'appellante evocato le dette parti in questo grado di appello solo ai fini della litis denuntiatio.
Per quanto riguarda il rapporto processuale tra l'odierna appellante e l'unica altra parte costituita in questo grado, va ribadito come la sentenza di primo grado sia passata in Controparte_3
giudicato nei confronti di questa, che non ha avanzato nel presente giudizio di appello nessuna richiesta, e nei cui confronti nessuna domanda è stata proposta.
Come insegna la Suprema Corte, in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art.332 cod. proc. civ., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di
"litis denuntiatio", così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo pagina 14 di 15 favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza (Cass. 13355\2015; Cass. 2208\2012).
Pertanto, vanno compensate le spese processuali di questo giudizio tra l'appellante e la
[...]
Controparte_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna
[...]
al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 17.930,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese generali, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo;
b)condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 2.540,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese generali, e quanto al presente grado di appello, in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie;
c)conferma nel resto la sentenza impugnata;
d)compensa le spese processuali di questo grado di appello tra e Parte_1 Controparte_3
[...]
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Cesira D'Anella Consigliere dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2657/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
BRAMANTE N. 1 21052 BUSTO ARSIZIO presso lo studio dell'avv. PIGA
RICCARDO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(P.I. ), già P.IVA_1 Controparte_2
pagina 1 di 15 l' , elettivamente domiciliata in PIAZZA ROMA 20900 MONZA presso lo studio CP_1
dell'avv. LOCATI MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 P.IVA_2
PIAZZA CASTELLO, 19 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. RUSSO
ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
(C.F. CP_4 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
C.F. CP_5 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. Controparte_6 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ) Controparte_7 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. Controparte_8 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: Responsabilità professionale pagina 2 di 15 sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
dato atto e ritenuto: che la polizza in forza della quale presta la garanzia in favore dell'appellante CP_1
per la propria RC professionale di architetto è operativa rispetto alla vicenda risarcitoria per cui è stata promossa vertenza condannare:
a corri-spondere Controparte_9
all'appellante le spese ed i compensi di resistenza ex art.1917 3° comma c.p.c di chiamata ex art.91 c.p.c. in relazione al giudizio di 1° grado, come da distinte note spese agli atti, con vittoria di spese e compensi per la presente fase di gravame, con maggiorazione prevista dall'art.1 comma 1° bis DPR n.55/14 introdotto da DPR n.37/18 connessa all'utilizzo di tecniche redattive informatiche volte alla migliore fruizione degli atti.
Per Controparte_10
in via principale: per i motivi dedotti in narrativa respingere il gravame e, per l'effetto, confermare il contento della sentenza Tribunale di Busto Arsizio n. 1005/2024, pubblicata il 30 agosto 2024 e notificata il 3 settembre 2024.
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame proposto dall'architetto per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare Parte_1
l'inoperatività della polizza “Zurich Pro-Studio di Architetto” n. 925B6826Z rispetto alla pretesa risarcitoria avanzata dai signori e ei riguardi dell'assicurata CP_6 CP_8
e, conseguentemente, respingere la domanda di condanna al pagamento in favore pagina 3 di 15 dell'architetto sia delle spese di resistenza ex articolo 1917 terzo comma Parte_1
c.p.c. sia di chiamata ex articolo 91 c.p.c. in relazione al giudizio di primo grado.
- In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertato e dichiarato l'obbligo di Controparte_1
a corrispondere all'architetto le spese e i compensi
[...] Parte_1
richiesti, liquidare l'eventuale importo dovuto all'assicurata, guardando al valore dell'accolto all'esito del giudizio di primo grado, quindi € 20.440,00 oltre rivalutazione e interessi legali, con riduzione, in mancanza di attività, dei compensi dovuti per la fase istruttoria.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio oltre al rimborso forfetario e agli accessori di legge.
Per Controparte_3
Tanto premesso e rilevato, la come sopra Controparte_3
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, chiede sin da ora - pur riservandosi di integrare e precisare le proprie difese e conclusioni di:
1) confermare la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1005/2024 con riferimento alle statuizioni relative alla Controparte_11
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari del presente grado di giudizio,
IVA, CPA e rimborso spese generali.
pagina 4 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto e con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dopo Controparte_6 Controparte_8
l'espletamento di un procedimento di ATP, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Busto
Arsizio, , quale titolare dell'impresa individuale (da ora in Controparte_7 Controparte_12
poi anche ), e l'arch. quale direttore dei lavori, per sentirli condannare, in solido CP_12 Parte_1
tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 203.366,36, a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei vizi riscontrati nell'immobile di loro proprietà sito a Saronno, in via Baracca
n. 10, ristrutturato nel biennio 2012-2014.
Il contraddittorio si costituiva regolarmente, oltre che nei confronti dei convenuti, anche nei confronti di e , quali soci illimitatamente responsabili della cessata CP_5 CP_4 [...]
poi divenuta evocata Controparte_13 Controparte_14
Contr in giudizio da quale subappaltatrice, nonché delle Compagnie e CP_12 Controparte_3
chiamate in garanzia rispettivamente dai signori e dall'Arch. Controparte_2 CP_4 Pt_1 quest'ultima in forza di polizza RC professionale.
A sostegno delle proprie domande, gli attori deducevano: che avevano commissionato tutti i lavori di ristrutturazione all'impresa , affidandone la direzione agli architetti e CP_12 Parte_1 [...]
nel frattempo deceduto;
che l'impresa appaltatrice, a sua volta, aveva subappaltato Persona_1 appunto la realizzazione delle opere idrauliche alla che si era occupata, tra l'altro, di CP_13
installare nei bagni i sanitari e le componenti di rubinetteria, ivi comprese le boccole di raccordo per tubi serie “wings” prodotte da che, tra il 2017 e il 2020, si erano verificati plurimi CP_15
fenomeni infiltrativi dai bagni e che la causa comune delle perdite d'acqua, come accertato all'esito delle indagini svolte in sede di ATP, doveva rinvenirsi nella fessurazione delle boccole di raccordo dei rubinetti, a sua volta riconducibile all'eccessiva forza impressa da parte dell'installatore in fase di serraggio delle boccole e all'utilizzo di raccordi privi di dispositivi anti “colpo d'ariete”.
Nel costituirsi in giudizio, l'arch. chiedeva di rigettarsi le domande proposte nei suoi Parte_1
confronti ed in via subordinata di dichiarare la compagnia tenuta a corrispondere ai ricorrenti CP_1
il complessivo compendio risarcitorio determinando in corso di causa a carico del professionista, ed in ogni caso a rimborsare ex art.1917 3° comma c.p.c. le spese di resistenza.
pagina 5 di 15 La terza chiamata eccepiva la non operatività della polizza, in quanto la scoperta Controparte_2 dei vizi e dei difetti era avvenuta oltre l'anno dall'ultimazione dei lavori contestati e nel merito aderiva alle difese della sua assicurata.
Il Tribunale di Busto Arsizio, convertito il rito da sommario ad ordinario, con la sentenza n.1005\2024 pubblicata in data 30.08.2024:
1- accertava la responsabilità ex art. 1669 c.c. di per i vizi sopra indicati, Controparte_12
nonché condannava, in persona del titolare , a corrispondere, in favore di Controparte_7 [...]
e di la somma di € 22.343,20, oltre IVA di legge ed Controparte_6 Controparte_8 accessori sulla minore somma di € 20.440,00, oltre a rivalutazione ed interessi legali;
2-compensava nella misura del 50% le spese di lite nei rapporti tra gli attori ed del giudizio di CP_12
primo grado e del procedimento per ATP e condannava , in persona del titolare , CP_12 Controparte_7
alla rifusione, in favore degli allora attori, del restante 50%;
3-poneva integralmente a carico di le spese di CTU nel procedimento di ATP, già liquidate con CP_12
decreto;
4-rigettava la domanda svolta dagli attori nei confronti della convenuta arch. Parte_1
5-compensava integralmente le spese di lite tra gli attori e la convenuta arch. Parte_1
6-compensava integralmente le spese tra gli attori e la terza chiamata;
Controparte_2
7-in accoglimento della domanda di regresso svolta da , condannava e CP_12 CP_5 CP_4
a tenerla indenne rispetto a quanto pagato agli attori in forza del capo 1) della sentenza;
[...]
8-condannava e in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite;
CP_5 CP_4 CP_12
9-rigettava la domanda di manleva formulata da e nei confronti della terza CP_5 CP_4
chiamata Controparte_3
10- condannava ed in solido tra loro, alla rifusione, in favore della terza CP_5 CP_4
chiamata delle spese di lite. Controparte_3
L'arch. ha impugnato la detta sentenza, chiedendone la riforma, lamentando: Parte_1
a-l'omessa pronuncia sulle domande di rifusione delle spese di resistenza ex art. 1917, 3° comma, c.c. e di condanna alle spese di chiamata, giustificata dalla posizione assunta da in sede di CP_1 costituzione che aveva in principalità eccepito l'inoperatività della polizza;
b-l'erroneità della pronuncia ove interpretata nel senso di ritenere la domanda di manleva implicitamente rigettata;
c-l'omessa decisione sulla questione dell'operatività della polizza.
pagina 6 di 15 La assume come in sede di precisazione delle conclusioni del primo grado aveva spiegato tre Pt_1
domande, ed in particolare una domanda di manleva circa le eventuali statuizioni di condanna nei confronti della professionista, svolta in via subordinata rispetto alla domanda principale di rigetto delle domande attoree;
una domanda di rifusione delle spese di resistenza ex art.1917 3° comma c.c. svolta in ogni caso;
una domanda di condanna alle spese di chiamata, svolta anch'essa in ogni caso, giustificata dalla posizione assunta da in sede di costituzione che aveva in principalità CP_1 eccepito l'inoperatività della polizza.
Tuttavia, con riferimento alla seconda e terza domanda - svolte non in via subordinata e che non avrebbero alcuna stretta attinenza con le vicende manlevatorie, assumendo rilevanza unicamente sulla scorta dell'impegno polizza rispetto al sinistro – il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi senza alcuna motivazione.
Prosegue l'appellante facendo rilevare come la sentenza era errata anche ove interpretata nel senso che le due domande erano state implicitamente respinte.
In data 19.12.2024 si è costituita nel presente grado di appello
[...]
(già ) Controparte_1 Controparte_16 chiedendo il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado, contestando in ogni caso l'operatività della polizza dedotta in giudizio dall'architetto Pt_1
In data 23.12.2024 si è costituita nel grado di appello anche chiedendo la Controparte_3
conferma della sentenza di primo grado con riferimento alle statuizioni relative alla Controparte_3
[...]
Tutte le altre parti presenti in primo grado sono rimaste contumaci.
Il processo veniva rinviato per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza al 18.02.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito della sentenza nei termini di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c.
Va anzitutto rilevato come l'oggetto del presente giudizio di appello sia circoscritto al rapporto processuale tra ed il proprio assicuratore per la r.c., , ed in coerenza con l'attuale Parte_1 CP_1 ambito della controversia, l'appellante ha evocato nel processo in questo grado, espressamente, tutte le altre parti solo ai fini della litis denuntiatio.
Ciò posto, osserva la Corte come, con un sostanziale unico, seppure articolato, motivo di impugnazione, l'appellante assume come erroneamente il primo giudice non aveva riconosciuto la fondatezza, omettendo di esaminarle, o respingendole implicitamente, delle domande avanzate dalla pagina 7 di 15 medesima nei confronti del proprio assicuratore, aventi ad oggetto il rimborso delle spese di resistenza, rappresentate da quelle necessarie per resistere in giudizio alla pretesa della parte danneggiata, e delle spese di chiamata in causa, costituite da quelle sopportate per convenire in giudizio il proprio assicuratore.
Sostiene l'appellante come il mancato riconoscimento, da parte della sentenza di primo grado, del diritto al rimborso delle suddette spese, sia ove riconducibile ad una omessa pronuncia, sia ove ricondotta ad un rigetto implicito, era errato.
Secondo l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto dalla nei propri atti difensivi, la CP_1
tipologia di danni lamentata dagli attori in primo grado rientrava nella copertura assicurativa, e da ciò conseguiva la fondatezza della richiesta di rimborso delle spese di resistenza e delle spese di chiamata.
Osserva la Corte come la questione dirimente sia rappresentata -e su questo entrambe le parti, appellante e , concordano- dall'operatività della polizza, contestata dalla , questione sulla CP_1 CP_1
quale il tribunale non si è pronunciato.
Deve anzitutto escludersi che, come sembra prospettare la difesa della , nel corso del giudizio di CP_1 primo grado l'architetto abbia riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di inoperatività della Pt_1
polizza, sollevata dalla compagnia di assicurazioni con la comparsa di risposta di primo grado.
Ciò risulta in modo evidente dal contenuto della memoria depositata ex art. 183 comma sesto n.1
c.p.c., destinata alla precisazione delle domande, nella quale la difesa dell'architetto affermava Pt_1 come ”..attesa la posizione assunta dalla compagnia che in principalità ritiene non operante la garanzia nei confronti della propria assicurata, viene richiesta altresì la rifusione delle spese di chiamata (oltre quelle di resistenza)..” e dalle conclusioni precisate, con le quali si chiedeva, nel caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna della a mantenere indenne l'assicurata. CP_1
Ciò posto, come emerge dal contenuto degli atti di primo grado, i signori e chiedevano CP_6 CP_8
la condanna, in solido con le imprese edili coinvolte, dell'architetto assumendo la Pt_1
CP_1 responsabilità concorrente del direttore dei lavori, per non avere evidenziato alla -fornitrice dei prodotti necessari all'esecuzione delle opere idrauliche, poi installati, che avevano causato i danni- la mancanza di istruzioni per il montaggio delle tubature.
E' opportuno ricordare anche come il fondamento della domanda degli attori in primo grado veniva ricondotto all'ipotesi disciplinata dall'art. 1669 c.c., qualificazione giuridica espressamente accolta dal tribunale.
pagina 8 di 15 E' necessario a questo punto riportare le condizioni della polizza n.925B6826 relative alla responsabilità professionale (doc. 2 fascicolo primo grado ), che vengono in rilievo, collocate CP_1 nella sezione “Responsabilità civile professionale”, da pagina 24 delle condizioni generali di assicurazioni, del seguente tenore letterale, per la parte che qui rileva:
“ Cosa assicuriamo
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare, quale Parte_2
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento, per i seguenti Danni conseguenti a un Comportamento colposo posto in essere durante l'esecuzione dell'Attività di Progettazione e
Direzioni Lavori nonché di tutte le attività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione per:
1. Danni alla Persona
Danni alla Persona causati a Terzi, ivi compresi Committenti, clienti, fornitori, subappaltatori e loro dipendenti, derivanti o meno dalle opere oggetto dell'Attività assicurata;
2. Danni materiali alle cose diverse dall'opera
Danni materiali alle cose diverse dall'opera oggetto dell'Attività assicurata, derivanti o meno dalle opere oggetto dell'Attività assicurata;
3. Danni materiali all'opera
Danni materiali all'opera, progettata e/o diretta dall'Assicurato, in conseguenza di sua Rovina, totale e/o parziale, e/o Gravi difetti.
Fermo quanto indicato al successivo punto 21 “Lavori eseguiti da imprese dell' ” della Parte_2
Sezione “Esclusioni per la responsabilità civile professionale”, qualora l' svolga, Parte_2 direttamente o per il tramite di imprese di cui l' stesso sia socio a responsabilità illimitata, Parte_2
azionista di maggioranza, amministratore o dipendente, o per il tramite di subappaltatori anche l'attività di realizzazione dell'opera o di parti di essa (costruzione, installazione, montaggio e smontaggio, assemblaggio, posizionamento, revisione, messa in marcia e operazione similari), saranno indennizzabili ai sensi di Polizza solo i Danni materiali all'opera, in conseguenza di sua Rovina, totale e/o parziale, e/o difetti, che si siano verificati dopo la Consegna dell'opera; Per_2
4. Perdite patrimoniali per Mancata Rispondenza dell'Opera all'Uso a cui è destinata
Perdite patrimoniali causate al Committente per Gravi Difetti dell'opera progettata e/o diretta che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata e riscontrati entro un anno dalla data di Ultimazione dei
Lavori, intesa come il verificarsi di anche una sola delle circostanze che seguono:
pagina 9 di 15 - il rilascio del certificato di collaudo provvisorio;
- la consegna, anche provvisoria, delle opere al Committente o la sottoscrizione del certificato di
Ultimazione dei Lavori;
- l'uso, anche parziale o temporaneo, delle opere secondo destinazione…
5. Perdite patrimoniali conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza
Perdite patrimoniali, causate al Committente o ad altri Terzi, conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, in relazione al mancato avvio, interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.
La presente garanzia è prestata nell'ambito del sottolimite indicato sulla scheda di Polizza, inteso comunque come prestato nell'ambito del Massimale di Polizza e non in aggiunta ad esso
6. Perdite patrimoniali diverse da quelle indicate ai punti precedenti
Perdite patrimoniali diverse da quelle indicate ai punti precedenti, ivi comprese le sanzioni, multe e ammende inflitte ai clienti dell' , salvo quanto espressamente escluso nella presente Polizza. Parte_2
La presente garanzia è prestata nell'ambito del sottolimite indicato sulla scheda di Polizza, inteso comunque come prestato nell'ambito del Massimale di Polizza e non in aggiunta ad esso..”.
Nella sezione “Esclusioni per la responsabilità civile professionale” è previsto:
“..Art. 5 Danni non compensativi / Perdite patrimoniali non risarcibili
(i) tasse e imposte;
(ii) sanzioni civili non aventi funzione sola risarcitoria, ma al contrario di carattere anche punitivo o esemplare, spese di giustizia penale, multe o sanzioni di qualunque natura (penale, amministrativa, fiscale, ecc.) inflitte all'Assicurato;
(iii)i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di fare o un altro rimedio di natura non pecuniaria;
(iv)il rimborso, la restituzione o la compensazione di onorari, compensi, costi, indennità, prezzi o spese corrisposti o dovuti all'Assicurato;
(v) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente Polizza o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta di risarcimento..”...;
“14. Errori di esecuzione costi di riparazione e/o sostituzione per rimediare a errori di esecuzione in qualsiasi lavoro di costruzione, erezione, fabbricazione, installazione, assemblaggio, montaggio, smontaggio o processo pagina 10 di 15 manifatturiero che sia stato svolto da o per conto dell' , incluso i materiali, le parti e le Parte_2
attrezzature fornite in relazione ad esso;
..”.
Assume la , per negare l'operatività della polizza nel caso concreto, che la domanda risarcitoria CP_1
avanzata dagli attori in primo grado rientrerebbe nel perimetro di efficacia delimitato dalla clausola di cui punto n. 4 sopra riportato, con la conseguenza che, essendo trascorso, dal riscontro dei difetti, ben oltre un anno dalla ultimazione dei lavori, la garanzia non poteva essere operativa.
Aggiunge la compagnia che la garanzia assicurativa non copriva neppure la richiesta dei committenti di ottenere la restituzione del compenso, ciò in forza della clausola n.5 della sezione “Esclusioni per la responsabilità civile professionale”.
Infine, veniva in rilievo, quale causa di esclusione, anche la clausola n.14 (sopra riportata).
Sostiene invece l'appellante come la fattispecie troverebbe la sua regolamentazione nella terza delle prime tre clausole della sezione “Responsabilità civile professionale”.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
In tema di onere della prova, come insegna la Suprema Corte, “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa” (Cass. 31251\2023, Cass. 1558\2018).
Rileva il Collegio come l'oggetto dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale, sia descritto nella polizza azionata in giudizio, nei punti da 1 a 6 delle pagine nn. 24 e 25 delle condizioni generali.
Gli eventi coperti dalla garanzia assicurativa sono elencati secondo un criterio di alternatività, descrivendo ognuna delle sei ipotesi rischi diversi.
Ritiene la Corte che il rischio generato dalla domanda risarcitoria avanzata in primo grado dai signori e sia riconducibile alla previsione di cui al punto n.3, e non, come assume la , a CP_6 CP_8 CP_1
quella di cui al punto 4.
Il fatto costitutivo della domanda risarcitoria era la rovina parziale dell'opera realizzata, disciplinata dall'art. 1669 c.c., che aveva provocato infiltrazioni nell'immobile dove erano stati svolti i lavori, propagatesi nell'immobile sottostante.
La invocata -seppure esclusa poi nella sentenza- responsabilità del direttore dei lavori derivava, nella prospettazione degli attori in primo grado, dai danni causati all'opera progettata e diretta pagina 11 di 15 dall'assicurato, quale “conseguenza di sua rovina, totale e\o parziale, e\o gravi difetti”, ipotesi disciplinata dal punto 3 sopra riportato.
Risulta al contrario inapplicabile l'ipotesi disciplinata dal punto 4.
Va rilevato come la polizza, nella parte destinata al “Glossario”, a pagina 3, definisca la perdita patrimoniale quale “pregiudizio economico non derivante da danni alla persona e\o danni materiali”.
Il “danno materiale” è poi definito (pag.2) come “il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, compresi la distruzione, il deterioramento, l'alterazione, la perdita, il danneggiamento totale o parziale e la perdita d'uso dello stesso”
Risulta allora evidente come le “perdite patrimoniali” prese in considerazione dalla clausola n.4, siano eventi diversi e distinti -e ciò giustifica l'esistenza stessa della previsione, che regola un'area di rischi non presa in esame da altre clausole- dai danni materiali all'opera.
Parimenti inconferente è il richiamo formulato dalla , alla clausola n.14 della sezione “Esclusioni CP_1 per la responsabilità civile professionale”, il cui contenuto si è sopra riportato, che regola l'ipotesi di errori di esecuzione in “qualsiasi lavoro di costruzione, erezione, fabbricazione, installazione, assemblaggio, montaggio, smontaggio o processo manifatturiero che sia stato svolto da o per conto dell' , estranea alla fattispecie in esame dove è pacifico che l'architetto sia stato Parte_2 Pt_1 chiamato in giudizio per avere svolto l'attività di progettazione e di direzione dei lavori, e non per avere eseguito direttamente, o facendo eseguire per proprio conto, le opere.
Attesa la operatività della polizza, devono trovare applicazione, nel caso in esame, i principi affermati sulle questioni dibattute in questa sede dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.
Quanto, in generale, ai diritti dell'assicurato per la responsabilità civile, la Corte Regolatrice ha affermato come “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale” (Cass. 4275\2024; Cass. 10595\2018).
pagina 12 di 15 Per ciò che attiene alle spese di resistenza, la Corte Suprema ha affermato come “L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea;
tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo qualora manchi o sia inefficace la copertura assicurativa (circostanza che spetta al giudice accertare, anche incidentalmente) oppure quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive od avventate” (Cass. 4786\2021).
Nella fattispecie in esame, per quanto concerne le spese di resistenza, tenuto conto del valore della domanda proposta dagli attori, e della circostanza che prima del giudizio di merito si è svolto un procedimento di ATP, l'importo chiesto dall'appellante, di euro 17.930,00 risulta congruo, dal momento che corrisponde al valore medio, relativo allo scaglione corrispondente all'ammontare della domanda degli attori in primo grado (da euro 52.011 ad euro 260.000) previsto dalle tabelle, per il giudizio di merito (euro 14.103,00) e per il procedimento di ATP (euro 3.827,00).
Non può essere concesso l'aumento del 30% chiesto dall'appellante, per avere redatto gli atti con tecniche informatiche agevolative.
Il testo vigente dell'art. 4 comma 1 bis del DM 55 del 2014 così recita :”..Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Nella fattispecie in esame, i collegamenti ipertestuali che compaiono negli atti dell'architetto Pt_1
sia di primo che di secondo grado, non sono fruibili con il programma in uso a questo ufficio, e ciò determina l'inapplicabilità della detta disposizione, senza la necessità di compiere nessuna altra valutazione.
Il predetto importo va aumentato di iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
L'accoglimento dell'appello, quanto alle domande di accertamento della operatività della polizza e di rimborso delle spese di resistenza, determina, nell'ambito del rapporto processuale tra assicurato ed assicuratore la soccombenza di quest'ultimo, con la conseguenza che va condannata a CP_1
rimborsare le spese di chiamata, relative al primo grado, e quella del presente grado di appello.
pagina 13 di 15 Come infatti insegna la Suprema Corte “ Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore.. non costituiscono né conseguenze del rischio assicurato, né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass. 10595\2018).
Dette spese processuali sono liquidate in favore dell'appellante, quanto al primo grado, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014, avuto riguardo, per determinare il valore della causa, al credito, per spese di resistenza, riconosciuto all'architetto (pertanto Pt_1
scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000) per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, facendo applicazione dei valori minimi della tabella, avendo comportato le difese svolte nei confronti della un impegno difensivo ridotto in relazione alla complessiva attività svolta dal difensore per CP_1
resistere alla domanda attorea, il cui compenso è riconosciuto sotto il profilo delle spese di resistenza, in euro 2.540,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie.
Quanto al presente grado di appello, utilizzando sempre i detti parametri, avendo riguardo tuttavia in questo caso ai valori medi, per le tre fasi, studio, introduttiva, e decisionale, non risultando celebratasi la fase istruttoria, il compenso va liquidato in euro 3.966,00 oltre iva, cpa, rimborso 15% per spese forfettarie.
Non risultando in atti la prova dell'esborso da parte dell'appellante di detta somma, gli interessi decorreranno dalla data della presente sentenza.
Quanto al rapporto processuale tra l'appellante e le altre parti del giudizio di primo grado, già si è osservato come le statuizioni che riguardano detti rapporti processuali, anche quanto al regolamento delle spese processuali di primo grado, non siano state impugnate, avendo, come detto l'appellante evocato le dette parti in questo grado di appello solo ai fini della litis denuntiatio.
Per quanto riguarda il rapporto processuale tra l'odierna appellante e l'unica altra parte costituita in questo grado, va ribadito come la sentenza di primo grado sia passata in Controparte_3
giudicato nei confronti di questa, che non ha avanzato nel presente giudizio di appello nessuna richiesta, e nei cui confronti nessuna domanda è stata proposta.
Come insegna la Suprema Corte, in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art.332 cod. proc. civ., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di
"litis denuntiatio", così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo pagina 14 di 15 favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza (Cass. 13355\2015; Cass. 2208\2012).
Pertanto, vanno compensate le spese processuali di questo giudizio tra l'appellante e la
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Controparte_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)in accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna
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al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 17.930,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese generali, oltre interessi dalla presente pronuncia al saldo;
b)condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 2.540,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese generali, e quanto al presente grado di appello, in euro 3.966,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie;
c)conferma nel resto la sentenza impugnata;
d)compensa le spese processuali di questo grado di appello tra e Parte_1 Controparte_3
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Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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