Versione
28 marzo 1989
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1 gennaio 2003
1 gennaio 2003
Art. 22. (Composizione del comitato amministratore
del fondo pensioni lavoratori dipendenti). 1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , e presieduto dal vicepresidente dell'Istituto rappresentante dei lavoratori dipendenti ed e composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, nonche' dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio d'amministrazione. 2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso. ((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 , ha disposto (con l'art. 42, comma 6) che "Il comitato di cui all' articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e' integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali."
del fondo pensioni lavoratori dipendenti). 1. Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 , e presieduto dal vicepresidente dell'Istituto rappresentante dei lavoratori dipendenti ed e composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, nonche' dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio d'amministrazione. 2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso. ((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 , ha disposto (con l'art. 42, comma 6) che "Il comitato di cui all' articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e' integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali."
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 1
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- art. 117 Cod. proc. amm.·
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- interesse legittimo·
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