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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2024, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38010 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Mario Corleto ed elettivamente domiciliata presso il suo in Roma,
Viale Europa n. 100, giusta procura in calce all'atto introduttivo
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 93, presso e nello studio dell'Avv. Paolo
Di Pinto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
23.1.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da parte ricorrente che,
premesso di aver contratto in data 28.08.2005 con Controparte_1
matrimonio concordatario in Roma;
che dall'unione coniugale erano nati i figli (22.09.2006) e (19.09.2011); che nel tempo il rapporto Per_1 Per_2
coniugale si era deteriorato e la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso;
letta la memoria difensiva ed i documenti allegati di parte resistente, che aderiva alla domanda di separazione, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione;
letti gli atti ed i documenti allegati;
visto il provvedimento del G.I. del 21.12.23;
visto il verbale di udienza del 9.01.24, contenente le condizioni concordate dalle parti, giusta adesione alla proposta conciliativa formulata dal G.D.;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 23.1.24, in cui le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle concordate condizioni;
rilevato che i coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1. i
figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni
di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e
alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in
accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed
aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria
amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
2.
i figli sono collocati alternativamente presso i genitori su base settimanale e
trascorreranno una settimana con un genitore e la successiva con l'altro; 3.
la casa familiare è assegnata alla madre con quanto in essa contenuto;
l'altro
genitore se ne è già allontanato, asportando i propri beni ed effetti personali;
4. ognuno dei genitori provvederà al mantenimento dei figli nel periodo di
rispettiva competenza;
5. le spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa
del 17.12.2014 da intendersi qui integralmente richiamato, sono suddivise al
70% a carico del padre e il 30% a carico della madre.”;
visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate agli interessi dei minori, così omologandosi la separazione in conformità;
rilevato che sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto dell'accordo intervenuto tra le parti:
A) omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1 , nata a [...] [...], e , nato a
[...] Controparte_1
Roma 23.02.1974, alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, parte 2, serie A01, n.
01304);
C) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 25.1.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 38010 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Mario Corleto ed elettivamente domiciliata presso il suo in Roma,
Viale Europa n. 100, giusta procura in calce all'atto introduttivo
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 93, presso e nello studio dell'Avv. Paolo
Di Pinto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
23.1.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da parte ricorrente che,
premesso di aver contratto in data 28.08.2005 con Controparte_1
matrimonio concordatario in Roma;
che dall'unione coniugale erano nati i figli (22.09.2006) e (19.09.2011); che nel tempo il rapporto Per_1 Per_2
coniugale si era deteriorato e la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso;
letta la memoria difensiva ed i documenti allegati di parte resistente, che aderiva alla domanda di separazione, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione;
letti gli atti ed i documenti allegati;
visto il provvedimento del G.I. del 21.12.23;
visto il verbale di udienza del 9.01.24, contenente le condizioni concordate dalle parti, giusta adesione alla proposta conciliativa formulata dal G.D.;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 23.1.24, in cui le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle concordate condizioni;
rilevato che i coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1. i
figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni
di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e
alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in
accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed
aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria
amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
2.
i figli sono collocati alternativamente presso i genitori su base settimanale e
trascorreranno una settimana con un genitore e la successiva con l'altro; 3.
la casa familiare è assegnata alla madre con quanto in essa contenuto;
l'altro
genitore se ne è già allontanato, asportando i propri beni ed effetti personali;
4. ognuno dei genitori provvederà al mantenimento dei figli nel periodo di
rispettiva competenza;
5. le spese straordinarie, come da Protocollo d'Intesa
del 17.12.2014 da intendersi qui integralmente richiamato, sono suddivise al
70% a carico del padre e il 30% a carico della madre.”;
visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate agli interessi dei minori, così omologandosi la separazione in conformità;
rilevato che sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto dell'accordo intervenuto tra le parti:
A) omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1 , nata a [...] [...], e , nato a
[...] Controparte_1
Roma 23.02.1974, alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, parte 2, serie A01, n.
01304);
C) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 25.1.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi