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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 416/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SVEVA Parte_1 C.F._1
GUIDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via F. Geminiani n.
65, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LUIGI Parte_2 C.F._2
TAVELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Massa (MS), via E. Fermi n.
19, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il figlio , economicamente autosufficiente e convivente con la madre, gestirà in proprio Per_1 direttamente con il padre il proprio rapporto interpersonale con quest'ultimo, stante la sua maggiore età.
3. Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cureranno Per_2 la sua crescita, educazione ed istruzione, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Camaiore (LU), Via delle Bocchette n. 8/b.
4. Il figlio , di anni 12, frequenta il secondo anno presso la Scuola Media di Massarosa. Per_2
1
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé quando vorrà, previo accordo con la madre in via Per_2 principale e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio.
6. Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 del figlio la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), somma che verrà versata alla IG.ra Per_2
a mezzo bonifico bancario intestato alla stessa (Iban Parte_1
[...]), entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dal corrente mese di
Gennaio 2025. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese dell'udienza di comparizione delle parti.
7. I IG.ri e si impegnano a corrispondere il 50% ciascuno delle spese straordinarie Pt_1 Pt_2 per il figlio . Per la loro individuazione e per la modalità di rimborso al genitore Per_2 anticipatario, si fa esclusivo riferimento al Protocollo di Intesa del Tribunale di Lucca del 07.10.2020
(ed alle eventuali sue future modifiche e/o integrazioni).
8. In ordine all'assegno familiare e/o assegno unico - INPS - relativo al figlio , i coniugi Per_2 concordano che lo stesso venga versato interamente (nella misura del 100%) al sig. . Pt_2
10. I coniugi danno atto della loro attuale autosufficienza economica e rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, salvo quanto disposto ai punti n. 6, 7 e
8 relativi al figlio minore.
11. I coniugi dichiarano di compensare le spese legali del presente procedimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massarosa (LU) il 7/9/2003, dal quale sono nati i due figli
(nato il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nato Per_1 Per_2 il 5/5/2012), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
2 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Massarosa (LU) in data 7/9/2003, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 40, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2003, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Massarosa (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 12/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SVEVA Parte_1 C.F._1
GUIDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via F. Geminiani n.
65, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LUIGI Parte_2 C.F._2
TAVELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Massa (MS), via E. Fermi n.
19, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il figlio , economicamente autosufficiente e convivente con la madre, gestirà in proprio Per_1 direttamente con il padre il proprio rapporto interpersonale con quest'ultimo, stante la sua maggiore età.
3. Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cureranno Per_2 la sua crescita, educazione ed istruzione, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Camaiore (LU), Via delle Bocchette n. 8/b.
4. Il figlio , di anni 12, frequenta il secondo anno presso la Scuola Media di Massarosa. Per_2
1
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé quando vorrà, previo accordo con la madre in via Per_2 principale e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio.
6. Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 del figlio la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), somma che verrà versata alla IG.ra Per_2
a mezzo bonifico bancario intestato alla stessa (Iban Parte_1
[...]), entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dal corrente mese di
Gennaio 2025. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese dell'udienza di comparizione delle parti.
7. I IG.ri e si impegnano a corrispondere il 50% ciascuno delle spese straordinarie Pt_1 Pt_2 per il figlio . Per la loro individuazione e per la modalità di rimborso al genitore Per_2 anticipatario, si fa esclusivo riferimento al Protocollo di Intesa del Tribunale di Lucca del 07.10.2020
(ed alle eventuali sue future modifiche e/o integrazioni).
8. In ordine all'assegno familiare e/o assegno unico - INPS - relativo al figlio , i coniugi Per_2 concordano che lo stesso venga versato interamente (nella misura del 100%) al sig. . Pt_2
10. I coniugi danno atto della loro attuale autosufficienza economica e rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, salvo quanto disposto ai punti n. 6, 7 e
8 relativi al figlio minore.
11. I coniugi dichiarano di compensare le spese legali del presente procedimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massarosa (LU) il 7/9/2003, dal quale sono nati i due figli
(nato il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nato Per_1 Per_2 il 5/5/2012), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
2 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Massarosa (LU) in data 7/9/2003, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 40, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2003, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Massarosa (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 12/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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