Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 1 aprile 2025
Ordinanza collegiale 13 maggio 2025
Ordinanza collegiale 12 agosto 2025
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00472/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01011/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da IS OM Beach Club s.s.d. a r.l., quale mandataria del R.T.I. con Amaras s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mozzati e Andrea Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Genova, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Paoli e Luca Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della AN Tennis Academy s.s.d. a r.l., in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Ghisiglieri e PP Inglese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale del 2 ottobre 2024, prot. n. 5380, comunicata a mezzo p.e.c. il successivo 3 ottobre 2024 (nota prot. 0509202.U), con la quale il Comune di Genova – Direzione Politiche Turismo e Sport ha dichiarato la decadenza della Società IS OM Beach Club s.s.d. a r.l., in proprio e quale mandataria del r.t.i. con Amaras s.r.l. (di seguito r.t.i. OM), dalla concessione del 2 gennaio 2023, cron. 1, per il servizio di gestione dell''impianto sportivo sito in TT Cambiaso – Ex ENI, sito in Genova, via Ricci 1 (TT Cambiaso "Nord");
- della nota del 2 agosto 2024, prot. n. 401849/2024, con la quale il Comune di Genova – Direzione Politiche Turismo e Sport ha comunicato l'avvio del procedimento di decadenza della menzionata concessione del 2 gennaio 2023, cron. 1;
- della nota del Comune di Genova – Direzione Politiche Turismo e Sport del 3 settembre 2024, prot. n. 0441488.U e dei relativi allegati;
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso, ivi compresi la nota del Comune di Genova – Direzione Sport del 29 marzo 2024, prot. n. 167558, n. 2024/14-1-1/17, la nota del Comune di Genova – Direzione Sport del 1° luglio 2024, prot. n. 324701.U, i verbali di sopralluogo del 25 luglio 2024 e del 30 settembre 2024;
nonché per l'accertamento e la declaratoria:
- dell'obbligo del Comune di Genova di accogliere l'istanza di riequilibrio della concessione formulata il 29 luglio 2024 dal r.t.i. OM relativamente al servizio di gestione dell''impianto sportivo di TT Cambiaso "Nord" e/o comunque di rideterminarsi in ordine alla suddetta istanza;
e per la conseguente condanna:
- del Comune di Genova a disporre il suddetto riequilibrio della concessione richiesto dal r.t.i. OM e/o comunque a rideterminarsi in ordine alla suddetta istanza.
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della determinazione dirigenziale del 2 ottobre 2024, prot. n. 5380, comunicata a mezzo p.e.c. il successivo 3 ottobre 2024 (nota prot. 0509202.U), con la quale il Comune di Genova – Direzione Politiche Turismo e Sport ha dichiarato la decadenza della Società IS OM Beach Club s.s.d. a r.l., in proprio e quale mandataria del r.t.i. con Amaras s.r.l. (di seguito r.t.i. OM), dalla concessione del 2 gennaio 2023, cron. 1 per il servizio di gestione dell''impianto sportivo sito in TT Cambiaso – Ex ENI, sito in Genova, via Ricci 1 (TT Cambiaso "Nord");
- della nota del 2 agosto 2024, prot. n. 401849/2024, con la quale il Comune di Genova – Direzione Politiche Turismo e Sport ha comunicato l''avvio del procedimento di decadenza della menzionata concessione del 2 gennaio 2023, cron. 1;
- della nota del Comune di Genova – Direzione Politiche Turismo e Sport del 3 settembre 2024, prot. n. 0441488.U e dei relativi allegati;
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, successivo e/o comunque connesso, ivi compresi la nota del Comune di Genova – Direzione Sport 29 marzo 2024, prot. n. 167558, n. 2024/14-1-1/17, la nota del Comune di Genova – Direzione Sport del 1° luglio 2024, prot. n. 324701.U, i verbali di sopralluogo del 25 luglio 2024 e del 30 settembre 2024;
nonché per l'accertamento e la declaratoria:
- dell'obbligo del Comune di Genova di accogliere l'istanza di riequilibrio della concessione formulata il 29 luglio 2024 dal r.t.i. OM relativamente al servizio di gestione dell'impianto sportivo di TT Cambiaso "Nord" e/o comunque di rideterminarsi in ordine alla suddetta istanza; e per la conseguente condanna:
- del Comune di Genova a disporre il suddetto riequilibrio della concessione richiesto dal r.t.i. OM e/o comunque a rideterminarsi in ordine alla suddetta istanza
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e della AN Tennis Academy s.s.d. a r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c e 85, co. 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. CO IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato in data 31 ottobre 2024 e depositato il successivo 8 novembre 2024, integrato da motivi aggiunti notificati in data 29 novembre 2024 e depositati il successivo 3 dicembre 2024, la IS OM Beach Club s.s.d. a r.l. ha dedotto quanto segue.
2. La ricorrente ha ricevuto un provvedimento di decadenza dalla concessione ottenuta dal Comune di Genova per la gestione dell’impianto sportivo TT Cambiaso “Sud”; l’atto è motivato con riguardo a una serie di inadempimenti, tra i quali i più rilevanti concernono l’omessa manutenzione del bene o la mancata realizzazione di opere previste nei documenti di gara e nel contratto.
3. L’interessata ha impugnato il provvedimento deducendo plurimi motivi di ricorso, tra le altre cose contestando la consistenza degli inadempimenti e imputando alcuni degli stessi all’ausiliaria AN Tennis Academy.
Si è costituito in giudizio il Comune per resistere al ricorso.
Si è altresì costituita in giudizio la AN Tennis Academy, contestando in parte la ricostruzione della ricorrente.
All’esito della camera di consiglio del 20 dicembre 2024, con ordinanza della Prima Sezione del 23 dicembre 2025, n. 313, questo Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.
All’esito dell’udienza pubblica del 7 marzo 2025, con ordinanza della Prima Sezione del 1° aprile 2025, n. 358, il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio in relazione agli adempimenti contestati, successivamente modificando il quesito con ordinanza del 13 maggio 2025, n. 544.
Espletate le operazioni peritali, il C.T.U. ha depositato la relazione in data 30 ottobre 2025.
Con istanza congiunta del 3 febbraio 2026, la ricorrente e il Comune hanno chiesto la rideterminazione del compenso del C.T.U., dando atto di un’intesa transattiva intervenuta in data 23 gennaio 2026. Con deposito del 20 febbraio 2026 tutte le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
All’udienza pubblica del 6 marzo 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Considerata la prospettazione congiunta delle parti, al Collegio non rimane che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e conseguentemente procedere alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
5. Quanto alle spese di lite, possono essere integralmente compensate in ragione della richiesta congiunta delle parti.
5.1. Stante la sostanziale estraneità della AN Tennis Academy rispetto all’oggetto del contendere, il compenso del C.T.U. va posto a carico della ricorrente e del Comune, in eguale misura. Rispetto alla misura dello stesso, il Collegio osserva quanto segue. Non può essere integralmente accolta la richiesta delle parti di riparametrare il compenso estromettendo il valore delle opere non in contestazione, posto che il C.T.U. ha dovuto necessariamente apprezzare anche i lavori eseguiti al fine di rendere un riscontro complessivo e puntuale al quesito; nondimeno, il rilievo delle parti può giustificare una parziale riduzione del compenso. Può essere invece accolta la richiesta di stralcio della maggiorazione per l’urgenza. In definitiva, il Collegio ritiene di poter liquidare il compenso nella misura di euro 8.000,00 (ottomila,00), oltre IVA e InArCassa, con detrazione dell’eventuale acconto versato, da porre a carico della ricorrente e dell’Amministrazione, nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti; liquida il compenso in favore del C.T.U. nella misura di euro 8.000,00 (ottomila,00), oltre IVA e InArCassa, ponendolo a carico della ricorrente e dell’Amministrazione, nella misura del 50% ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP RU, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
CO IS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO IS | PP RU |
IL SEGRETARIO