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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 525/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 525/2025 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 C.F._1
BARBIERI, 15 10064 PINEROLO presso lo studio dell'avv. PILOTTO FIORENZA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso e da verbale del 2/4/2025
“Voglia la S.V. Ill.ma fissare udienza per la comparizione dei coniugi avanti a sé con l'indicazione del termine di costituzione per la parte convenuta onde, in tale sede, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, dare i provvedimenti temporanei ed urgenti da valere in pendenza di causa e precisamente: A) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
B) Disporre l'affidamento condiviso fra i genitori dei figli minori e , con residenza e collocazione prevalente presso la ricorrente;
Per_1 Per_2
C) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle 10 alla domenica sera alle 21, ed in ogni altro momento previo accordo fra i genitori – con almeno tre giorni di preavviso - e compatibilmente con le esigenze e la volontà dei minori;
D) Disporre che i figli trascorrano, ad anni alterni, nel periodo natalizio 4 giorni con la padre e tre giorni nel periodo di Pasqua;
E) Disporre che, nel periodo estivo, e possano trascorrere con il padre due Per_1 Per_2 settimane, non consecutive, previa comunicazione alla madre entro il 30 maggio di ciascun anno, F) Disporre che il sig. provveda all'integrale pagamento della rata del mutuo gravante sulla casa CP_1
pagina 1 di 4 coniugale; G) Disporre che il convenuto corrisponda alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento per i figli, la somma mensile di Euro 300,00= (euro 150,00 per ciascuno), importo da pagarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
H)
Disporre che le spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN, sportive e ricreative relative al Per_1
e vengano ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore, spese preventivamente Per_2 concordate e successivamente documentate, così come previsto dal Protocollo di intesa fra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino;
I) Disporre che l'assegno unico relativo ai figli minori venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra ; J) Dare atto che le detrazioni fiscali relativa ai Pt_1 figli saranno al 50% in capo a ciascun genitore;
K) Dare atto che i coniugi esprimono il consenso per il rilascio di carta d'identità od equipollenti, per sé e per i figli minori e Nel merito: Per_1 Per_2
Pronunciare la separazione personale giudiziale fra i coniugi, confermando i richiesti provvedimenti interinali. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di patrocinio.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
AIRASCA il 07/07/1996.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AIRASCA (atto n. 13 parte 2 serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 02.11.2013 e il 12.07.2011. Persona_3 Persona_4
Con ricorso depositato il 03/01/2025 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, affermando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge. Chiedeva di disporsi l'affidamento condiviso dei figli, un calendario di visite padre-figli, di disporsi in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale e porsi a carico del sig. un assegno per contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli nella misura complessiva di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico al 100% in suo favore, con vittoria di spese.
, non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 2/4/2025 è comparsa personalmente parte ricorrente con il difensore, mentre il
è comparso privo di assistenza tecnica dichiarando di condividere le Controparte_1 condizioni proposte dalla moglie.
I coniugi precisavano che la casa coniugale sia assegnata alla ricorrente.
All'esito, il giudice relatore si è riservato di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Questo Collegio accoglie le domande formulate da parte ricorrente e condivise in sede di udienza da parte del sig. il qual pur non costituendosi ritualmente è comparso personalmente. CP_1
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. pagina 2 di 4 Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse, le dichiarazioni rese dalle parti medesime consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Sui minori: affidamento, collocazione, calendario visite e contributo al mantenimento.
Le domande proposte da parte ricorrente in punto di affidamento dei figli, calendario di visite padre- prole e contributo al loro mantenimento, oltre ad essere condivise da parte convenuta, rispondono al prevalente interesse dei minori medesimi.
Pertanto, deve disporsi l'affidamento condiviso della prole, considerato del resto che tale modalità corrisponde alla regola generale nel nostro ordinamento, con collocazione prevalente dei minori presso la madre;
conseguentemente, la casa coniugale sarà assegnata a parte ricorrente, aspetto tra l'altro precisato anche in sede di udienza.
Con riguardo al regime di visite padre-figli occorre rilevare che il calendario di visite proposto da parte ricorrente e- si ribadisce- condiviso da parte resistente può trovare accoglimento.
Pertanto, deve disporsi che “il padre possa vedere e tenere con sé i figli, a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle 10 alla domenica sera alle 21, ed in ogni altro momento previo accordo fra i genitori
– con almeno tre giorni di preavviso - e compatibilmente con le esigenze e la volontà dei minori;
che i figli trascorrano, ad anni alterni, nel periodo natalizio 4 giorni con la padre e tre giorni nel periodo di Pasqua che, nel periodo estivo, e possano trascorrere con il padre due settimane, non Per_1 Per_2 consecutive, previa comunicazione alla madre entro il 30 maggio di ciascun anno”.
Infine, con riguardo al contributo al mantenimento dei minori si dispone che il padre contribuisca versando un assegno nella complessiva somma di euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
La somma così determinata e condivisa anche da parte resistente appare congrua considerato tra l'altro che, da un lato, le parti sono concordi a ché l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre.
Sulle altre domande.
Occorre dare atto che anche sulle altre domande formulate in sede di ricorso, parte resistente ha espresso consenso.
Nella specie, parte ricorrente ha domandato di disporsi a carico di parte resistente la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale, di disporsi che l'assegno unico sia interamente percepito dalla medesima e che i coniugi si diano il consenso per il rilascio di documenti di identità l'onere di pagamento del mutuo.
Questo Collegio, quindi, non può che prendere atto dell'accordo sostanzialmente raggiunto sui suddetti punti.
Spese di lite
Nulla stante l'adesione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...]
pagina 3 di 4 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AIRASCA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE che i figli siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori.
DISPONE che i figli mantengano la residenza anagrafica e collocazione principale presso la madre.
ASSEGNA alla signora la casa coniugale sita in Airasca via Nino Costa Parte_1
19, che vi dimorerà con i minori.
DISPONE che il sig. ossa vedere i minori secondo il seguente calendario Controparte_1 di massima, derogabile sempre su accordo dei genitori, anche in considerazione delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, delle richieste e della volontà dei minori stessi, nonché degli impegni lavorativi del padre e della madre:
a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle 10 alla domenica sera alle 21, ed in ogni altro momento previo accordo fra i genitori – con almeno tre giorni di preavviso - e compatibilmente con le esigenze e la volontà dei minori;
i figli trascorrano, ad anni alterni, nel periodo natalizio 4 giorni con il padre e tre giorni nel periodo di Pasqua che, nel periodo estivo, e possano trascorrere con il padre due settimane, Per_1 Per_3 non consecutive, previa comunicazione alla madre entro il 30 maggio di ciascun anno. DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento della figlia, l'assegno mensile di euro 300,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
DÀ ATTO che su accordo delle parti l'assegno unico sarà interamente percepito dalla signora;
Parte_1
DÀ ATTO che su accordo delle parti le detrazioni fiscali relativa ai figli saranno al 50% in capo a ciascun genitore che su accordo delle parti il sig. rovveda all'integrale pagamento della rata del CP_2 CP_1 mutuo gravante sulla casa coniugale;
DÀ ATTO che i coniugi esprimono il consenso per il rilascio di carta d'identità od equipollenti, per sé e per i figli minori e . Per_1 Per_3
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 15/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 525/2025 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in PIAZZA Parte_1 C.F._1
BARBIERI, 15 10064 PINEROLO presso lo studio dell'avv. PILOTTO FIORENZA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso e da verbale del 2/4/2025
“Voglia la S.V. Ill.ma fissare udienza per la comparizione dei coniugi avanti a sé con l'indicazione del termine di costituzione per la parte convenuta onde, in tale sede, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, dare i provvedimenti temporanei ed urgenti da valere in pendenza di causa e precisamente: A) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
B) Disporre l'affidamento condiviso fra i genitori dei figli minori e , con residenza e collocazione prevalente presso la ricorrente;
Per_1 Per_2
C) Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle 10 alla domenica sera alle 21, ed in ogni altro momento previo accordo fra i genitori – con almeno tre giorni di preavviso - e compatibilmente con le esigenze e la volontà dei minori;
D) Disporre che i figli trascorrano, ad anni alterni, nel periodo natalizio 4 giorni con la padre e tre giorni nel periodo di Pasqua;
E) Disporre che, nel periodo estivo, e possano trascorrere con il padre due Per_1 Per_2 settimane, non consecutive, previa comunicazione alla madre entro il 30 maggio di ciascun anno, F) Disporre che il sig. provveda all'integrale pagamento della rata del mutuo gravante sulla casa CP_1
pagina 1 di 4 coniugale; G) Disporre che il convenuto corrisponda alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento per i figli, la somma mensile di Euro 300,00= (euro 150,00 per ciascuno), importo da pagarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
H)
Disporre che le spese scolastiche, mediche non coperte dal SSN, sportive e ricreative relative al Per_1
e vengano ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore, spese preventivamente Per_2 concordate e successivamente documentate, così come previsto dal Protocollo di intesa fra Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino;
I) Disporre che l'assegno unico relativo ai figli minori venga percepito nella misura del 100% dalla sig.ra ; J) Dare atto che le detrazioni fiscali relativa ai Pt_1 figli saranno al 50% in capo a ciascun genitore;
K) Dare atto che i coniugi esprimono il consenso per il rilascio di carta d'identità od equipollenti, per sé e per i figli minori e Nel merito: Per_1 Per_2
Pronunciare la separazione personale giudiziale fra i coniugi, confermando i richiesti provvedimenti interinali. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di patrocinio.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
AIRASCA il 07/07/1996.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AIRASCA (atto n. 13 parte 2 serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 02.11.2013 e il 12.07.2011. Persona_3 Persona_4
Con ricorso depositato il 03/01/2025 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, affermando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento del coniuge. Chiedeva di disporsi l'affidamento condiviso dei figli, un calendario di visite padre-figli, di disporsi in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale e porsi a carico del sig. un assegno per contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli nella misura complessiva di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico al 100% in suo favore, con vittoria di spese.
, non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 2/4/2025 è comparsa personalmente parte ricorrente con il difensore, mentre il
è comparso privo di assistenza tecnica dichiarando di condividere le Controparte_1 condizioni proposte dalla moglie.
I coniugi precisavano che la casa coniugale sia assegnata alla ricorrente.
All'esito, il giudice relatore si è riservato di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Questo Collegio accoglie le domande formulate da parte ricorrente e condivise in sede di udienza da parte del sig. il qual pur non costituendosi ritualmente è comparso personalmente. CP_1
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. pagina 2 di 4 Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse, le dichiarazioni rese dalle parti medesime consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Sui minori: affidamento, collocazione, calendario visite e contributo al mantenimento.
Le domande proposte da parte ricorrente in punto di affidamento dei figli, calendario di visite padre- prole e contributo al loro mantenimento, oltre ad essere condivise da parte convenuta, rispondono al prevalente interesse dei minori medesimi.
Pertanto, deve disporsi l'affidamento condiviso della prole, considerato del resto che tale modalità corrisponde alla regola generale nel nostro ordinamento, con collocazione prevalente dei minori presso la madre;
conseguentemente, la casa coniugale sarà assegnata a parte ricorrente, aspetto tra l'altro precisato anche in sede di udienza.
Con riguardo al regime di visite padre-figli occorre rilevare che il calendario di visite proposto da parte ricorrente e- si ribadisce- condiviso da parte resistente può trovare accoglimento.
Pertanto, deve disporsi che “il padre possa vedere e tenere con sé i figli, a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle 10 alla domenica sera alle 21, ed in ogni altro momento previo accordo fra i genitori
– con almeno tre giorni di preavviso - e compatibilmente con le esigenze e la volontà dei minori;
che i figli trascorrano, ad anni alterni, nel periodo natalizio 4 giorni con la padre e tre giorni nel periodo di Pasqua che, nel periodo estivo, e possano trascorrere con il padre due settimane, non Per_1 Per_2 consecutive, previa comunicazione alla madre entro il 30 maggio di ciascun anno”.
Infine, con riguardo al contributo al mantenimento dei minori si dispone che il padre contribuisca versando un assegno nella complessiva somma di euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
La somma così determinata e condivisa anche da parte resistente appare congrua considerato tra l'altro che, da un lato, le parti sono concordi a ché l'assegno unico sia integralmente percepito dalla madre.
Sulle altre domande.
Occorre dare atto che anche sulle altre domande formulate in sede di ricorso, parte resistente ha espresso consenso.
Nella specie, parte ricorrente ha domandato di disporsi a carico di parte resistente la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale, di disporsi che l'assegno unico sia interamente percepito dalla medesima e che i coniugi si diano il consenso per il rilascio di documenti di identità l'onere di pagamento del mutuo.
Questo Collegio, quindi, non può che prendere atto dell'accordo sostanzialmente raggiunto sui suddetti punti.
Spese di lite
Nulla stante l'adesione del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.e ss c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...]
pagina 3 di 4 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AIRASCA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE che i figli siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori.
DISPONE che i figli mantengano la residenza anagrafica e collocazione principale presso la madre.
ASSEGNA alla signora la casa coniugale sita in Airasca via Nino Costa Parte_1
19, che vi dimorerà con i minori.
DISPONE che il sig. ossa vedere i minori secondo il seguente calendario Controparte_1 di massima, derogabile sempre su accordo dei genitori, anche in considerazione delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, delle richieste e della volontà dei minori stessi, nonché degli impegni lavorativi del padre e della madre:
a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle 10 alla domenica sera alle 21, ed in ogni altro momento previo accordo fra i genitori – con almeno tre giorni di preavviso - e compatibilmente con le esigenze e la volontà dei minori;
i figli trascorrano, ad anni alterni, nel periodo natalizio 4 giorni con il padre e tre giorni nel periodo di Pasqua che, nel periodo estivo, e possano trascorrere con il padre due settimane, Per_1 Per_3 non consecutive, previa comunicazione alla madre entro il 30 maggio di ciascun anno. DISPONE che il padre corrisponda alla madre, per il mantenimento della figlia, l'assegno mensile di euro 300,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche straordinarie non coperte dal S.S.N, scolastiche, sportive e ricreative saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% richiamando espressamente il Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Torino e il C.O.A. Torino.
DÀ ATTO che su accordo delle parti l'assegno unico sarà interamente percepito dalla signora;
Parte_1
DÀ ATTO che su accordo delle parti le detrazioni fiscali relativa ai figli saranno al 50% in capo a ciascun genitore che su accordo delle parti il sig. rovveda all'integrale pagamento della rata del CP_2 CP_1 mutuo gravante sulla casa coniugale;
DÀ ATTO che i coniugi esprimono il consenso per il rilascio di carta d'identità od equipollenti, per sé e per i figli minori e . Per_1 Per_3
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 15/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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