Articolo 11 della Legge 13 luglio 1965, n. 882
Articolo 10Articolo 12
Versione
13 agosto 1965
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Versione
21 novembre 1987
Art. 11.
L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del 61° anno di eta'.
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' disporre di anno in anno che l'ufficiale maestro direttore di banda sia mantenuto in servizio permanente oltre l'eta' anzidetta, fino al compimento del 65° anno di eta'.
La durata massima di permanenza nell'ausiliaria dell'ufficiale maestro direttore e' di 4 anni. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata.
Entrata in vigore il 21 novembre 1987