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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/06/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 727 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 7.1.2025 svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta, con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), via F. Nicotera n. 86, presso lo studio legale associato , rappresentato e Parte_2 difeso dall'avv. Antonio Larussa giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Prefetto p.t.; P.IVA_1
APPELLATA-CONTUMACE OGGETTO: appello – opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e seguenti l. n. 689/1981 (violazione del Codice della Strada). CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 7.1.2025, in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 8.4.2019 proponeva opposizione ex art. 205 C.d.S. Parte_1 avverso l'ordinanza n. 0017619/Area III del 15.2.2019, notificata il 26 marzo 2019, emessa dalla Prefettura di , con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa della sospensione CP_1 della patente di guida per il periodo di un anno e sei mesi in conseguenza della sentenza n. 788/2017 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, Sez. Penale che condannava il ricorrente alla pena di due anni di arresto ed all'ammenda di € 2.000,00 detratto il periodo cautelare di sei mesi disposto dal Prefetto per violazione dell'art. 186, comma 2, del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza). A fondamento dell'opposizione il ricorrente sosteneva che ai sensi dell'art. 166 c.p., la sospensione condizionale della pena di estende alle pene accessorie, per cui una volta ottenuta la sospensione condizionale della pena doveva essere sospesa anche la pena accessoria della sospensione e revoca della patente di guida per cui chiedeva che venisse dichiarata la nullità del provvedimento, il tutto con il successo delle spese di lite. Si costituiva la in persona del Prefetto rappresentato dalla dott.ssa Costanza Controparte_1
Pino per eccepire il difetto di giurisdizione poiché il provvedimento impugnato era stato emesso in ottemperanza alla sentenza penale di condanna irrevocabile e nel merito l'infondatezza e pretestuosità del ricorso per cui ne chiedeva il rigetto con condanna alle spese di lite. L'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme, con ordinanza del 29.7.2019 rigettava la richiesta di sospensione dell'esecutività del procedimento e, con sentenza n. 1320/2019 del 15.11.2019, disattendeva le tesi difensive dell'opponente respingendo il ricorso con compensazione delle spese di lite tra le parti. Avverso tale decisione proponeva appello innanzi al Tribunale di Lamezia Terme Parte_1 lamentando l'erroneità della pronuncia impugnata per violazione di legge, in particolare, dell'articolo 166 del codice penale che estende la sospensione condizionale della pena alle pene accessorie e la violazione dell'articolo 115 del codice di procedura civile per difetto di motivazione. Concludeva, pertanto, per la riforma totale della decisione impugnata, con annullamento del provvedimento della impugnato e con liquidazione a suo favore delle spese e Controparte_1 competenze del secondo grado di giudizio. La , in Persona del Prefetto p.t., ritualmente citata in giudizio, rimaneva Controparte_1 contumace. Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, la causa, senza espletamento di attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7.1.2025 svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta, con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e pertanto deve essere respinto con conseguente integrale conferma della pronuncia di primo grado fatta oggetto di gravame. Infatti, con un primo motivo di impugnazione l'odierno appellante ha lamentato l'erronea valutazione da parte del giudice onorario dei fatti di causa e delle risultanze processuali, in particolare, la omessa valutazione ed applicazione dell'articolo 166 c.p. sulla sospensione condizionale della pena estesa alle pene accessorie. La censura è destituita di pregio giuridico ed argomentativo e, di conseguenza, va disattesa. Difatti, il Giudice di prime cure ha esattamente esaminato i fatti di causa e la sussistenza dei presupposti di attuazione delle norme di riferimento applicabili nel caso di specie. Ed invero, secondo quanto stabilito dall'art. 186 co 2 lett. b) ultimo periodo CdS, all'accertamento del reato consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che viene determinata, nel caso di specie, per la durata di mesi 24. Tale sanzione non può essere sospesa così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III sent. n. 27297/2019, a mente della quale “il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali, in base alle previsioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, rientra anche la sospensione della patente di guida”). La sospensione della patente di guida, per effetto del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha natura di sanzione amministrativa accessoria, e non più, natura di pena accessoria (cfr., Sez. 4, n. 3209 del 21/02/1997 e Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998). La sospensione della patente di guida deve essere considerata sanzione amministrativa accessoria e non pena accessoria, neppure in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo sulla natura sostanzialmente penale delle sanzioni, in quanto questi sono volti a evitare l'elusione dei principio del ne bis in idem e non ad incidere sulla potestà del legislatore di prevedere una pluralità di sanzioni da applicarsi all'esito del medesimo procedimento (Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Albesano, Rv. 271688-01). Ciò posto, va rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali ed accessorie, non anche alle sanzioni amministrative accessorie Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza, 21/09/2017, n. 57202 (Sez. 3, n. 39499 del 19/09/2008; Sez. 3, n. 34297 del 05/07/2007; Sez. 3, n. 703 del 30/04/1992). I suesposti principi sono stati correttamente applicati dal Giudice di Pace impugnato: la misura accessoria della sospensione della patente è una sanzione amministrativa, che il Giudice penale, qualora accerti il reato, dovrà irrogare, modulandone la durata in base ai parametri cui rinvia la normativa di settore (T. Genova, Sez. I, 20.1.2012). Diversa, invece è la sospensione della patente di tipo cautelare, la quale non è una sanzione, ma, per l'appunto, una misura assunta, non già col fine della rieducazione del soggetto che ne sia destinatario, bensì allo scopo di preservare la pubblica incolumità, impedendo a colui che ne sia raggiunto, di potersi porre alla guida, in quanto considerato potenzialmente capace di costituire un pericolo per la collettività, così generando un fattore di rischio. Consegue che è assolutamente legittima la sospensione della patente per mesi diciotto in attuazione sentenza n. 788/2017 del Tribunale di Lamezia Terme, la quale ha dichiarato Parte_1 colpevole del reato a lui ascritto ed ha disposto la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida di due anni. Alla luce di quanto detto, l'ordinanza ingiunzione n. 0017619/Area III del 15.2.2019, notificata il 26 marzo 2019, emessa dalla Prefettura di risulta legittimamente comminata e, pertanto, la CP_1 censura dell'appellante va disattesa. Sotto tale profilo la sentenza oggetto di gravame appare, quindi, scevra da qualsiasi vizio logico o motivazionale. Segue da quanto appena detto il rigetto dell'appello formulato dall' appellante. Alla luce di tutte le superiori considerazioni va quindi disatteso l'appello proposto da Parte_3
con conseguente integrale conferma della decisione impugnata.
[...]
Le spese del giudizio di appello sono poste a carico dell'appellante in ragione della soccombenza, e vengono liquidate d'ufficio come indicato in dispositivo secondo i parametri contenuti nel D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022) (valore della causa indeterminabile di complessità bassa;
compensi nei minimi con esclusione della fase istruttoria trattandosi di udienze di mero rinvio con attività defensionale minima e ripetitiva;
riduzione per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)). Ricorrono, inoltre, i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato. Difatti “l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede, nell'ipotesi di integrale infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, che la parte che l'ha proposta sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si applica anche al concessionario per la riscossione….poiché l'esonero previsto dall'art. 48 del d.P.R. n. 602 del 1973 è dettato con specifico riferimento al recupero delle tasse e dei diritti per atti giudiziari nei procedimenti di riscossione coattiva delle imposte sul reddito e non introduce una deroga di carattere generale in favore del concessionario alla disciplina in tema di contributo unificato” (vedi Cassazione civile sez. VI, 29/03/2019, n.8958; cfr. anche Cassazione civile sez. trib., 29/10/2020 n.23878).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice Teresa Valeria Grieco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti della Parte_1
, in persona del Prefetto p.t., per ottenere la riforma integrale della sentenza n. Controparte_1
1320/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1320/2019 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, depositata il 12.12.2019;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore della , in persona del Prefetto Controparte_1
p.t., delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 2.034,20 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- dichiara la parte appellante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater. Lamezia Terme, 14 giugno 2025.
Il Giudice Teresa Valeria Grieco