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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 550/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN GIUSEPPE, Presidente
RA AF, AT
PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17064/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029953458000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230127644443000 IVA-ALTRO
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240029689243000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240069505876000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6471 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente alle ore 10.17
Resistente/Appellato: assente alle ore 10.17
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso in esame, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugna l'intimazione di pagamento n. 07120259029953458000 dell'importo complessivo di
€ 87.459,93 - di cui € 8.995,18, rientranti nella cognizione del Giudice Tributario – e per il tramite di essa le seguenti cartelle di pagamento nn. 07120230127644443000, 07120240029689243000,
07120240069505876000 e l'avviso n. 6471.
Il ricorrente eccepisce in sintesi la nullità dell'opposto atto per mancata notifica degli atti presupposti con consequenziale decadenza e prescrizione del diritto di credito.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – riscossione che ribadisce la legittimità del proprio operato.
Successivamente il ricorrente deposita ulteriori memorie con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della parte risulta in parte infondato ed in parte inammissibile e quindi va respinto.
L'inammissibilità deve essere dichiarata, in quanto il ricorrente pur eccependo vizi di notifica circa gli atti presupposti non effettua la notifica del ricorso all'ente creditore, nel caso dell'avviso e cioè al Comune che è il legittimato passivo.
Allorquando, il ricorrente ha la possibilità di impugnare l'atto presupponente, qualora voglia per il tramite di esso, impugnare l'atto presupposto per inesistenza dello stesso e specificamente per mancata notifica ha l'obbligo di rendere edotto l'ente creditore del ricorso posto in essere, al fine di poter quest'ultimo esperire la propria azione difensiva.
Già secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di mancanza di notifica e quindi inesistenza della notifica del ricorso ciò comportava la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso ( cfr. Cass. Cass.
n. 13639 del 2010). Tale onere è stato ora positivizzato, giustamente, dal legislatore. Il ricorso è stato notificato successivamente all'entrata in vigore delle modifiche al codice tributario apportate dal dlgs
220/2023, e cioè successivamente al 4.01.2024. Attualmente in base all'art. 14 co 6 bis al dlgs 546/1992
“in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Pertanto, non sono eccepibili doglianze avverso gli atti presupposti emessi dall'ente creditore.
Alla luce di ciò essendo valida esclusivamente la notifica effettuata verso il concessionario per la riscossione in questa sede il ricorrente può dolersi solo di vizi propri dell'atto impugnato;
ed invero nel caso in esame il contribuente non avanza alcuna eccezione esclusivamente in relazione all'intimazione.
In base a tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato parzialmente inammissibile.
Per il resto il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
Come infatti provato dall'ADER il contribuente aveva già avuto conoscenza dei crediti sollecitati con l'impugnata intimazione essendo state precedentemente notificate le cartelle risultano tutte correttamente notificate: la cartella 07120230127644443000 in data 30.01.2024; la cartella 07120240029689243000 in data 18.03.2024; la cartella 07120240069505876000 in data 23.04.2024.
Tutte le cartelle, non sono state mai impugnate nonostante le rituali notifiche delle stesse.
Le stesse sono quindi divenute inoppugnabili ed il credito ivi contenuto è oramai incontestabile. Non è possibile quindi avanzare doglianze avverso tali atti presupposti ma eventualmente solo nei confronti dell'intimazione dell'impugnata intimazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, nella persona del GM,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, dichiara parzialmente inammissibile il ricorso, nei limiti indicati in motivazione, rigetta nel resto, condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 3000,00, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN GIUSEPPE, Presidente
RA AF, AT
PEZZULLO ROSA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17064/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259029953458000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230127644443000 IVA-ALTRO
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240029689243000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240069505876000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6471 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente alle ore 10.17
Resistente/Appellato: assente alle ore 10.17
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso in esame, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugna l'intimazione di pagamento n. 07120259029953458000 dell'importo complessivo di
€ 87.459,93 - di cui € 8.995,18, rientranti nella cognizione del Giudice Tributario – e per il tramite di essa le seguenti cartelle di pagamento nn. 07120230127644443000, 07120240029689243000,
07120240069505876000 e l'avviso n. 6471.
Il ricorrente eccepisce in sintesi la nullità dell'opposto atto per mancata notifica degli atti presupposti con consequenziale decadenza e prescrizione del diritto di credito.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – riscossione che ribadisce la legittimità del proprio operato.
Successivamente il ricorrente deposita ulteriori memorie con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della parte risulta in parte infondato ed in parte inammissibile e quindi va respinto.
L'inammissibilità deve essere dichiarata, in quanto il ricorrente pur eccependo vizi di notifica circa gli atti presupposti non effettua la notifica del ricorso all'ente creditore, nel caso dell'avviso e cioè al Comune che è il legittimato passivo.
Allorquando, il ricorrente ha la possibilità di impugnare l'atto presupponente, qualora voglia per il tramite di esso, impugnare l'atto presupposto per inesistenza dello stesso e specificamente per mancata notifica ha l'obbligo di rendere edotto l'ente creditore del ricorso posto in essere, al fine di poter quest'ultimo esperire la propria azione difensiva.
Già secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di mancanza di notifica e quindi inesistenza della notifica del ricorso ciò comportava la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso ( cfr. Cass. Cass.
n. 13639 del 2010). Tale onere è stato ora positivizzato, giustamente, dal legislatore. Il ricorso è stato notificato successivamente all'entrata in vigore delle modifiche al codice tributario apportate dal dlgs
220/2023, e cioè successivamente al 4.01.2024. Attualmente in base all'art. 14 co 6 bis al dlgs 546/1992
“in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Pertanto, non sono eccepibili doglianze avverso gli atti presupposti emessi dall'ente creditore.
Alla luce di ciò essendo valida esclusivamente la notifica effettuata verso il concessionario per la riscossione in questa sede il ricorrente può dolersi solo di vizi propri dell'atto impugnato;
ed invero nel caso in esame il contribuente non avanza alcuna eccezione esclusivamente in relazione all'intimazione.
In base a tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato parzialmente inammissibile.
Per il resto il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
Come infatti provato dall'ADER il contribuente aveva già avuto conoscenza dei crediti sollecitati con l'impugnata intimazione essendo state precedentemente notificate le cartelle risultano tutte correttamente notificate: la cartella 07120230127644443000 in data 30.01.2024; la cartella 07120240029689243000 in data 18.03.2024; la cartella 07120240069505876000 in data 23.04.2024.
Tutte le cartelle, non sono state mai impugnate nonostante le rituali notifiche delle stesse.
Le stesse sono quindi divenute inoppugnabili ed il credito ivi contenuto è oramai incontestabile. Non è possibile quindi avanzare doglianze avverso tali atti presupposti ma eventualmente solo nei confronti dell'intimazione dell'impugnata intimazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, nella persona del GM,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione Seconda, dichiara parzialmente inammissibile il ricorso, nei limiti indicati in motivazione, rigetta nel resto, condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 3000,00, somma onnicomprensiva, oltre oneri accessori se dovuti.