Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
- Legge 28 dicembre 1989, n. 426
Articolo 4 della Legge 28 dicembre 1989, n. 426
Versione
14 gennaio 1990
14 gennaio 1990