Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Atti internazionali tra il Regno d'Italia e la Repubblica turca:
a) Trattato concernente l'estradizione, firmato in Roma il 19 giugno 1926;
b) Convenzione concernente la protezione giudiziaria e l'assistenza reciproca delle autorita' giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata in Roma il 10 agosto 1926.
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Atti internazionali tra il Regno d'Italia e la Repubblica turca:
a) Trattato concernente l'estradizione, firmato in Roma il 19 giugno 1926;
b) Convenzione concernente la protezione giudiziaria e l'assistenza reciproca delle autorita' giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata in Roma il 10 agosto 1926.