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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/07/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 254/2023
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 254/2023 R. G., promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Biagio Martino (con pec indicata), presso il cui studio in Potenza (PZ), Via Pienza n. 74 Gazzi, è elettivamente domiciliato,
Appellante contro
, sito in Gallodoro, via Dei Mille, 12 (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Scarcella (con pec indicata), presso il cui studio, in Santa Teresa di Riva
(ME), via Lungomare – P. Borsellino n. 108, è elettivamente domiciliato,
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1532/22, emessa, in data 23 settembre 2022, dal Tribunale di Messina.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti, ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 20 giugno 2016, citava in giudizio, davanti Parte_1 il Tribunale di Messina, il proponendo opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 460/2016, emesso in data 5 aprile 2016, notificato il 16 giugno 2016, con cui il Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 8.616,53, oltre interessi e spese legali, per spese di ristrutturazione facciata (€ 8.207,74) e oneri condominiali 2014/2015 (€ 408,79).
Deduceva di avere provveduto, in data antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo, al pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di spese per la ristrutturazione della facciata, pari complessivamente a € 16.207,74, effettuando i seguenti bonifici bancari: 1. € 5.000,00 bonifico dell'8.8.2014; 2. €
3.000,00 bonifico dell'14.10.2015; 3. € 6.000,00 bonifico del 5.1.2016; 4. € 2.207,74 bonifico del
22.1.2016. Il pagamento della somma ingiunta in data antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo (ancorché successivamente al deposito del ricorso) aveva determinato, a dire dell'opponente, il venir meno del presupposto materiale dell'ingiunzione, la cui mancanza non poteva non assurgere a valida ragione di revoca dello stesso. Aggiungeva che la controparte, pur avendo
1 avuto contezza dell'avvenuto pagamento delle spese condominiali in data anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo, aveva comunque notificato il decreto stesso, per cui sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c..
Chiedeva, pertanto, “Per i motivi di cui in premessa, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla deve l'opponente. Ritenere e dichiarare la responsabilità aggravata della convenuta opposta ex art. 96 comma 1 c.p.c. e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni nella misura ritenuta equa e di giustizia, ovvero ex art. 96 comma 3 c.p.c. e per l'effetto condannarla al pagamento in favore del Sig. di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo Pt_1 comma. Con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
Si costituiva in giudizio il in persona dell'Amministratore, che Controparte_1 eccepiva l'illegittimità e/o infondatezza dell'azione promossa.
Precisava: che la somma di cui al d.i. era pari ad € 8.616,53, di cui € 8.207,74 quale somma residua per lavori di ristrutturazione dei prospetti e del tetto ed € 408,79 per oneri condominiali relativi al bilancio 2015 e saldo 2014; che i due bonifici eseguiti in data 5.01.2016, di € 6.000,00, e 22.01.2016, di € 2.207,74, erano successivi al deposito del ricorso per decreto d'ingiunzione, avvenuta in data 10 dicembre 2015; che con detti bonifici non era stata saldata l'intera somma ingiunta, atteso che rimanevano da pagare gli oneri condominiali;
che il Condominio non aveva portato ad esecuzione il d.i. opposto, a dimostrazione della sua buona fede.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande dell'opponente, con vittoria di spese e compensi della fase monitoria, nonché del giudizio di opposizione.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta, il Tribunale di Messina, con sentenza n.
1532/22, emessa in data 23 settembre 2022, così provvedeva: “Revoca il D.I. opposto;
condanna il
Prof. al pagamento dell'importo di € 8.207,74, oltre interessi di legge;
con integrale Parte_1 compensazione delle spese processuali”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1 appellata, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente al nonché Controparte_1 la responsabilità aggravata di parte opposta, ex art. 96, comma 1, c.p.c., ovvero ex art. 96, comma 3,
c.p.c.. Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Si è costituito in giudizio il in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, contestando la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio.
A seguito della trattazione, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 16 gennaio 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello, il difensore ha dedotto che il Tribunale aveva errato a condannare l'opponente al pagamento della somma di € 8.207,74, dovuta per le spese di ristrutturazione della facciata, senza tenere conto del fatto che il aveva dimostrato il pagamento di tale somma, Pt_1 mediante due bonifici bancari - del 5 gennaio 2016, di importo pari a € 6.000,00, e del 22 gennaio
2016, di importo pari a € 2.207,74 - in data precedente alla emissione del decreto ingiuntivo. Ha aggiunto che l'opponente aveva documentato anche il pagamento della restante somma di € 403,84, effettuato in data 22 gennaio 2016, per cui nessuna somma era dovuta, neanche a titolo di spese relative alla fase monitoria, essendo avvenuto il pagamento prima dell'emissione del decreto ingiuntivo.
La doglianza è fondata nei termini che seguono.
2 Occorre premettere, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare, non solo le condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. Civ., sez. II, 04/03/2020, n. 6091).
In particolare, poiché il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione,
l'opposizione va accolta, con la revoca del decreto stesso, quando il giudice accerti, su eccezione del debitore, che al momento della decisione il credito sia estinto per adempimento senza riserva dell'obbligato, salvo ogni riflesso sulla regolamentazione delle spese per il fatto che tale adempimento sia intervenuto, e sia stato eccepito e documentato, solo nel corso del giudizio.
Nel caso in esame, il convenuto-opponente non ha contestato la fondatezza delle pretese del attore, ma si è limitato ad eccepire l'adempimento dei crediti oggetto di ingiunzione CP_1
(complessivamente pari a € 8.616,53), allegando e documentando, per quanto di interesse, i seguenti bonifici bancari: € 6.000,00 bonifico del 5 gennaio 2016; € 2.207,74, bonifico del 22 gennaio 2016.
Detti pagamenti, eseguiti in data successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (10 dicembre 2015) e tempestivamente eccepiti con l'atto di opposizione, non contestati dal CP_1 hanno determinato, certamente, l'estinzione della parte del credito, oggetto dell'ingiunzione, relativa alle spese di ristrutturazione della facciata pari a € 8.207,74, ma non anche CP_2 dell'ulteriore credito relativo ad oneri condominiali relativi al bilancio 2015 e saldo 2014, pari a €
408,79. Nessuna documentazione comprovante l'estinzione di tale credito, infatti, è stata depositata dall'opponente, neanche il grado di appello.
Ne segue che il primo giudice, dopo avere correttamente revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha erroneamente condannato l'opponente al pagamento della parte del credito di cui era stata dimostrata l'estinzione, piuttosto che al pagamento della residua somma di € 408,79, oltre interessi legali e spese relative al procedimento di ingiunzione.
In relazione a tale credito residuo, tuttavia, occorre osservare che il mancato accoglimento della pretesa attorea concernente il pagamento degli oneri condominiali, da parte del Tribunale, che ha evidentemente accolto la sola domanda concernente le spese di ristrutturazione della facciata (come si evince dalla parte motiva della sentenza), non è stato fatto oggetto di impugnazione da parte del appellato, per cui sul punto la sentenza è passata in giudicato. CP_1
Correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda dell'opponente intesa al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata del Condominio, ex art. 96 c.p.c..
Dispone, in particolare, l'art. 96, comma 1 c.p.c. che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”. Tale norma, che si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., prevede una ipotesi di responsabilità processuale aggravata, rientrante nella generale responsabilità per fatti illeciti, per cui incombe sulla parte danneggiata l'onere di provare, non solo l'elemento soggettivo della condotta altrui, ma anche la sussistenza e l'entità del danno subito, oltre che la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente. Onere probatorio che, nella specie non è stato assolto.
3 Inoltre, non emergono elementi da cui trarre la prova della mala fede dell'opponente, per cui non appare applicabile neanche il terzo il comma dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del fatto che, in astratto,
l'opposizione era fondata solo in parte.
Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3
c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito (ex multis, Cass. Civ., sez. I,
30/05/2024, n. 15232).
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, va revocata la condanna di al pagamento dell'importo di € 8.207,74, oltre interessi legali. Parte_1
******
Si impone, pertanto, una nuova regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio, che, in ossequio al principio della soccombenza e tenuto conto dell'esito finale della lite, vanno poste a carico del opposto, nella misura liquidata - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. CP_1
55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, applicando gli importi tariffari minimi, in considerazione delle questioni giuridiche trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 2.738,00 (di cui € 438,00, per la fase di studio, € 370,00, per la fase introduttiva, €
1.120,00, per la fase di trattazione, ed € 810,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
In proposito, va ricordato che secondo il più recente e costante orientamento della Corte Suprema di
Cassazione, il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., stante la natura meramente accessoria di detta domanda rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 23 giugno 2022, n. 20317).
Lo stesso in persona del legale rappresentante pro tempore, va Controparte_1 condannato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato con D. M. n.
147/22), avuto riguardo al valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione delle questioni trattate in grado di appello e della entità delle rese prestazioni difensive
- in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00, per la fase di studio, 461,00, per la fase introduttiva, €
922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, ed € 382,50 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1532/22, emessa, in data 23 settembre 2022, dal Tribunale Parte_1 di Messina, così provvede:
- In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna di al pagamento dell'importo di € 8.207,74, oltre interessi di legge;
condanna il Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, Controparte_1 in favore dell'opponente, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi €
2.738,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
4 - Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, per compensi, ed € 382,50 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
5
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 254/2023 R. G., promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Biagio Martino (con pec indicata), presso il cui studio in Potenza (PZ), Via Pienza n. 74 Gazzi, è elettivamente domiciliato,
Appellante contro
, sito in Gallodoro, via Dei Mille, 12 (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Scarcella (con pec indicata), presso il cui studio, in Santa Teresa di Riva
(ME), via Lungomare – P. Borsellino n. 108, è elettivamente domiciliato,
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1532/22, emessa, in data 23 settembre 2022, dal Tribunale di Messina.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti, ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 20 giugno 2016, citava in giudizio, davanti Parte_1 il Tribunale di Messina, il proponendo opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 460/2016, emesso in data 5 aprile 2016, notificato il 16 giugno 2016, con cui il Tribunale di Messina gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 8.616,53, oltre interessi e spese legali, per spese di ristrutturazione facciata (€ 8.207,74) e oneri condominiali 2014/2015 (€ 408,79).
Deduceva di avere provveduto, in data antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo, al pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di spese per la ristrutturazione della facciata, pari complessivamente a € 16.207,74, effettuando i seguenti bonifici bancari: 1. € 5.000,00 bonifico dell'8.8.2014; 2. €
3.000,00 bonifico dell'14.10.2015; 3. € 6.000,00 bonifico del 5.1.2016; 4. € 2.207,74 bonifico del
22.1.2016. Il pagamento della somma ingiunta in data antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo (ancorché successivamente al deposito del ricorso) aveva determinato, a dire dell'opponente, il venir meno del presupposto materiale dell'ingiunzione, la cui mancanza non poteva non assurgere a valida ragione di revoca dello stesso. Aggiungeva che la controparte, pur avendo
1 avuto contezza dell'avvenuto pagamento delle spese condominiali in data anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo, aveva comunque notificato il decreto stesso, per cui sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c..
Chiedeva, pertanto, “Per i motivi di cui in premessa, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla deve l'opponente. Ritenere e dichiarare la responsabilità aggravata della convenuta opposta ex art. 96 comma 1 c.p.c. e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni nella misura ritenuta equa e di giustizia, ovvero ex art. 96 comma 3 c.p.c. e per l'effetto condannarla al pagamento in favore del Sig. di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo Pt_1 comma. Con vittoria di spese e competenze di avvocato”.
Si costituiva in giudizio il in persona dell'Amministratore, che Controparte_1 eccepiva l'illegittimità e/o infondatezza dell'azione promossa.
Precisava: che la somma di cui al d.i. era pari ad € 8.616,53, di cui € 8.207,74 quale somma residua per lavori di ristrutturazione dei prospetti e del tetto ed € 408,79 per oneri condominiali relativi al bilancio 2015 e saldo 2014; che i due bonifici eseguiti in data 5.01.2016, di € 6.000,00, e 22.01.2016, di € 2.207,74, erano successivi al deposito del ricorso per decreto d'ingiunzione, avvenuta in data 10 dicembre 2015; che con detti bonifici non era stata saldata l'intera somma ingiunta, atteso che rimanevano da pagare gli oneri condominiali;
che il Condominio non aveva portato ad esecuzione il d.i. opposto, a dimostrazione della sua buona fede.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande dell'opponente, con vittoria di spese e compensi della fase monitoria, nonché del giudizio di opposizione.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta, il Tribunale di Messina, con sentenza n.
1532/22, emessa in data 23 settembre 2022, così provvedeva: “Revoca il D.I. opposto;
condanna il
Prof. al pagamento dell'importo di € 8.207,74, oltre interessi di legge;
con integrale Parte_1 compensazione delle spese processuali”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1 appellata, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente al nonché Controparte_1 la responsabilità aggravata di parte opposta, ex art. 96, comma 1, c.p.c., ovvero ex art. 96, comma 3,
c.p.c.. Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Si è costituito in giudizio il in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, contestando la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio.
A seguito della trattazione, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 16 gennaio 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello, il difensore ha dedotto che il Tribunale aveva errato a condannare l'opponente al pagamento della somma di € 8.207,74, dovuta per le spese di ristrutturazione della facciata, senza tenere conto del fatto che il aveva dimostrato il pagamento di tale somma, Pt_1 mediante due bonifici bancari - del 5 gennaio 2016, di importo pari a € 6.000,00, e del 22 gennaio
2016, di importo pari a € 2.207,74 - in data precedente alla emissione del decreto ingiuntivo. Ha aggiunto che l'opponente aveva documentato anche il pagamento della restante somma di € 403,84, effettuato in data 22 gennaio 2016, per cui nessuna somma era dovuta, neanche a titolo di spese relative alla fase monitoria, essendo avvenuto il pagamento prima dell'emissione del decreto ingiuntivo.
La doglianza è fondata nei termini che seguono.
2 Occorre premettere, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare, non solo le condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. Civ., sez. II, 04/03/2020, n. 6091).
In particolare, poiché il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione,
l'opposizione va accolta, con la revoca del decreto stesso, quando il giudice accerti, su eccezione del debitore, che al momento della decisione il credito sia estinto per adempimento senza riserva dell'obbligato, salvo ogni riflesso sulla regolamentazione delle spese per il fatto che tale adempimento sia intervenuto, e sia stato eccepito e documentato, solo nel corso del giudizio.
Nel caso in esame, il convenuto-opponente non ha contestato la fondatezza delle pretese del attore, ma si è limitato ad eccepire l'adempimento dei crediti oggetto di ingiunzione CP_1
(complessivamente pari a € 8.616,53), allegando e documentando, per quanto di interesse, i seguenti bonifici bancari: € 6.000,00 bonifico del 5 gennaio 2016; € 2.207,74, bonifico del 22 gennaio 2016.
Detti pagamenti, eseguiti in data successiva al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (10 dicembre 2015) e tempestivamente eccepiti con l'atto di opposizione, non contestati dal CP_1 hanno determinato, certamente, l'estinzione della parte del credito, oggetto dell'ingiunzione, relativa alle spese di ristrutturazione della facciata pari a € 8.207,74, ma non anche CP_2 dell'ulteriore credito relativo ad oneri condominiali relativi al bilancio 2015 e saldo 2014, pari a €
408,79. Nessuna documentazione comprovante l'estinzione di tale credito, infatti, è stata depositata dall'opponente, neanche il grado di appello.
Ne segue che il primo giudice, dopo avere correttamente revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha erroneamente condannato l'opponente al pagamento della parte del credito di cui era stata dimostrata l'estinzione, piuttosto che al pagamento della residua somma di € 408,79, oltre interessi legali e spese relative al procedimento di ingiunzione.
In relazione a tale credito residuo, tuttavia, occorre osservare che il mancato accoglimento della pretesa attorea concernente il pagamento degli oneri condominiali, da parte del Tribunale, che ha evidentemente accolto la sola domanda concernente le spese di ristrutturazione della facciata (come si evince dalla parte motiva della sentenza), non è stato fatto oggetto di impugnazione da parte del appellato, per cui sul punto la sentenza è passata in giudicato. CP_1
Correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda dell'opponente intesa al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata del Condominio, ex art. 96 c.p.c..
Dispone, in particolare, l'art. 96, comma 1 c.p.c. che “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”. Tale norma, che si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., prevede una ipotesi di responsabilità processuale aggravata, rientrante nella generale responsabilità per fatti illeciti, per cui incombe sulla parte danneggiata l'onere di provare, non solo l'elemento soggettivo della condotta altrui, ma anche la sussistenza e l'entità del danno subito, oltre che la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente. Onere probatorio che, nella specie non è stato assolto.
3 Inoltre, non emergono elementi da cui trarre la prova della mala fede dell'opponente, per cui non appare applicabile neanche il terzo il comma dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto del fatto che, in astratto,
l'opposizione era fondata solo in parte.
Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia stata totalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 96, comma 3
c.p.c. all'art. 91 c.p.c. ed al principio di soccombenza ivi stabilito (ex multis, Cass. Civ., sez. I,
30/05/2024, n. 15232).
Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, va revocata la condanna di al pagamento dell'importo di € 8.207,74, oltre interessi legali. Parte_1
******
Si impone, pertanto, una nuova regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio, che, in ossequio al principio della soccombenza e tenuto conto dell'esito finale della lite, vanno poste a carico del opposto, nella misura liquidata - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. CP_1
55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, applicando gli importi tariffari minimi, in considerazione delle questioni giuridiche trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 2.738,00 (di cui € 438,00, per la fase di studio, € 370,00, per la fase introduttiva, €
1.120,00, per la fase di trattazione, ed € 810,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
In proposito, va ricordato che secondo il più recente e costante orientamento della Corte Suprema di
Cassazione, il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., stante la natura meramente accessoria di detta domanda rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 23 giugno 2022, n. 20317).
Lo stesso in persona del legale rappresentante pro tempore, va Controparte_1 condannato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato con D. M. n.
147/22), avuto riguardo al valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione delle questioni trattate in grado di appello e della entità delle rese prestazioni difensive
- in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00, per la fase di studio, 461,00, per la fase introduttiva, €
922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, ed € 382,50 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1532/22, emessa, in data 23 settembre 2022, dal Tribunale Parte_1 di Messina, così provvede:
- In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna di al pagamento dell'importo di € 8.207,74, oltre interessi di legge;
condanna il Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, Controparte_1 in favore dell'opponente, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi €
2.738,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
4 - Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, per compensi, ed € 382,50 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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