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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/09/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA Parte_3 Parte_4 e Parte_5 rapp. Parte_1 Parte_2
e dif. dagli avv.ti G. Gaeloto ed A. Costabile, elett.te domiciliati come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTI
CONTRO
P_ , in persona del legale rapp. p.t.,
RESISTENTE/CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 7/2/2025, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito questo giudice del lavoro e, dopo aver esposto i motivi a sostegno della domanda, hanno concluso come da pagina 8 del ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si è costituita I P_
All'odierna udienza la causa, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza che segue.
Contr In via preliminare è da precisare che | convenuta non si è costituita in giudizio,
nonostante la regolarità della notifica. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La stessa parte ricorrente, infatti, all'udienza di discussione della causa, ha chiesto una pronuncia di tal fatta, essendo venuta meno la ragione della controversia.
Appare ben chiaro che, nel caso di specie, tenuto conto del tenore della domanda, è
intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. La stessa Suprema
Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. 1°, 26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti (così come nel caso di specie) che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Spese compensate per la metà dell'importo, determinato come in dispositivo, in ragione del tipo di decisione adottata, restando la residua metà a carico della convenuta, essendo quest'ultima la soccombente virtuale.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa la metà delle spese di lite e condanna I P_ , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore delle controparti della residua metà liquidata in
€ 750,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA Parte_3 Parte_4 e Parte_5 rapp. Parte_1 Parte_2
e dif. dagli avv.ti G. Gaeloto ed A. Costabile, elett.te domiciliati come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTI
CONTRO
P_ , in persona del legale rapp. p.t.,
RESISTENTE/CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 7/2/2025, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito questo giudice del lavoro e, dopo aver esposto i motivi a sostegno della domanda, hanno concluso come da pagina 8 del ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, non si è costituita I P_
All'odierna udienza la causa, all'esito della discussione, è stata decisa come da sentenza che segue.
Contr In via preliminare è da precisare che | convenuta non si è costituita in giudizio,
nonostante la regolarità della notifica. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La stessa parte ricorrente, infatti, all'udienza di discussione della causa, ha chiesto una pronuncia di tal fatta, essendo venuta meno la ragione della controversia.
Appare ben chiaro che, nel caso di specie, tenuto conto del tenore della domanda, è
intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. La stessa Suprema
Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. 1°, 26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti (così come nel caso di specie) che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Spese compensate per la metà dell'importo, determinato come in dispositivo, in ragione del tipo di decisione adottata, restando la residua metà a carico della convenuta, essendo quest'ultima la soccombente virtuale.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa la metà delle spese di lite e condanna I P_ , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore delle controparti della residua metà liquidata in
€ 750,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo