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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/06/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 793/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] l'[...], residente in [...](c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Valeria
[...]
Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Spiga e Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.3.2024 il signor ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per ottenere il riconoscimento dei postumi indennizzabili dell'infortunio sul CP lavoro occorso in data 21.3.2023.
A fondamento del ricorso ha esposto che, nella predetta data, egli aveva subito un infortunio sul lavoro: mentre si trovava in azienda e somministrava il mangime ad uno dei suoi cavalli, era stato morsicato alla mano sinistra ed aveva subito l'amputazione di parte della falange distale del primo dito.
In seguito al predetto infortunio, l' aveva riconosciuto un periodo di I.T.T. fino CP al 1.6.2023, ma aveva escluso reliquati di carattere permanente.
pagina 1 In ragione della sussistenza di postumi indennizzabili, in data 12.12.2023 il ricorrente aveva presentato opposizione, ma questa non era stata accolta.
2. L' ha resistito in giudizio, resistendo all'avversa domanda. CP
In via preliminare ha rilevato ed eccepito il mancato completamento del procedimento amministrativo, in quanto il ricorrente aveva inoltrato all' la domanda di CP infortunio (n. 519406209 del 21.3.2023) ma non aveva mai proposto opposizione - ai sensi dell'art. 104 T.U. n. 1124/1965 – avverso la valutazione di rigetto effettuata dall' . CP
Nel merito, ha osservato come la pratica fosse stata chiusa “senza postumi” in quanto non era stato possibile sottoporre a visita il ricorrente dopo la stabilizzazione.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante c.t.u..
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4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
4.1. Preliminarmente, deve ritenersi infondata l'eccezione preliminare sollevata dall' , avendo parte ricorrente prodotto il ricorso in opposizione, con la ricevuta CP di avvenuta consegna della PEC inviata all' . CP
4.2. Al fine di verificare la sussistenza e l'entità dei postumi invalidanti derivanti dall'infortunio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo accurati esami medici ed attento studio dei documenti prodotti, l'ausiliario è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Il consulente ha ritenuto che “in considerazione di quanto emerso alla disamina della documentazione sanitaria in atti e tautologicamente di quanto obbiettivato in sede di accertamento peritale, può affermarsi che il a causa dell'infortunio sul lavoro Pt_1 occorsogli abbia riportato una lesione dell''integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale e in specie abbia riportato una sub amputazione della falange ungueale del primo dito della mano sinistra (mano non dominante) con perdita di circa i 2/3 distali della falange a moncone irregolare, con anestesia pressoché totale del moncone e limitazione funzionale nell'opposizione digito-digitale e nella pinza anatomica. Tale quadro menomativo può quantificarsi, in termini di danno biologico, in considerazione dei riferimenti tabellari, nella misura del 6% (cfr. voce 248 tabella delle menomazioni di cui al D. Min. Lav. del 12/7/00).
Di conseguenza, il c.t.u. ha riconosciuto in capo al ricorrente un danno biologico del
6% dalla data di cessazione del periodo di I.T.T., ovverosia dal 2.6.2023 per gli esiti dell'infortunio del 21.3.2023.
pagina 2 Le argomentate conclusioni del consulente da ultimo richiamate devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene, in conclusione, il giudicante che parte ricorrente abbia diritto all'indennizzo in capitale, siccome rapportato ad un danno biologico in misura del 6%.
L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore della parte ricorrente CP
l'indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico del 6%, oltre interessi di mora o rivalutazione monetaria se maggiore, con le decorrenze e nei limiti di legge.
5. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve CP essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa e della tabella per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro
5.200,01 sino ad euro 26.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese di consulenza CP tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor ha diritto di percepire l'indennizzo in Parte_1 capitale, rapportato ad un danno biologico del 6%;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale in favore di CP
, siccome rapportato ad un danno biologico accertato nella misura del 6%, Parte_1 oltre interessi di mora o rivalutazione monetaria se maggiore, con le decorrenze e nei limiti di legge;
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 2.697,00 CP per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP liquidate con separato decreto.
Cagliari, 25.6.2025
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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