Articolo 1 della Legge 26 aprile 1930, n. 1076
Articolo 2
Versione
10 settembre 1930
Art. 1.

Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Atti internazionali tra il Regno d'Italia e la Repubblica turca:
a) Trattato concernente l'estradizione, firmato in Roma il 19 giugno 1926;
b) Convenzione concernente la protezione giudiziaria e l'assistenza reciproca delle autorita' giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata in Roma il 10 agosto 1926.

Entrata in vigore il 10 settembre 1930