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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/07/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Trapani
LAV - SEZIONE LAVORO
N.R.G. 446/2025 la Giudice Caterina Linares, in funzione di Giudice del lavoro, a seguito della camera di consiglio del 2 luglio 205, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv. ABATE GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
MASSIMO -C.F. ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
C.F._2
ricorrente contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE Controparte_1
( ), P.IVA_1 resistente contumace
OGGETTO. Indennità ferie non godute
CONCLUSIONI: come formulate in udienza da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 4 marzo 2025, evocava in Parte_1 giudizio il , esponendo di non aver usufruito delle ferie maturate nel Controparte_1 periodo di lavoro, dal 12 settembre 2022 al 30 giugno 2023, svolto come docente a tempo determinato alle dipendenze del e chiedeva la monetizzazione per 27,33 giorni di ferie CP_1 non fruiti, che quantificava in €.1.815,75. Allegava altresì la sua permanenza in servizio per l'anno
2024-2025.
Il convenuto non si costituiva in giudizio, nonostante regolare notifica del ricorso e CP_1 decreto in data 16 maggio 2025. La causa è stata discussa e posta in decisione. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , che non si è costituito. Il Controparte_1 ricorso è fondato e va accolto per quanto di diritto.
In diritto, secondo il disposto di cui all'art. 1 comma 54 l. 228/2012: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica"; mentre l'art. 5 comma 8 d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012, come modificato dall'art. 1 comma 54
l. 228/2012, prevede che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie" (l'ultimo periodo della norma appena citata è quello introdotto dall'art. 1 co 56 l. 228/2012). Su tale quadro di normazione interna che fissa, in particolare con l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 -convertito dalla legge n. 135 del 2012, n. 135, un principio di divieto di monetizzazione delle ferie non godute, si innesta il diritto comunitario di talché tale normativa interna va interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande IO (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In sostanza, risulta ad oggi ancora consentita la "monetizzazione" delle ferie non godute dal personale docente (o dal personale c.d. A.T.A.) assunto con contratto a termine infra-annuale sia pure a determinate condizioni. Richiamandosi l'orientamento più volte confermato (cfr ex ceteris Cass.14268/2022; 21780 2022; 339/2024; 9860/2024), secondo un'interpretazione del diritto interno conforme al diritto dell'Unione Europea ed in particolare allal'art.7 della direttiva 2003/88/CE e dell'art.31 par.2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, deve ritenersi che: a) le ferie annuali costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
b) grava sul datore di lavoro l'onere di aver adempiuto all'obbligo di concedere le ferie annuali;
c) la perdita delle ferie e della corrispondente indennità sostitutiva, alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi unicamente quando il datore di lavoro dimostri di aver inutilmente invitato - se necessario formalmente- il lavoratore a goderne, in tempo utile per farlo e con informazione adeguata, avvertendolo della perdita delle ferie o dell'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione, al termine del periodo di riferimento. Tale assetto pertanto non consente di ritenere automatica la perdita al diritto alle ferie, senza la previa verifica che il lavoratore, a fronte di un'adeguata informazione, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il diritto, prima della cessazione del rapporto di lavoro. In sostanza il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario regionale e, diversamente dal personale docente di ruolo, non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio e le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla scorta delle superiori considerazioni ed in mancanza di contestazione stante la contumacia Con del , deve essere accertato il diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 1.815,75
a titolo di ferie non godute.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta e della serialità della causa, applicando riduzione del 30%.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità per ferie non godute in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato nell'anno scolastico 2022/2023 con il;
Controparte_1
Condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €.1.815,75 oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo;
Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €.919,80 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ai difensori.
Così deciso in Trapani in data 2 luglio 2025
GOP
Caterina Linares
LAV - SEZIONE LAVORO
N.R.G. 446/2025 la Giudice Caterina Linares, in funzione di Giudice del lavoro, a seguito della camera di consiglio del 2 luglio 205, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'avv. ABATE GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
MASSIMO -C.F. ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico;
C.F._2
ricorrente contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE Controparte_1
( ), P.IVA_1 resistente contumace
OGGETTO. Indennità ferie non godute
CONCLUSIONI: come formulate in udienza da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente , con ricorso depositato in data 4 marzo 2025, evocava in Parte_1 giudizio il , esponendo di non aver usufruito delle ferie maturate nel Controparte_1 periodo di lavoro, dal 12 settembre 2022 al 30 giugno 2023, svolto come docente a tempo determinato alle dipendenze del e chiedeva la monetizzazione per 27,33 giorni di ferie CP_1 non fruiti, che quantificava in €.1.815,75. Allegava altresì la sua permanenza in servizio per l'anno
2024-2025.
Il convenuto non si costituiva in giudizio, nonostante regolare notifica del ricorso e CP_1 decreto in data 16 maggio 2025. La causa è stata discussa e posta in decisione. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del , che non si è costituito. Il Controparte_1 ricorso è fondato e va accolto per quanto di diritto.
In diritto, secondo il disposto di cui all'art. 1 comma 54 l. 228/2012: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica"; mentre l'art. 5 comma 8 d.l. 95/2012, conv. in l. 135/2012, come modificato dall'art. 1 comma 54
l. 228/2012, prevede che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché' delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie" (l'ultimo periodo della norma appena citata è quello introdotto dall'art. 1 co 56 l. 228/2012). Su tale quadro di normazione interna che fissa, in particolare con l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 -convertito dalla legge n. 135 del 2012, n. 135, un principio di divieto di monetizzazione delle ferie non godute, si innesta il diritto comunitario di talché tale normativa interna va interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande IO (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In sostanza, risulta ad oggi ancora consentita la "monetizzazione" delle ferie non godute dal personale docente (o dal personale c.d. A.T.A.) assunto con contratto a termine infra-annuale sia pure a determinate condizioni. Richiamandosi l'orientamento più volte confermato (cfr ex ceteris Cass.14268/2022; 21780 2022; 339/2024; 9860/2024), secondo un'interpretazione del diritto interno conforme al diritto dell'Unione Europea ed in particolare allal'art.7 della direttiva 2003/88/CE e dell'art.31 par.2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, deve ritenersi che: a) le ferie annuali costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
b) grava sul datore di lavoro l'onere di aver adempiuto all'obbligo di concedere le ferie annuali;
c) la perdita delle ferie e della corrispondente indennità sostitutiva, alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi unicamente quando il datore di lavoro dimostri di aver inutilmente invitato - se necessario formalmente- il lavoratore a goderne, in tempo utile per farlo e con informazione adeguata, avvertendolo della perdita delle ferie o dell'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione, al termine del periodo di riferimento. Tale assetto pertanto non consente di ritenere automatica la perdita al diritto alle ferie, senza la previa verifica che il lavoratore, a fronte di un'adeguata informazione, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il diritto, prima della cessazione del rapporto di lavoro. In sostanza il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario regionale e, diversamente dal personale docente di ruolo, non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio e le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla scorta delle superiori considerazioni ed in mancanza di contestazione stante la contumacia Con del , deve essere accertato il diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 1.815,75
a titolo di ferie non godute.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta e della serialità della causa, applicando riduzione del 30%.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità per ferie non godute in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato nell'anno scolastico 2022/2023 con il;
Controparte_1
Condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di €.1.815,75 oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo;
Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €.919,80 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione ai difensori.
Così deciso in Trapani in data 2 luglio 2025
GOP
Caterina Linares