Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
II TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 4126 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. ALLERI MAURIZIO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. ERBICELLA MARIA Controparte_1
) CP_2
(Avv. Adriana Giovanna Rizzo) Controparte_3
Resistenti
Oggetto: opposizione ad avviso di intimazione di pagamento
All'udienza del 14.01.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
rigetta il ricorso;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente,
liquidati come da separato decreto.
◊
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/04/2022 il ricorrente indicato in epigrafe citava in giudizio proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento CP_4
n. 29620229001598082000, notificatagli in data 08.04.2022, dell'importo complessivo di € 18.562,41, limitatamente all'avviso di addebito n.
59620170001435527000 asseritamente notificato il 30.08.2017, eccependo l'omessa notifica degli atti sottesi e la carenza di motivazione per omessa allegazione degli atti presupposti;
chiedendo, per l'effetto, l'annullamento degli atti opposti.
Regolarmente citata si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente l' CP_4
integrazione del contraddittorio nei confronti dell in quanto ente CP_5
impositore, titolare del diritto di credito controverso, la tardività e la inammissibilità della odierna opposizione per essere stata la stessa proposta ben oltre il termini di legge di 40 giorni previsto dal comma 5 dell'art.24 del D.Lgs
46/99 nel merito la carenza di legittimazione passiva e contestando poiché
infondata l'eccezione di carenza di motivazione.
Disposta l'integrazione del contraddittorio si costituiva l' eccependo CP_3
preliminarmente il difetto di legittimazione, l'inammissibilità dell'opposizione e,
nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Indi la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza e in pari data decisa.
****
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
In via preliminare, va rilevato che, essendo l'azione proposta diretta a contestare un atto proprio dell' , quest'ultimo risulta soggetto Controparte_6
legittimato dal punto di vista passivo, salvo, come dallo stesso correttamente rilevato, per le eccezioni sul merito degli avvisi di addebito, di competenza esclusiva dell'ente impositore. Invero, il D.lgs. n. 46/99 ha separato la titolarità
del credito da quella dell'azione esecutiva, prevedendo che l'ente impositore non debba procedere più direttamente alla riscossione, ma che, una volta formato il ruolo, lo debba trasmettere al Concessionario al quale spetta in via esclusiva procedere alla formazione della cartella di pagamento nonché ad ogni altro atto,
quale l'iscrizione d'ipoteca ed il fermo amministrativo. Pertanto, nel caso di specie, sia l' che risultano legittimati a contraddire nell'odierno CP_3 CP_4
giudizio.
Parte ricorrente lamenta, per quanto di competenza di questo giudice la mancata notifica dell' avviso di addebito sotteso all'intimazione opposta. Va innanzitutto osservato che il ricorrente ha contestato il diritto dell' di Controparte_6
procedere ad esecuzione forzata per la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi. Si tratta di un vizio che attiene alla irregolarità formale della intimazione di pagamento per vizi propri della stessa (invalidità derivata dall'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti).
Le domande proposte dall'opponente sono infondate e non possono trovare accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni:
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro L' ha pienamente provato la ritualità della notifica dell' AVA n. CP_3
59620170001435527000, regolarmente eseguita a mezzo pec in data 30.08.2017
come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna depositata in atti in formato eml
Quanto all'eccezione del ricorrente secondo cui si tratta di comunicazione effettuata a mezzo casella pec non presente nei pubblici elenchi si osserva che la giurisprudenza di legittimità, è ormai consolidata nel ritenere che “In tema di
notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica
istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa
abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le
proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto,
ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è
richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto
passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma
non anche del mittente” (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass., Sez. Civ.,
n. 564/2024).
La Corte di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che “Una diversa
conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede,
correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo
conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe
stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la
denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela
l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo
l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in
conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile
l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola
processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o
altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n.
29879 del 2021).
Nel caso di specie, l'indirizzo PEC del mittente (proveniente dall' indirizzo t.) reca la univoca indicazione dell'Istituto Email_1
previdenziale, risultando oggettivamente non inidonea ad ingenerare nel destinatario dubbi sulla effettiva provenienza del messaggio.
Non sussiste neppure l'ulteriore causa di nullità derivante dall'omessa allegazione all'intimazione di pagamento degli atti presupposti: sempre la Suprema Corte
(ord. n. 21065 / 2022) ha da ultimo ribadito che: “l'intimazione di pagamento è
normativamente previsto dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro
un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere
preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un
avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque
giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con
decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data
della notifica». Dal contenuto di tale norma si evince chiaramente che l'avviso di
intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale
e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro
cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della
motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma
applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la
natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti
interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio
perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del
provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto
dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed
essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata
(cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del
18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto
era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione
dell'intimazione”;
Il ricorso, assorbita ogni altra questione, va pertanto rigettato con le conseguenziali statuizioni in materia di spese di lite, di cui al dispositivo.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 14/01/2025.
II EE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro